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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/11/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa tra:
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MARIA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERRETTA Controparte_1 C.F._3
MARIA ROSARIA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina1 di 6
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: separazione alle seguenti condizioni
a. In ordine allo affidamento ed ai tempi di permanenza e alle modalità di visita dei figli
I tre figli minori di anni 15, di anni 13 e di anni 11 verranno affidati Per_1 Persona_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, rimanendo stabile la loro collocazione presso la madre nella casa familiare in Caselle in Pittari n. 158 ed il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni qualvolta potrà in considerazione dei loro impegni scolastici e di lavoro del padre;
i tempi di permanenza dei figli con il padre verranno agevolati e garantiti dalla decisione assunta dal dr. CP_1 di trasferire la propria residenza in un appartamento sito al piano sottostante la casa familiare;
in virtù di tanto i figli potranno accedere in qualunque momento alla abitazione del padre ed ivi trattenersi.
In ogni caso e comunque, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno un pomeriggio a settimana e per due fine settimane al mese con pernottamento dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
A far tempo dall'estate del 2024, i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva con pernottamento, nel corso del mese di luglio e di agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti.
I genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal loro luogo di residenza con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove si trovino.
I minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del
24 dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore con pernottamento nel rispetto del criterio dell'alternanza.
I genitori terranno presso di sé i figli per due giorni in coincidenze delle festività pasquali, salvo diversa volontà manifestata dai minori, previo accordo dei genitori medesimi.
pagina2 di 6 Il compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così come l'onomastico salvo diversa volontà dei minori.
La festa del papà e la festa della mamma verrà trascorsa con ciascun genitore, di volta in volta.
In caso di malattia dei figli che si dovesse protrarre per più di tre giorni i genitori avranno la possibilità di vedere i figli presso la loro residenza e trascorrere con gli stessi almeno tre ore nell'arco della giornata.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate dai comuni accordo dei genitori i quali, reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
in particolare i genitori avranno reciprocamente l'obbligo di notiziarsi di riunioni scolastiche, degli incontri scuola famiglia, delle rappresentazioni sceniche e ludiche a cui i figli saranno chiamati a partecipare.
I genitori si impegnano, nei limiti dei loro doveri di indirizzo educazione, e far sì che i figli mantengano un rapporto costante ed equilibrato con ciascun di essi nonché con i parenti di entrambi i genitori, a rispettarne e favorirne le scelte.
b. In ordine al contributo di mantenimento
Il padre verserà la madre entro e non oltre il 5 di ogni mese sul conto corrente postale della medesima n.
91271882 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli lo importo di euro 1.000,00 mensili (Euro
333,00 per ciascun figlio); detto contributo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici
ISTAT e sarà versato sul conto corrente intestato alla madre;
rassegnò unico universale erogato dall' CP_2 verrà percepito da entrambi i genitori per l'esatta metà.
Il padre, sino a quando la sig.ra non avrà conseguito un reddito proprio, provvederà al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie in favore dei figli così come indicate dal C.N.F. e adottate dai Tribunali italiani
(allegato a).
Tutte le spese extra assegno devono essere concordate e debitamente documentate.
Deducibilità fiscale pagina3 di 6 la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operato dal padre sino a quando vi provvederà al
100/100; anche la deduzione per i figli a carico sarà effettuata nella stessa percentuale sino a quando la madre non avrà un suo reddito, salvo diverso accordo.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche EO sanitarie relative alla prole verranno percepiti secondo la medesima modalità.
b.1 Il Dr. , solo sino a quando la moglie non avrà conseguito una reale indipendenza economica, CP_1 verserà per il suo mantenimento lo importo di euro 300 mensili e provvederà a pagare le utenze idriche, del gas e per la connessione Internet della casa familiare e tasse comunali.
c. In ordine all'assegnazione della casa familiare
La casa familiare, sita in Caselle in Pittari alla Via Indipendenza civico 158, in uno ai mobili, arredi corredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra che la continuerà ad abitare in uno ai figli. Pt_1
Il dottor , all'atto del deposito del presente atto, trasferirà la propria residenza e domicilio presso CP_1 altra abitazione ubicata al piano sottostante la casa familiare portando seco gli effetti personali e quant'altro di sua esclusiva proprietà.
d. Condizioni necessarie
I ricorrenti danno atto che l'autovettura di proprietà della SI.ra , rimarrà nella disponibilità della Pt_1 stessa e il dr. continuerà a pagare i restanti ratei del relativo finanziamento pari ad Euro 500,00 CP_1 mensili fino alla sua estinzione;
mentre tutte le ulteriori spese relative all'autovettura (a titolo esemplificativo: bollo, assicurazione, manutenzione, carburante) saranno ad esclusivo carico della SI.ra
. Pt_1
Il dr. continuerà a pagare il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto degli immobili siti in Santa CP_1
Marina (Sa) alla frazione Policastro Bussentino pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili in uno alle spese del conto corrente 24550667.
