Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4796/2024 promosso da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALANTE SIMONA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 22/11/2024;
- rilevato che in data 5 febbraio 2021 in Carpi (MO) è nata la figlia;
Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 3/3/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7
appartamento condotto in locazione e sito in Carpi (MO), Via Lucrezio Caio Tito n. 5, ed ha già prelevato dalla casa ex familiare tutti i propri beni ed effetti personali.
La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime e le Per_1
disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso. Conseguentemente, la responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale di Per_1
saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé , potrà esercitare la Per_1
responsabilità genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana. Ciascun genitore si impegna ad educare Per_1 promuovendo nella minore buoni e SInificativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di , avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena Per_1
crescita della minore: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla figlia (es. scolastiche, sanitarie…).
La figlia continuerà ad essere collocata ed avere la residenza anagrafica e la residenza abituale presso la madre, nella abitazione ex familiare sita in 41012 Carpi (MO), Via Divisione Acqui n. 10, interno 5, disponendosi l'assegnazione alla SI.ra dell'immobile medesimo e del diritto di Parte_2
continuare ad abitare in detta casa familiare, unitamente ai beni che attualmente la arredano e corredano, in quanto genitore collocatario di . Per_1
2) Il padre avrà diritto e dovere di tenere con sé la figlia : Per_1
- a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino alla domenica sera dopo cena, allorquando la riaccompagnerà a casa della madre,
- nelle settimane che terminano con il week end materno: dal mercoledì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in caso di giornata non scolastica, fino al venerdì mattina, allorquando la riaccompagnerà a scuola e/o a casa della madre;
- nelle settimane che terminano con il week end paterno: dalla domenica sera dopo cena, allorquando la madre la accompagnerà presso la residenza paterna, con due pernotti fino al martedì mattina, allorquando il medesimo la accompagnerà a scuola e/o la riporterà alla madre ed il mercoledì, dall'uscita di scuola o dal termine delle attività se frequentante il centro estivo, o dalle ore 10.00 in pagina 2 di 7 caso di giornata non scolastica, con un pernotto fino all'indomani mattina, allorquando la accompagnerà a scuola e/o a casa della madre.
I genitori si impegnano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro:
- a comunicarsi le località ed i luoghi ove trascorreranno il fine settimana insieme a , Per_1 rendendosi all'uopo telefonicamente reperibili,
- a modificare la turnazione dei fine settimana, ove detta necessità derivi da specifiche eSIenze professionali e/o di salute di entrambi e della minore,
- a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alla figlia, per sopravvenute eSIenze lavorative, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici della minore,
- a collaborare fra loro con la massima disponibilità nella gestione e cura della figlia.
Inoltre, in adempimento al principio della bigenitorialità i ricorrenti pattuiscono espressamente che viene, in ogni caso, fatta salva la possibilità del padre di fare visita alla figlia anche al di fuori dei giorni sovra stabiliti, previo accordo - con anticipo di almeno 24 ore - con la madre e compatibilmente con gli impegni e le eSIenze di . Per_1
La figlia trascorrerà con ciascun genitore:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di novembre;
in difetto di accordo entro detta data, la scelta dei giorni spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. I genitori in particolare concordano che, al fine di mantenere le consuetudini familiari acquisite dalla minore, trascorrerà la vigilia del Natale con il padre, che la terrà con Per_1
sé fino alle ore 11.00 del giorno di Natale, ed il giorno di Natale stesso con la madre, dalle ore 11.00 fino alla sera. Terminato il periodo di vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, l'alternanza dei fine settimana riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza, e da lì ripartirà;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno, entro la metà del mese di febbraio.
La figlia trascorrerà inoltre, durante le vacanze scolastiche estive, nell'estate 2025 una Per_1
settimana con ciascuno dei due genitori. Successivamente, trascorrerà due settimane anche Per_1
consecutive con ciascuno dei genitori (se consecutive non più di due nel mese di agosto). A partire dall'estate 2026, ove i genitori lo riterranno adeguato e conforme agli interessi ed ai desideri della pagina 3 di 7 minore, trascorrerà con ciascuno dei due anche una terza settimana di vacanza non Per_1
consecutiva con le altre due.
I periodi delle vacanze estive di con ciascuno dei genitori verranno congiuntamente Per_1
concordati dai ricorrenti entro il 15 maggio di ciascun anno. In caso di mancato accordo entro detta data del 15 maggio di ciascun anno, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni di vacanza spetterà, ad anni alterni, alla madre o al padre.
