TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1856/2024
Promossa da
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 (c.f.
ES UZ, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/2/2024 la ricorrente deduceva di aver ricevuto dall CP_1 richiesta di restituzione di somme erogate con riferimento alla pensione cat. VO n. Numer_1 nel periodo dall 01.10.2011 al 30.09.2021, da ritenersi indebite a seguito di ricostituzione. Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste e, nel merito, l'infondatezza della richiesta di restituzione delle stesse, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2, della 1. n. 88 del 1989. Osservava
pertanto che, in caso di riscossione di rate di pensione (prestazioni previdenziali e/o assistenziali)
risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato. Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP_1 fosse a conoscenza. Aggiungeva
che nella specie andassero applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti, riportava i principi dettati dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venire meno detto affidamento.
Evidenziava inoltre l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che,
alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito evidenziava di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare delle prestazioni e che le somme richieste fossero state da lui legittimamente percepite. In definitiva, chiedeva la sospensione della domanda di restituzione e che fossero riconosciute come non dovute le somme richieste;
chiedeva inoltre la condanna dell' CP_1 all'annullamento del provvedimento impugnato e al pagamento delle spese;
in via subordinata, chiedeva che, tramite CTU,
fosse verificata la correttezza nel quantum delle somme richieste e di poter beneficiare della rateazione in ordine ad eventuali somme ancora da versare.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuti sussistenti gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1. L'ente osservava che il debito in questione traesse origine da una ricostituzione eseguita il 10/9/2021, riguardante la pensione VO 001-
2100-10067659, dalla quale fosse derivato il ricalcolo della rata mensile spettante alla ricorrente.
Precisava che, per il periodo 10-2011/09-2021, l'importo mensile della pensione fosse stato ridotto con riguardo all'integrazione della stessa, che ne fosse derivato il debito di euro 352,13, e che dal febbraio 2024 fosse stato attivato un piano di recupero che prevedesse una trattenuta sulla pensione pari al 20%. Rilevava che nella specie non potesse essere invocato il principio di tutela dell'affidamento non sussistendo la buona fede della ricorrente, la quale nella domanda di ricostituzione avesse dichiarato il suo stato civile di nubile, omettendo di dichiarare i redditi al fine di conseguire il beneficio di legge. Ciò posto, richiamava i principi processualistici in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., osservando che gravasse sulla parte che intendesse far valere il proprio diritto al pagamento fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa. Richiamava inoltre il disposto dell'art. 35, comma 8, del D.L. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009,
rilevando che ai fini della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento fosse quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Rilevava inoltre che il possesso del requisito reddituale dovesse essere documentato dalla ricorrente con gli ordinari mezzi di prova e che nessun valore probatorio potesse essere attribuito alle semplici allegazioni;
richiamava all'uopo il valore delle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate, osservando che non potesse attribuirsi alcuna rilevanza alle dichiarazioni di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Osservava che, nella specie, la ricorrente non avesse provato né chiesto di provare quanto rilevato e chiedeva che fossero ritenute inammissibili in quanto tardive eventuali richieste istruttorie e di produzione provenienti dalla stessa.
Rilevava ancora che la ricorrente avesse l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e che detto onere probatorio non subisse alcuna deroga neanche quando avesse ad oggetto fatti negativi.
Osservava infine che gravasse su parte ricorrente anche l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito,
e ciò in forza di quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito, anche previdenziale, chi chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, sicchè ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Chiedeva pertanto la declaratoria di legittimità
dell'indebito, il rigetto del ricorso e di tutte le domande e la condanna alle spese.
Con ordinanza dell'11/7/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Con successiva ordinanza dell'11/2/2025, al sottoscritto giudice onorario veniva delegata la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 17 dicembre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******
Procedendo innanzitutto alla disamina del provvedimento impugnato, si rileva che, con nota dell'11
dicembre 2023, l'CP_1 ha comunicato alla ricorrente che, in seguito a verifiche, fosse emerso che la stessa avesse ricevuto nel periodo dall'01/10/2011 al 30/09/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10067659 per un importo complessivo di euro 352,13, per i seguenti motivi:
"recupero indebiti da ricostituzione". Con la medesima nota, l' Controparte_2 ha comunicato che tale importo sarebbe stato recuperato sulla suddetta pensione attraverso una trattenuta pari al 20%, a partire dalla prima rata utile.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, va parzialmente accolta la domanda di estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Ed infatti, considerato che il provvedimento impugnato dell'11/12/2023 rappresenta l'unico documento versato in atti di provenienza dell' CP_1 e che, dunque, non v'è prova nella specie di eventuali atti interruttivi;
considerato altresì che i crediti indebitamente erogati attengono al periodo dall'1/10/2011 al 30/9/2021, vanno dichiarati non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti relativi al periodo dall'1/10/2011 al dicembre 2013, stante l'applicazione nella specie del termine di prescrizione decennale.
