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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 9635/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. CUOMO ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
e
.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. FACCINCANI ZIGIOTTO GUIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare la separazione tra i sigg.ri e ordinando Parte_1 Controparte_1
all'ufficiale di stato civile del Comune di Vigasio (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario contratto in Vigasio (VR) il 29 agosto 1993 trascritto nei
Registri dello stato civile del detto Comune al numero 17, parte II Serie A Ufficio 1;
2) la casa familiare sita in Vigasio (VR), Via San Michele n. 14, in comproprietà delle parti nella misura del 50% ciascuna, rimane temporaneamente assegnata alla sig.ra che la Controparte_1
abiterà unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non economicamente indipendente, Persona_1
fino alla sua vendita;
3) il sig. come da condizioni di cui alle conclusioni del ricorso ha provveduto a trasferirsi Pt_1
rilasciando la casa familiare in data 1 agosto 2025, prelevando i suoi effetti e beni personali. Resta
inteso che, alla vendita della casa familiare mobili ed elettrodomestici verranno divisi a metà tra le parti in ragione del loro valore già disponendo che, la camera da letto dono della nonna del sig.
rimarrà a lui;
Pt_1
4) il sig. si obbliga a versare direttamente alla figlia l'importo mensile di Parte_1 Persona_1
euro 400,00, con rivalutazione ISTAT a far data da luglio 2026, fino al raggiungimento della di lei indipendenza economica. Al sig. , pertanto, verranno trasmessi i vari contratti di lavoro della Pt_1
figlia e comunque gli verrà data ogni informazione utile in merito alla di lei posizione economica;
5) in relazione alle spese mediche relative alla figlia inerenti e conseguenti l'intervento maxillo- Per_1
facciale che dovrà subìre la stessa, già programmato da tempo, i genitori provvederanno a dividere al
50% ogni spesa per le sue cure, inerenti e conseguenti a tale intervento, che verrà effettuato dal dott.
Trevisiol a Trento. Le eventuali spese di assistenza che dovesse necessitare in conseguenza pagina 2 di 6 dell'intervento, invece, saranno divise tra le parti al 50% solo ove vi sia l'espresso accordo e consenso del sig. ; Parte_1
6) i sigg.ri e si obbligano a mettere in vendita la casa familiare, Parte_1 Controparte_1
come in ricorso compiutamente individuata, ovvero: immobile sito in Vigasio (VR) alla via San
Michele n. 14, così catastalmente individuato: catasto fabbricati foglio 19 particelle 2095 su b 3 (piani
S1-1 cat. A72 classe 4 vani 8) e sub 4 (piano S1-1 categoria C/6 classe 2 metri quadrati 26) e particella 2095 subalterno 30, corte, bene comune non censibile ai sub 3, piani S1-1 Cat. A/2 classe 4
vani 8 e 4, in virtù dell'atto (assegnazione ai soci da parte di cooperativa edilizia) repertorio 4782,
raccolta 3622 del 19 luglio 2007 per notaio , ovvero porzione di fabbricato a schiera Persona_2
costituita da un'abitazione ai piani terra e primo con annessa cantina e vani accessori al piano interrato ed autorimessa pertinenziale al piano terra e corte esterna di pertinenza esclusiva di estensione non superiore ai 5.000 mq., entro luglio 2027 al prezzo di euro 320.000
(trecentoventimila,00) con divisione al 50% di quanto ricavato dalla vendita. È data facoltà a ciascuna delle parti, di acquistare la quota dell'altro alle suindicate condizioni. Le spese di manutenzione straordinaria, ove non coperte dalla polizza assicurativa ultra casa e patrimonio, per eventuali CP_2
sanatorie ed attestazioni anche di prestazione energetica, verranno divise al 50% tra le parti. Pertanto,
l'assicurazione ultra casa e patrimonio scadente il 2 Novembre 2025 (polizza numero CP_2
733633809) verrà rinnovata a cura della sig.ra con pagamento del relativo premio al 50% CP_1
a carico di ciascuna delle parti;
7) in relazione alla serra presente nel giardino della casa familiare il sig. si obbliga allo Pt_1
smontaggio e smaltimento di essa a sua cura e spese entro il 31 ottobre 2025. Gli attrezzi da orto e quanto presente nella serra rimarranno di esclusiva proprietà del sig. ; Pt_1
8) alla vendita dell'immobile, la casa dovrà essere libera di persone e cose. Pertanto, qualora non sia la sig.ra ad acquistare la quota del sig. con conseguente pagamento del CP_1 Pt_1 pagina 3 di 6 corrispettivo allo stesso, per ogni giorno di ritardo nel rilascio è stabilita a carico della sig.ra una penale di 50,00= euro al giorno oltre all'eventuale obbligo risarcitorio, interamente a CP_1
carico della sig.ra nei confronti del promissario acquirente o dell'acquirente; CP_1
9) il conto cointestato n 84338.46 acceso preso Monte dei Paschi di Siena, è stato chiuso come convenuto in ricorso e sono già stati pagati gli importi dovuti per le utenze maturate sino al trasferimento del sig. ; Pt_1
10) le parti convengono che ciascuna manterrà la piena ed esclusiva titolarità e proprietà delle somme giacenti sui conti correnti a sé esclusivamente intestati con conseguente reciproca rispettiva rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa e richiesta sulle somme di detti conti;
11) l'auto Megane targata GG250SJ già in uso alla sig.ra viene assegnata in proprietà alla CP_1
stessa senza pagamento di alcun corrispettivo, con trasferimento da perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa della separazione. Le spese per il passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra
Ogni spesa (anche bollo, assicurazione ecc. che non fossero state pagate in precedenza) ed CP_1
anche eventuali sanzioni anche per violazione del codice della strada sono e rimangono a carico della sig.ra che ha sempre avuto in uso la vettura;
CP_1
12) Il contratto di leasing con BMW Group Financial Services 13110102/03-0, già intestato al sig.
