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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/07/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4753 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO:
appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Francesco Vorraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Poggiomarino (NA) alla via G. Iervolino
n. 122
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Controparte_1 liti in calce alla comparsa di costituzione in appello di nuovo difensore, dall'avv. Carmela
Alessandra Illiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre Annunziata
(NA) alla via Maresca n. 12
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24.03.2024.
FATTO E DIRITTO
citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in CP_1 seguito al sinistro verificatosi in Boscoreale (NA) alla via Passanti in data 17/12/2016.
Più nello specifico, l'appellante premetteva di essere proprietario dell'autovettura Audi A3 tg.
EK222AM e che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, si trovava a percorrere a bordo della
1 propria autovettura la predetta via, con direzione Poggiomarino, allorquando rovinava con la ruota anteriore e posteriore in una buca piena d'acqua, non segnalata, posta all'altezza del distributore di benzina Agip, ivi presente;
l'attore allegava che la buca era situata sulla destra della carreggiata, in un punto scarsamente illuminato e non era evitabile – anche con la dovuta diligenza- poiché coperta d'acqua piovana e priva di alcuna segnalazione;
che, a causa dell'urto, l'Audi riportava danni alla meccanica e alla ruota anteriore e posteriore sinistra, da precisarsi e quantificarsi in corso di causa, il tutto da contenersi nel limite di valore massimo di euro 5.000,00. Deduceva che le richieste di risarcimento inoltrate al restavano prive di alcun esito, così come l'invito a stipulare una CP_1 convenzione di negoziazione assistita. Per tali ragioni, chiedeva di accertarsi la responsabilità esclusiva dell'Ente ex art. 2051 c.c. nella produzione dell'evento lesivo e di condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti quale conseguenza del sinistro, nei limiti di euro 5.000,00, nonché al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 1 c.p.c. e la nullità per l'assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 1008/20, depositata in data 20/02/2020, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea poiché non provata;
accertata la procedibilità e l'ammissibilità della domanda, nonché la legittimazione delle parti in causa e l'applicabilità al caso di specie della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il giudicante rilevava che l'attore non aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno prodotto.
In particolare, il teste veniva ritenuto inattendibile in considerazione della sua posizione rispetto al sinistro e della visibilità in orario serale in una strada non ben illuminata;
inoltre, il teste riferiva una diversa posizione della buca rispetto a quella dedotta in citazione. Ancora, i rilievi fotografici prodotti in giudizio erano di scarsa definizione e dalle attestazioni prodotte dal convenuto CP_1 si evinceva l'inesistenza al civico 399 del distributore di benzina Agip in direzione Poggiomarino, così come richiamato nell'atto di citazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando la nullità della Parte_1 sentenza per errata valutazione delle prove, errata e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. ed errata applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro
2 del e conseguentemente condannare quest'ultimo al pagamento di euro Controparte_1
1.635,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c.; nel merito, contesta la fondatezza del gravame, istando per il suo rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Stante l'impossibilità di rinvenire il fascicolo di primo grado nonostante le numerose ricerche presso gli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata, veniva depositata all'udienza del
14.06.2023 l'attestazione di non rinvenimento del fascicolo e pertanto, previo invito alle parti alla ricostruzione del fascicolo mediante deposito di copia degli atti nella loro disponibilità, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025; in tale data, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini – con decorrenza dal
07.04.2025- per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Si rileva che, con l'iscrizione a ruolo della causa, l'appellante ha depositato l'atto di citazione in appello, senza tuttavia allegare al fascicolo telematico alcuna prova circa l'avvenuta notifica dell'atto al Comune appellato;
difatti, non risultano depositati le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio PEC inoltrato al Tale documentazione neppure è Controparte_1 stata allegata all'atto di costituzione in giudizio dell'odierna appellata, la quale depositava in giudizio esclusivamente la relata di notifica;
tale documentazione è inidonea ad attestare l'epoca di effettiva spedizione e di consegna dell'atto poiché trattasi di un documento informatico separato, redatto dall'avvocato notificante ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Inoltre, si evidenzia che la costituzione in giudizio dell'appellata, così come la mancata contestazione sul punto da parte di quest'ultima, non è idonea a sanare la nullità della costituzione dell'appellante, poiché vi è l'impossibilità oggettiva da parte del giudicante di verificare che quest'ultimo abbia spiegato tempestivamente il gravame e abbia iscritto la causa a ruolo nel rispetto dei termini di cui all'art. 165 c.p.c.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, rilevando che: “Qualora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all'originale notificatogli, poiché
l'esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell'appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell'appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell'originale risulta sanata […]
L'art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 165 cod. proc. civ., esige che la
3 costituzione avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione e tale termine decorre dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato. Se l'appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, così evidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d'ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell'appellante è avvenuta tempestivamente. In questo caso l'inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell'originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell'appellato” (Cass. n. 16598 del 2016).
In senso conforme, Cass. 09/02/2017, n. 3527: “La costituzione in giudizio dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale determina l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ove la velina non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall'atto prodotto dall'appellato, e
l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso che, in detta situazione, il giudice, all'udienza ex art. 350 cod. proc. civ., è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante”.
E di recente Cassazione civile sez. I, 17/09/2024, n.25025 “Anche se l'appellante si costituisce in via telematica, è comunque tenuto a depositare l'originale dell'atto di citazione notificato oppure una copia (c.d. "velina") entro i termini previsti a pena di improcedibilità ex artt. 347 e 348 c.p.c., fatto salvo il caso in cui sia l'appellato a provvedere alla relativa produzione”.
Ebbene, si è affermato che, nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi – come nella specie – nella modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato (Cass. 9269/2023).
Pertanto, preso atto del mancato deposito dei files telematici della notifica dell'appello – effettuata a mezzo PEC- né riscontrandosi agli atti le copie analogiche degli stessi, non si riscontra alcun elemento dal quale è possibile desumere la data di notifica dell'atto di appello;
in tal modo non è possibile in alcun modo accertare la tempestività della costituzione dell'appellante.
In proposito, si precisa che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio avente ad oggetto una questione eminentemente di diritto, essa non obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio sulla stessa ex art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sentenza del 9.1.2024, n. 822).
Peraltro, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “il rilievo della tardività dell'impugnazione
o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt.
4 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 4.11.2022, n. 32527).
Principio che, per identità di ratio, è estensibile anche al caso di rilievo officioso della improcedibilità dell'impugnazione.
Per quanto sopra illustrato, deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame.
Ogni altra questione resta assorbita.
Spese di lite
Le spese di lite tra l'appellante e il convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come CP_1 in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro
1.101,00 a 5.200,00, valori minimi atteso che la pronuncia si arresta su questioni di mero rito).
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara l'appello improcedibile;
b) condanna al pagamento in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre accessori se dovuti;
Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 21.07.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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