Con riguardo a detti crediti, la nota dell' CP_1 è pervenuta alla ricorrente oltre il suddetto termine di prescrizione decennale al quale bisogna far riferimento vertendosi in tema di azione di ripetizione di indebito, con la conseguenza che, attesa l'assenza di altri atti interruttivi, per essi deve ritenersi maturata l'invocata prescrizione.
Venendo ora all'esame dei crediti non prescritti, occorre premettere che la pensione di vecchiaia in oggetto è una prestazione economica su domanda, in favore dei lavoratori in base a requisiti contributivi ed anagrafici. I requisiti previsti dalla legge riguardano infatti l'età del lavoratore e il numero di anni in cui lo stesso ha versato i contributi a fini pensionistici. La prestazione in esame è
dunque una prestazione previdenziale così come l'integrazione della stessa.
Ciò premesso, procedendo alla valutazione del diritto vantato dall'ente previdenziale di ripetizione dell'indebito, si osserva che la materia è stata disciplinata nel tempo da varie disposizioni che,
derogando al principio di carattere generale stabilito dall'art. 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare, in materia si sono succedute le seguenti disposizioni: 1) Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/1924, n. 142; 2) Art. 52, L.
09/03/1989, n. 88; 3) Art. 13, L. 30/12/1991, n. 421; 4) Legge 23/12/1996, n. 622; 5) Art. 38, commi
7, 8, 9, 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al 31 dicembre
2000 soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 448/2001. Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano invece nella disciplina di cui all'art. 52, così come innovato dall'art. 13 della legge 412/1991.
L'art. 52 della legge 88/1989, così come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991, statuisce che le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura, e che nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. E', altresì, previsto che l'CP_1
proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Il citato art. 13 della legge 412/1991, in particolare, dispone che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". Aggiunge poi che la ripetizione delle somme indebitamente percepite è consentita solo nei casi di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Raffrontando i due contenuti normativi può agevolmente dedursi che viene sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede sulla scorta di un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all'ente erogatore. Come detto, l'imputabilità dell'errore all' CP_1 è esclusa dall'omessa o incompleta comunicazione,
da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall' CP_3 .
L'errore inoltre può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o sulla misura della prestazione e può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già
conosciuti dall'Istituto (punto 2.3 della circ. 31/2006 dell' CP_1).
Detta ultima ipotesi di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi,
quale ipotesi che ricorre nella specie, è disciplinata dal comma 2 del citato art. 13 della legge
412/1991, che pone in capo all' CP_1 l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (Cfr.: Corte Costituzionale n.
166/1996; Corte di Cassazione n. 11484 del 23/12/1996).
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' CP_3 ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Da tale interpretazione la Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 14.01.2012 n. 963; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2011 n. 1228) non si è mai discostata nel tempo, avendo sempre ritenuto che il rispetto del termine annuale costituisca una condizione di ripetibilità.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, si osserva quanto segue.
Nell'ipotesi in cui i redditi non siano conosciuti dall' CP_3 e in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' CP_3 deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Peraltro il legislatore (Cfr.: art. 15, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 03/08/2009 n. 102) ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all' CP_1
dalla Agenzia delle Entrate, sicchè i pensionati devono comunicare solo i redditi non segnalati alla suddetta Agenzia.
Nell'ipotesi in cui i redditi siano conosciuti dall'Istituto, l'CP_1 potrà procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del debito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui abbia avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Pertanto, dal quadro normativo di riferimento discende che la verifica delle situazioni reddituali non può che essere effettuata, ex lege, allorquando siano noti i redditi, cioè nell'anno successivo a quello di riferimento, e che il recupero di quanto pagato in eccedenza debba avvenire entro l'anno successivo a quest'ultimo.
Venendo ora al caso di specie, atteso che dal provvedimento impugnato non emergono i motivi di non dovutezza del pagamento in questione, indicati genericamente come "recupero indebiti da ricostituzione", considerata l'assenza di altra documentazione utile, occorre fare riferimento a quanto dedotto dall' CP_1 in seno alla memoria.
