Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20534 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/06/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
residente in VIA PORTA ANTICA N. 72/C a CAVRIANA ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv.
BIANUCCI MARCO presso il cui studio in Milano Via Alberto da Giussano n. 26 ha eletto domicilio telematico
ATTRICE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...]N. 6 a GORGONZOLA;
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' MINISTERO, in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE (rassegnate all'udienza ex art. 373 bis. 22 cpc del 15.012025)
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda in ordine allo status formulata in ricorso
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/06/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito civile a Gorgonzola in data 28.07.2012 (iscritto/ presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Gorgonzola- A.2012 -N 21- P I), con dalla Controparte_1
cui unione non sono nati figli, nonché di essersi separato come da convenzione di negoziazione assistita del 23.05.2018 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare /lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 15.01.2025 ( a seguito di rinvii necessitati dalle difficoltà di perfezionamento della notifica) il Giudice delegato, la regolare instaurazione del contraddittorio, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'audizione della parte attrice, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 15/01/2025
Osservato in diritto
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Sul punto, deve premettersi che le parti, hanno contratto matrimonio civile in data 28.07.2012
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con convenzione di negoziazione assistita del
23.05.2018.
Dal 2021 parte attrice non ha più alcun contatto né alcuna notizia dell'ex marito.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Gorgonzola in data
28.07.2012 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Gorgonzola- A.2012 -N
21- P I), da E Parte_1 Controparte_1
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorgonzola perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15/01/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato