Art. 6. 1. Quando, dalle analisi eseguite in sede di saggio per conto di privati, si riscontri un titolo inferiore a quello impresso o dichiarato, il direttore del laboratorio abilitato deve darne immediata comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio metrico competente della provincia in cui ha sede il titolare del marchio di identificazione. L'Ufficio provvede ad espletare tempestivamente gli adempimenti ed i controlli previsti dall' art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 .
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 non si applica ai saggi richiesti dal produttore per il controllo della propria produzione.
Nota all'articolo 6:
- Il testo dell' art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , e' il seguente:
"Art. 21. - Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;
b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso;
d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente art. 19.
Il prelevamento di cui al punto a) puo' essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovra' specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata".
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 non si applica ai saggi richiesti dal produttore per il controllo della propria produzione.
Nota all'articolo 6:
- Il testo dell' art. 21 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , e' il seguente:
"Art. 21. - Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;
b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso;
d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente art. 19.
Il prelevamento di cui al punto a) puo' essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovra' specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata".