Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 73845/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Maria Rosaria Ciuffi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73845 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:
TRA
(c.f. Parte_1
) e , (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), avv. Claudio GR (c.f. ), P.IVA_2 C.F._1 elettivamente domiciliati in Roma, Via G.B. De Rossi, n. 32, presso lo studio dell'avv. Anna Sistopaoli che li difende e rappresenta insieme all'avv. Jacopo Di Porto giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attrice-
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Roma, via G. P. da Palestrina n. 19, presso lo studio del l'avv. Stefania Di Stefani (c.f. ), che lo CodiceFiscale_3 rappresenta, giusta procura alle liti;
- convenuto -
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“i comportamenti del convenuto, descritti in citazione, hanno integrato estremi di reato e/o dichiarare la grave illiceità dei detti comportamenti, anche in violazione di norme comunitarie e costituzionali, e la
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da liquidarsi, in via equitativa, in misura non inferiore: - ad euro 20.000,00, o nella misura ritenuta satisfattiva dal Tribunale, in favore dell'attore Claudio GR, con esclusivo riferimento alle dichiarazioni di cui all'intervista 20.2.2020 rilasciata del convenuto a;
- ad euro 40.000,00, o CP_2 nella misura ritenuta satisfattiva dal Tribunale, in favore delle
Associazioni attrici, in relazione a tutti i fatti al Tribunale denunciati e condannare altresì il convenuto alla rimozione dei post twitter”, con vittoria di spese.
si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del Giudice adito essendo il convenuto residente nel circondario del Tribunale di Velletri e, sempre preliminarmente, ma nel merito, il difetto di legittimazione attiva delle due associazioni giacchè il D.Lgs. 215/2003 (art. 5) attribuisce la possibilità di agire – in casi di discriminazione per razza e origine etnica – esclusivamente alle associazioni e agli enti “inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità”; non figurando le due associazioni attrici nell'elenco citato, e non l'Avv. Claudio GR, che ha dichiarato di aver promosso “… il presente giudizio con esclusivo riferimento alle dichiarazioni di controparte di cui all'intervista resa a in CP_2 data 28.2.2020, mentre le dichiarazioni del convenuto concernevano indistintamente tutti gli ebrei scampati all'Olocausto ed era impossibile cogliere il riferimento ai parenti dell'avv. GR.
Nel merito, premesso l'interesse che personaggio Controparte_1 molto noto sui social network con lo pseudonimo di , aveva Per_1 manifestato verso la causa palestinese, evidenziava come anche l'International Holocaust Remembrance Alliance – l'organizzazione intergovernativa che promuove l'educazione sull' e che ha Per_2 fornito la definizione di antisemitismo riconosciuta internazionalmente
– avesse chiarito che “le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite” e, invece, gli attori avevano qualificato come “odio antisemita” le critiche che aveva rivolto ad alcune scelte politiche del Governo Per_1
Pag. 2 di 14 israeliano, circostanziate e contestualizzate in ciascun intervista e post che veniva in rilievo.
Aggiungeva, inoltre, che il 03.03.2020 il GIP del Tribunale di Velletri, su richiesta del PM, aveva archiviato il procedimento avviato su denuncia del 10.05.2017 riguardante un twitter citato dagli attori:
“occorre evidenziare il difetto di legittimazione passiva a proporre querela dell'odierna denunciante, non israeliano, né tanto meno CP_3 ruoli istituzionali presso il medesimo” distinguendo gli individui di religione ebraica da una parte e lo dall'altra. Controparte_4
In ogni caso, ogni espressione usata doveva considerarsi espressione del libero pensiero tutelato nell'art. 21 della Costituzione, sia pure nella forma del diritto di critica che tollera toni aspri e polemici purchè ancorati a un nucleo di verità fattuale.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, con la prima delle dette memorie, gli attori hanno integrato la loro domanda e le relative conclusioni denunciando, oltre a quanto rappresentato in citazione, anche il contenuto del post twitter
23.10.2022, del pari integrante - alla stregua delle altre condotte qui lamentate - estremi di reato e/o costituente grave illecito, anche in violazione di norme comunitarie e costituzionali, domanda parimenti contestata dalla difesa del convenuto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria fatta eccezione per l'acquisizione dei documenti depositati, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, ridotti alla metà.
