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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 659/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/07/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/03/2025 da e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. LIMA GIANLUCA, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Giano Vetusto (Ce) in data 04/05/2019; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio (02/03/2022); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Le parti vivranno separate, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore mostrerà;
3) I coniugi individuano, quale residenza abituale per il proprio figlio, la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Bellona (CE) alla via G. Limongi, n. 19, piano II;
Parte_1
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
5) Per ciò che attiene il diritto/obbligo di visita al minore, attesa la collocazione prevalente presso la madre, il Sig. trascorrerà con il figlio un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle ore 19:30. In Parte_2 particolare, il padre terrà con sé il figlio il martedì, ovvero il mercoledì, alternando -settimanalmente i due giorni, prelevandolo alle ore 15:30 presso la Scuola dell'Infanzia - Suore Ancelle dell'Immacolata di Vitulazio (CE) - P.zza 2
Riccardo II, dal medesimo frequentata, per poi riaccompagnarlo presso la casa coniugale alle ore 19:30. Nel fine settimana, il padre terrà altresì con sé il figlio il sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e la domenica dalle ore 16:00 alle ore 19:30, nonché – alternando settimanalmente le fasce orarie - il sabato della settimana successiva dalle ore 16:00 alle ore 19:30 e la domenica seguente dalle ore 8:30 alle ore 16:30, prelevandolo dalla casa coniugale e riaccompagnandolo all'orario stabilito. È facoltà dei coniugi organizzare una gita ovvero una qualsiasi attività con il minore che impieghi l'intera giornata del sabato o della domenica, previamente concordata con congruo preavviso, indipendentemente dalla mezza giornata del sabato o della domenica di permanenza con l'uno o l'altro genitore, con precisazione che tali ore non saranno recuperate dall'altro coniuge. Al compimento del quarto anno di età, ovvero se il minore dovesse esprimerne desiderio prima, i coniugi concorderanno gli orari per un pernotto del medesimo presso il padre durante il fine settimana, in virtù del principio dell'alternanza, che tenga conto in primis delle esigenze del figlio. Il figlio trascorrerà altresì con il padre, ad anni alterni, dalle ore 08:30 alle ore 19:30, i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio ovvero del 25 dicembre e del 31 dicembre, nonché la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Sempre ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il giorno dell'Immacolata o dell'Epifania con i medesimi orari. Al compimento del quarto anno di età, ovvero se dovesse esprimerne desiderio prima, il minore potrà pernottare presso il padre nelle giornate del 24 e 31 dicembre nonché della
Domenica di Pasqua, qualora tali giorni cadano nella calendarizzazione di permanenza con il padre, il quale lo riaccompagnerà il giorno successivo entro le ore 09:00. I genitori assicureranno la loro reperibilità durante il periodo in cui terranno presso di loro il figlio, al quale sarà sempre permesso di contattare telefonicamente l'altro genitore;
6) Durante il periodo estivo e sempre al compimento del quarto anno di età, il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 15 (quindici) consecutivi, da concordarsi di anno in anno, entro il giorno 28 febbraio;
7) I giorni relativi alla festa della mamma, ovvero quelli del compleanno e dell'onomastico della stessa, a prescindere dal giorno in cui cadranno, il minore li trascorrerà con la madre;
parimenti, il minore trascorrerà con il padre i giorni relativi al suo compleanno, onomastico e festa del papà, a prescindere dal giorno di permanenza del medesimo con l'uno o l'altro genitore;
8) I genitori si impegnano sin da ora a festeggiare insieme tutte le festività relative al figlio (compleanni, onomastici, sacramenti ed altre feste), onde assicurare armonia e serenità allo stesso. Nella malaugurata ipotesi che ciò non fosse possibile, il minore festeggerà tali festività, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. In tali giorni l'altro genitore potrà comunque visitare il figlio o incontrarlo per qualche ora, previo accordo con il coniuge;
9) Il diritto di visita del padre verrà esercitato garantendo sempre il rispetto di tutte le esigenze scolastiche, ludiche, ricreative e sportive del minore;
10) La casa coniugale, in una a tutti gli arredi che la compongono, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 viene assegnata alla stessa. Ogni onere relativo alla manutenzione di detto immobile ovvero alla sua gestione, comprese le utenze e quanto altro necessario al suo utilizzo, risulterà pertanto a carico esclusivo della stessa;
3
11) I ricorrenti, di comune accordo, hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili ed il Sig. ha Parte_2 prelevato tutti i suoi effetti/beni personali dalla casa coniugale. Parimenti, sono stati regolati tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra essi e, pertanto, ciascuno dichiara di non avere null'altro a pretendere dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
12)Il Sig. verserà mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la Parte_2 somma di € 400,00 (quattrocento/00), entro il 1° giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa al codice IBAN [...], come già avviene regolarmente dal mese di novembre 2024.