rimane di sua esclusiva spettanza. Egli pertanto continuerà a sostenere ogni onere economico Pt_1
e giuridico ad esso riferibile sollevando la sig.ra da qualsivoglia responsabilità. La sig.ra CP_1
nessuna pretesa o richiesta potrà avanzare in ordine ad esso neanche in caso di riscatto CP_1
dell'auto da parte del Sig. ; Pt_1
13) nulla a titolo di concorso al mantenimento di una parte nei confronti dell'altra per essere le parti economicamente autosufficienti;
14) compensazione delle spese legali con sottoscrizione degli avvocati Guia Faccincani Zigiotto ed
SA MO per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.” pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/10/2025 ed in data 06/10/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VIGASIO , atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025, e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VIGASIO il 29/08/1993 tra Pt_1 pagina 5 di 6 e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di VIGASIO (numero 17, parte II Serie A Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VIGASIO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 9635/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. CUOMO ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
e
.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. FACCINCANI ZIGIOTTO GUIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare la separazione tra i sigg.ri e ordinando Parte_1 Controparte_1
all'ufficiale di stato civile del Comune di Vigasio (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario contratto in Vigasio (VR) il 29 agosto 1993 trascritto nei
Registri dello stato civile del detto Comune al numero 17, parte II Serie A Ufficio 1;
2) la casa familiare sita in Vigasio (VR), Via San Michele n. 14, in comproprietà delle parti nella misura del 50% ciascuna, rimane temporaneamente assegnata alla sig.ra che la Controparte_1
abiterà unitamente alla figlia , maggiorenne, ma non economicamente indipendente, Persona_1
fino alla sua vendita;
3) il sig. come da condizioni di cui alle conclusioni del ricorso ha provveduto a trasferirsi Pt_1
rilasciando la casa familiare in data 1 agosto 2025, prelevando i suoi effetti e beni personali. Resta
inteso che, alla vendita della casa familiare mobili ed elettrodomestici verranno divisi a metà tra le parti in ragione del loro valore già disponendo che, la camera da letto dono della nonna del sig.
rimarrà a lui;
Pt_1
4) il sig. si obbliga a versare direttamente alla figlia l'importo mensile di Parte_1 Persona_1
euro 400,00, con rivalutazione ISTAT a far data da luglio 2026, fino al raggiungimento della di lei indipendenza economica. Al sig. , pertanto, verranno trasmessi i vari contratti di lavoro della Pt_1
figlia e comunque gli verrà data ogni informazione utile in merito alla di lei posizione economica;
5) in relazione alle spese mediche relative alla figlia inerenti e conseguenti l'intervento maxillo- Per_1
facciale che dovrà subìre la stessa, già programmato da tempo, i genitori provvederanno a dividere al
50% ogni spesa per le sue cure, inerenti e conseguenti a tale intervento, che verrà effettuato dal dott.