***
Sotto il profilo della competenza territoriale, occorre considerare che, rispetto alla televisione e a internet (così come alla messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media che diffondono le notizie e i giudizi “a raggiera”, non può operare la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, e si pone, come si è effettivamente posta prioritariamente nell'esperienza giurisprudenziale, l'esigenza di identificare un unico
Pag. 3 di 14 luogo certo nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo. Tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.) (CASSAZIONE SEZIONI UNITE – Ordinanza 13.10.2009, n.
21661). Le due associazioni hanno sede a Roma, mentre l'avv. GR risiede a Milano, ma per connessione la causa può dunque ritenersi correttamente incardinata anche con riferimento al medesimo.
Ancora, però, preliminarmente, la detta eccezione non è stata correttamente formulata. Infatti, “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (cfr. Cass. civ. n. 17311/2018): l'eccezione della difesa del CP_1
è stata invece formulata solo con riferimento alla residenza del convenuto.
Ancora, preliminarmente, in punto di conferma della legittimazione ad agire delle associazioni attrici, deve affermarsi che non può essere disconosciuta in capo ad un ente collettivo la capacità di essere soggetto passivo del delitto di diffamazione. La giurisprudenza maggioritaria e la dottrina sono, invero, ormai da tempo consolidate nel riconoscere in capo alle persone giuridiche, alle associazioni, agli enti di fatto privi di personalità giuridica, alle fondazioni, alle comunità religiose ed ai corpi amministrativi e giudiziari la titolarità dei beni giuridici dell'onore e della reputazione, da intendersi quali beni morali sociali o collettivi riferibili ai singoli associati o membri del soggetto collettivo e,
Pag. 4 di 14 per proprietà transitiva, all'ente stesso, che degli associati si compone. L'associazione Solomon Osservatorio sulle discriminazioni ha come scopo, tra gli altri che si leggono nello Statuto, quello di contrastare i fenomeni di odio, ogni forma di discriminazione e violazione dei diritti umani, ivi compresi i fenomeni del razzismo, dell'antisemitismo, dell'antisionismo anche sottoforma di delegittimazione dello Stato di Israele, della falsificazione e della revisione storica della shoah;
mentre l'associazione ” si impegna a Pt_2 Parte_3 rappresentare i Giovani Ebrei di Italia tra i 18 e i 35 anni e svilupparne la coscienza ebraica.
E' dunque questione che attiene al merito verificare se le espressioni in contestazione recano offesa alla dignità e alla reputazione delle associazioni, intesi come centri esponenziali degli interessi degli associati e di coloro che nelle stesse si riconoscono.
In particolare, risulta non pertinente il richiamo alla normativa del d. lg.s. n. 215/2003 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, poiché tale normativa si riferisce alle discriminazioni e alle disparità di trattamento e non alla lesione della reputazione e della dignità delle persone, sia pure per motivi riconducibili alle origini etniche.
Ancora preliminarmente, si impone l'esame dell'ammissibilità della modifica e/o precisazione delle domande di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc e del deposito della documentazione a sostegno della modifica medesima: ebbene, deve affermarsi che la parte attrice non abbia operato un ampliamento del thema decidendum con fatti nuovi, come tale inammissibile, ma abbia allegato e documentato un'ulteriore condotta realizzata mediante twitter del 23.10.2021 sempre, asseritamente, di conferma di campagna di odio e di negazione dell'olocausto da parte del convenuto. Diversamente, non possono essere considerati se non come argomenti di prova e non come fatti costitutivi della fattispecie fatti antecedenti alla notifica della citazione e nella stessa non riportati.
