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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 13170/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 13170 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli al C.so Umberto I
n° 90 presso lo studio dell'avv. AN De Vita che la rapp.ta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Benedetto Monastra, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale rapp.te pro- CP_1 P.IVA_2
tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via F.
Crispi, n. 62, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 9.6.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
3398/2023, depositato e regolarmente notificato in data 3.5.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € 86.488,43 CP_1
oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 e spese della relativa procedura monitoria per la vendita di beni ed attrezzature.
In particolare, l'opponente contestava di aver ricevuto la merce indicata, disconoscendo sia la conformità agli originali che le sottoscrizioni apposte su ordini, rapporti di intervento e d.d.t., deducendo altresì che parte di quei beni venivano pagati ad Intesa San Paolo s.p.a. tramite leasing.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale sia nei confronti della opposta che di Intesa San Paolo, di cui chiedeva la chiamata in causa, Con per le attività non espletate da per € 103.554,00 oltre iva e nei confronti della sola opposta per € 5.011,15 in virtù delle fatture emesse per attività di smaltimento eseguita in favore della stessa, nonché alla n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 3 restituzione dell'importo di € 7.800,00 quale acconto ricevuto per prestazioni mai eseguite, da compensare, in via subordinata, con il credito di controparte.
2.1. La richiesta di chiamata in causa veniva rigettata con decreto del
20.6.2023 (cui si rinvia)
3. Si costituiva l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
- Con riferimento alla richiesta di chiamata del terzo, avanzata da parte opponente, conferma il rigetto per quanto esposto con decreto del
20.6.2023.
- In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: alla luce della domanda riconvenzionale ed al dedotto credito di €
5.011,15 non reputa opportuno concederla, neppure parzialmente, atteso che l'art. 648 c.p.c. ammette l'esecutorietà parziale sono in presenza di crediti non contestati.
- Per quanto concerne le richieste istruttorie:
rigetta la richiesta di prova per testi avanzata da parte opponente in quanto relative a circostanze documentali, irrilevanti e generiche, con riferimento alle indicazioni spazio-temporali;
rigetta la richiesta di CTU avanzata da parte opponente in quanto non necessaria;
rigetta le richieste di prove orali avanzate da parte opposta in quanto relative a circostanze documentali o irrilevanti;
rigetta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta per difetto di specificità, ex art. 94 disp.att. c.p.c. (“…tutti i documenti necessari…”);
rigetta la richiesta di CTU grafologica in quanto inammissibile nei confronti dei dipendenti, non identificati, dell'opponente;
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 4 rigetta l'ulteriore richiesta di CTU avanzata da parte opposta (accerti nei locali occupati dalla società opponente i beni ed attrezzature fornite Con da e cui alle fatture emesse dal 2019 al 2023) in quanto non necessaria
P.Q.M.
- rigetta la chiamata di terzo;
- rigetta la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025, con termine per note fino al 27.3.2025”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata solo in minima parte, con riferimento ad un controcredito dell'opponente di € 5.011,15.
6.1. Va premesso che il credito per cui agisce l'opposta è relativo a fatture elettroniche emesse dal 2019 al 2023.
Di tutte queste fatture l'unica contestata prima del presente giudizio
(doc. 13 prod parte opponente) è la numero 37/2023 che, per come dedotto anche dall'opponente, non è stata neppure allegata nelle proprie scritture contabili.
Tale affermazione consente quindi innanzitutto di ritenere fondata la domanda per tutte le altre fatture.
A ben vedere, difatti, la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 5 scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del
18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute nel cassetto fiscale tramite SDI, non sono state contestate.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate;
anzi, come anticipato, la stessa ha dichiarato che (soltanto) la fattura 37/2023 non è stata annotata.
6.2. Ad avviso dello scrivente, nonostante la contestazione della fattura
37/23, è dovuto anche il relativo importo.
6.2.1. Va premesso che la contestazione alla conformità degli originali della fattura, rapporti di intervento e ddt, è assolutamente generica ed, in quanto tale, tamquam non esset, avendo l'opponente l'onere di specificare in cosa le copie siano differenti agli originali ovvero di eccepire l'inesistenza di originali, e ciò non è avvenuto (cfr., tra le tante,
Cass. n. 7775/2014).
