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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 1343/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Giulia Giannini
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1388/2023 resa in data 15.05.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dell'odierno appellato, dipendente dal 02.03.2015 della società in epigrafe indicata, con qualifica di
“operatore di esercizio”, parametro 140: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
2) condanna la al pagamento delle differenze tra quanto percepito e Parte_2 quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1) a decorrere dal febbraio 2015 sino al 30.6.2022;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.300,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di presenza, presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità fuori nastro, di interruzione turno, indennità di disponibilità (accordo 23.10.00), indennità di semaforizzazione, diarie e trasferte, indennità di manovra, indennità turni avvicendati, supero limite di condotta al 40 e 80%, sabato lavorato, lavoro domenicale e notturno, indennità incentivante, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole degli accordi aziendali nella parte in cui abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il primo giudice ha accolto la domanda con riferimento a tutte le indennità, a eccezione dell'indennità per sabato lavorato, lavoro domenicale e notturno.
2. Avverso detta sentenza la società ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e instando per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché vanamente tentata la conciliazione della lite, all'esito dell'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti di seguito esposti, dovendosi riformare parzialmente la sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del d.lgs. n.
66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
2 Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al Controparte_2 lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce ancora la società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito e irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, d.lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, d.lgs. 66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione con riferimento all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità richieste dal lavoratore, evidenziando, in particolare, che: - l'indennità di presenza bis
(Accordo Aziendale del 4.5.1992) e l'indennità incentivante sono già pacificamente corrisposte anche durante i periodi feriali;
- l'indennità di manovra e di spinta, l'indennità di turno e l'indennità di chiamata non sono mai state erogate in favore del lavoratore in ragione del profilo professionale rivestito (Operatore di esercizio – settore Autoservizi); -
l'indennità di trasferta presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione corrisposta in via occasionale e saltuaria e non può, conseguentemente, essere inclusa nella retribuzione ordinaria.
3.3. Con il terzo motivo, la società lamenta l'omessa motivazione nella decisione impugnata in ordine alla eccezione sollevata in primo grado di “non continuità e fissità delle indennità richieste”, argomentando che: - la necessarietà del requisito della fissità
3 degli emolumenti ai fini della inclusione nel calcolo della retribuzione feriale è prevista espressamente dall'art. 22, R.D. 148/1931 in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri;
- l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale” è espressamente ribadita dall' art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12.3.1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL 23.7.1976, ossia le indennità saltuarie e variabili.
3.4. Con il quarto motivo, stigmatizza l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale non accogliendo l'eccezione preliminare relativa alla nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza, nonché per mancata determinazione del quantum della domanda.
3.5. Con il quinto e ultimo motivo, quanto alla disattesa eccezione di prescrizione, evidenzia che nella specie risulta improbabile che il mancato esercizio del diritto entro il termine quinquennale sia dipeso da un fondato timore in capo al lavoratore di perdere ingiustamente il posto di lavoro.
4. Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame possano trovare solo parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, limitatamente al secondo motivo, risultando in particolare fondate le censure concernenti il riconoscimento di alcune delle indennità rivendicate dal lavoratore.
4.1. Il quarto motivo – da trattare prioritariamente per evidenti ragioni di ordine logico – va disatteso.
Non è infatti ravvisabile alcuna nullità dell'atto introduttivo di lite di primo grado, posto che il lavoratore ha sufficientemente allegato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. tutti i fatti costitutivi della domanda, indicando le varie indennità escluse dalla base di computo della retribuzione feriale e richiamando altresì, a fondamento della pretesa, le risultanze delle buste paga prodotte in atti, relative all'intero periodo in contestazione;
in tale contesto, è sintomatico che la società datrice di lavoro sin dalla costituzione in primo grado sia stata perfettamente in grado di interloquire nel merito, punto per punto, sui presupposti della pretesa attorea, palesando, dunque, di avere ben compreso gli esatti termini della contesa.
A ciò si aggiunga, quanto alla eccepita mancanza di conteggi analitici delle spettanze, che la stessa odierna appellante, nel citare la giurisprudenza “più rigorosa” in tema, ne fa discendere quale conseguenza processuale “la limitazione del giudizio e della pronuncia di merito al solo an debeatur” piuttosto che una radicale sanzione di carattere processuale e che, comunque, nel caso di specie la domanda attorea è di mera condanna generica (cfr. in fattispecie analoga alla presente C.App. Bari, sez. lav., Sentenza n.
1030/2024 pubbl. il 03/07/2024).
