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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4781/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA G. AMENDOLA N. 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PUCCIO PIERFRANCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA R. SETTIMO, 55, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI BELLA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/07/1978 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di rispetto e di mutua assistenza;
2) USO ESCLUSIVO DELLA CASA CONIUGALE:
La casa coniugale sita in Palermo, Via Circe n.18,in comproprietà tra il Sig.
per 1/6 la Sig.ra nella misura di 5/6,sarà in uso esclusivo CP_1 Pt_1 di quest'ultima, con tutti gli arredi che la compongono, fuorché sorgano necessità relative alla divisione della proprietà comune;
3)CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA SIG.RA DI MARCO:
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il 5 di CP_1 Pt_1 ciascun mese solare, la complessiva somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento, da versare sin dalla data di ottobre 2025 con accredito diretto del Fondo Pensioni Regione Sicilia od ove ciò non fosse realizzabile con
RID bancario”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 630 P. 2, S. A, Anno 1978) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
2 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4781/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PIAZZA G. AMENDOLA N. 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PUCCIO PIERFRANCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA R. SETTIMO, 55, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI BELLA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/07/1978 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di rispetto e di mutua assistenza;
2) USO ESCLUSIVO DELLA CASA CONIUGALE:
La casa coniugale sita in Palermo, Via Circe n.18,in comproprietà tra il Sig.
per 1/6 la Sig.ra nella misura di 5/6,sarà in uso esclusivo CP_1 Pt_1 di quest'ultima, con tutti gli arredi che la compongono, fuorché sorgano necessità relative alla divisione della proprietà comune;
3)CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA SIG.RA DI MARCO:
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il 5 di CP_1 Pt_1 ciascun mese solare, la complessiva somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento, da versare sin dalla data di ottobre 2025 con accredito diretto del Fondo Pensioni Regione Sicilia od ove ciò non fosse realizzabile con
RID bancario”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 630 P. 2, S. A, Anno 1978) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
2 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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