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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.12.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.11.2024, 3.12.2024, 12.12.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1348/2023 R.G.Lav. TRA
, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] Parte_12 Parte_13 [...]
Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19
l allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni;
Email_1
RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Gnocchini giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Augusto Elia n. 11 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito per erogazione indennità di massa vestiario.
1 PAROLE CHIAVE: INDENNITÀ MASSA VESTIARIO – TRATTAMENTO ECONOMICO PUBBLICI DIPENDENTI – FONTI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. I ricorrenti, tutti dipendenti del in forza presso il Corpo della Polizia Locale, hanno CP_1 CP_1 egli anni la c.d. indennità di massa vestiario consistente nella corresponsione di una somma periodica in busta paga volta a rimborsare i dipendenti per gli esborsi che dovevano sostenere per l'acquisto di capi di vestiario complementari alla divisa (maglioni, camicie, scarpe, guanti e altro). Con missive del dicembre 2022 e gennaio 2023 il aveva Controparte_1 richiesto le somme erogate tra il 2013 e il 2018, ritenendo indebita l'erogazione secondo le risultanze di un'ispezione del MEF, procedendo con un piano di rientro alla trattenuta sulle buste paga di quanto dovuto da ciascun dipendente. Nel ricorso, si lamentano carenze formali e sostanziali dell'iniziativa comunale, evidenziando che la delibera relativa al recupero è successiva alle prime diffide inviate ai lavoratori e che non è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con lesione del diritto al contraddittorio e nullità degli atti di recupero effettuati. I ricorrenti sostengono che, in violazione dell'art. 179 comma 1 TFUEL, l'amministrazione non aveva idoneo titolo giuridico per l'attività di recupero, né aveva effettuato il necessario atto di accertamento. Nel merito, si sostiene che l'indennità oggetto di causa, invero, costituiva un rimborso forfettario delle spese per lavaggio divise e per acquisto di capi minuti che, invece che gravare sul venivano sostenute dai dipendenti, tra l'altro in misura CP_1 ben superio to erogato dall'ente, come disciplinato dalle delibere del Consiglio comunale. Non trattandosi di trattamento retributivo, ma di rimborso spese ancorché forfettario, l'importo non cadeva nel divieto previsto dall'art. 2 d.lgs. 165/2001, sicché i rilievi del MEF apparivano del tutto illegittimi. In subordine, i lavoratori ritengono di dover essere risarciti a causa dell'inadempimento del che avrebbe dovuto fornire il vestiario da CP_1 loro acquistato e in via di ulteriore subordine propongono azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Costituendosi in giudizio, il rileva che il Mef aveva Controparte_1 ritenuto che le somme previste a i massa vestiario erano state erogate non per rimborsare spese effettuate e documentate, ma quale somma finanziaria per gli acquisti e il mantenimento in buono stato del vestiario, non prevista né dal contratto collettivo né dalla legge, con conseguente applicazione del divieto di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001, tanto più che il aveva sempre fornito al corpo di polizia municipale tutto il CP_1 vestiar rio, sicché l'indennità per cui è causa era divenuta una vera e propria integrazione della retribuzione. Quanto alle altre eccezioni osserva: che la ripetizione delle somme indebitamente erogate ai dipendenti è un diritto dovere della pubblica amministrazione, senza che fosse necessario garantire la
2 partecipazione al procedimento amministrativo dovendo trovare applicazione l'art. 21 octies legge 241/1990, in quanto l'esito del procedimento non poteva essere diverso;
che l'azione di ripetizione di somme illegittimamente erogate sulla base della contrattazione integrativa illegittima era prevista dall'art. 4 comma 1 DL 16/2014 senza necessità di premunirsi di titolo giuridico idoneo al recupero;
che l'accertamento dell'entrata era stato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 3269 del 16.12.2022; che non vi era stato alcun inadempimento, avendo fornito il Comune di Ancona quanto necessario alla divisa esclusa soltanto la minuteria come camicia, cravatta, calzini, la cui fornitura non è imposta da nessuna disposizione di legge;
che è infondata la pretesa di corresponsione di una somma per arricchimento senza causa, tenuto conto che non è stata allegata alcuna prova degli esborsi sostenuti. In via riconvenzionale subordinata, in caso si ritenesse illegittima la procedura di recupero, il convenuto chiede al Tribunale di condannare i ricorrenti CP_1 alla restituzi anto percepito a titolo di indennità massa vestiaria. La causa veniva discussa con sostituzione dell'udienza con deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRECEDENTI GIUDIZIALI DEL TRIBUNALE DI ANCONA. Nelle note autorizzate per la discussione l'amministrazione convenuta dà atto della pubblicazione di una pronuncia resa da questo Tribunale in analoga fattispecie che ha rigettato le pretese dei lavoratori. In particolare, si legge nella sentenza n. 519/2024 (qui riportata anche ai fini dell'art. 118 att. c.p.c.) che “
2. La domanda deve essere respinta essendo pacifico che (come contestato all'Ente dall'«
[...]