Né può dubitarsi dell'ammissibilità di siffatta impostazione del contenzioso, come di recente ribadito da Cass., S.U., n. 29862 del 2022, la quale, richiamando la Corte EDU,
4 ha precisato che è impedito ai giudici degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all'inammissibilità di una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano "troppo formalistiche", adottate "a sorpresa" e niente affatto chiare e univoche (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§
42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71- Per_1
73).
In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6 CEDU l'adozione d'una interpretazione della norma processuale che comporti per l'individuo la perdita della possibilità di adire un Tribunale, senza che tale effetto potesse essere previsto ex ante (v., ex multis, Corte EDU, 20 dicembre 2016, Ljaskaj c. Croazia, in causa n. 58630/11); che la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c.
Italia, in causa n. 25358/12, § 169); che ogni soggetto deve essere in grado di prevedere le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (così Corte EDU 7.6.2012,
Centro e Di TE c. Italia, in causa n. 38433/09, § 140; nello stesso Controparte_3 senso Corte EDU 17.5.2016, ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e Per_2
44357/13); che non possono imporsi cause di inammissibilità non previste dalla legge, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n.
17140/05); che, infine, i giudizi degli Stati membri devono osservare per quanto possibile orientamenti stabili, sicché non è loro consentito esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte Giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93).
D'altro canto, le spettanze del lavoratore, in base ai criteri delineati dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia (v. infra), sono determinabili in base ai compensi percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente.
4.2. Esaminando – per ragioni di ordine espositivo – il secondo motivo di appello, la Corte osserva che esso è in parte fondato.
L'indennità di presenza bis, a differenza dell'indennità di presenza riconosciuta a norma dell'Accordo Aziendale 5.10.1988 al personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di L. 1.914.000, compete, a mente dell'Accordo Aziendale del
4.5.1992, art. 2, a partire dal 01.01.1992, in ragione di un importo di L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di “indennità di presenza”, ma “con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite” (risulta, dunque, che tale ulteriore indennità di presenza, fino a prova contraria
– e manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato – sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali, che dal 1992 non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative).
5 Stesso discorso per l'indennità incentivante prevista, ex Accordo Aziendale
23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” (risulta dunque che anche tale indennità, fino a prova contraria – manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato – sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali che non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative).
E' poi rimasto sostanzialmente incontestato – oltre che risultante per tabulas dai cedolini paga in atti – che il dipendente non ha mai percepito, in ragione delle sue mansioni, l'indennità di manovra, l'indennità di turno e quella di chiamata, per cui la sentenza gravata deve essere sul punto corretta, con l'esclusione anche di tali indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, come da dispositivo.
4.3. I restanti motivi di gravame – esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi – sono, invece, infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_4 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
6 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due
7 aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_5 Persona_3
e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock
(punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in
8 ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20/A (come l'indennità di diaria ridotta, prevista dal successivo art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettanti nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio), possa rivestire natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui qui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione
9 delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 20 e l'art. 21, poc'anzi citati, apprestano le predette indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative, prevedendo che gli emolumenti vengano parametrati sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione;
il che rappresenta, evidentemente, la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario, nella specie non forniti, attesa la genericità della doglianza dell'appellante circa l'occasionalità e saltuarietà della prestazione, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata, alla stregua delle risultanze documentali cristallizzate nelle buste paga.
Le ulteriori indennità “incluse” dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione feriale non sono state, invece, oggetto di censure specifiche circa le motivazioni, come diffusamente sviluppate dal Tribunale nelle pagine da 7 a 10 della sentenza impugnata, le quali evidenziano in modo coerente sia la stretta correlazione delle stesse con le specifiche mansioni assegnate agli istanti, sia la “netta continuità” della relativa percezione alla stregua delle risultanze di cui alle buste paga.
In definitiva, tutti i predetti emolumenti, da un lato, risultano connessi, come innanzi esposto, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione di riferimento;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” - o, se vogliamo, - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente la fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso – come è incontroverso tra le parti – a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
4.4. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da
10 coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Da questo punto di vista, la censura della società appellante risulta palesemente generica;
ribadito, infatti, che la domanda attorea è stata formulata (e accolta) in termini di mera condanna generica – e, dunque, prescindendo dall'allegazione di dati contabili Parte che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria – vi è che nel caso di specie, in modo sintomatico, non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo della retribuzione feriale.
Infatti, a fronte dal rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa con continuità e in modo non occasionale, le doglianze in termini di non continuatività e fissità delle indennità richieste e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazioni appaiono dirette non tanto a evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta, la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo della retribuzione feriale (questione sopra già esaminata e della cui irrilevanza in concreto si è già detto).