6.2.2. A nulla rileva, inoltre, per alcuni di quei documenti il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul proprio timbro.
La debitrice, difatti, non ha mosso alcuna contestazione sul timbro (di sottrazione/alterazione).
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Resterebbe quindi inspiegabile (ed in ogni caso non dedotto) come l'opposta potesse essere in possesso del timbro della opponente, per poi apporvi sopra una firma falsa.
L'unica spiegazione logica, dunque, è che l'opponente abbia timbrato e sottoscritto i relativi documenti.
6.2.3. L'opponente, inoltre, contesta che alcuni documenti sarebbero privi di timbro e riporterebbero l'indicazione “integrazione . Per_1
Con riferimento a quest'ultima, è agevole rilevare come P_
, ed AN siano soci della compagine sociale (doc. 15
[...] Pt_2
prod. parte opposta).
E' quindi plausibile che l'ordine lo abbiano effettuato direttamente loro.
In ogni caso, anche con riferimento a quest'ultimo aspetto, è dirimente il certificato di collaudo allegato dall'opposta al doc. 25, relativo a tutti gli impianti installati di cui alla predetta fattura.
Anche in tal caso l'opponente, oltre al generico disconoscimento di conformità all'originale, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta, ma non il timbro, dovendosi dunque ribadire quanto già esposto al § 6.2.2..
6.2.4. Parte opponente ha anche dedotto che alcuni beni forniti dalla opposta rientrerebbero nel contratto di leasing stipulato con Banca
Intesa e che, di conseguenza, il pagamento sarebbe stato effettuato già alla Banca.
Premettendo che l'opposta ha eccepito che i beni di cui ha domandato il pagamento siano diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della offerta per la quale sia stato stipulato il contratto di leasing, in ogni caso non vi è alcuna prova che l'opponente abbia pagato alla Banca.
La debitrice, difatti, ha allegato un “partitario” (doc. 11), di formazione unilaterale, che non prova alcunché.
In particolare non sono state allegate copie di assegni, bonifici bancari o di altri mezzi di pagamento che provino l'effettivo pagamento di somme alla Banca.
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Del resto sempre al doc. 11 è inserita una fattura della Banca in cui si legge che il pagamento sarebbe avvenuto in automatico tramite addebito sul conto corrente.
Sarebbe stato dunque agevole per l'opponente allegare i movimenti del proprio conto corrente e provare il proprio adempimento. Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
7. Quanto appena precisato comporta il rigetto delle domande riconvenzionali di € 103.554,00 oltre iva ed € 7.800,00, non sussistendo prestazioni mai eseguite dalla opposta.
7.1. E' viceversa fondata la domanda riconvenzionale di € 5.011,15 in virtù delle fatture emesse per attività di smaltimento eseguita in favore della stessa.
Della debenza di tale somma è consapevole la stessa opposta la quale, difatti, a p. 10 della comparsa di costituzione e risposta ha affermato:
“L'importo di €. 5.011,15 va compensato e consente la esecutorietà residua e parziale e non influenza il maggior debito dell'opponente , al più determina la compensazione , per cui la provvisoria esecuzione parziale all'ingiunzione di €.86.488,43 maggiorata di interessi moratori, andrà concessa per il minore importo di €. 81.477,15 oltre interessi moratori e spese”.
8.
Per questi motivi
, il d.i. opposto deve essere revocato e l'opponente, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento della somma di
€81.477,15, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza sostanziale della opponente (stante anche il rigetto di due domande riconvenzionali) e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi eccezione fatta per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, liquidate ai valori minimi (in quanto consistite, di fatto, in una reiterazione dell'atto introduttivo e stante l'assenza di un'istruttoria orale;
scaglione: fino ad € 260.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 3398/2023 e condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di €81.477,15, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs.
n. 231/02;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 410,00 per esborsi ed € 11.384,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Paoloandrea Monticelli.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 13170/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 13170 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Napoli al C.so Umberto I
n° 90 presso lo studio dell'avv. AN De Vita che la rapp.ta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Benedetto Monastra, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale rapp.te pro- CP_1 P.IVA_2
tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via F.