») tale indennità non era «prevista né dal contratto collettivo né dalla Controparte_2
non risulta - stante la tardività della dei capitoli di prova articolati nella memoria depositata il 5/4/24: peraltro non riferiti ad acquisti determinati ed effettuati dai lavoratori ricorrenti - che in corrispondenza della erogazione di tale indennità questi ultimi abbiano effettivamente affrontato spese necessarie (di importo determinabile) per il proprio abbigliamento, che fossero di competenza del datore di lavoro.
3. Sul punto si può evidenziare che la difesa attorea da un lato non ha mancato di ammettere (come evidenziato dalla controparte senza suscitare rettifiche o a congrue spiegazioni) che «la maggior parte dei capi di abbigliamento erano forniti con durata annuale e i capi erano normalmente due per stagione, mentre solo le scarpe e i giacconi avevano durata biennale o triennale», e dall'altra - ritenendo, incondivisibilmente, che ciò sarebbe idoneo a dimostrare le spese sostenute in proprio dai lavoratori – ha evidenziato che a questi ultimi « mai sono stati fatti disciplinari .. perché senza divisa o perché le divise non fossero complete o fossero indecorose».
4. La ripetizione di quanto erogato in eccesso rispetto alle previsioni collettive risulta imposta dall'art.41 DL 16/14.
5. Per tutto quanto sopra considerato - che giustifica da un lato anche il rigetto delle domande subordinate, non configurandosi alcun danno risarcibile nè profilandosi il diritto ad un qualche «indennizzo» - la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.”
3 Ritiene questo giudice di concordare pienamente con le valutazioni già esposte nel precedente sopra riportato, anche per tutte le ragioni che si esporranno nei paragrafi successivi.
3. LEGITTIMITÀ DELLA PERCEZIONE DELL'INDENNITÀ DI MASSA VESTIARIO. Ai fini della definizione della controversia è utile ricordare che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego il trattamento economico da erogare ai dipendenti pubblici è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 2 comma 3 D. Lgs. 165/2001, art. 45 comma 1 D.Lgs. 165/2001), con la precisazione che la contrattazione integrativa può avvenire nel rispetto dei criteri e dei limiti finanziari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e nelle materie delegate a tale livello negoziale senza poter prevedere oneri non contemplati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sicché, in caso di violazione di tali limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole della contrattazione integrativa sono nulle e vanno sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c. (art. 40 comma 3 quinquies D. Lgs. 165/2001, nonché Cass. 9146/2009 che afferma che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate). Viene precisato, poi, all'art. 2 comma 3 d.lgs. 165/2001 che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. Nel medesimo senso statuiva anche l'art. 72 d.lgs. 29/1993, oggi sostituito dall'art. 69 d.lgs. 165/2001, che chiarisce che con la sottoscrizione del primo contratto collettivo di comparto, stipulato per le Regioni e autonomie locali per il quadriennio 1994/1997, cessa di avere efficacia ogni trattamento economico accessorio non espressamente recepito dal CCNL (Cass. SSUU 3183/2012, resa proprio in tema di regolamento comunale in materia di indennità di vestiario). Applicando tali principi al caso di specie, non risultando alcuna norma di legge o di contratto collettivo che preveda l'indennità di massa vestiario disciplinata dai Regolamenti comunali approvati con le delibere del Consiglio Comunale n. 982 del 19.12.1991 e n. 92 del 27 febbraio 1995 (dunque prima della sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di comparto successivo alla privatizzazione), invocate in ricorso, deve ritenersi che le erogazioni effettuate a tale titolo tra il 2013 e il 2018, oggetto di recupero, siano state illegittimamente percepite. Né può condividersi l'assunto attoreo per il quale tali indennità costituivano mero rimborso spese per acquisto di capi di minuteria e lavaggio divise. A tale riguardo, va rilevato che invero gli importi non venivano erogati a fronte della produzione di documentazione attestante la spesa effettuata dal personale, né vi è alcun obbligo in capo al una volta fornite le divise, CP_1 di dotare i dipendenti che prestano servizi o della polizia municipale
4 della minuteria (calze, scarpe, cravatta, camicia), che attiene ad indumenti di uso comune, o di provvedere al lavaggio delle divise. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare sul punto che in assenza di un obbligo in capo al datore di lavoro di fornire le divise al dipendente non spetta alcun rimborso per le spese sostenute per l'acquisto degli abiti di lavoro (Cass. 2261/2024), così come ha chiarito che nel caso in cui l'ente fornisca una divisa che preserva gli abiti civili dall'usura e dallo sporco l'onere del lavaggio di essa grava sul dipendente, salvo che l'indumento costituisca un dispositivo di protezione individuale (Cass. 5176/2014), circostanza che va esclusa nel caso di specie.