Ne consegue che non può essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta, avuto riguardo al periodo di godimento del riposo e alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. in termini cfr. C.App. Bari,
Sentenza n. 1303/2024 pubbl. il 15/10/2024).
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
11 Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
4.5. Infine, con riguardo all'ultimo motivo d'appello concernente la prescrizione, va condivisa la statuizione adottata dal primo giudice, pienamente conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 2431/2024).
Infatti, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla
Legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e delle relative forme di tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 26246 del 2022).
5. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto del lavoratore all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, con esclusione (oltre che delle indennità per “sabato lavorato”, “domenicale”, maggiorazione per lavoro notturno), anche delle “indennità di presenza bis”, “indennità incentivante”, indennità “di manovra”, indennità di “turno” e indennità di “chiamata”, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con conseguente condanna della società al pagamento delle corrispondenti differenze retributive limitatamente ai predetti titoli maturati nel periodo dall'assunzione sino al 30.06.2022; è appena il caso di precisare che, in relazione agli emolumenti già esclusi dal primo giudice, l'appellato non ha proposto gravame incidentale.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della società appellante, in considerazione dell'accertata - e in questa sede confermata - sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e dunque in applicazione del principio della causalità della lite.
Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza del lavoratore in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per disporne la
12 compensazione nella misura della metà, con condanna della società appellante al pagamento della residua metà.
La liquidazione è affidata al dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 15.11.2023 dalla Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1388/2023
[...] Controparte_1 resa dal Tribunale di Bari in data 15.05.2023, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione Controparte_1 delle indennità indicate nel ricorso di primo grado, con esclusione (oltre che delle indennità per “sabato lavorato”, “domenicale”, maggiorazione per lavoro notturno), anche delle “indennità di presenza bis”, “indennità incentivante”, indennità “di manovra”, indennità di “turno” e indennità di “chiamata”, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
- condanna la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'intero in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti;
- compensa la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari, il 09.12.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
13
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Giulia Giannini
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1388/2023 resa in data 15.05.2023 il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dell'odierno appellato, dipendente dal 02.03.2015 della società in epigrafe indicata, con qualifica di
“operatore di esercizio”, parametro 140: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
2) condanna la al pagamento delle differenze tra quanto percepito e Parte_2 quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto 1) a decorrere dal febbraio 2015 sino al 30.6.2022;
3) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.300,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di presenza, presenza bis, ulteriore indennità di presenza, indennità fuori nastro, di interruzione turno, indennità di disponibilità (accordo 23.10.00), indennità di semaforizzazione, diarie e trasferte, indennità di manovra, indennità turni avvicendati, supero limite di condotta al 40 e 80%, sabato lavorato, lavoro domenicale e notturno, indennità incentivante, previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole degli accordi aziendali nella parte in cui abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il primo giudice ha accolto la domanda con riferimento a tutte le indennità, a eccezione dell'indennità per sabato lavorato, lavoro domenicale e notturno.
2. Avverso detta sentenza la società ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione e instando per la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché vanamente tentata la conciliazione della lite, all'esito dell'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti di seguito esposti, dovendosi riformare parzialmente la sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del d.lgs. n.
66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
2 Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al Controparte_2 lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce ancora la società che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo è a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito e irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 cod.civ. e art. 10, d.lgs. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie è poi garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18bis, d.lgs. 66/2003).
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettantegli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
3.2. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione con riferimento all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità richieste dal lavoratore, evidenziando, in particolare, che: - l'indennità di presenza bis
(Accordo Aziendale del 4.5.1992) e l'indennità incentivante sono già pacificamente corrisposte anche durante i periodi feriali;
- l'indennità di manovra e di spinta, l'indennità di turno e l'indennità di chiamata non sono mai state erogate in favore del lavoratore in ragione del profilo professionale rivestito (Operatore di esercizio – settore Autoservizi); -
l'indennità di trasferta presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione corrisposta in via occasionale e saltuaria e non può, conseguentemente, essere inclusa nella retribuzione ordinaria.
3.3. Con il terzo motivo, la società lamenta l'omessa motivazione nella decisione impugnata in ordine alla eccezione sollevata in primo grado di “non continuità e fissità delle indennità richieste”, argomentando che: - la necessarietà del requisito della fissità
3 degli emolumenti ai fini della inclusione nel calcolo della retribuzione feriale è prevista espressamente dall'art. 22, R.D. 148/1931 in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri;
- l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale” è espressamente ribadita dall' art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12.3.1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL 23.7.1976, ossia le indennità saltuarie e variabili.
