Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3851 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 6.2.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MAIALE DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv Amato Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta
Il CTU ha in particolare evidenziato che “La malattia critica della coronaria destra , che nel dicembre 2017 causava l'infarto miocardico inferolaterale , veniva efficacemente trattata con angioplastica, e da quell'epoca non sono documentati ulteriori episodi di ischemia acuta. Si rileva anche all'esame clinico un buon compenso emodinamico: all'esame obiettivo dell'apparato cardiovascolare, infatti, non sono stati
il ricorrente è apparso senza edemi declivi né cianosi e/o dispnea, nonostante la coesistente bpco , il che conferma il buon controllo farmacologico. Il recente ecocardio di dicembre 2023 evidenzia aree molto circoscritte di ipocinesia segmentaria, che pertanto non incidono in modo significativo sulla funzione di pompa ventricolare ( frazione di eiezione 50%). Altro dato significativo, per quanto di nostro interesse, è la PAPS nei limiti. Tenuto infatti conto che il periziato è affetto da moderata BPCO, una Pressione Arteriosa Polmonare sistolica ( PAPS) normale esclude le tipiche complicanze della BPCO ( ipertensione polmonare> cuore polmonare cronico). Anche la dislipidemia ed il diabete mellito sono in controllo farmacologico. Le altre complicanze allegate (neuropatia sensitiva distale e arteriopatia obliterante periferica stadio 1° Leriche-Fontaine) non sono documentate da alcun rilievo clinico-strumentale
, né il periziato lamenta claudicatio intermittens.
In sede di ATP il ricorrente faceva pervenire osservazioni alla bozza cui il consulente replicava espressamente evidenziando che “..Il.. controllo diabetologico, praticato dopo la visita peritale, riporta pedissequamente le complicanze già annotate nel controllo diabetologico di oltre quindici mesi prima e – come detto innanzi- NON documentate da alcun rilievo clinico né strumentale. A proposito di tali complicanze, citate e non documentate, si ritiene comunque opportuno precisare che l'arteriopatia obliterante periferica si definisce in stadio 1°(Leriche-Fontaine) quando ci sono molti circoli collaterali oppure la stenosi non è significativa, per cui vi è assenza di sintomatologia. Per quanto attiene l'allegata neuropatia sensitiva distale, l'esame clinico-anamnestico-documentale è negativo, né è pervenuto alcun esame strumentale specifico effettuato ( ENG). Ai fini valutativi, comunque, a titolo di esempio CP_ rammentiamo che nelle Linee Guida all' “arteriopatia ostruttiva cronica periferica con claudicazione lieve ( >500 m.)” è attribuito 11-20% ed al “diabete mellito in mediocre compenso con complicanze di grado lieve ( renali, oculari, neurologiche, circolatorie periferiche” è attribuito il 41-50%.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato che non risulta un peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
(CTP in atti)
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3851 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott.ssa ) in Per_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale