Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 87-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
nel procedimento unitario n. 87/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:
FANIN S.P.A. (C.F. e P.IVA: 03891740247), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona, via Gian Matteo Giberti n. 11, presso lo studio dell'avv.
Caterina Soriolo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
NE EU (C.F.: [...]), quale titolare dell'impresa individuale EU
NE (P.IVA.: 05037350484) con sede legale in OR di Siena (SI), Località Salci n. 10;
debitore non costituito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
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6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 2.12.2024 dalla società FANIN S.P.A. nei confronti di ON ER, quale titolare dell'omonima impresa individuale;
rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese e perfezionatasi in data 5.12.2024), non si
è costituito e non è comparso all'udienza dell'8.1.2025;
rilevato che all'udienza del giorno 8.1.2025 la ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo e ha insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni e, pertanto, la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore è sito in OR di Siena (SI);
ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice dell'impresa individuale
ER ON per € 37.642,53, oltre interessi e spese di procedura, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1887/2019 emesso in data 24.6.2019 dal Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3400/2019), dichiarato esecutivo in data 23.1.2020 e il cui giudizio di opposizione è stato estinto in data
25.2.2020 (v. doc. 1 fasc. ricorrente);
rilevato che il debitore resistente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza, trattandosi di imprenditore agricolo che svolge attività prevalente di “coltivazione seminativi e allevamento ovini e caprini” (v. visura camerale storica in atti aggiornata al 6.12.2024), non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi di senso contrario, dai quali poter desumere l'esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull'attività agricola;
Pag. 2 di 6 ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c)
CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente e della considerevole esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d'ufficio, in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente, nonché tenuto conto degli esiti negativi del tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dall'odierna ricorrente (v. doc. 6 fasc. ricorrente, da cui risulta peraltro un precedente pignoramento effettuato da altra creditrice nel 2019), dei protesti levati nei confronti del resistente (v. doc. 8 fasc. ricorrente) e dell'iscrizione di ipoteca sui beni di sua proprietà (v. doc. 9 fasc. ricorrente);
b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
c) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore a
€ 50.000,00 come stabilito dall'art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dalla creditrice istante, cui deve essere aggiunta l'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 51.181,23 (v. informative acquisite d'ufficio);
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore il rag. Luca Torriti;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle
Imprese”;
Pag. 3 di 6 rilevato che il debitore svolge attività di impresa e che, pertanto, deve disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante pubblicazione presso il registro delle imprese;
visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale EU
NE (C.F.: [...]e P.IVA.: 05037350484), con sede in OR di Siena (SI),
Località Salci n. 10;
nomina quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina quale liquidatore il rag. Luca Torriti, invitandolo a far pervenire l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
Pag. 4 di 6 trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
dà atto che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
dispone che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
− che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza
Pag. 5 di 6 ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e trasmessa al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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