3.4. Con il quarto motivo, stigmatizza l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale non accogliendo l'eccezione preliminare relativa alla nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza, nonché per mancata determinazione del quantum della domanda.
3.5. Con il quinto e ultimo motivo, quanto alla disattesa eccezione di prescrizione, evidenzia che nella specie risulta improbabile che il mancato esercizio del diritto entro il termine quinquennale sia dipeso da un fondato timore in capo al lavoratore di perdere ingiustamente il posto di lavoro.
4. Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame possano trovare solo parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte, limitatamente al secondo motivo, risultando in particolare fondate le censure concernenti il riconoscimento di alcune delle indennità rivendicate dal lavoratore.
4.1. Il quarto motivo – da trattare prioritariamente per evidenti ragioni di ordine logico – va disatteso.
Non è infatti ravvisabile alcuna nullità dell'atto introduttivo di lite di primo grado, posto che il lavoratore ha sufficientemente allegato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. tutti i fatti costitutivi della domanda, indicando le varie indennità escluse dalla base di computo della retribuzione feriale e richiamando altresì, a fondamento della pretesa, le risultanze delle buste paga prodotte in atti, relative all'intero periodo in contestazione;
in tale contesto, è sintomatico che la società datrice di lavoro sin dalla costituzione in primo grado sia stata perfettamente in grado di interloquire nel merito, punto per punto, sui presupposti della pretesa attorea, palesando, dunque, di avere ben compreso gli esatti termini della contesa.
A ciò si aggiunga, quanto alla eccepita mancanza di conteggi analitici delle spettanze, che la stessa odierna appellante, nel citare la giurisprudenza “più rigorosa” in tema, ne fa discendere quale conseguenza processuale “la limitazione del giudizio e della pronuncia di merito al solo an debeatur” piuttosto che una radicale sanzione di carattere processuale e che, comunque, nel caso di specie la domanda attorea è di mera condanna generica (cfr. in fattispecie analoga alla presente C.App. Bari, sez. lav., Sentenza n.
1030/2024 pubbl. il 03/07/2024).
Né può dubitarsi dell'ammissibilità di siffatta impostazione del contenzioso, come di recente ribadito da Cass., S.U., n. 29862 del 2022, la quale, richiamando la Corte EDU,
4 ha precisato che è impedito ai giudici degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all'inammissibilità di una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano "troppo formalistiche", adottate "a sorpresa" e niente affatto chiare e univoche (Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§
42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71- Per_1
73).
In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6 CEDU l'adozione d'una interpretazione della norma processuale che comporti per l'individuo la perdita della possibilità di adire un Tribunale, senza che tale effetto potesse essere previsto ex ante (v., ex multis, Corte EDU, 20 dicembre 2016, Ljaskaj c. Croazia, in causa n. 58630/11); che la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c.
Italia, in causa n. 25358/12, § 169); che ogni soggetto deve essere in grado di prevedere le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (così Corte EDU 7.6.2012,
Centro e Di TE c. Italia, in causa n. 38433/09, § 140; nello stesso Controparte_3 senso Corte EDU 17.5.2016, ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e Per_2
44357/13); che non possono imporsi cause di inammissibilità non previste dalla legge, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n.
17140/05); che, infine, i giudizi degli Stati membri devono osservare per quanto possibile orientamenti stabili, sicché non è loro consentito esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte Giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93).
D'altro canto, le spettanze del lavoratore, in base ai criteri delineati dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia (v. infra), sono determinabili in base ai compensi percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente.
4.2. Esaminando – per ragioni di ordine espositivo – il secondo motivo di appello, la Corte osserva che esso è in parte fondato.
L'indennità di presenza bis, a differenza dell'indennità di presenza riconosciuta a norma dell'Accordo Aziendale 5.10.1988 al personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di L. 1.914.000, compete, a mente dell'Accordo Aziendale del
4.5.1992, art. 2, a partire dal 01.01.1992, in ragione di un importo di L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di “indennità di presenza”, ma “con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite” (risulta, dunque, che tale ulteriore indennità di presenza, fino a prova contraria
– e manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato – sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali, che dal 1992 non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative).
5 Stesso discorso per l'indennità incentivante prevista, ex Accordo Aziendale
23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore” (risulta dunque che anche tale indennità, fino a prova contraria – manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato – sia stata regolarmente erogata durante i periodi feriali che non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative).