Crispi, n. 62, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 9.6.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
3398/2023, depositato e regolarmente notificato in data 3.5.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la somma di € 86.488,43 CP_1
oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 e spese della relativa procedura monitoria per la vendita di beni ed attrezzature.
In particolare, l'opponente contestava di aver ricevuto la merce indicata, disconoscendo sia la conformità agli originali che le sottoscrizioni apposte su ordini, rapporti di intervento e d.d.t., deducendo altresì che parte di quei beni venivano pagati ad Intesa San Paolo s.p.a. tramite leasing.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale sia nei confronti della opposta che di Intesa San Paolo, di cui chiedeva la chiamata in causa, Con per le attività non espletate da per € 103.554,00 oltre iva e nei confronti della sola opposta per € 5.011,15 in virtù delle fatture emesse per attività di smaltimento eseguita in favore della stessa, nonché alla n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 3 restituzione dell'importo di € 7.800,00 quale acconto ricevuto per prestazioni mai eseguite, da compensare, in via subordinata, con il credito di controparte.
2.1. La richiesta di chiamata in causa veniva rigettata con decreto del
20.6.2023 (cui si rinvia)
3. Si costituiva l'opposta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza, depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
- Con riferimento alla richiesta di chiamata del terzo, avanzata da parte opponente, conferma il rigetto per quanto esposto con decreto del
20.6.2023.
- In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: alla luce della domanda riconvenzionale ed al dedotto credito di €
5.011,15 non reputa opportuno concederla, neppure parzialmente, atteso che l'art. 648 c.p.c. ammette l'esecutorietà parziale sono in presenza di crediti non contestati.
- Per quanto concerne le richieste istruttorie:
rigetta la richiesta di prova per testi avanzata da parte opponente in quanto relative a circostanze documentali, irrilevanti e generiche, con riferimento alle indicazioni spazio-temporali;
rigetta la richiesta di CTU avanzata da parte opponente in quanto non necessaria;
rigetta le richieste di prove orali avanzate da parte opposta in quanto relative a circostanze documentali o irrilevanti;
rigetta l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta per difetto di specificità, ex art. 94 disp.att. c.p.c. (“…tutti i documenti necessari…”);
rigetta la richiesta di CTU grafologica in quanto inammissibile nei confronti dei dipendenti, non identificati, dell'opponente;
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 4 rigetta l'ulteriore richiesta di CTU avanzata da parte opposta (accerti nei locali occupati dalla società opponente i beni ed attrezzature fornite Con da e cui alle fatture emesse dal 2019 al 2023) in quanto non necessaria
P.Q.M.
- rigetta la chiamata di terzo;
- rigetta la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto;
- ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.4.2025, con termine per note fino al 27.3.2025”.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata solo in minima parte, con riferimento ad un controcredito dell'opponente di € 5.011,15.
6.1. Va premesso che il credito per cui agisce l'opposta è relativo a fatture elettroniche emesse dal 2019 al 2023.
Di tutte queste fatture l'unica contestata prima del presente giudizio
(doc. 13 prod parte opponente) è la numero 37/2023 che, per come dedotto anche dall'opponente, non è stata neppure allegata nelle proprie scritture contabili.
Tale affermazione consente quindi innanzitutto di ritenere fondata la domanda per tutte le altre fatture.
A ben vedere, difatti, la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 5 scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del
18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute nel cassetto fiscale tramite SDI, non sono state contestate.
Né l'opponente ha depositato, come sarebbe stato agevole fare, le proprie scritture contabili, al fine di eccepire che le fatture contestate non fossero state annotate;
anzi, come anticipato, la stessa ha dichiarato che (soltanto) la fattura 37/2023 non è stata annotata.
6.2. Ad avviso dello scrivente, nonostante la contestazione della fattura
37/23, è dovuto anche il relativo importo.
6.2.1. Va premesso che la contestazione alla conformità degli originali della fattura, rapporti di intervento e ddt, è assolutamente generica ed, in quanto tale, tamquam non esset, avendo l'opponente l'onere di specificare in cosa le copie siano differenti agli originali ovvero di eccepire l'inesistenza di originali, e ciò non è avvenuto (cfr., tra le tante,
Cass. n. 7775/2014).
