Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 610 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Francesco Martino, C.F._2 presso il cui studio, sito in San Cipriano d'Aversa, via Isonzo n.5, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 21.5.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 22.05.2025, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero in data 20.3.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio ad Aversa il 27.2.1986 e che dalla loro unione erano nati
3 figli - (nata a [...] il [...]); (nata ad [...] il [...]) e Per_1 Pt_3 CP_1
1
(nato ad [...] il [...]) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 20.3.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 20.06.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente;
- la casa coniugale sita in Aversa alla via Bachelet n. 3 piano primo viene assegnata, in via esclusiva, alla sig.ra che resterà ad abitarci insieme al figlio Parte_2 Persona_2 fino a quando quest'ultimo non deciderà di trasferirsi altrove;
- il sig. , con il consenso della moglie resterà, anch'egli, ad abitare Parte_1 Parte_2 nella predetta casa coniugale fino alla data del 01 luglio 2025 allorquando andrà a vivere in un altro appartamento anch'esso sito Ad Aversa in via Bachelet n.3 al secondo piano in modo da continuare ad intrattenere rapporti con i figli;
- Il sig. dovrà versare, mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 con accredito sul seguente IBAN [...] della alla Parte_4 sig.ra a titolo di mantenimento personale la somma di € 1.200,00 Parte_2
(milleduecento), somma che dovrà essere adeguata, ogni anno, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
- il sig. dovrà pagare, in via esclusiva, le spese condominiali, le bollette per Parte_1 energia elettrica, acqua, gas e tutte le altre somme necessarie per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della casa coniugale assegnata alla moglie;
Parte_2
- il sig. dovrà pagare, in via esclusiva, tutte le somme afferenti gli eventuali Parte_1 debiti contratti dai coniugi durante il loro periodo di convivenza coniugale, anche quelli di cui, ad oggi, non è ancora pervenuta dai creditori richiesta di pagamento;
- il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra le somme che saranno Parte_1 Parte_2
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necessarie e/o indispensabili per le terapie e cure mediche cui dovrà sottoporsi per affrontare i suoi gravi problemi di salute;
- i coniugi dovranno comunicarsi, reciprocamente, i loro eventuali futuri cambi di residenza
e/o di domicilio con lettere da trasmettersi con ricevute di ritorno;
- i coniugi si alterneranno nel trascorrere insieme al figlio il sabato e la domenica CP_1 non consecutivi ed i periodi di ferie estive, autunnali ed invernali, preoccupandosi di tutte le esigenze ed i fabbisogni di anche durante i periodi delle ferie estive, autunnali ed CP_1 invernali:”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme, possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
(nato il [...] in [...]) e (nata il [...] Parte_1 Parte_2 in Torino) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (Atto N. 16, parte I, S /, Anno 1986) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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