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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2463/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 11.6. 2024 da:
nato a [...] il giorno 20 gennaio 76 residente a [...] codice fiscale in proprio e quale C.F._1 erede del sig. nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
e deceduto in data 29 gennaio 2024 a Bassano del Grappa C.F._2
nato a [...] il giorno 12 Marzo 1948 residente a Parte_2
Bassano del Grappa Villaggio Sant Eusebio numero 28 codice fiscale
C.F._3
nata a [...] il giorno 11 settembre 1948 residente a Parte_3
Bassano del Grappa villaggio Sant Eusebio numero 28 codice fiscale
C.F._4
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_4
in proprio e quale erede del sig. nato a C.F._5 Persona_1
MA (VI) il 21.04.1973, C.F. e deceduto in data 29 C.F._2 gennaio 2024 a Bassano del Grappa, tutti rappresentati e difesi dall'avv. AUGUSTO CANGIANO ( C.F.:
), del foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio di C.F._6 quest'ultimo in Cassola ( VI ), via Valsugana 98
attori- opponenti
CONTRO
in persona del Procuratore, Dott. , Controparte_1 Controparte_2 munito dei necessari poteri in forza di procura speciale per atto del Notaio Per_2 del 24.03.2023, Rep. n. 55.007, Racc. n. 18.123, con sede legale in Brescia
[...]
1 (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.IVA , iscritta all'Albo delle Banche di P.IVA_1 cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di con sede legale in LA (MI), Via Parte_5
San Prospero, 4, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di LA RI OD , iscritta presso il REA al n. MI-2676671, P.IVA_2 iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 07.06.2017 al n. 48517.7, in virtù di procura speciale del 31.01.2024 per atto del Notaio Per_3
, Rep. n. 10649 (doc. 1), rappresentata e difesa, giusta procura alle in calce al
[...] presente atto, dall'Avv. Giuseppe Le Fosse (C.F. - C.F._7
, il quale dichiara di voler ricevere tutte le Email_1 comunicazioni al seguente indirizzo di pec: Email_1 convenuta-opposta
In punto : opposizione tardiva a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: precisate dalla sola parte convenuta:
“-Preliminarmente, accertare e dichiarare tutti i profili di inammissibilità dell'opposizione; - Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatti ed in diritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori proponevano opposizione tardiva (sulla base della sentenza SU 9479/2923) al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 463/2011 – R.G. n. 1247/2011, che ingiungeva alla in persona del legale rappresentate pro tempore, C.F. Parte_6
, nonchè ai garanti , , P.IVA_3 Persona_1 Parte_4 Parte_2
, , e di pagare, in via tra loro solidale,
[...] Parte_1 Parte_3 immediatamente e senza dilazione, in favore della ricorrente
[...]
(oggi , Controparte_3 Controparte_4 la somma di € 299.638,59, oltre agli interessi e spese, e ciò in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria concesso alla
[...] stipulato in data 29.04.2008 per atto del Notaio , Parte_6 Persona_4
Rep. n. 181036, Racc. n. 56464, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 16.05.2008 presso la Conservatoria RR.II di Bassano del Grappa al n. 4873 Reg. Gen. e n. 1018 Reg. Part. (doc. 4) su beni siti in Bassano del Grappa (VI) e MA (VI) di proprietà dei garanti e terzi datori di ipoteca. Con il medesimo atto di citazione gli attori proponevano opposizione tardiva anche al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 470/2011 in R.G. n. 1254/2011 che
2 ingiungeva loro, quali garanti della società il pagamento Parte_6 Parte_7 della somma di euro 131.950,84 oltre interessi e spese. Gli attori opponenti affermavano che il titolo esecutivo era una garanzia fideiussoria rilasciata da “persone che rivestivano il ruolo di consumatore”, e in tale veste eccepivano la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. Pertanto citavano in giudizio Controparte_3
(oggi con sede in Bolzano via Macello,
[...] Controparte_4
55 Partita IVA: in persona del legale rappp P.IVA_4 CP_5 Controparte_1 in persona del lrgale rappresentante p.t. con sede legale in Brescia (BS) – via Corfù, 102, C.F. e P.I. , procuratrice speciale di società a P.IVA_1 Parte_8 responsabilità limitata con socio unico con sede legale in LA (MI) - via San Prospero, 4, C.F. e P.I. , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: P.IVA_5
“ in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia degli articoli dei contratti di fideiussione sottoscritti dai signori e Parte_9
in contrasto con quanto disposto dalle statuizioni contenute Parte_10 nella sentenza resa nelle cause riunite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-693/2019 1503 e C831/2019, ) e del C.F._8 Controparte_6 principio di diritto nell'interesse della legge pronunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 9479 del 6 aprile 2023), e, per l'effetto accertare la decadenza dei convenuti ex art 1957 c.c. per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sei mesi dal momento in cui il debito è divenuto esigibile. Per effetto dell'accoglimento della domanda proposta Revocare, il decreto ingiuntivo opposto n. 463/2011 in RG 1247/2011, nonché il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2011 in R.G. n. 1254/2011 in quanto inammissibile e infondato, nella parte in cui condanna i sig.ri nato a [...] il Parte_1 giorno 20 gennaio 76 residente a [...] codice fiscale
nato a [...] il giorno 12 Marzo 1948 C.F._1 Parte_2 residente a [...]del Grappa Villaggio Sant Eusebio numero 28 codice fiscale
nata a [...] il giorno 11 settembre 1948 C.F._3 Parte_3 residente a [...]del Grappa villaggio Sant Eusebio;
Condannare i convenuti alla restituzione delle somme pagate sine titulo ed ammontanti ad €90.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compresa la fase monitoria.”
