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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, ha emesso ex art.281 sexies, 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Parte_1
Nicolò, presso il cui studio, sito in Aversa, alla Via Atellana n. 3, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 22.05.2024 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino indiano e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto.
Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, 22.11.2023, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a pagina 1 di 6 convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato invano due solleciti ad adempiere, in data 04.12.2023 ed in data 11.01.2024. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del 25.06.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
13.11.2024, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con decreto del presidente di sezione f.f. dell'08.11.2024, la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata alla scrivente.
Con nota depositata il 12.11.2024, parte ricorrente deduceva di aver ricevuto il
13.06.2024 dalla Questura di Napoli la convocazione per il giorno 19.06.2024 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con decreto del 14.11.2024 era disposta la riunione al presente procedimento di quello identico recante il numero di R.G. 11560/2024 di più recente iscrizione a ruolo.
All'udienza del 19.02.2025, all'esito della discussione orale, il giudice designato si riservava di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_1
che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica, da parte del ricorrente, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del pagina 2 di 6 diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata
è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed
è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.
281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss.
c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
pagina 3 di 6 Con nota del 12.11.2024, parte attrice ha dedotto e documentato di aver ricevuto il
13.06.2024 dalla Questura di Napoli la convocazione per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 19.06.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 22.05.2024, mentre è anteriore alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito il
05.09.2024 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal
22.11.2023 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante i solleciti e l'attesa di quasi sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 13.06.2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione pagina 4 di 6 internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_1
compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
pagina 5 di 6 Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
(cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
(cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Napoli, 19.02.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, ha emesso ex art.281 sexies, 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Ivana Parte_1
Nicolò, presso il cui studio, sito in Aversa, alla Via Atellana n. 3, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del domiciliato ex lege Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 22.05.2024 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino indiano e di essere giunto sul territorio nazionale per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di persecuzioni di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur assecondando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ottenuto.
Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, 22.11.2023, via pec, una prima richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a pagina 1 di 6 convocarlo. Assumeva di avere, quindi, inoltrato invano due solleciti ad adempiere, in data 04.12.2023 ed in data 11.01.2024. Lamentava la violazione del proprio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezione internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del 25.06.2024 si fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
13.11.2024, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con decreto del presidente di sezione f.f. dell'08.11.2024, la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata alla scrivente.
Con nota depositata il 12.11.2024, parte ricorrente deduceva di aver ricevuto il
13.06.2024 dalla Questura di Napoli la convocazione per il giorno 19.06.2024 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Con decreto del 14.11.2024 era disposta la riunione al presente procedimento di quello identico recante il numero di R.G. 11560/2024 di più recente iscrizione a ruolo.
All'udienza del 19.02.2025, all'esito della discussione orale, il giudice designato si riservava di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_1
che non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica, da parte del ricorrente, del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del pagina 2 di 6 diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata
è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed
è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.
281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss.
c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
pagina 3 di 6 Con nota del 12.11.2024, parte attrice ha dedotto e documentato di aver ricevuto il
13.06.2024 dalla Questura di Napoli la convocazione per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale il 19.06.2024.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso il 22.05.2024, mentre è anteriore alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito il
05.09.2024 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti dal ricorrente con il ricorso provano che fin dal
22.11.2023 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante i solleciti e l'attesa di quasi sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 13.06.2024.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione pagina 4 di 6 internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni
Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui CP_1
compete la valutazione della reiterazione della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamente ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive, a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
pagina 5 di 6 Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
(cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale
(cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Napoli, 19.02.2025
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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