Trevisiol a Trento. Le eventuali spese di assistenza che dovesse necessitare in conseguenza pagina 2 di 6 dell'intervento, invece, saranno divise tra le parti al 50% solo ove vi sia l'espresso accordo e consenso del sig. ; Parte_1
6) i sigg.ri e si obbligano a mettere in vendita la casa familiare, Parte_1 Controparte_1
come in ricorso compiutamente individuata, ovvero: immobile sito in Vigasio (VR) alla via San
Michele n. 14, così catastalmente individuato: catasto fabbricati foglio 19 particelle 2095 su b 3 (piani
S1-1 cat. A72 classe 4 vani 8) e sub 4 (piano S1-1 categoria C/6 classe 2 metri quadrati 26) e particella 2095 subalterno 30, corte, bene comune non censibile ai sub 3, piani S1-1 Cat. A/2 classe 4
vani 8 e 4, in virtù dell'atto (assegnazione ai soci da parte di cooperativa edilizia) repertorio 4782,
raccolta 3622 del 19 luglio 2007 per notaio , ovvero porzione di fabbricato a schiera Persona_2
costituita da un'abitazione ai piani terra e primo con annessa cantina e vani accessori al piano interrato ed autorimessa pertinenziale al piano terra e corte esterna di pertinenza esclusiva di estensione non superiore ai 5.000 mq., entro luglio 2027 al prezzo di euro 320.000
(trecentoventimila,00) con divisione al 50% di quanto ricavato dalla vendita. È data facoltà a ciascuna delle parti, di acquistare la quota dell'altro alle suindicate condizioni. Le spese di manutenzione straordinaria, ove non coperte dalla polizza assicurativa ultra casa e patrimonio, per eventuali CP_2
sanatorie ed attestazioni anche di prestazione energetica, verranno divise al 50% tra le parti. Pertanto,
l'assicurazione ultra casa e patrimonio scadente il 2 Novembre 2025 (polizza numero CP_2
733633809) verrà rinnovata a cura della sig.ra con pagamento del relativo premio al 50% CP_1
a carico di ciascuna delle parti;
7) in relazione alla serra presente nel giardino della casa familiare il sig. si obbliga allo Pt_1
smontaggio e smaltimento di essa a sua cura e spese entro il 31 ottobre 2025. Gli attrezzi da orto e quanto presente nella serra rimarranno di esclusiva proprietà del sig. ; Pt_1
8) alla vendita dell'immobile, la casa dovrà essere libera di persone e cose. Pertanto, qualora non sia la sig.ra ad acquistare la quota del sig. con conseguente pagamento del CP_1 Pt_1 pagina 3 di 6 corrispettivo allo stesso, per ogni giorno di ritardo nel rilascio è stabilita a carico della sig.ra una penale di 50,00= euro al giorno oltre all'eventuale obbligo risarcitorio, interamente a CP_1
carico della sig.ra nei confronti del promissario acquirente o dell'acquirente; CP_1
9) il conto cointestato n 84338.46 acceso preso Monte dei Paschi di Siena, è stato chiuso come convenuto in ricorso e sono già stati pagati gli importi dovuti per le utenze maturate sino al trasferimento del sig. ; Pt_1
10) le parti convengono che ciascuna manterrà la piena ed esclusiva titolarità e proprietà delle somme giacenti sui conti correnti a sé esclusivamente intestati con conseguente reciproca rispettiva rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa e richiesta sulle somme di detti conti;
11) l'auto Megane targata GG250SJ già in uso alla sig.ra viene assegnata in proprietà alla CP_1
stessa senza pagamento di alcun corrispettivo, con trasferimento da perfezionarsi entro 30 giorni dall'omologa della separazione. Le spese per il passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra
Ogni spesa (anche bollo, assicurazione ecc. che non fossero state pagate in precedenza) ed CP_1
anche eventuali sanzioni anche per violazione del codice della strada sono e rimangono a carico della sig.ra che ha sempre avuto in uso la vettura;
CP_1
12) Il contratto di leasing con BMW Group Financial Services 13110102/03-0, già intestato al sig.
rimane di sua esclusiva spettanza. Egli pertanto continuerà a sostenere ogni onere economico Pt_1
e giuridico ad esso riferibile sollevando la sig.ra da qualsivoglia responsabilità. La sig.ra CP_1
nessuna pretesa o richiesta potrà avanzare in ordine ad esso neanche in caso di riscatto CP_1
dell'auto da parte del Sig. ; Pt_1
13) nulla a titolo di concorso al mantenimento di una parte nei confronti dell'altra per essere le parti economicamente autosufficienti;
14) compensazione delle spese legali con sottoscrizione degli avvocati Guia Faccincani Zigiotto ed
SA MO per rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale.” pagina 4 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/10/2025 ed in data 06/10/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VIGASIO , atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025, e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in VIGASIO il 29/08/1993 tra Pt_1 pagina 5 di 6 e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Pt_1 Controparte_1
Comune di VIGASIO (numero 17, parte II Serie A Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VIGASIO perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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