Per la parte convenuta si costituiva quale procuratrice speciale di CP_1
, premettendo che : Parte_5
in forza di contratto di cessione concluso in data 05.07.2018 con, Parte_11 tra gli altri, aveva acquistato pro soluto, ai Controparte_4 sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché, per quanto occorre possa, ai sensi degli articoli 1260 e
3 seguenti del Codice Civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui il credito vantato nei confronti della (NDG. 26- Parte_12
1540628) e dei garanti sig.ri Persona_1 Parte_4 Parte_2
, e con annessi privilegi, garanzie e
[...] Parte_1 Parte_3 accessori;
e il credito vantato nei confronti della (NDG. 26- Parte_6
1708356) e dei garanti sig.ri Persona_1 Parte_4 Parte_2
, e con annessi privilegi, garanzie e
[...] Parte_1 Parte_3 accessori;
successivamente in forza di contratto di cessione Parte_8 concluso in data 03.12.2019 con aveva acquistato pro soluto, ai Parte_11 sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché, per quanto occorre possa, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” tra cui quelli di cui alle posizioni e e Parte_12 Parte_6 dei garanti con annessi privilegi, garanzie e accessori, e infine Parte_5 in forza di contratto di cessione concluso in data 27.12.2023 con Parte_8 aveva acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili
“in blocco” ; infine in virtù di procura speciale del 31.01.2024 Parte_5 per atto del Notaio , Rep. n. 10649, ha nominato procuratrice Persona_3 speciale per la gestione ed il recupero, in via stragiudiziale e Controparte_1 giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. Ciò premesso, parte convenuta eccepiva l'irritualità dell'opposizione che con un unico atto di citazione impugnava due decreti ingiuntivi, privi di connessione tra loro, atteso che: - con il D.I. n. 463/2011, R.G. 1247/2011, era stato ingiunto il pagamento di saldo di c/c intrattenuto dalla società di cui Pt_6 Parte_6 gli odierni attori sono garanti;
- con il D.I. n. 470/2011, R.G. 1254/2011, era stato ingiunto il pagamento di saldo di c/c intrattenuto dalla società Parte_12 di cui gli odierni attori sono .
[...]
Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree contestando la qualità di consumatori e osservando che le diffide a debitrici e garanti erano anteriori ai decreti ingiuntivi emessi nel lontano 2011, ed erano sufficienti trattandosi di fideiussioni contenenti, all'art. 7, la clausola di pagamento “a prima richiesta scritta”.
All'esito della prima udienza il g.i. rilevato che parte attrice “si oppone alla richiesta di provvisoria esecutorietà” dei due decreti ingiuntivi opposti, osserva che essi risultano già esecutivi;
ritenuto che, ove interpretata come istanza di sospensione, la domanda non sia accoglibile perchè non si ravvisa, in capo agli opponenti, la qualità di consumatore, assegnava i termini ex art. 183 cpc previgente;
in assenza di istanze
4 istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.7.2025. Giova premettere che sulla base dei decreti ingiuntivi odiernamente opposti erano state avviate le procedure esecutive 77/2022 e 260/2022 avanti questo tribunale , nel corso delle quali il Giudice delle esecuzioni aveva in data 18.4.2024 concesso termine per l'eventuale opposizione tardiva, con le seguenti motivazioni :“ rilevato, allo stato, che non ricorra la qualità di consumatore in capo ai debitori esecutati, ma ritenuto, tuttavia, che il controllo compiuto dal Giudice dell'esecuzione in ordine alla qualità di consumatore in capo al debitore esecutato e all'eventuale presenza clausole abusive nei contratti azionati in via esecutiva dai creditori non debba essere considerato né esaustivo, né avente i caratteri della prova certa definitiva, valendo esso solo come indizio processuale, da verificare poi in sede di merito, quand'anche abbia dato esito negativo Si concorda con la valutazione negativa del Giudice dell'esecuzione atteso che non si ravvisa, in capo agli opponenti, la qualità di consumatori, atteso che dalle visure camerali in atti (doc. 4 e 5 di parte convenuta) emerge che erano tutti soci, amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle due società debitrici principali, quindi le fideiussioni erano state rilasciate non in qualità di consumatori, bensì nell'esercizio delle attività imprenditoriali cui a vario titolo partecipavano. D'altra parte gli attori non hanno più coltivato la lite dopo la prima udienza, omettendo di fornire eventuali altri elementi di valutazione che potessero essere favorevoli alla tesi dagli stessi sostenuta. L'opposizione è pertanto inammissibile e infondata va rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 ai valori minimi, in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione;
2) condanna gli attori opponenti a rifondere alla parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 6023,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 5.11.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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