4. VIOLAZIONI PROCEDURALI, MANCANZA DI TITOLO GIURIDICO E DI ATTO DI ACCERTAMENTO. Anche sul punto le doglianze non possono essere condivise, atteso che l'azione di recupero del trova fondamento CP_1 nell'art. 4 comma 1 DL 16/2014 che impone all agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di recuperare integralmente le somme erogate con riassorbimento graduale delle stesse. Ne deriva che non era necessario che il una CP_1 volta accertato l'ammontare delle somme non dovute da recu n la delibera n. 3269 del 16.12.2022 si dotasse di un titolo giuridico per l'esecuzione della trattenuta al fine del recupero delle somme illegittimamente erogate. Allo stesso modo, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, tenuto conto che esso aveva esito obbligato, a fronte di un obbligo normativamente previsto e dei rilievi svolti durante l'ispezione del MEF ribaditi anche dalla Corte del Conti, con rinvio alla relazione ispettiva ed invito all'ente ad emendare le criticità riscontrate provvedendo anche al recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 DL 16/2014 (doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente), con conseguente applicazione del disposto dell'art. 21 octies legge 241/1990 che esclude in tali ipotesi l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
5. LE PRETESE SUBORDINATE: RISARCIMENTO DEL DANNO E AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO. Anche le pretese vantate in via subordinata non possono essere accolte, tenuto conto da un lato che, non essendovi alcun obbligo in capo al di fornire oltre alla divisa anche la Controparte_1 minuteria e di prov ne e al lavaggio, non è configurabile né un inadempimento imputabile né un indebito arricchimento per un risparmio di spesa;
dall'altro, non avendo fornito i ricorrenti alcuna prova degli esborsi sostenuti per la minuteria e per la manutenzione e il lavaggio delle divise non vi è prova alcuna del danno o del depauperamento illegittimo subito. A tale riguardo, va rilevato che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare che non avrebbero acquistato quei capi di abbigliamento complementari se non fossero stati dipendenti del Comune di Ancona in qualità di agenti di polizia municipale o che i capi specificamente acquistati
5 avevano comportato una spesa maggiore rispetto a quelli che sarebbero stati ordinariamente indossati dai lavoratori stessi sul luogo di lavoro e che l'onere di lavare la divisa aveva comportato costi maggiori del lavaggio dei normali vestiti che il lavoratore avrebbe in ogni caso indossato per recarsi sul luogo di lavoro. Di tali allegazioni e prove non vi è traccia alcuna nel ricorso introduttivo, sicché anche per tali motivi le pretese attoree non possono essere accolte.
6. CONCLUSIONI E RIPARTO DELLE SPESE DI LITE. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso introduttivo appare infondato. La difficoltà della materia trattata e la buona fede dei lavoratori nella percezione delle somme, erogate in virtù di regolamenti comunali poi dichiarati illegittimi a seguito di intervento ispettivo del MEF, fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 3.1.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.12.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.12.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.11.2024, 3.12.2024, 12.12.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1348/2023 R.G.Lav. TRA
, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11
[...] Parte_12 Parte_13 [...]
Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , Parte_17 Parte_18 Parte_19
l allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione degli indirizzi pec per ricevere informazioni;
Email_1
RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Gnocchini giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Augusto Elia n. 11 con indicazione dell'indiritto pec per ricevere informazioni;
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RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito per erogazione indennità di massa vestiario.
1 PAROLE CHIAVE: INDENNITÀ MASSA VESTIARIO – TRATTAMENTO ECONOMICO PUBBLICI DIPENDENTI – FONTI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. I ricorrenti, tutti dipendenti del in forza presso il Corpo della Polizia Locale, hanno CP_1 CP_1 egli anni la c.d. indennità di massa vestiario consistente nella corresponsione di una somma periodica in busta paga volta a rimborsare i dipendenti per gli esborsi che dovevano sostenere per l'acquisto di capi di vestiario complementari alla divisa (maglioni, camicie, scarpe, guanti e altro). Con missive del dicembre 2022 e gennaio 2023 il aveva Controparte_1 richiesto le somme erogate tra il 2013 e il 2018, ritenendo indebita l'erogazione secondo le risultanze di un'ispezione del MEF, procedendo con un piano di rientro alla trattenuta sulle buste paga di quanto dovuto da ciascun dipendente. Nel ricorso, si lamentano carenze formali e sostanziali dell'iniziativa comunale, evidenziando che la delibera relativa al recupero è successiva alle prime diffide inviate ai lavoratori e che non è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con lesione del diritto al contraddittorio e nullità degli atti di recupero effettuati. I ricorrenti sostengono che, in violazione dell'art. 179 comma 1 TFUEL, l'amministrazione non aveva idoneo titolo giuridico per l'attività di recupero, né aveva effettuato il necessario atto di accertamento. Nel merito, si sostiene che l'indennità oggetto di causa, invero, costituiva un rimborso forfettario delle spese per lavaggio divise e per acquisto di capi minuti che, invece che gravare sul venivano sostenute dai dipendenti, tra l'altro in misura CP_1 ben superio to erogato dall'ente, come disciplinato dalle delibere del Consiglio comunale. Non trattandosi di trattamento retributivo, ma di rimborso spese ancorché forfettario, l'importo non cadeva nel divieto previsto dall'art. 2 d.lgs. 165/2001, sicché i rilievi del MEF apparivano del tutto illegittimi. In subordine, i lavoratori ritengono di dover essere risarciti a causa dell'inadempimento del che avrebbe dovuto fornire il vestiario da CP_1 loro acquistato e in via di ulteriore subordine propongono azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Costituendosi in giudizio, il rileva che il Mef aveva Controparte_1 ritenuto che le somme previste a i massa vestiario erano state erogate non per rimborsare spese effettuate e documentate, ma quale somma finanziaria per gli acquisti e il mantenimento in buono stato del vestiario, non prevista né dal contratto collettivo né dalla legge, con conseguente applicazione del divieto di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001, tanto più che il aveva sempre fornito al corpo di polizia municipale tutto il CP_1 vestiar rio, sicché l'indennità per cui è causa era divenuta una vera e propria integrazione della retribuzione. Quanto alle altre eccezioni osserva: che la ripetizione delle somme indebitamente erogate ai dipendenti è un diritto dovere della pubblica amministrazione, senza che fosse necessario garantire la
2 partecipazione al procedimento amministrativo dovendo trovare applicazione l'art. 21 octies legge 241/1990, in quanto l'esito del procedimento non poteva essere diverso;
che l'azione di ripetizione di somme illegittimamente erogate sulla base della contrattazione integrativa illegittima era prevista dall'art. 4 comma 1 DL 16/2014 senza necessità di premunirsi di titolo giuridico idoneo al recupero;
che l'accertamento dell'entrata era stato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 3269 del 16.12.2022; che non vi era stato alcun inadempimento, avendo fornito il Comune di Ancona quanto necessario alla divisa esclusa soltanto la minuteria come camicia, cravatta, calzini, la cui fornitura non è imposta da nessuna disposizione di legge;
che è infondata la pretesa di corresponsione di una somma per arricchimento senza causa, tenuto conto che non è stata allegata alcuna prova degli esborsi sostenuti. In via riconvenzionale subordinata, in caso si ritenesse illegittima la procedura di recupero, il convenuto chiede al Tribunale di condannare i ricorrenti CP_1 alla restituzi anto percepito a titolo di indennità massa vestiaria. La causa veniva discussa con sostituzione dell'udienza con deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRECEDENTI GIUDIZIALI DEL TRIBUNALE DI ANCONA. Nelle note autorizzate per la discussione l'amministrazione convenuta dà atto della pubblicazione di una pronuncia resa da questo Tribunale in analoga fattispecie che ha rigettato le pretese dei lavoratori. In particolare, si legge nella sentenza n. 519/2024 (qui riportata anche ai fini dell'art. 118 att. c.p.c.) che “
2. La domanda deve essere respinta essendo pacifico che (come contestato all'Ente dall'«
[...]
