Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente rel.
Immacolata Cozzolino - Giudice
Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VISCARDI MARIA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
ONORATO VALERIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art
473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 20/02/2024, le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da CP_1
loro contratto in Pozzuoli il 03.10.2016, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione era nata una figlia: nata il [...]; Per_1
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 13.09.2024; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
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2. Ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
3. La figlia minore avrà residenza con la madre, presso la casa coniugale, ma Per_1
resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Per quanto riguarda gli incontri padre-figlia, i coniugi concordano di determinare liberamente i tempi e le modalità della loro presenza, nel rispetto reciproco e nell'interesse primario della minore;
in ogni caso, sin da ora concordano che gli incontri con il padre potranno
e dovranno avvenire almeno per due pomeriggi a settimana, che saranno concordati di settimana in settimana in considerazione dei turni di lavoro del papà, delle eventuali esigenze lavorative della mamma e degli impegni scolastici della minore, dalle 16,00 alle 20,00 ed ogni 15 giorni per
l'intero weekend, dalle 9,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
per quanto riguarda le principali festività, nel periodo natalizio, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio;
il 5 o il 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni l'intera giornata di Pasqua o l'intera giornata di Pasquetta;
, Per_1
inoltre, trascorrerà con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre il giorno del proprio compleanno lo trascorrerà, possibilmente, con entrambi i genitori, o, in mancanza di intese, ad anni alterni con l'uno e con
l'altra; le vacanze estive verranno concordate ogni anno entro il 30 giugno e dovranno prevedere il soggiorno della figlia presso il padre per almeno 15 gg. consecutivi a luglio o ad agosto.
5. Il sig. si obbliga a versare mensilmente la somma di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) per il mantenimento della figlia, da corrispondere alla madre entro il giorno 24 di ogni mese, tramite bonifico bancario. In detta somma sono da intendersi comprese anche le spese per le attività extra-scolastiche e sportive praticate dalla figlia;
si obbliga, inoltre, a contribuire - per il 50% - alle spese mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario o da assicurazioni, per tutto quanto non previsto nel presente accordo, e per la concertazione delle spese extra, le parti si rifaranno al protocollo di intesa tra i Magistrati del Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, avente ad oggetto le spese per i figli, sottoscritto in data 07/03/2018 (o eventuali protocolli successivi).
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6. I coniugi concordano che l'importo erogato dall' a titolo di assegno unico verrà CP_2
incassato al 100% dal Sig. ; ogni sei mesi la somma complessivamente incassata dal Parte_1
, a tale titolo, verrà utilizzata per la sottoscrizione di buoni postali fruttiferi intestati alla Parte_1
minore ed ai genitori con firma congiunta;
7. In ordine alla casa coniugale resta assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi CP_1
ivi contenuti.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
9. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti e gli avvocati sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 22.04.2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n° 367/24 pubblicata in data 20.09.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione e il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nato il [...], e Parte_1
nata il 13/09/1988, a [...], il [...] (atto n. 259, parte CP_1
II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/05/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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