L'ente previdenziale ha rilevato che l'indebito in oggetto traesse origine da una ricostituzione effettuata il 10/9/2021 che avesse comportato una verifica dei debiti e un ricalcolo dell'importo mensile della pensione, che è stato ridotto con riguardo all'integrazione della stessa, determinando un debito pari ad euro 352,13 relativo al periodo 10/2011-09/2021. L'CP_1 ha aggiunto che non potesse essere ravvisata nella specie la buona fede della ricorrente dal momento che la stessa nella domanda di ricostituzione avesse dichiarato di essere nubile, omettendo di dichiarare i redditi allo scopo di conseguire la prestazione.
Orbene, in ordine alle allegazioni di parte resistente la ricorrente nulla ha osservato, non fornendo elementi a comprova della sussistenza del contestato requisito reddituale.
Pertanto, in assenza di contestazioni, deve ritenersi provato l'indebito previdenziale derivato dalla ricostituzione e rappresentato dall'importo di euro 352,13 indicato nel provvedimento impugnato.
La prestazione va dunque considerata non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale, e quindi indebitamente percepita.
Trova applicazione al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale
orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle
S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già
ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
In applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi risolta nella specie la contestazione circa la natura indebita della prestazione nella misura erogata.
La domanda della ricorrente è, viceversa, meritevole di accoglimento sotto il profilo della irripetibilità
dell'indebito.
Ed infatti, considerato che dagli atti non si evince a quale annualità si riferiscano i redditi non dichiarati, tenuto conto altresì dell'assenza di altri elementi utili, ai fini della valutazione della tempestività dell'azione di recupero intrapresa dall'istituto deve farsi riferimento alla data di ricostituzione della pensione come indicata dall'ente stesso (10/9/2021), con la conseguenza che,
avendo detto ultimo provveduto al recupero dell'indebito solo in data 11/12/2023, deve ritenersi decaduto dalla suddetta azione.
Considerata, infatti, la data di ricostituzione della pensione e di verifica dei debiti, l' CP_1, nel rispetto della normativa richiamata, avrebbe dovuto procedere all'azione di ripetizione dell'indebito entro l'anno successivo a quello degli accertamenti e, dunque, entro il dicembre del 2022. Ne discende che la richiesta di restituzione formulata solo nel dicembre del 2023 deve ritenersi tardiva ed i pagamenti indebitamente eseguiti irripetibili.
Rileva inoltre nella specie il lungo periodo di tempo durante il quale la ricorrente ha goduto della prestazione (quasi 10 anni), tale da far sorgere in essa il legittimo affidamento sulla correttezza degli importi ricevuti fino al momento della richiesta di restituzione.
Tale affidamento deve essere valutato anche tenendo conto del lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione erogata dall' CP_1 (nella specie, dal 01/10/2011 al 30/09/2021) ed il momento in cui ne viene chiesta la restituzione (dicembre 2023).
Ne deriva che, nel caso di specie, nessuna ripetizione di indebito può essere esercitata dall' CP_1
relativamente alle somme indebitamente erogate.
Il ricorso deve, pertanto, ritenersi meritevole di accoglimento sia sotto il profilo della prescrizione con riguardo ad una parte dei crediti sia sotto il profilo dell'irripetibilità dell'indebito.
Deve, quindi, dichiararsi insussistente il diritto dell' CP_1 alla ripetizione dell'indebito con riferimento ai pagamenti eseguiti negli anni in esame e, per l'effetto, dichiararsi illegittime le trattenute pensionistiche finora eseguire ai fini del recupero dei pagamenti medesimi.
Conseguentemente, l'CP_1 va condannato alla restituzione degli importi finora trattenuti ai fini del suddetto recupero.
La peculiarità concreta della fattispecie e l'esiguità del valore della causa consentono di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara insussistente il diritto dell' CP_1 alla ripetizione dell'indebito con riferimento ai pagamenti di cui alla nota impugnata e, per l'effetto, dichiara illegittime le trattenute pensionistiche finora eseguite ai fini del recupero dei suddetti pagamenti;
Condanna l' CP_1 alla restituzione degli importi già trattenuti per il recupero dei pagamenti medesimi;
Compensa le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1856/2024
Promossa da
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 (c.f.
