Art. 1. Articolo unico
Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , gia' in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che a norma dell'articolo 19 di detto decreto e' stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuera' l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza.
Il personale avente diritto alla iscrizione nel quadro di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , gia' in servizio nelle gestioni delle abolite imposte di consumo ad orario e retribuzione ridotti e che a norma dell'articolo 19 di detto decreto e' stato assunto dall'amministrazione finanziaria dello Stato mantenendo le condizioni di lavoro nelle quali si trovava alla data del 31 dicembre 1972, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuera' l'orario intero di lavoro con l'attribuzione del trattamento giuridico, economico e previdenziale corrispondente alla qualifica rivestita ed alla categoria di provenienza.