Ebbene, venendo alle condotte contestate, in citazione si fa riferimento:
Pag. 5 di 14 a) intervista a del 28.02.2020: “Non c'è stato solo CP_2
l'Olocausto, ci sono stati tantissimi genocidi nel mondo ma se voi ci fate caso siamo portati a portare l'attenzione solo a quello che ha colpito gli ebrei e non tutti gli ebrei, perché quelli ricchi si sono venduti pure i fratelli, le sorelle, le famiglie, i vicini di casa che non potevano permettersi mazzette o vicinanza con il potere e sono andati a morire anche per questa causa, per lo Stato di Israele. Non è colpa mia se Israele nella politica interna ed estera, e non parlo degli israeliani o degli ebrei, ma dei sionisti, fa schifo al cazzo»;
b) twitter 2.2.2021:“La grande finanza ebraica, i grandi industriali ebrei non solo erano esclusi dall'olocausto ma se ne avvantaggiavano, potendo sfruttare il lavoro schiavistico nei campi di concentramento.” Quando lo dico io, sono antisemita. Finalmente un articolone ( https://t.me/RubiofeatRubio”, ancora nello stesso articolo
““Anche sull'olocausto, noi assistiamo ad una narrazione falsata. Non è un genocidio di ebrei di tutte le classi sociali, ma un genocidio di ebrei poveri e di piccola- medio borghesia di ebrei privi di grande potere economico e politico, perché la grande finanza ebraica, e grandi industriali ebrei non solo erano esclusi dell'olocausto ma se ne avvantaggiavano, potendo sfruttare il lavoro schiavistico nei campi di concentramento”;
c) con riferimento ai fatti riportati e documentati in occasione del deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.: premesso che, in occasione della ricorrenza del 79° anniversario del rastrellamento e della deportazione degli ebrei avvenuti a Roma il 16.10.1943, la e la SS Pt_4
Lazio si erano unite, come dalle medesime dichiarato nel relativo comunicato, “con il patrocinio della Regione Lazio e della Comunità Ebraica di Roma, in un progetto rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori della Capitale, finalizzato alla sensibilizzazione e alla conservazione della memoria - anche attraverso la realizzazione di un prodotto
Pag. 6 di 14 editoriale pensato per i più giovani - rispetto ai tragici eventi del 1943 e al contrasto dell'antisemitismo.” Tale importante iniziativa era stata prontamente diffusa su Twitter dalla
Comunità Ebraica di Roma. Il convenuto commentava l'iniziativa, riportando tanto il tweet della Comunità, che la locandina dell'iniziativa delle squadre romane:
“https://twitter.com/rubio_chef/status/1584204496972181504 I ragazzi che oggi indottrinate con verità parziali, negazionismi, revisionismi un giorno saranno adulti, scopriranno quante cazzate gli avrete raccontato, quindi studieranno su testi accademici e la loro rabbia sarà inarrestabile @OfficialASRoma @OfficialSSLazio
“. Parte_5
Corre dunque l'obbligo di verificare se di fronte a dei commenti come quelli riportati, la critica espressa dal convenuto possa ritenersi giustificata sotto il profilo dell'esercizio del diritto alla manifestazione del proprio pensiero critico. È noto che la critica, in quanto espressione di un punto di vista personale, non debba rivestire contenuto descrittivo ed obbiettivabile, e che possa altresì esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso, in modalità aspre, tinte forti. È richiesto se mai che ..il giudizio, anche severo e irriverente, sia collegato col dato fattuale dal quale il "criticante" prende spunto. (Cass. 48553/2011), sia cioè correlato ad un fatto materiale od un comportamento umano. Non nel senso che la critica debba rappresentare necessariamente una visione corretta di tale fatto o comportamento, ma nel senso che deve costituire almeno il tentativo di lettura di un dato di realtà.
E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione), ma è innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che
“la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009).
Pag. 7 di 14 E' inoltre indispensabile che le espressioni e le frasi utilizzate abbiano il carattere della continenza espressiva, senza trascendere in contumelie o in affermazioni ingiuriose o in attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori, ovvero espressioni volte a colpire la figura morale della persona criticata (Cass. civ. 20 gennaio 2015 n.
839): anche se, entro tali confini, la critica consente l'utilizzo di un linguaggio di volta in volta definito graffiante o colorito (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n. 1434; Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 839). Ed in particolare, la critica politica, permette il ricorso a toni aspri, pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente usati tra privati (Cass. civ., 23 febbraio 2010, n. 4325).