6.2.2. A nulla rileva, inoltre, per alcuni di quei documenti il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul proprio timbro.
La debitrice, difatti, non ha mosso alcuna contestazione sul timbro (di sottrazione/alterazione).
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 6 Resterebbe quindi inspiegabile (ed in ogni caso non dedotto) come l'opposta potesse essere in possesso del timbro della opponente, per poi apporvi sopra una firma falsa.
L'unica spiegazione logica, dunque, è che l'opponente abbia timbrato e sottoscritto i relativi documenti.
6.2.3. L'opponente, inoltre, contesta che alcuni documenti sarebbero privi di timbro e riporterebbero l'indicazione “integrazione . Per_1
Con riferimento a quest'ultima, è agevole rilevare come P_
, ed AN siano soci della compagine sociale (doc. 15
[...] Pt_2
prod. parte opposta).
E' quindi plausibile che l'ordine lo abbiano effettuato direttamente loro.
In ogni caso, anche con riferimento a quest'ultimo aspetto, è dirimente il certificato di collaudo allegato dall'opposta al doc. 25, relativo a tutti gli impianti installati di cui alla predetta fattura.
Anche in tal caso l'opponente, oltre al generico disconoscimento di conformità all'originale, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta, ma non il timbro, dovendosi dunque ribadire quanto già esposto al § 6.2.2..
6.2.4. Parte opponente ha anche dedotto che alcuni beni forniti dalla opposta rientrerebbero nel contratto di leasing stipulato con Banca
Intesa e che, di conseguenza, il pagamento sarebbe stato effettuato già alla Banca.
Premettendo che l'opposta ha eccepito che i beni di cui ha domandato il pagamento siano diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della offerta per la quale sia stato stipulato il contratto di leasing, in ogni caso non vi è alcuna prova che l'opponente abbia pagato alla Banca.
La debitrice, difatti, ha allegato un “partitario” (doc. 11), di formazione unilaterale, che non prova alcunché.
In particolare non sono state allegate copie di assegni, bonifici bancari o di altri mezzi di pagamento che provino l'effettivo pagamento di somme alla Banca.
n. 13170/2023 r.g.a.c. Pag. 7 Del resto sempre al doc. 11 è inserita una fattura della Banca in cui si legge che il pagamento sarebbe avvenuto in automatico tramite addebito sul conto corrente.
Sarebbe stato dunque agevole per l'opponente allegare i movimenti del proprio conto corrente e provare il proprio adempimento. Ciò, tuttavia, non è avvenuto.
7. Quanto appena precisato comporta il rigetto delle domande riconvenzionali di € 103.554,00 oltre iva ed € 7.800,00, non sussistendo prestazioni mai eseguite dalla opposta.
7.1. E' viceversa fondata la domanda riconvenzionale di € 5.011,15 in virtù delle fatture emesse per attività di smaltimento eseguita in favore della stessa.
Della debenza di tale somma è consapevole la stessa opposta la quale, difatti, a p. 10 della comparsa di costituzione e risposta ha affermato:
“L'importo di €. 5.011,15 va compensato e consente la esecutorietà residua e parziale e non influenza il maggior debito dell'opponente , al più determina la compensazione , per cui la provvisoria esecuzione parziale all'ingiunzione di €.86.488,43 maggiorata di interessi moratori, andrà concessa per il minore importo di €. 81.477,15 oltre interessi moratori e spese”.
8.
Per questi motivi
, il d.i. opposto deve essere revocato e l'opponente, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento della somma di
€81.477,15, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza sostanziale della opponente (stante anche il rigetto di due domande riconvenzionali) e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi eccezione fatta per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, liquidate ai valori minimi (in quanto consistite, di fatto, in una reiterazione dell'atto introduttivo e stante l'assenza di un'istruttoria orale;
scaglione: fino ad € 260.000,00), riducendo così la nota spese depositata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 3398/2023 e condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di €81.477,15, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs.
n. 231/02;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 410,00 per esborsi ed € 11.384,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Paoloandrea Monticelli.
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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