») tale indennità non era «prevista né dal contratto collettivo né dalla Controparte_2
non risulta - stante la tardività della dei capitoli di prova articolati nella memoria depositata il 5/4/24: peraltro non riferiti ad acquisti determinati ed effettuati dai lavoratori ricorrenti - che in corrispondenza della erogazione di tale indennità questi ultimi abbiano effettivamente affrontato spese necessarie (di importo determinabile) per il proprio abbigliamento, che fossero di competenza del datore di lavoro.
3. Sul punto si può evidenziare che la difesa attorea da un lato non ha mancato di ammettere (come evidenziato dalla controparte senza suscitare rettifiche o a congrue spiegazioni) che «la maggior parte dei capi di abbigliamento erano forniti con durata annuale e i capi erano normalmente due per stagione, mentre solo le scarpe e i giacconi avevano durata biennale o triennale», e dall'altra - ritenendo, incondivisibilmente, che ciò sarebbe idoneo a dimostrare le spese sostenute in proprio dai lavoratori – ha evidenziato che a questi ultimi « mai sono stati fatti disciplinari .. perché senza divisa o perché le divise non fossero complete o fossero indecorose».
4. La ripetizione di quanto erogato in eccesso rispetto alle previsioni collettive risulta imposta dall'art.41 DL 16/14.
5. Per tutto quanto sopra considerato - che giustifica da un lato anche il rigetto delle domande subordinate, non configurandosi alcun danno risarcibile nè profilandosi il diritto ad un qualche «indennizzo» - la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.”
3 Ritiene questo giudice di concordare pienamente con le valutazioni già esposte nel precedente sopra riportato, anche per tutte le ragioni che si esporranno nei paragrafi successivi.
3. LEGITTIMITÀ DELLA PERCEZIONE DELL'INDENNITÀ DI MASSA VESTIARIO. Ai fini della definizione della controversia è utile ricordare che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego il trattamento economico da erogare ai dipendenti pubblici è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 2 comma 3 D. Lgs. 165/2001, art. 45 comma 1 D.Lgs. 165/2001), con la precisazione che la contrattazione integrativa può avvenire nel rispetto dei criteri e dei limiti finanziari stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e nelle materie delegate a tale livello negoziale senza poter prevedere oneri non contemplati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sicché, in caso di violazione di tali limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole della contrattazione integrativa sono nulle e vanno sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c. (art. 40 comma 3 quinquies D. Lgs. 165/2001, nonché Cass. 9146/2009 che afferma che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate). Viene precisato, poi, all'art. 2 comma 3 d.lgs. 165/2001 che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. Nel medesimo senso statuiva anche l'art. 72 d.lgs. 29/1993, oggi sostituito dall'art. 69 d.lgs. 165/2001, che chiarisce che con la sottoscrizione del primo contratto collettivo di comparto, stipulato per le Regioni e autonomie locali per il quadriennio 1994/1997, cessa di avere efficacia ogni trattamento economico accessorio non espressamente recepito dal CCNL (Cass. SSUU 3183/2012, resa proprio in tema di regolamento comunale in materia di indennità di vestiario). Applicando tali principi al caso di specie, non risultando alcuna norma di legge o di contratto collettivo che preveda l'indennità di massa vestiario disciplinata dai Regolamenti comunali approvati con le delibere del Consiglio Comunale n. 982 del 19.12.1991 e n. 92 del 27 febbraio 1995 (dunque prima della sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di comparto successivo alla privatizzazione), invocate in ricorso, deve ritenersi che le erogazioni effettuate a tale titolo tra il 2013 e il 2018, oggetto di recupero, siano state illegittimamente percepite. Né può condividersi l'assunto attoreo per il quale tali indennità costituivano mero rimborso spese per acquisto di capi di minuteria e lavaggio divise. A tale riguardo, va rilevato che invero gli importi non venivano erogati a fronte della produzione di documentazione attestante la spesa effettuata dal personale, né vi è alcun obbligo in capo al una volta fornite le divise, CP_1 di dotare i dipendenti che prestano servizi o della polizia municipale