Ebbene, nella fattispecie, i predetti parametri della verità del nucleo essenziale del fatto criticato e della continenza espressiva non appaiono assolutamente rispettati, atteso che le espressioni utilizzate al di là della critica per l'operato di Israele concretizzano la negazione dell'olocausto. Il negazionismo nelle sue varie forme è infatti espressione di antisemitismo: le forme di negazionismo includono l'accusa agli ebrei di aver ingigantito o creato la Shoah per ottenere vantaggio politico o finanziario, come se la Shoah stessa fosse il risultato di una cospirazione ordita dagli ebrei.
Sotto tale profilo, la Corte EDU, nella sentenza di fronte alle Per_3 affermazioni rispetto alle quali i ricorrenti lamentavano, in particolare, una violazione della libera manifestazione del pensiero, ha effettuato una distinzione che merita di essere ricordata perchè citata come precedente in tutte le sentenze sul negazionismo. I giudici di
Strasburgo hanno individuato una categoria di "fatti storici chiaramente stabiliti" - come l'Olocausto - e una categoria di fatti rispetto ai quali "è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa come sono avvenuti e come possono essere interpretati". La Corte
EDU affronta la questione dei limiti al dibattito storico sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e, pur considerando necessario per qualsiasi paese il dibattito aperto e sereno sulla propria storia, afferma l'esclusione della garanzia dell'art. 10 CEDU per il discorso revisionista o negazionista sull'esistenza dell' . Per_2
Pag. 8 di 14 Ed è in base a tale ragionamento che la Corte EDU ha dichiarato irricevibile la richiesta del ricorrente, ritenendo che il libro pubblicato da avesse come obiettivo di rimettere in discussione Per_3
l' , visto che propugnava tesi negazioniste. Lo scopo - secondo Per_2 la Corte - non sarebbe dunque la ricerca della verità, ma piuttosto quello (inaccettabile) di riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione storica le stesse vittime di questo regime. Affermazioni di questo genere, secondo la Corte,
"mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico.
Offendendo i diritti altrui, questi comportamenti sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani e i loro autori perseguono obiettivi, quali quelli vietati dall'art. 17 CEDU".
Se ne deve concludere, perciò, che queste affermazioni negazioniste non rientrano nella tutela dell'art. 10 CEDU e contrastano con i valori fondamentali della Convenzione di giustizia e pace che sono espressi nel Preambolo.
Affermare che “La grande finanza ebraica, i grandi industriali ebrei non solo erano esclusi dall'olocausto ma se ne avvantaggiavano, potendo sfruttare il lavoro schiavistico nei campi di concentramento” o
“…solo a quello che ha colpito gli ebrei e non tutti gli ebrei, perché quelli ricchi si sono venduti pure i fratelli, le sorelle, le famiglie, i vicini di casa che non potevano permettersi mazzette o vicinanza con il potere e sono andati a morire anche per questa causa, per lo Stato di Israele…” ridimensiona il fenomeno dell'olocausto e in parte lo nega, circoscrivendone le vittime agli ebrei non facoltosi, poiché quelli ricchi avevano potuto non solo sottrarvisi, pagando, ma addirittura avvantaggiarsene, sfruttando il lavoro schiavistico all'interno dei campi di concentramento. E' palese che la critica sia arrivata fino alla contestazione e alla modifica di quei fatti che non possono essere contestati perché, come nella ricostruzione operata dalla , ormai Pt_6 appartengono alla storia.