E' poi rimasto sostanzialmente incontestato – oltre che risultante per tabulas dai cedolini paga in atti – che il dipendente non ha mai percepito, in ragione delle sue mansioni, l'indennità di manovra, l'indennità di turno e quella di chiamata, per cui la sentenza gravata deve essere sul punto corretta, con l'esclusione anche di tali indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, come da dispositivo.
4.3. I restanti motivi di gravame – esaminabili congiuntamente perché tra loro connessi – sono, invece, infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_4 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
6 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n.
37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due
7 aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_5 Persona_3
e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock
(punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza
Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in
8 ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del
2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20/A (come l'indennità di diaria ridotta, prevista dal successivo art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettanti nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio), possa rivestire natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui qui si discute, trattandosi di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione
9 delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 20 e l'art. 21, poc'anzi citati, apprestano le predette indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative, prevedendo che gli emolumenti vengano parametrati sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione;
il che rappresenta, evidentemente, la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario, nella specie non forniti, attesa la genericità della doglianza dell'appellante circa l'occasionalità e saltuarietà della prestazione, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata, alla stregua delle risultanze documentali cristallizzate nelle buste paga.
Le ulteriori indennità “incluse” dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione feriale non sono state, invece, oggetto di censure specifiche circa le motivazioni, come diffusamente sviluppate dal Tribunale nelle pagine da 7 a 10 della sentenza impugnata, le quali evidenziano in modo coerente sia la stretta correlazione delle stesse con le specifiche mansioni assegnate agli istanti, sia la “netta continuità” della relativa percezione alla stregua delle risultanze di cui alle buste paga.
In definitiva, tutti i predetti emolumenti, da un lato, risultano connessi, come innanzi esposto, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione di riferimento;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” - o, se vogliamo, - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente la fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso – come è incontroverso tra le parti – a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
4.4. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da
10 coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Da questo punto di vista, la censura della società appellante risulta palesemente generica;
ribadito, infatti, che la domanda attorea è stata formulata (e accolta) in termini di mera condanna generica – e, dunque, prescindendo dall'allegazione di dati contabili Parte che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria – vi è che nel caso di specie, in modo sintomatico, non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei (pur numerosi e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo della retribuzione feriale.
Infatti, a fronte dal rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa con continuità e in modo non occasionale, le doglianze in termini di non continuatività e fissità delle indennità richieste e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazioni appaiono dirette non tanto a evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta, la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo della retribuzione feriale (questione sopra già esaminata e della cui irrilevanza in concreto si è già detto).
Ne consegue che non può essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta, avuto riguardo al periodo di godimento del riposo e alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. in termini cfr. C.App. Bari,
Sentenza n. 1303/2024 pubbl. il 15/10/2024).
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
11 Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
4.5. Infine, con riguardo all'ultimo motivo d'appello concernente la prescrizione, va condivisa la statuizione adottata dal primo giudice, pienamente conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 2431/2024).
Infatti, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, per effetto delle modifiche apportate dalla
Legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e delle relative forme di tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., n. 26246 del 2022).
5. Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto del lavoratore all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, con esclusione (oltre che delle indennità per “sabato lavorato”, “domenicale”, maggiorazione per lavoro notturno), anche delle “indennità di presenza bis”, “indennità incentivante”, indennità “di manovra”, indennità di “turno” e indennità di “chiamata”, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con conseguente condanna della società al pagamento delle corrispondenti differenze retributive limitatamente ai predetti titoli maturati nel periodo dall'assunzione sino al 30.06.2022; è appena il caso di precisare che, in relazione agli emolumenti già esclusi dal primo giudice, l'appellato non ha proposto gravame incidentale.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della società appellante, in considerazione dell'accertata - e in questa sede confermata - sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e dunque in applicazione del principio della causalità della lite.
Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza del lavoratore in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per disporne la
12 compensazione nella misura della metà, con condanna della società appellante al pagamento della residua metà.
La liquidazione è affidata al dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 15.11.2023 dalla Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 1388/2023
[...] Controparte_1 resa dal Tribunale di Bari in data 15.05.2023, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione Controparte_1 delle indennità indicate nel ricorso di primo grado, con esclusione (oltre che delle indennità per “sabato lavorato”, “domenicale”, maggiorazione per lavoro notturno), anche delle “indennità di presenza bis”, “indennità incentivante”, indennità “di manovra”, indennità di “turno” e indennità di “chiamata”, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
- condanna la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell'intero in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla dichiaratisi anticipanti;
- compensa la residua metà di dette spese.
Così deciso in Bari, il 09.12.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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