Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1247
CA
Sentenza 21 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inclusione indennità di presenza bis, incentivante, manovra, turno e chiamata nella retribuzione feriale

    La Corte ha parzialmente accolto l'appello, escludendo alcune indennità ma confermando il diritto all'inclusione di altre nella retribuzione feriale, ritenendo che la loro esclusione potesse dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.

  • Accolto
    Differenze retributive per indennità non incluse nel calcolo feriale

    La Corte ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive per i titoli riconosciuti come computabili nella retribuzione feriale.

  • Rigettato
    Errata applicazione normativa e contrattuale

    La Corte ha rigettato questo motivo, affermando la prevalenza del diritto dell'Unione Europea e la necessità di garantire una retribuzione feriale equiparabile a quella ordinaria per evitare dissuasione dal godimento delle ferie.

  • Accolto
    Erroneità inclusione indennità specifiche

    La Corte ha parzialmente accolto questo motivo, escludendo le indennità di presenza bis, incentivante, manovra, turno e chiamata, ritenendo che le prime due fossero già corrisposte in ferie e le altre non percepite dal lavoratore per la sua qualifica. L'indennità di trasferta è stata ritenuta computabile.

  • Rigettato
    Omessa motivazione su non continuità e fissità delle indennità

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo che la retribuzione feriale debba essere equiparabile a quella ordinaria e che la contrattazione collettiva non possa derogare a tale principio.

  • Rigettato
    Nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza

    La Corte ha rigettato questo motivo, ritenendo che il ricorso fosse sufficientemente dettagliato e che la società fosse stata in grado di interloquire nel merito. Ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte EDU sull'accessibilità e prevedibilità delle norme processuali.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato questo motivo, confermando la sentenza di primo grado e applicando il principio secondo cui, per i diritti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 21/12/2025, n. 1247
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 1247
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

    Testo completo