Le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione necessaria all'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osta, reso in data 4.11.2024
pagina4 di 6 Oggetto: ricorso congiunto per la separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
visto che il PM concludeva di nulla osta. ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. ), come in C.F._1 Controparte_1 C.F._3
epigrafe riportato;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria,
all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Nulla per le spese.
pagina5 di 6 Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 20/11/24
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott.ssa Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 664/2024 promossa tra:
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MARIA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PERRETTA Controparte_1 C.F._3
MARIA ROSARIA (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
pagina1 di 6
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: separazione alle seguenti condizioni
a. In ordine allo affidamento ed ai tempi di permanenza e alle modalità di visita dei figli
I tre figli minori di anni 15, di anni 13 e di anni 11 verranno affidati Per_1 Persona_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi genitori che ne condivideranno la responsabilità genitoriale, rimanendo stabile la loro collocazione presso la madre nella casa familiare in Caselle in Pittari n. 158 ed il padre vedrà e terrà con sé i figli ogni qualvolta potrà in considerazione dei loro impegni scolastici e di lavoro del padre;
i tempi di permanenza dei figli con il padre verranno agevolati e garantiti dalla decisione assunta dal dr. CP_1 di trasferire la propria residenza in un appartamento sito al piano sottostante la casa familiare;
in virtù di tanto i figli potranno accedere in qualunque momento alla abitazione del padre ed ivi trattenersi.
In ogni caso e comunque, il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno un pomeriggio a settimana e per due fine settimane al mese con pernottamento dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
A far tempo dall'estate del 2024, i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva con pernottamento, nel corso del mese di luglio e di agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti.
I genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal loro luogo di residenza con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori, nonché comunicare il luogo ove si trovino.
I minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre, dal pomeriggio del
24 dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore con pernottamento nel rispetto del criterio dell'alternanza.
I genitori terranno presso di sé i figli per due giorni in coincidenze delle festività pasquali, salvo diversa volontà manifestata dai minori, previo accordo dei genitori medesimi.
pagina2 di 6 Il compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così come l'onomastico salvo diversa volontà dei minori.
La festa del papà e la festa della mamma verrà trascorsa con ciascun genitore, di volta in volta.
In caso di malattia dei figli che si dovesse protrarre per più di tre giorni i genitori avranno la possibilità di vedere i figli presso la loro residenza e trascorrere con gli stessi almeno tre ore nell'arco della giornata.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate dai comuni accordo dei genitori i quali, reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
in particolare i genitori avranno reciprocamente l'obbligo di notiziarsi di riunioni scolastiche, degli incontri scuola famiglia, delle rappresentazioni sceniche e ludiche a cui i figli saranno chiamati a partecipare.
I genitori si impegnano, nei limiti dei loro doveri di indirizzo educazione, e far sì che i figli mantengano un rapporto costante ed equilibrato con ciascun di essi nonché con i parenti di entrambi i genitori, a rispettarne e favorirne le scelte.
b. In ordine al contributo di mantenimento
Il padre verserà la madre entro e non oltre il 5 di ogni mese sul conto corrente postale della medesima n.
91271882 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli lo importo di euro 1.000,00 mensili (Euro
333,00 per ciascun figlio); detto contributo sarà adeguato automaticamente ogni anno secondo gli indici
ISTAT e sarà versato sul conto corrente intestato alla madre;
rassegnò unico universale erogato dall' CP_2 verrà percepito da entrambi i genitori per l'esatta metà.
Il padre, sino a quando la sig.ra non avrà conseguito un reddito proprio, provvederà al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie in favore dei figli così come indicate dal C.N.F. e adottate dai Tribunali italiani
(allegato a).
Tutte le spese extra assegno devono essere concordate e debitamente documentate.
Deducibilità fiscale pagina3 di 6 la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operato dal padre sino a quando vi provvederà al
100/100; anche la deduzione per i figli a carico sarà effettuata nella stessa percentuale sino a quando la madre non avrà un suo reddito, salvo diverso accordo.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche EO sanitarie relative alla prole verranno percepiti secondo la medesima modalità.
b.1 Il Dr. , solo sino a quando la moglie non avrà conseguito una reale indipendenza economica, CP_1 verserà per il suo mantenimento lo importo di euro 300 mensili e provvederà a pagare le utenze idriche, del gas e per la connessione Internet della casa familiare e tasse comunali.
c. In ordine all'assegnazione della casa familiare
La casa familiare, sita in Caselle in Pittari alla Via Indipendenza civico 158, in uno ai mobili, arredi corredi e pertinenze viene assegnata alla sig.ra che la continuerà ad abitare in uno ai figli. Pt_1
Il dottor , all'atto del deposito del presente atto, trasferirà la propria residenza e domicilio presso CP_1 altra abitazione ubicata al piano sottostante la casa familiare portando seco gli effetti personali e quant'altro di sua esclusiva proprietà.
d. Condizioni necessarie
I ricorrenti danno atto che l'autovettura di proprietà della SI.ra , rimarrà nella disponibilità della Pt_1 stessa e il dr. continuerà a pagare i restanti ratei del relativo finanziamento pari ad Euro 500,00 CP_1 mensili fino alla sua estinzione;
mentre tutte le ulteriori spese relative all'autovettura (a titolo esemplificativo: bollo, assicurazione, manutenzione, carburante) saranno ad esclusivo carico della SI.ra
. Pt_1
Il dr. continuerà a pagare il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto degli immobili siti in Santa CP_1
Marina (Sa) alla frazione Policastro Bussentino pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili in uno alle spese del conto corrente 24550667.
Le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio della documentazione necessaria all'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla osta, reso in data 4.11.2024
pagina4 di 6 Oggetto: ricorso congiunto per la separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
visto che il PM concludeva di nulla osta. ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti ritenuto che gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. Prende atto dell'accordo raggiunto tra (C.F Parte_1
) e (C.F. ), come in C.F._1 Controparte_1 C.F._3
epigrafe riportato;
2. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria,
all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Nulla per le spese.
pagina5 di 6 Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 20/11/24
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott.ssa Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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