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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2450/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO PRINCIPE, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO ROMANO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/07/2024, esponeva che: 1) in data Parte_1
05/08/2007, contraeva matrimonio concordatario con optando per il regime Controparte_1 patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale nascevano le figlie
1 R.G.A.C. n. 2450/2024
, nata il [...], e nata il [...]; 2) con decreto del 23/03/2023, il Per_1 Per_2
Tribunale di Benevento omologava la separazione consensuale dei coniugi e da allora sono decorsi oltre sei mesi senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
3) a decorrere dall'ottobre
2022, il si allontanava dal domicilio coniugale. CP_1
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e Controparte_1
di confermare tutte le condizioni della separazione consensuale, meglio indicate in ricorso.
In data 18/11/2024, si costituiva il resistente, il quale impugnava e contestava le conclusioni e le richieste di controparte, per tutte le ragioni estensivamente indicate nella comparsa depositata con riferimento al diritto di visita delle figlie minori, al relativo mantenimento ed alla loro gestione, nonché al pagamento della rata del mutuo dell'immobile di proprietà della coppia.
Tanto premesso, il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle Parte_1 condizioni meglio specificate nell'atto di costituzione.
All'udienza del 13/02/2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un breve rinvio in trattazione scritta per formalizzare l'accordo bonario raggiunto.
Successivamente, le parti depositavano detto accordo, contenente i seguenti patti e condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IG.ri
e il 05/08/2007 e trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di Benevento al n. 170, parte II, serie A, anno 2007;
2) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Benevento alla Via G. Capasso
Torre n. 4 alla IG.ra quale genitore collocatario della prole;
Parte_1
4) Il IG. verserà, alla IG.ra , la somma di € 500,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie (€
250,00 ciascuna) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie previamente concordate e documentate, di cui al Protocollo d'Intesa in uso a codesto Tribunale che costituisce parte integrante del presente accordo e a cui si rimanda;
2 R.G.A.C. n. 2450/2024
5) Il IG. eserciterà il diritto di visita delle figlie minori nel seguente Controparte_1
modo: ogni mercoledì con pernottamento delle bambine presso di lui dalle ore 20:00 fino al mattino successivo allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola, nonché per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle 20:00 del sabato fino alle 22:00 della domenica avendo cura di prelevare e riaccompagnare le figlie nell'abitazione della madre;
6) Nel periodo estivo il IG. terrà con sé le figlie per 10 giorni Controparte_1
continuativi concordando tale periodo con il genitore collocatario entro il giorno 10 Maggio di ciascun anno;
7) La IG.ra percepirà il 100% dell'assegno unico INPS avendone per Parte_1
tanto il IG. prestato proprio il consenso;
Controparte_1
8) La rata di mutuo dell'immobile di proprietà dei coniugi, costituente il domicilio ex coniugale, sarà versata mensilmente dal IG. dal canto suo la IG.ra Controparte_1 [...]
contribuirà al pagamento di tale rata, in ragione di € 250,00 mensili, da rimborsare Parte_1 direttamente al IG. con modalità concordate tra le parti.”. Controparte_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 15/02/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato del 27/03/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni al riguardo dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
3 R.G.A.C. n. 2450/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 170, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2007);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2450/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GUIDO PRINCIPE, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO ROMANO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/07/2024, esponeva che: 1) in data Parte_1
05/08/2007, contraeva matrimonio concordatario con optando per il regime Controparte_1 patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione coniugale nascevano le figlie
1 R.G.A.C. n. 2450/2024
, nata il [...], e nata il [...]; 2) con decreto del 23/03/2023, il Per_1 Per_2
Tribunale di Benevento omologava la separazione consensuale dei coniugi e da allora sono decorsi oltre sei mesi senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
3) a decorrere dall'ottobre
2022, il si allontanava dal domicilio coniugale. CP_1
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e Controparte_1
di confermare tutte le condizioni della separazione consensuale, meglio indicate in ricorso.
In data 18/11/2024, si costituiva il resistente, il quale impugnava e contestava le conclusioni e le richieste di controparte, per tutte le ragioni estensivamente indicate nella comparsa depositata con riferimento al diritto di visita delle figlie minori, al relativo mantenimento ed alla loro gestione, nonché al pagamento della rata del mutuo dell'immobile di proprietà della coppia.
Tanto premesso, il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle Parte_1 condizioni meglio specificate nell'atto di costituzione.
All'udienza del 13/02/2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un breve rinvio in trattazione scritta per formalizzare l'accordo bonario raggiunto.
Successivamente, le parti depositavano detto accordo, contenente i seguenti patti e condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i IG.ri
e il 05/08/2007 e trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1
del Comune di Benevento al n. 170, parte II, serie A, anno 2007;
2) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Benevento alla Via G. Capasso
Torre n. 4 alla IG.ra quale genitore collocatario della prole;
Parte_1
4) Il IG. verserà, alla IG.ra , la somma di € 500,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie (€
250,00 ciascuna) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie previamente concordate e documentate, di cui al Protocollo d'Intesa in uso a codesto Tribunale che costituisce parte integrante del presente accordo e a cui si rimanda;
2 R.G.A.C. n. 2450/2024
5) Il IG. eserciterà il diritto di visita delle figlie minori nel seguente Controparte_1
modo: ogni mercoledì con pernottamento delle bambine presso di lui dalle ore 20:00 fino al mattino successivo allorquando provvederà ad accompagnarle a scuola, nonché per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dalle 20:00 del sabato fino alle 22:00 della domenica avendo cura di prelevare e riaccompagnare le figlie nell'abitazione della madre;
6) Nel periodo estivo il IG. terrà con sé le figlie per 10 giorni Controparte_1
continuativi concordando tale periodo con il genitore collocatario entro il giorno 10 Maggio di ciascun anno;
7) La IG.ra percepirà il 100% dell'assegno unico INPS avendone per Parte_1
tanto il IG. prestato proprio il consenso;
Controparte_1
8) La rata di mutuo dell'immobile di proprietà dei coniugi, costituente il domicilio ex coniugale, sarà versata mensilmente dal IG. dal canto suo la IG.ra Controparte_1 [...]
contribuirà al pagamento di tale rata, in ragione di € 250,00 mensili, da rimborsare Parte_1 direttamente al IG. con modalità concordate tra le parti.”. Controparte_1
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 15/02/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato del 27/03/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni al riguardo dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
3 R.G.A.C. n. 2450/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(atto n. 170, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
2007);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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