ES UZ, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/2/2024 la ricorrente deduceva di aver ricevuto dall CP_1 richiesta di restituzione di somme erogate con riferimento alla pensione cat. VO n. Numer_1 nel periodo dall 01.10.2011 al 30.09.2021, da ritenersi indebite a seguito di ricostituzione. Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste e, nel merito, l'infondatezza della richiesta di restituzione delle stesse, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2, della 1. n. 88 del 1989. Osservava
pertanto che, in caso di riscossione di rate di pensione (prestazioni previdenziali e/o assistenziali)
risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato. Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP_1 fosse a conoscenza. Aggiungeva
che nella specie andassero applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti, riportava i principi dettati dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venire meno detto affidamento.
Evidenziava inoltre l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che,
alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito evidenziava di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficiare delle prestazioni e che le somme richieste fossero state da lui legittimamente percepite. In definitiva, chiedeva la sospensione della domanda di restituzione e che fossero riconosciute come non dovute le somme richieste;
chiedeva inoltre la condanna dell' CP_1 all'annullamento del provvedimento impugnato e al pagamento delle spese;
in via subordinata, chiedeva che, tramite CTU,
fosse verificata la correttezza nel quantum delle somme richieste e di poter beneficiare della rateazione in ordine ad eventuali somme ancora da versare.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuti sussistenti gravi motivi, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1. L'ente osservava che il debito in questione traesse origine da una ricostituzione eseguita il 10/9/2021, riguardante la pensione VO 001-
2100-10067659, dalla quale fosse derivato il ricalcolo della rata mensile spettante alla ricorrente.
Precisava che, per il periodo 10-2011/09-2021, l'importo mensile della pensione fosse stato ridotto con riguardo all'integrazione della stessa, che ne fosse derivato il debito di euro 352,13, e che dal febbraio 2024 fosse stato attivato un piano di recupero che prevedesse una trattenuta sulla pensione pari al 20%. Rilevava che nella specie non potesse essere invocato il principio di tutela dell'affidamento non sussistendo la buona fede della ricorrente, la quale nella domanda di ricostituzione avesse dichiarato il suo stato civile di nubile, omettendo di dichiarare i redditi al fine di conseguire il beneficio di legge. Ciò posto, richiamava i principi processualistici in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., osservando che gravasse sulla parte che intendesse far valere il proprio diritto al pagamento fornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti della propria pretesa. Richiamava inoltre il disposto dell'art. 35, comma 8, del D.L. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009,
rilevando che ai fini della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento fosse quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Rilevava inoltre che il possesso del requisito reddituale dovesse essere documentato dalla ricorrente con gli ordinari mezzi di prova e che nessun valore probatorio potesse essere attribuito alle semplici allegazioni;
richiamava all'uopo il valore delle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate, osservando che non potesse attribuirsi alcuna rilevanza alle dichiarazioni di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Osservava che, nella specie, la ricorrente non avesse provato né chiesto di provare quanto rilevato e chiedeva che fossero ritenute inammissibili in quanto tardive eventuali richieste istruttorie e di produzione provenienti dalla stessa.
Rilevava ancora che la ricorrente avesse l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e che detto onere probatorio non subisse alcuna deroga neanche quando avesse ad oggetto fatti negativi.
Osservava infine che gravasse su parte ricorrente anche l'onere di provare l'irripetibilità dell'indebito,
e ciò in forza di quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito, anche previdenziale, chi chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, sicchè ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Chiedeva pertanto la declaratoria di legittimità
dell'indebito, il rigetto del ricorso e di tutte le domande e la condanna alle spese.
Con ordinanza dell'11/7/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Con successiva ordinanza dell'11/2/2025, al sottoscritto giudice onorario veniva delegata la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 17 dicembre 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
******
Procedendo innanzitutto alla disamina del provvedimento impugnato, si rileva che, con nota dell'11
dicembre 2023, l'CP_1 ha comunicato alla ricorrente che, in seguito a verifiche, fosse emerso che la stessa avesse ricevuto nel periodo dall'01/10/2011 al 30/09/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10067659 per un importo complessivo di euro 352,13, per i seguenti motivi:
"recupero indebiti da ricostituzione". Con la medesima nota, l' Controparte_2 ha comunicato che tale importo sarebbe stato recuperato sulla suddetta pensione attraverso una trattenuta pari al 20%, a partire dalla prima rata utile.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, va parzialmente accolta la domanda di estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Ed infatti, considerato che il provvedimento impugnato dell'11/12/2023 rappresenta l'unico documento versato in atti di provenienza dell' CP_1 e che, dunque, non v'è prova nella specie di eventuali atti interruttivi;
considerato altresì che i crediti indebitamente erogati attengono al periodo dall'1/10/2011 al 30/9/2021, vanno dichiarati non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti relativi al periodo dall'1/10/2011 al dicembre 2013, stante l'applicazione nella specie del termine di prescrizione decennale.
