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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2549/2022 R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ed azione di simulazione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
10.7.2024, tra:
- (P.Iva: ; C.F.: Parte_1 P.IVA_1
) e per estensione di (C.F.: C.F._1 Parte_2
) e di (C.F.: ), in persona del C.F._2 Parte_3 C.F._3
curatore (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avvocato Antonio Palazzi (C.F.: ) C.F._5
- appellante-
e
- , nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_2 C.F._6
e difesa dall'avvocato Walter Gaspari (C.F.: C.F._7
-appellata-
nonché
1 - , nato a [...] il [...] (C.F..: , Controparte_3 C.F._8
rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Granata (C.F.: ) e C.F._9
dall'avvocato Emmanuel Pettorino (C.F.: ) C.F._10
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la curatela del fallimento
[...]
, e per estensione di e di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
conveniva in giudizio ed , chiedendo che venisse Controparte_2 Controparte_3
dichiarata la nullità per simulazione assoluta, o in subordine relativa, o in via ulteriormente gradata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dei seguenti contratti:
- atto di compravendita per notaio del 9.12.2011, Rep. 23146, Racc. 13788, Persona_1
con il quale il fallito aveva trasferito ad la proprietà Parte_2 Controparte_3
dell'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250, terzo piano scala A, int. 9
(riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41);
- atto per notaio del 9.3.2015, Rep. 1039, Racc. 899, con il quale il medesimo bene Per_2
di cui sopra era stato successivamente alienato dal a CP_3 Controparte_2
…
Con sentenza n° 4652/2022 pubblicata in data 11.5.2022 il Tribunale di Napoli:
- rigettava la domanda volta a far valere la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con il quale il aveva ceduto l'immobile al , osservando: che era sì vero Pt_2 CP_3
che non vi era prova del versamento del prezzo e che il era rimasto nella Pt_2
disponibilità dell'immobile, ma che tuttavia risultava anche che, in epoca immediatamente successiva all'atto dispositivo, il aveva concesso in locazione al il CP_3 Pt_2
medesimo immobile, ponendo così le parti in essere una operazione non infrequente nella prassi, che permetteva, da un lato, di far acquisire al venditore liquidità, e dall'altro di permettergli di continuare ad abitare il bene quale locatario;
che la circostanza che l'intera operazione fosse reale, e non simulata, era poi dimostrato dal fatto che il aveva CP_3
successivamente agito nei confronti del con procedimento di sfratto per morosità, Pt_2
nell'ambito del quale procedimento il si era difeso asserendo di non aver versato i Pt_2
canoni perché il si era reso a sua volta inadempiente nel pagamento del prezzo CP_3
2 della compravendita, del quale chiedeva pertanto il versamento con domanda riconvenzionale;
- rigettava altresì la domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto,
osservando che non vi era nemmeno la prova che si trattasse di una compravendita che dissimulava una donazione, atteso che il mancato pagamento del prezzo, lungi dall'essere da solo indicativo dell'animus donandi, poteva anche assumere esclusivamente la portata di mero inadempimento dell'obbligazione gravante sul compratore;
- accoglieva, invece, la domanda revocatoria ex artt. 66 R.D. n° 267/1942 e 2901 c.c., atteso che: il requisito oggettivo dell'eventus damni era desumibile dall'ingente ammontare dei crediti ammessi al passivo antecedenti all'atto pregiudizievole nonché dal mutamento quantitativo e qualitativo del patrimonio del debitore, che si era privato dell'unico bene immobile di sua proprietà; quanto al requisito soggettivo della scientia damni da parte del debitore alienante, doveva essere escluso che egli non avesse contezza che il trasferimento a terzi dell'intero suo compendio immobiliare avrebbe pregiudicato la garanzia patrimoniale dei propri creditori;
quanto al requisito soggettivo della scientia damni da parte dell'acquirente , esso era desumibile dalla circostanza che quest'ultimo era il CP_3
legale rappresentante della la quale aveva concesso un mutuo di Parte_4
515.000 alla fallita impresa individuale (del quale il Parte_1
si era reso garante e che era rimasto inadempiuto) ed aveva inoltre concesso un Pt_2
altro finanziamento di euro 240.000 allo stesso , anch'esso rimasto inadempiuto;
Pt_2
- rigettava la domanda volta a far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.3.2015, Rep. 1039, Racc. 899, con il quale il Per_2