4 della minuteria (calze, scarpe, cravatta, camicia), che attiene ad indumenti di uso comune, o di provvedere al lavaggio delle divise. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare sul punto che in assenza di un obbligo in capo al datore di lavoro di fornire le divise al dipendente non spetta alcun rimborso per le spese sostenute per l'acquisto degli abiti di lavoro (Cass. 2261/2024), così come ha chiarito che nel caso in cui l'ente fornisca una divisa che preserva gli abiti civili dall'usura e dallo sporco l'onere del lavaggio di essa grava sul dipendente, salvo che l'indumento costituisca un dispositivo di protezione individuale (Cass. 5176/2014), circostanza che va esclusa nel caso di specie.
4. VIOLAZIONI PROCEDURALI, MANCANZA DI TITOLO GIURIDICO E DI ATTO DI ACCERTAMENTO. Anche sul punto le doglianze non possono essere condivise, atteso che l'azione di recupero del trova fondamento CP_1 nell'art. 4 comma 1 DL 16/2014 che impone all agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di recuperare integralmente le somme erogate con riassorbimento graduale delle stesse. Ne deriva che non era necessario che il una CP_1 volta accertato l'ammontare delle somme non dovute da recu n la delibera n. 3269 del 16.12.2022 si dotasse di un titolo giuridico per l'esecuzione della trattenuta al fine del recupero delle somme illegittimamente erogate. Allo stesso modo, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, tenuto conto che esso aveva esito obbligato, a fronte di un obbligo normativamente previsto e dei rilievi svolti durante l'ispezione del MEF ribaditi anche dalla Corte del Conti, con rinvio alla relazione ispettiva ed invito all'ente ad emendare le criticità riscontrate provvedendo anche al recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 DL 16/2014 (doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente), con conseguente applicazione del disposto dell'art. 21 octies legge 241/1990 che esclude in tali ipotesi l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
5. LE PRETESE SUBORDINATE: RISARCIMENTO DEL DANNO E AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO. Anche le pretese vantate in via subordinata non possono essere accolte, tenuto conto da un lato che, non essendovi alcun obbligo in capo al di fornire oltre alla divisa anche la Controparte_1 minuteria e di prov ne e al lavaggio, non è configurabile né un inadempimento imputabile né un indebito arricchimento per un risparmio di spesa;
dall'altro, non avendo fornito i ricorrenti alcuna prova degli esborsi sostenuti per la minuteria e per la manutenzione e il lavaggio delle divise non vi è prova alcuna del danno o del depauperamento illegittimo subito. A tale riguardo, va rilevato che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare che non avrebbero acquistato quei capi di abbigliamento complementari se non fossero stati dipendenti del Comune di Ancona in qualità di agenti di polizia municipale o che i capi specificamente acquistati
5 avevano comportato una spesa maggiore rispetto a quelli che sarebbero stati ordinariamente indossati dai lavoratori stessi sul luogo di lavoro e che l'onere di lavare la divisa aveva comportato costi maggiori del lavaggio dei normali vestiti che il lavoratore avrebbe in ogni caso indossato per recarsi sul luogo di lavoro. Di tali allegazioni e prove non vi è traccia alcuna nel ricorso introduttivo, sicché anche per tali motivi le pretese attoree non possono essere accolte.
6. CONCLUSIONI E RIPARTO DELLE SPESE DI LITE. Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni il ricorso introduttivo appare infondato. La difficoltà della materia trattata e la buona fede dei lavoratori nella percezione delle somme, erogate in virtù di regolamenti comunali poi dichiarati illegittimi a seguito di intervento ispettivo del MEF, fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, in data 3.1.2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 12.12.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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