Nemmeno può dirsi poi che le espressioni utilizzate si siano mantenute nei limiti della continenza, laddove si è fatto riferimento a tutte le persone ebree con espressioni che indicano generalizzazioni
Pag. 9 di 14 inaccettabili, come sul post twitter del 25.4.2017 “Rabbì, la storia è ciclica: prima pecore ora lupi. E lo sanno tutti che il terrorismo non ha la Kefiah ma va in giro coi Tank #freepalestina” e post twitter del 24.7.2019 https://twitter.com/rubio_chef/status/1153945046674280448
RA (bandiera israeliana) tra le tante cose di merda che offre al mondo fingendosi “Stato” democratico, deporta i filippini. Via mamme, via bambini, via nuclei familiari: solo schiavi e instancabili lavoratori. Pulciari e avari dalla notte dei tempi. #StopDeportation”. E' dunque evidente che, nell'esprimere una forte critica allo Stato di Israele, abbia anche aggiunto critiche inaccettabili nei confronti degli ebrei (“avari e pulciari dalla notte dei tempi”, “prima pecore ora lupi”,
“freddi calcolatori attaccati ai soldi che mettono zizzania pur di averne ancora e ancora e ancora”), identificando l'operato dello Stato di Israele come riferibile alla volontà degli ebrei nel mondo e dunque anche agli ebrei italiani. Deve pure considerarsi che lo Stato di Israele non risulta presente in giudizio per cui le eventuali offese al medesimo non possono formare oggetto di giudizio: in particolare, tale legittimazione non compete in sua vece all'associazione Solomon che pure ha inserito tra i suoi scopi la lotta all'antisionismo anche sottoforma di delegittimazione dello Stato di Israele. Non è ipotizzabile che una persona giuridica o un'associazione si intestino la legittimazione ad agire in sostituzione di altri soggetti.
Le condotte in contestazione appaiono astrattamente riconducibili a fattispecie di reato e, in particolare, al novellato art. 604 bis c.p. “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a
6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. …”.
Ebbene, ritenuto che la condotta contestata abbia arrecato offesa alla dignità e all'onore degli ebrei intesi come coloro che professano il culto e che per tale ragione si identificano in tale categoria di persone, occorre vedere se tale condotta si sia tradotta in un danno nella sfera soggettiva degli attori, come tale suscettibile di risarcimento.
Pag. 10 di 14 La fattispecie risarcitoria ex art. 2059 c.c. deve ritenersi sicuramente integrata con riferimento all che la come scopo Parte_2 quello di rappresentare i Giovani Ebrei di Italia tra i 18 e i 35 anni e svilupparne la coscienza ebraica. I soggetti rappresentati sono stati offesi nella loro cultura e nelle loro tradizioni, in quelle nelle quali si identificano, e nella memoria dei loro antenati. Ai fini della quantificazione del danno occorre fare riferimento alla reiterazione della condotta, alle espressioni utilizzate che sono trascese nel turpiloquio, nel mezzo utilizzato (post twitter e interviste) che per via anche della discreta notorietà dell'autore ha raggiunto un discreto numero di persone, per molto tempo, tutti elementi che inducono a considerare gli eventi per cui è causa come riconducibili a diffamazioni di media gravità liquidabili nell'importo da 23.498,00 ad euro 35.247,00 nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, aggiornate all'anno 2024. Avuto riguardo alla risonanza delle condotte contestate per via della media notorietà del diffamante e alla circostanza che le stesse sono contestuali a un'aspra critica nei confronti della politica di uno Stato straniero, che non appartiene al presente giudizio, al fatto che almeno i tweet non possono essere assimilati del tutto a dei mezzi di stampa, anche on line, si ritiene equo quantificare in € 30.000,00 il danno da riconoscere all'associazione.
I post più sopra indicati devono essere dunque rimossi.
Alcun risarcimento spetta invece all'altra associazione, che non appare per quanto in atti documentato avere un'effettiva rappresentanza degli ebrei italiani, trattandosi di associazione promossa per la tutela e la promozione dei diritti umani e per la lotta alle discriminazioni, anche religiose e razziali, senza pretesa appunto di rappresentazione dei soggetti pure in ipotesi tutelati dall'azione della medesima.