medesimo immobile ceduto dal al veniva da quest'ultimo a sua volta Pt_2 CP_3
ceduto a per il prezzo di euro 230.000, osservando: che l'operazione Controparte_2
consisteva in una effettiva cessione a titolo oneroso, solamente che gli effettivi acquirenti dell'immobile erano ed padre e zio di (alla quale CP_4 Controparte_5 Controparte_2
l'immobile era stato intestato esclusivamente per ragioni fiscali, con una operazione che costituiva quindi sì una simulazione, ma solo soggettiva), come dimostrato dal contratto preliminare del 3.3.2014 con il quale il si era per l'appunto obbligato a cedere CP_3
l'immobile de quo a ed per se stessi o per persona da nominare;
che CP_4 Controparte_5
inoltre tale cessione dell'immobile costituiva in realtà il corrispettivo di una cessione dai
3 al dei crediti derivanti loro da 62 bonds dell'importo di euro 5.000 CP_2 CP_3
ciascuno, come dimostrato da due scritture private in cui veniva per l'appunto prevista la cessione dei detti crediti dai l dietro corrispettivo del trasferimento, entro CP_2 CP_3
dodici mesi, dal ai dell'immobile in questione;
che, in definitiva, il CP_3 CP_2
aveva effettivamente conseguito il prezzo dell'immobile formalmente ceduto alla CP_3
solamente che tale pagamento lo aveva ricevuto da parte di soggetti terzi (padre CP_2
e zio della , effettivi acquirenti dell'immobile, e nella forma della datio in solutum CP_2
(cessione dei crediti); che la stessa circostanza che anche dopo la cessione dell'immobile dal ai l avesse continuato ad abitare l'immobile era giustificata CP_3 CP_2 Pt_2
dal contratto di locazione stipulato in data 10.4.2015 (e nella medesima data registrato) tra la d il , e proseguito fino al 27.2.2017, allorquando la ntimava al CP_2 Pt_2 CP_2
lo sfratto per morosità; Pt_2
- rigettava altresì la domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto, osservando che la circostanza che il contratto potesse celare una donazione era da escludere proprio perché l'operazione era in realtà da ricostruirsi in termini di datio in solutum;
- rigettava, infine, l'azione revocatoria proposta nei confronti della IO, osservando che l'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, R.D.
n° 267/1942, nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente, laddove invece nel caso di specie la curatela non aveva né dimostrato né
ancor prima allegato la mala fede della CP_2
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la curatela fallimentare, deducendo due articolati motivi, ciascuno di essi in realtà comprensivo di molteplici doglianze, e concludendo nel modo che segue:
1-ritenere e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato tra
e dell'appartamento sito in Napoli alla via Montagna Parte_2 Controparte_3
Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, riportato in Catasto alla sez.PIA foglio 10, p.lla
154 sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per Notar del 9.12.11 Per_1
rep.23146, racc.13788, trascritto presso la CCRRII di Napoli 1 in data 2.1.12 al nn RG 50 e
4 RP 42 presentazione n.50 del 2.1.12 e dichiararne la nullità e\o l'inefficacia per tale causa, ritenendo e dichiarando che il cennato bene non è mai uscito, per effetto della simulazione
e della nullità\ inef-ficacia, dal patrimonio del sig. e della moglie Parte_2 Parte_3
;
[...]
2-in via subordinata ritenere e dichiarare la simulazione relativa, dell'atto di compravendita stipulato tra e dell'appar-tamento sito in Napoli alla Parte_2 Controparte_3
via Montagna Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, riportato in Catasto alla sez.PIA
foglio 10, p.lla 154 sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per Notar el Per_1
9.12.11 rep.23146, racc.13788, trascritto presso la CCRRII di Napoli 1 in data 2.1.12 al nn
RG 50 ed RP 42 presentazione n.50 del 2.1.12 e dichiararne la nullità per difetto dei requisiti
di forma del contratto dissimulato, ritenendo e dichiarando che il cennato bene non è mai uscito, per effetto della nullità dell'atto, dal patrimonio del sig. e della Parte_2
moglie ; Parte_3
3-in via subordinata ed in caso di rigetto delle superiori domande di simulazione contro il
Sig. di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni confermare la sen-tenza di prime cure CP_3
con la quale il Tribunale ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l' inefficacia nei confronti del , e per estensione di Parte_1 Parte_2
e , dell'atto di compra-vendita per Notaio del 9.12.2011, Rep. Parte_3 Persona_1
23146, Racc. 13788, tras-critto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1
in data 2.1.2012 ai NN. 50/42, con cui ha trasferito ad Parte_2 [...]