Tale somma sarà rivalutata, annualmente ed automaticamente, ovvero senza richiesta scritta da parte della sig.ra
[...]
secondo le variazioni ISTAT;
Pt_1
13) I coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, nella misura del 50% cadauno, a tutte le spese straordinarie e necessarie per il figlio, concordate dai genitori e debitamente documentate, secondo quanto indicato nel protocollo in uso presso il Tribunale di S. Maria C.V., adottato in data 20.04.2024; 14) L'Assegno Unico INPS per i minori, attualmente dell'importo come aggiornato pari ad € 57,00 (cinquantasette/00), continuerà ad essere riscosso interamente dalla Sig.ra così come le detrazioni fiscali saranno per intero, ovvero al 100% a favore della Parte_1 medesima;
15) I coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
16) I coniugi prestano reciproco consenso, sin da ora, all'espatrio ed al rilascio/rinnovo del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti.
17) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04/07/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] A CANCELLO (CE) e Parte_1
nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIANO VE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, Uff.1, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/07/2025
Il Presidente 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 659/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04/07/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/03/2025 da e Parte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. LIMA GIANLUCA, tendente ad ottenere la Parte_2 separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Giano Vetusto (Ce) in data 04/05/2019; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio (02/03/2022); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Le parti vivranno separate, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore mostrerà;
3) I coniugi individuano, quale residenza abituale per il proprio figlio, la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Bellona (CE) alla via G. Limongi, n. 19, piano II;
Parte_1
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
5) Per ciò che attiene il diritto/obbligo di visita al minore, attesa la collocazione prevalente presso la madre, il Sig. trascorrerà con il figlio un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle ore 19:30. In Parte_2 particolare, il padre terrà con sé il figlio il martedì, ovvero il mercoledì, alternando -settimanalmente i due giorni, prelevandolo alle ore 15:30 presso la Scuola dell'Infanzia - Suore Ancelle dell'Immacolata di Vitulazio (CE) - P.zza 2
Riccardo II, dal medesimo frequentata, per poi riaccompagnarlo presso la casa coniugale alle ore 19:30. Nel fine settimana, il padre terrà altresì con sé il figlio il sabato dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e la domenica dalle ore 16:00 alle ore 19:30, nonché – alternando settimanalmente le fasce orarie - il sabato della settimana successiva dalle ore 16:00 alle ore 19:30 e la domenica seguente dalle ore 8:30 alle ore 16:30, prelevandolo dalla casa coniugale e riaccompagnandolo all'orario stabilito. È facoltà dei coniugi organizzare una gita ovvero una qualsiasi attività con il minore che impieghi l'intera giornata del sabato o della domenica, previamente concordata con congruo preavviso, indipendentemente dalla mezza giornata del sabato o della domenica di permanenza con l'uno o l'altro genitore, con precisazione che tali ore non saranno recuperate dall'altro coniuge. Al compimento del quarto anno di età, ovvero se il minore dovesse esprimerne desiderio prima, i coniugi concorderanno gli orari per un pernotto del medesimo presso il padre durante il fine settimana, in virtù del principio dell'alternanza, che tenga conto in primis delle esigenze del figlio. Il figlio trascorrerà altresì con il padre, ad anni alterni, dalle ore 08:30 alle ore 19:30, i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio ovvero del 25 dicembre e del 31 dicembre, nonché la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Sempre ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre il giorno dell'Immacolata o dell'Epifania con i medesimi orari. Al compimento del quarto anno di età, ovvero se dovesse esprimerne desiderio prima, il minore potrà pernottare presso il padre nelle giornate del 24 e 31 dicembre nonché della