Ancora si impone attento esame del merito della vicenda ai fini del verificare la legittimazione attiva dell'avv. GR. L'Avv. Claudio GR è nipote dei sigg.ri e , facoltosi Parte_7 Parte_8 italiani di origine e religione ebraica vissuti a Roma e all'epoca proprietari di un negozio multipiano nelle vicinanze di Piazza del
Pag. 11 di 14 Parlamento. Gli stessi vennero deportati ad Auschwitz, dopo la cattura nella loro casa di Via Arenula 41 durante il terribile rastrellamento del
16.10.1943, e non sopravvissero;
riuscirono però a tenere nascosti alle SS nel caseggiato, anche grazie al prezioso intervento di un'inquilina
“ariana”, la loro figlia e suo marito Persona_4 Per_5
genitori dell'odierno attore, nonché il primo figlio della coppia,
[...]
- tutti oggi deceduti - che così scamparono alla deportazione. Per_6
ha narrato nel suo diario la triste storia della sua Persona_4 famiglia e, negli anni, si è resa testimone della stessa nelle scuole e negli eventi dedicati alla Memoria. Il suo racconto è stato pubblicato nel settembre 2021 da - nel libro “A noi vecchi non Controparte_5 faranno niente - Dal diario di ”, nel cui Persona_7 titolo sono citate le terribili e non profetiche parole pronunciate dai nonni dell'odierno concludente GR per convincere la loro figlia a nascondersi e a lasciare solo loro nelle mani delle SS. Nell'atto di citazione si lamenta che la salvezza dei genitori dell'attore - e di molti altri ebrei scampati alla deportazione - non dipese dall'aver loro venduto alle SS pure i fratelli, le sorelle, le famiglie, i vicini di casa che non potevano permettersi ma dal sacrificio delle vite dei loro Per_8 rispettivi genitori e suoceri che, nel terribile momento dell'irruzione delle SS, riuscirono così a salvarli. A norma dell'art. 597 comma 3 c.p., quando la diffamazione consiste nell'offesa alla memoria di un defunto, i soggetti passivi del reato sono i prossimi congiunti “poichè essi stessi - e non il de cuius - si qualificano come i soggetti passivi dell'offesa, in quanto titolari dell'interesse a difendere la memoria del loro congiunto” (Cass. pen. Sez. V, Sent. n. 21209/2017.
Ebbene, non si coglie l'offesa arrecata al sig. GR in maniera distinta e diversificata rispetto agli altri ebrei nel senso che le espressioni utilizzate offendono gli ebrei tutti e non soltanto quelli che furono vittime dell'olocausto e tantomeno coloro che, potenzialmente coinvolti, riuscirono a scampare alle deportazioni. In particolare, non è possibile cogliere nelle parole del alcun riferimento diretto né CP_1 alla vicenda della famiglia del sig. GR né più in generale alla negazione di vicende simili a quella che è stata vissuta dalla famiglia del medesimo: la storia della famiglia è vicenda nota, Persona_9 come del resto viene narrato in citazione, ma il post in contestazione fa
Pag. 12 di 14 riferimento al fatto che gli ebrei ricchi avrebbero usato il denaro e comunque altre modalità di corruzione per sfuggire all'olocausto. Non si può da questo post ritenere che sia stata arrecata offesa a chi sia riuscito a sfuggire all'olocausto utilizzando altri metodi, non potendo d'altro canto enuclearsi l'ulteriore categoria degli ebrei ricchi, interessati a negare di avere utilizzato le proprie risorse per sfuggire all'olocausto.
Per i motivi sopra esposti le domande di parte attrice devono essere rigettate fatta eccezione per quella di cui si è già detto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nella misura di un terzo, mentre vengono compensate per il resto, tenuto conto dell'accoglimento della domanda solo con riferimento a una delle parti attrici, che hanno agito contestualmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta dall per Parte_9
l'effetto condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 30.000,00 in favore della predetta associazione oltre interessi dal deposito della presente sentenza al saldo;
2) ordina la rimozione dei post twitter 2.2.2021 e quello
“https://twitter.com/rubio_chef/status/1584204496972181504 del 23.10.2022;
3) rigetta le domande proposte dagli ulteriori attori;
4) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della parte attrice delle spese di lite per la quota di un terzo, quota che quantifica in € 2250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Compensa per il resto.
Così deciso in Roma, 2.02.2024 Il Giudice
Maria Rosaria Ciuffi
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