Con riguardo a detti crediti, la nota dell' CP_1 è pervenuta alla ricorrente oltre il suddetto termine di prescrizione decennale al quale bisogna far riferimento vertendosi in tema di azione di ripetizione di indebito, con la conseguenza che, attesa l'assenza di altri atti interruttivi, per essi deve ritenersi maturata l'invocata prescrizione.
Venendo ora all'esame dei crediti non prescritti, occorre premettere che la pensione di vecchiaia in oggetto è una prestazione economica su domanda, in favore dei lavoratori in base a requisiti contributivi ed anagrafici. I requisiti previsti dalla legge riguardano infatti l'età del lavoratore e il numero di anni in cui lo stesso ha versato i contributi a fini pensionistici. La prestazione in esame è
dunque una prestazione previdenziale così come l'integrazione della stessa.
Ciò premesso, procedendo alla valutazione del diritto vantato dall'ente previdenziale di ripetizione dell'indebito, si osserva che la materia è stata disciplinata nel tempo da varie disposizioni che,
derogando al principio di carattere generale stabilito dall'art. 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche. In particolare, in materia si sono succedute le seguenti disposizioni: 1) Art. 80, terzo comma, R.D. 28/08/1924, n. 142; 2) Art. 52, L.
09/03/1989, n. 88; 3) Art. 13, L. 30/12/1991, n. 421; 4) Legge 23/12/1996, n. 622; 5) Art. 38, commi
7, 8, 9, 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sulla scorta della normativa richiamata, gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al 31 dicembre
2000 soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 448/2001. Gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano invece nella disciplina di cui all'art. 52, così come innovato dall'art. 13 della legge 412/1991.
L'art. 52 della legge 88/1989, così come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991, statuisce che le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura, e che nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. E', altresì, previsto che l'CP_1
proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Il citato art. 13 della legge 412/1991, in particolare, dispone che “la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". Aggiunge poi che la ripetizione delle somme indebitamente percepite è consentita solo nei casi di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Raffrontando i due contenuti normativi può agevolmente dedursi che viene sancita l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede sulla scorta di un provvedimento definitivo viziato da errore imputabile all'ente erogatore. Come detto, l'imputabilità dell'errore all' CP_1 è esclusa dall'omessa o incompleta comunicazione,
da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, che non siano già conosciuti dall' CP_3 .
L'errore inoltre può essere contestuale al provvedimento di liquidazione della prestazione oppure successivo per mancata o tardiva applicazione di una norma o per il mutamento della situazione di fatto incidente sul diritto o sulla misura della prestazione e può consistere anche nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già
conosciuti dall'Istituto (punto 2.3 della circ. 31/2006 dell' CP_1).
Detta ultima ipotesi di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi,
quale ipotesi che ricorre nella specie, è disciplinata dal comma 2 del citato art. 13 della legge
412/1991, che pone in capo all' CP_1 l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate (Cfr.: Corte Costituzionale n.
166/1996; Corte di Cassazione n. 11484 del 23/12/1996).
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96, così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' CP_3 ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Da tale interpretazione la Suprema Corte (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 14.01.2012 n. 963; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20.01.2011 n. 1228) non si è mai discostata nel tempo, avendo sempre ritenuto che il rispetto del termine annuale costituisca una condizione di ripetibilità.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, si osserva quanto segue.
Nell'ipotesi in cui i redditi non siano conosciuti dall' CP_3 e in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' CP_3 deve notificare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Peraltro il legislatore (Cfr.: art. 15, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 03/08/2009 n. 102) ha previsto che i redditi debbano essere trasmessi all' CP_1
dalla Agenzia delle Entrate, sicchè i pensionati devono comunicare solo i redditi non segnalati alla suddetta Agenzia.
Nell'ipotesi in cui i redditi siano conosciuti dall'Istituto, l'CP_1 potrà procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica del debito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui abbia avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Pertanto, dal quadro normativo di riferimento discende che la verifica delle situazioni reddituali non può che essere effettuata, ex lege, allorquando siano noti i redditi, cioè nell'anno successivo a quello di riferimento, e che il recupero di quanto pagato in eccedenza debba avvenire entro l'anno successivo a quest'ultimo.