Domenica di Pasqua, qualora tali giorni cadano nella calendarizzazione di permanenza con il padre, il quale lo riaccompagnerà il giorno successivo entro le ore 09:00. I genitori assicureranno la loro reperibilità durante il periodo in cui terranno presso di loro il figlio, al quale sarà sempre permesso di contattare telefonicamente l'altro genitore;
6) Durante il periodo estivo e sempre al compimento del quarto anno di età, il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 15 (quindici) consecutivi, da concordarsi di anno in anno, entro il giorno 28 febbraio;
7) I giorni relativi alla festa della mamma, ovvero quelli del compleanno e dell'onomastico della stessa, a prescindere dal giorno in cui cadranno, il minore li trascorrerà con la madre;
parimenti, il minore trascorrerà con il padre i giorni relativi al suo compleanno, onomastico e festa del papà, a prescindere dal giorno di permanenza del medesimo con l'uno o l'altro genitore;
8) I genitori si impegnano sin da ora a festeggiare insieme tutte le festività relative al figlio (compleanni, onomastici, sacramenti ed altre feste), onde assicurare armonia e serenità allo stesso. Nella malaugurata ipotesi che ciò non fosse possibile, il minore festeggerà tali festività, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. In tali giorni l'altro genitore potrà comunque visitare il figlio o incontrarlo per qualche ora, previo accordo con il coniuge;
9) Il diritto di visita del padre verrà esercitato garantendo sempre il rispetto di tutte le esigenze scolastiche, ludiche, ricreative e sportive del minore;
10) La casa coniugale, in una a tutti gli arredi che la compongono, di proprietà esclusiva della sig.ra , Parte_1 viene assegnata alla stessa. Ogni onere relativo alla manutenzione di detto immobile ovvero alla sua gestione, comprese le utenze e quanto altro necessario al suo utilizzo, risulterà pertanto a carico esclusivo della stessa;
3
11) I ricorrenti, di comune accordo, hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili ed il Sig. ha Parte_2 prelevato tutti i suoi effetti/beni personali dalla casa coniugale. Parimenti, sono stati regolati tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra essi e, pertanto, ciascuno dichiara di non avere null'altro a pretendere dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
12)Il Sig. verserà mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la Parte_2 somma di € 400,00 (quattrocento/00), entro il 1° giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa al codice IBAN [...], come già avviene regolarmente dal mese di novembre 2024.
Tale somma sarà rivalutata, annualmente ed automaticamente, ovvero senza richiesta scritta da parte della sig.ra
[...]
secondo le variazioni ISTAT;
Pt_1
13) I coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali, nella misura del 50% cadauno, a tutte le spese straordinarie e necessarie per il figlio, concordate dai genitori e debitamente documentate, secondo quanto indicato nel protocollo in uso presso il Tribunale di S. Maria C.V., adottato in data 20.04.2024; 14) L'Assegno Unico INPS per i minori, attualmente dell'importo come aggiornato pari ad € 57,00 (cinquantasette/00), continuerà ad essere riscosso interamente dalla Sig.ra così come le detrazioni fiscali saranno per intero, ovvero al 100% a favore della Parte_1 medesima;
15) I coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti;
16) I coniugi prestano reciproco consenso, sin da ora, all'espatrio ed al rilascio/rinnovo del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti.
17) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04/07/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] A CANCELLO (CE) e Parte_1
nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIANO VE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, Uff.1, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/07/2025
Il Presidente 4
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
dott. Giovanni D'Onofrio