Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Valentina Prudente Giudice
Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1548 Reg. Gen.
anno 2024 e promossa
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Vittorio Briganti, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 14.3.2025. la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la separazione tra i sig.ri e Parte_1 [...]
; 2) affidare i figli minori della coppia in via condivisa, con CP_1
collocazione abitativa presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale alla
ricorrente; 4) dichiarare che il sig. dovrà versare un Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli per la somma complessiva di € 500,00; 5)
il sig. dovrà contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura CP_1
del 50%, seguendo le linee guida stabilite dal CNF;
6) autorizzare i coniugi a
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l'estero o documenti validi per l'espatrio; vista l'età dei figli della coppia
disporre che il padre possa vederli due volte la settimana alla presenza della
madre; 8) la ricorrente, avendone diritto, ha presentato istanza per essere
ammessa al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, per cui si chiede che il
Tribunale liquidi le spese di lite, ponendole a carico dello Stato”.
FATTO E DIRITTO
1.
premesso che in data 4.8.2021 in Carrara aveva contratto Parte_1
matrimonio con dalla quale unione erano nati i figli Controparte_1
(22.11.2022) e (5.7.2024); che la Persona_1 Persona_2
prosecuzione della convivenza era diventata intollerabile;
tanto premesso,
chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La causa, nella contumacia del resistente, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte.
2.
La decisa e ferma volontà di parte ricorrente di dare corso al presente giudizio,
nell'indifferenza di parte convenuta, rimasta contumace, evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda di separazione ai sensi del primo comma dell'art. 151 Cod.
civ.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3.
In aderenza alle stesse rassegnate conclusioni, va disposto l'affidamento congiunto dei minori, con collocazione presso la madre.
La casa coniugale va assegnata alla madre.
pagina 2 di 4 Tenuto conto delle circostanze del caso concreto (legate all'attività lavorativa svolta dal resistente), va previsto che il padre possa vedere e tenere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre.
Va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile (minimale ed autoresponsabilizzante) complessiva di
€ 500,00 (€ 250,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese;
va posto inoltre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie,
in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
4.
Stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi nata ad Parte_1
Addis Ababa (Etiopia) il 20.11.1983, e , nato a [...] Controparte_1
Ababa (Etiopia) l'1.7.1984 (matrimonio celebrato in Carrara in data 4.8.2021,
atto n. 67, Parte I, anno 2021);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara di procedere gli ulteriori adempimenti di legge;
dispone in punto di: affidamento dei figli;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre, come da parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa il 2.5.2025, dal Tribunale di Lucca come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
pagina 3 di 4 Giulio Giuntoli
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