Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3550 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/06/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marzia Serra, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/10/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Gonnesa.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/10/2000 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] CP_1
di Gonnesa, anno 2000, numero 3, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i tre figli minorenni verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
essi, per le questioni di maggiore interesse prenderanno di comune accordo le scelte a loro tutela e per le questioni ordinarie potranno decidere anche disgiuntamente.
b) I minori resteranno collocati presso la madre, presso la quale avranno la residenza anagrafica e che si occuperà delle loro esigenze in via prevalente.
Pag. 2 di 4 Il padre potrà vederli e tenerli con sé, anche con pernottamento, ogniqualvolta i figli lo vorranno ed i reciproci impegni lo consentiranno.
Ciascun genitore comunicherà tempestivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi di qualsiasi natura, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi i medesimi.
c) Il provvederà a versare alla a titolo di mantenimento dei Pt_1 CP_1 minori, non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00.
Ciascun genitore provvederà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, secondo protocollo CNF del 2017 o successive modificazioni.
d) La percepirà per intero l'Assegno Unico, l'Indennità di Frequenza e CP_1
l'indennità di cui alla L. 20/97, o altri benefici che andranno a integrarli/sostituirli.
e) La casa coniugale, sita in Carbonia, via Pozzo Nuovo n. 50, catastalmente distinta al Foglio 38 Particella 4810, verrà divisa in due parti uguali.
La parte sinistra, nella quale verrà ricavato un bagno, verrà attribuita in proprietà esclusiva alla , e il si obbliga, con successivo atto, CP_1 Pt_1
a cedere la propria quota del 50% alla moglie, che accetta, mentre la parte destra verrà attribuita al in proprietà esclusiva, con obbligo della Pt_1
di cedere, con successivo atto, la propria quota del 50% al marito, CP_1 che accetta.
Allo stesso modo verrà diviso anche il sottotetto, così pure la veranda esterna verrà divisa e ognuno avrà il suo ingresso indipendente, con obbligo di ciascun coniuge di traferire all'altro, che accetta, la propria quota nella misura del 50% con successivo atto pubblico.
Mentre l'ingresso per il piano del sottotetto resterà in comune, senza modifiche.
Il parcheggio auto verrà diviso in due parti uguali, con obbligo di ciascun coniuge di trasferire all'altro, che accetta, la propria quota, nella misura del
50%, con successivo atto pubblico.
Il giardino fronte casa e il prato verde lato casa della verranno CP_1 attribuiti in proprietà esclusiva alla stessa, con obbligo del di Pt_1 trasferire alla moglie, che accetta, la propria quota del 50% con successivo atto pubblico.
Mentre il terreno dietro la casa verrà attribuito in proprietà esclusiva al con obbligo della di trasferire al marito, che accetta, la Pt_1 CP_1 propria quota del 50% con successivo atto pubblico.
Il tutto come da “piantina” di divisione casa e terreno (allegata al ricorso), con trasferimento reciproco della propria quota a favore dell'altro.
Pag. 3 di 4 f) Le parti precisano che gli accordi di cui al punto e) costituiscono elemento essenziale ed indispensabile per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale tra loro esistente e chiedono che venga a loro favore applicata l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/87
e di quanto previsto dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n.
154/99.
g) I coniugi venderanno a terzi la propria quota di proprietà (50% tot.) del magazzino sito in Gonnesa, con annesso terreno agricolo, in località Su
Prelau, catastalmente distinta al Foglio 7 Particella 1894, Cat. C/2.
La percepirà direttamente e per intero le somme ricavate dalla CP_1 vendita stessa, compresa la quota di spettanza del Pt_1
Il trasferimento di proprietà avverrà dopo il deposito del presente Ricorso.
A fronte di ciò, la si farà esclusivo carico dei due prestiti al CP_1 CP_2
e di un terzo alla BNL di Iglesias, intestati alla e con
[...] CP_1 garante il Pt_1
h) L'attività commerciale della , che comprende minimarket sito in CP_1
Iglesias, fraz. Nebida resterà alla stessa ed il non avanzerà in merito Pt_1 alcuna richiesta di tipo economico.
i) La proprietà del furgone Citroen Jumpy tg. DX022SA intestato alla CP_1 verrà trasferita al Pt_1
j) In relazione alle utenze domestiche, il provvederà all'installazione di Pt_1
“contascatti” che consenta di individuare e quantificare la propria quota di spettanza delle utenze domestiche stesse, calcolata sulla base del progetto di divisione di cui al punto e.
Il verserà le relative somme alla non oltre 5 gg. dalla Pt_1 CP_1 richiesta, previa esibizione delle corrispondenti fatture.
I coniugi provvederanno al potenziamento dell'utenza relativa alla corrente elettrica, dato che non è attualmente in grado di sostenere le nuove esigenze abitative.
k) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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