Prima della partenza, entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con la minore.
Salvo diversi accordi, l'alternanza dei fine settimana riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza, e da lì ripartirà.
Il principio dell'alternanza fra i genitori varrà anche per le altre festività e/o ponti del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno di ciascun anno.
Nei giorni del paterno compleanno e della “Festa del papà”, starà con il padre dall'uscita di Per_1
scuola o dalle h. 11,00 del mattino sino alla sera alle ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione delle eSIenze di entrambi. In ogni caso, all'uopo, il padre preleverà e riporterà la minore a casa della madre.
Nei giorni del materno compleanno e della “Festa della mamma” starà con e presso la madre Per_1 dall'uscita di scuola o dalle h. 11,00 del mattino sino alla sera alle ore 21,00, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione delle eSIenze di entrambi.
I genitori si impegnano inoltre reciprocamente a festeggiare insieme a , compatibilmente con Per_1
gli impegni lavorativi di entrambi, il giorno del compleanno della minore.
Ad ogni occasione scolastica e/o sportiva e/o in ogni caso attinente la vita extra-familiare e sociale della minore a cui sia prevista la presenza genitoriale, i genitori di potranno essere, Per_1 nell'interesse della figlia, entrambi presenti.
2)A titolo di mantenimento ordinario della figlia minore il SI. si obbliga a Per_1 Parte_1 versare alla SI.ra , con bonifico bancario sul conto corrente che la medesima all'uopo Parte_2
indicherà ed entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, la somma di Euro 450,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat prendendo come indice base quello del mese di novembre 2024, fino a quando non sarà maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Sempre a titolo di mantenimento della figlia minore , il SI. continuerà a Per_1 Parte_1 pagare a proprio carico le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, relative all'immobile pagina 4 di 7 costituente la casa ex familiare sita in 41012 Carpi, Via Divisione Acqui n. 10 interno n. 5, assegnata alla SI.ra in quanto genitore collocatario della minore . Pt_2 Persona_1
I ricorrenti danno altresì atto del fatto che la SI.ra ha già provveduto ad intestare a proprio Pt_2
nome le utenze domestiche relative alla casa ex familiare a lei assegnata in quanto genitore collocatario della figlia minore.
I genitori espressamente pattuiscono che l'assegno unico universale, e/o le future assimilabili provvidenze economiche pubbliche a favore della prole, verranno percepite integralmente dalla madre nella quota del 100%. Allo scopo i coniugi espressamente concordano che l'istanza all'Ente competente verrà anche per gli anni futuri presentata dalla SI.ra mentre il SI. Parte_2 Parte_1
si impegna, sin da ora, a confermare e sottoscrivere, anche per gli anni futuri, quanto necessario affinchè l'erogazione di tale provvidenza avvenga a favore della madre in misura intera.
3) Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico del padre nella misura del 70% Per_1
e della madre nella misura del residuo 30%, secondo il seguente elenco esemplificativo e previo accordo come di seguito specificato:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
c) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
f) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
g) spese mediche aventi carattere d'urgenza;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta della scuola dell'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria e corredo scolastico di necessità, sia d'inizio che durante l'anno, assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) personal computer;
pagina 5 di 7 -spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento ed attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) esborsi per intrattenimenti e giochi, partecipazione a feste e regali di compleanno;
e) spese per il conseguimento della patente di guida;
f) telefono cellulare e relative ricariche.
I genitori si impegnano a provvedere altresì, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, alle spese per l'acquisto dell'abbigliamento e delle calzature per il cambio di stagione di (ovvero: capi spalla, calzature, pantaloni e maglioncini invernali di maggior Per_1
costo). Tali spese straordinarie, espressamente subordinate al previo accordo fra entrambi i genitori - sia sulla tipologia di ogni singolo capo, sia sul relativo costo - verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, da parte dell'altro, previa esibizione del documento giustificativo di spesa, come di seguito precisato.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le spese straordinarie relative alla figlia, intestate alla medesima, saranno fiscalmente detraibili da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con , mentre saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella residua Per_1
misura del 30% quelle relative alle vacanze che la figlia trascorrerà con terzi, con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
4) I SI.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto Parte_2 Parte_1 individuale della figlia minore e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché l'assenso Per_1
per i successivi rinnovi.
5) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.
pagina 6 di 7 6) I ricorrenti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2
SS (MO) il 08/10/1983 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 05/03/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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