Venendo ora al caso di specie, atteso che dal provvedimento impugnato non emergono i motivi di non dovutezza del pagamento in questione, indicati genericamente come "recupero indebiti da ricostituzione", considerata l'assenza di altra documentazione utile, occorre fare riferimento a quanto dedotto dall' CP_1 in seno alla memoria.
L'ente previdenziale ha rilevato che l'indebito in oggetto traesse origine da una ricostituzione effettuata il 10/9/2021 che avesse comportato una verifica dei debiti e un ricalcolo dell'importo mensile della pensione, che è stato ridotto con riguardo all'integrazione della stessa, determinando un debito pari ad euro 352,13 relativo al periodo 10/2011-09/2021. L'CP_1 ha aggiunto che non potesse essere ravvisata nella specie la buona fede della ricorrente dal momento che la stessa nella domanda di ricostituzione avesse dichiarato di essere nubile, omettendo di dichiarare i redditi allo scopo di conseguire la prestazione.
Orbene, in ordine alle allegazioni di parte resistente la ricorrente nulla ha osservato, non fornendo elementi a comprova della sussistenza del contestato requisito reddituale.
Pertanto, in assenza di contestazioni, deve ritenersi provato l'indebito previdenziale derivato dalla ricostituzione e rappresentato dall'importo di euro 352,13 indicato nel provvedimento impugnato.
La prestazione va dunque considerata non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione del superamento del limite reddituale, e quindi indebitamente percepita.
Trova applicazione al riguardo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale
orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle
S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già
ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U.
18046/2010).
In applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi risolta nella specie la contestazione circa la natura indebita della prestazione nella misura erogata.
La domanda della ricorrente è, viceversa, meritevole di accoglimento sotto il profilo della irripetibilità
dell'indebito.
Ed infatti, considerato che dagli atti non si evince a quale annualità si riferiscano i redditi non dichiarati, tenuto conto altresì dell'assenza di altri elementi utili, ai fini della valutazione della tempestività dell'azione di recupero intrapresa dall'istituto deve farsi riferimento alla data di ricostituzione della pensione come indicata dall'ente stesso (10/9/2021), con la conseguenza che,
avendo detto ultimo provveduto al recupero dell'indebito solo in data 11/12/2023, deve ritenersi decaduto dalla suddetta azione.
Considerata, infatti, la data di ricostituzione della pensione e di verifica dei debiti, l' CP_1, nel rispetto della normativa richiamata, avrebbe dovuto procedere all'azione di ripetizione dell'indebito entro l'anno successivo a quello degli accertamenti e, dunque, entro il dicembre del 2022. Ne discende che la richiesta di restituzione formulata solo nel dicembre del 2023 deve ritenersi tardiva ed i pagamenti indebitamente eseguiti irripetibili.
Rileva inoltre nella specie il lungo periodo di tempo durante il quale la ricorrente ha goduto della prestazione (quasi 10 anni), tale da far sorgere in essa il legittimo affidamento sulla correttezza degli importi ricevuti fino al momento della richiesta di restituzione.
Tale affidamento deve essere valutato anche tenendo conto del lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione erogata dall' CP_1 (nella specie, dal 01/10/2011 al 30/09/2021) ed il momento in cui ne viene chiesta la restituzione (dicembre 2023).
Ne deriva che, nel caso di specie, nessuna ripetizione di indebito può essere esercitata dall' CP_1
relativamente alle somme indebitamente erogate.
Il ricorso deve, pertanto, ritenersi meritevole di accoglimento sia sotto il profilo della prescrizione con riguardo ad una parte dei crediti sia sotto il profilo dell'irripetibilità dell'indebito.
Deve, quindi, dichiararsi insussistente il diritto dell' CP_1 alla ripetizione dell'indebito con riferimento ai pagamenti eseguiti negli anni in esame e, per l'effetto, dichiararsi illegittime le trattenute pensionistiche finora eseguire ai fini del recupero dei pagamenti medesimi.
Conseguentemente, l'CP_1 va condannato alla restituzione degli importi finora trattenuti ai fini del suddetto recupero.
La peculiarità concreta della fattispecie e l'esiguità del valore della causa consentono di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara insussistente il diritto dell' CP_1 alla ripetizione dell'indebito con riferimento ai pagamenti di cui alla nota impugnata e, per l'effetto, dichiara illegittime le trattenute pensionistiche finora eseguite ai fini del recupero dei suddetti pagamenti;
Condanna l' CP_1 alla restituzione degli importi già trattenuti per il recupero dei pagamenti medesimi;
Compensa le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio