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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...] con l'Avvocato Daniela Missaglia, C.F. con studio in Milano Via CodiceFiscale_2
Borgonuovo n.14 pec Email_1
presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...], cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. C.F._3
pagina 1 di 8 residente a [...], ma domiciliato in Milano, via Luigi
Canonica 59 con l'Avvocato Alessandra Cappalunga, C.F. con studio in Milano Via Fontana C.F._4
3 PEC Email_2
presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RD Riviera (BS) in data 31 maggio 2013 trascritto nel relativo Registro di Stato Civile atto n. 9, parte 2, serie C, anno 2013, in regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
C.F. , nato a [...] il [...], cittadino Persona_1 C.F._5
italiano
C.F. , nato a [...] il [...], cittadino Parte_2 C.F._6
italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31 ottobre 2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori, e , sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 Pt_2
collocamento alternato presso gli stessi e residenza ai fini anagrafici presso la madre con disponibilità di quest'ultima al trasferimento della residenza dei figli presso il padre in caso di esigenze legate alla futura eventuale scelta della scuola pubblica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Tutte le ulteriori decisioni (c.d. “ordinarie”) relative ai minori potranno essere assunte dai genitori autonomamente, nel rispetto dei tempi di rispettiva permanenza dei figli.
3. Darsi atto che i genitori si impegnano, nell'interesse esclusivo dei figli, a dialogare tra loro in un contesto di reciproco rispetto e di serena comunicazione, a scambiarsi con regolarità notizie sui minori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo degli stessi con ciascuno di loro, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione di e , nonché a comunicarsi reciprocamente Per_1 Pt_2
l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza in Milano.
pagina 2 di 8 4. La casa coniugale, condotta in locazione dalla OR sita a Milano, in Via Cavalieri Pt_1
del Santo Sepolcro n. 12, verrà alla medesima assegnata con i relativi arredi, corredi e pertinenze e la continuerà ad abitare insieme ai figli.
5. La OR si farà carico dei costi di locazione e delle relative spese ordinarie e Pt_1
straordinarie collegate alla casa coniugale che il Signor ha già lasciato fin dal mese CP_1
di febbraio 2023, riservandosi di ritirare effetti e beni personali come da elenco che è stato concordato prima della sottoscrizione del presente ricorso.
6. I genitori potranno vedere e tenere con sé i figli e secondo il seguente Per_1 Pt_2
calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le Parti, e con le seguenti modalità:
a. Il Signor terrà con sé i figli infrasettimanalmente il martedì e il mercoledì con CP_1
pernotto e, a settimane alternate, durante i week end dal venerdì sera al lunedì mattina, mentre la OR li avrà con sé tutti gli altri giorni, con impegno a carico del genitore di volta Pt_1
in volta collocatario di accompagnare i figli direttamente alla fermata del bus scolastico o a scuola o dall'altro genitore;
b. I genitori si impegnano affinché i figli trascorrano i giorni del 24 e 25 dicembre alla presenza di entrambi. Qualora questo non fosse possibile, i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore. In particolare, il 24 dicembre 2024 sarà trascorso dai figli con il Signor mentre il 25 dicembre 2024 con la OR CP_1 Pt_1
Nel 2025 i giorni tra i coniugi si invertiranno e così di seguito negli anni successivi;
c. il periodo delle vacanze scolastiche natalizie (dal primo giorno di chiusura scolastica fino alla ripresa delle lezioni), sarà suddiviso come segue, salvo nel caso di organizzazione concordata di un viaggio di due settimane continuative, che comunque non potrà ricomprendere i giorni del 24 e 25 dicembre, per i quali vale quanto definito al punto precedente: i figli trascorreranno in modo alternato ogni anno con ciascun genitore dalla mattina del primo giorno di vacanza scolastica sino alla sera del 30 dicembre e dal 30 dicembre sera sino alla ripresa della frequentazione scolastica;
per il 2024 le parti hanno concordato che il signor trascorrerà con i figli il 26 dicembre 2024 fino a quando CP_1 non li riporterà a Vicenza dalla madre che partirà con loro per un viaggio sino all'inizio delle lezioni scolastiche. Qualora detto viaggio dovesse essere cancellato o modificato nella durata, viene data facoltà al Signor di richiedere la suddivisione del periodo natalizio in CP_1
due, con i figli che trascorreranno con il medesimo il primo periodo e con la OR il Pt_1 secondo periodo. Per il 2025 il Signor potrà decidere se trascorrere l'intero periodo CP_1
scolastico di pausa natalizia, specularmente a quanto avvenuto nel 2024 per la OR
pagina 3 di 8 con i figli al fine di effettuare un viaggio, oppure suddividere il periodo con la madre, Pt_1
come definito in precedenza. Tale scelta deve essere comunque comunicata alla OR entro il 30 settembre 2025. Questa logica, così come l'obbligo di comunicare la scelta Pt_1
entro il 30 settembre di ogni anno, si applicherà in maniera alternata per tutti gli anni a seguire. In ogni caso, qualora detti viaggi di durata superiore al periodo di pertinenza di ciascun genitore, dovessero essere cancellati o modificati nella durata, verrà data all'altro coniuge la possibilità di richiedere la suddivisione del periodo natalizio secondo quanto inizialmente definito;
d. i genitori alterneranno il periodo pasquale alla c.d. settimana bianca;
per il 2025, si precisa che la settimana bianca con i figli spetterà al Signor e il periodo pasquale alla CP_1
OR Pt_1
e. durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno il mese di luglio in Sardegna con la madre, fatta eccezione per un weekend dal giovedì fino al lunedì mattina, da concordarsi tra i genitori, che i figli passeranno insieme al Signor Le spese per il CP_1
trasferimento dei figli dalla Sardegna a Milano e da Milano in Sardegna saranno sostenute dai coniugi pro quota nella misura del 50% cadauno;
f. per il mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere con sé i figli per due settimane consecutive da concordare preventivamente entro il 31 marzo di ogni anno.
g. il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori oppure, in caso di mancato accordo tra gli stessi, da ciascun genitore ad anni alterni;
h. nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, i figli staranno con la
OR e, parimenti, i minori staranno con il padre nel giorno della Festa del Papà e Pt_1
del compleanno del Signor indipendentemente dal giorno di spettanza;
CP_1
i. i c.d. “ponti” infrannuali, ulteriori rispetto a quelli sopra disciplinati, spetteranno al genitore che terrà con sé i figli nel week end adiacente al ponte stesso, precisandosi che per
“ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concessa alla prole tra la festività infrasettimanale e il week end cui aderisce (precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui i minori stanno a casa. E tale festività infrasettimanale - che non costituisca anche “ponte” - non verrà alternata tra i coniugi, bensì semplicemente trascorsa insieme al genitore cui spetterebbe ordinariamente tenere i figli, a meno che le parti non trovino un diverso accordo sul singolo giorno di festività;
j. le Parti concordano che il padre potrà accompagnare a scuola i figli ogniqualvolta vorrà
pagina 4 di 8 e/o ne avrà la possibilità, previo accordo con la madre, e che ciascun genitore potrà partecipare agli eventi (scolastici, sportivi, extra-scolastici etc.) dei figli, indipendentemente dai giorni di rispettiva spettanza.
7. I genitori danno atto di aver effettuato la preiscrizione del figlio alla scuola Per_1
privata secondaria di primo grado . CP_2
8. Il figlio continuerà il ciclo delle scuole elementari presso l'International School Pt_2
of Milan, sede di Via Tenca, Milano.
9. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli in via diretta secondo i periodi di rispettiva spettanza.
10. Confermare che la OR sosterrà il costo integrale delle baby-sitter, di cui potrà Pt_1
avvalersi anche il signor nei periodi di tempo che trascorrerà con i figli, entro CP_1
l'orario di lavoro delle stesse e previo accordo con la OR rapportandosi Pt_1
direttamente con le suddette.
11. La OR sosterrà altresì il 100% delle spese straordinarie dei minori, con la Pt_1
precisazione che si dà già per acquisito il consenso della stessa al pagamento di tutte le spese scolastiche (rette, corredo comprensivo anche di vestiario etc.) fino al cambio di ciclo di studio di ciascun figlio e per eventuali scuole private concordate che verranno frequentate dai figli al termine dei cicli scolastici già intrapresi e da lei sostenuti economicamente e ad almeno un'attività sportiva o ludica all'anno per ogni minore, richiamando, per ogni eventuale ulteriore spesa, quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, che si riporta integralmente qui sotto:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
pagina 5 di 8 materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12. In deroga alla clausola di cui al punto 11), il Signor si impegnerà a partecipare CP_1
alle spese straordinarie dei figli con un contributo proporzionale alle proprie capacità reddituali, dando atto che al momento della sottoscrizione del presente accordo dichiara di non avere mezzi sufficienti per potervi ottemperare.
13. Le spese relative alle vacanze saranno sostenute da ciascun genitore per i rispettivi periodi di spettanza, salvo diverso e migliore accordo.
14. Il signor ha venduto alla OR che a sua volta ha acquistato e ha già CP_1 Pt_1 corrisposto quanto dovuto, l'autovettura Smart targata FY152SK, già in possesso e pieno utilizzo della stessa.
15. Le parti dichiarano di concedersi reciprocamente, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, documenti che verranno custoditi dal genitore che di volta in volta avrà i figli con sé.
16. Si precisa che le condizioni concordate dalle parti inizieranno a decorrere dal momento del pagina 6 di 8 deposito del presente ricorso.
17. Con spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in RD Riviera (BS) in data 31 maggio 2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RD Riviera (BS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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