la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Montagna Spaccata n.250, terzo CP_3
piano scala A, int.9 (riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41);
4-in via parimenti principale ritenere e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'appartamento sito in Napoli alla via Montagna Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, stipulato tra e riportato in Catasto Controparte_3 Controparte_2
alla sez.PIA foglio 10, p.lla 154 sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per
Notar del 9.3.15 rep.1039, racc. 899, trascritto presso la CCRRII di Napoli in data Per_2
12.3.15 al nn RG 5316 ed RP 4180 presentazione n.76 del 12.3.15 e dichiararne la nullità
e\o l'inefficacia per tale causa ritenendo e dichiarando che il cennato bene non è mai uscito, per effetto della nullità dell'atto, dal patrimonio del;
Controparte_3
5
5-in via parimenti subordinata ritenere e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita dell'appartamento sito in Napoli via Montagna Spaccata n.250, stipulato tra
e terzo piano scala A, int.9, riportato in Catasto alla Controparte_3 Controparte_2
sez.PIA foglio 10, p.lla 154 sub 41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per Notar
del 9.3.15 rep.1039, racc.-899, trascritto presso la CCRRII di Napoli il 12.3.15 al nn. Per_2
RG 5316 ed RP 4180 presentazione n.76 del 12.3.15 e dichiararne la nullità per difetto dei
requisiti di forma del contratto dissimulato, ritenendo e dichiarando che il cennato bene non
è mai uscito, per effetto della nullità dell'atto, dal patrimonio del;
Controparte_3
6- in via ulteriormente subordinata accogliere l'azione revocatoria ordinaria ex art.67 LF e
2901 cc e dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita dell'appartamento sito in
Napoli alla via Montagna Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, intervenuto tra
e riportato in Catasto alla sez.PIA foglio 10, p.lla 154 Controparte_3 Controparte_2
sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08,a rogito per Notar del 9.3.15 rep.1039, Per_2
racc.899, trascritto pres-so la CCRRII di Napoli al nn.RG 5316 ed RP 4180 presentazione
n.76 del 12.3.15;
7-Ordinare al Conservatore dei RRII-Direttore dell'Ufficio Pubblicità immobiliare di Napoli 1 la trascrizione dell'emananda sentenza.
8-con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado ex DM 55\14.
…
In data 4.11.2022 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e ne ha comunque chiesto il rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio, in data 28.11.2022, , il quale, oltre a Controparte_3
chiedere il rigetto dell'appello, ha chiesto “in riforma integrale della sentenza gravata rigettare l'azione revocatoria proposta dal perché inammissibile ed infondata”. Parte_1
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
10.7.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente osservato che è del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata CP_2
come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
[...]
n° 27199 del 16/11/2017, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo attualmente vigente, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione non necessita di particolari forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo sufficiente e necessario che essa contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Orbene, da una semplice lettura dell'atto di appello in questa sede in esame si rileva con evidenza come esso abbia rispettato tali requisiti, avendo esso chiaramente individuato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado che vengono contestate ed avendo confutato, in maniera fin troppo puntuale, tutte le argomentazioni addotte dal primo giudice.
…
Con il primo motivo di appello la curatela censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande volte a far valere la simulazione assoluta o, in subordine, quella di simulazione relativa dell'atto di compravendita per notaio Persona_1
del 9.12.2011, con il quale il ha ceduto al la proprietà dell'immobile Pt_2 CP_3
(costituente l'unica proprietà immobiliare del ) sito in Napoli, alla via Montagna Pt_2
Spaccata n. 250.
Come si è già evidenziato, il primo giudice ha osservato che era sì vero che non vi era prova del versamento del prezzo e che il IO era rimasto nella disponibilità dell'immobile, ma che tuttavia risultava anche che, in epoca immediatamente successiva all'atto dispositivo, il aveva concesso in locazione al IO il medesimo immobile, ponendo così le CP_3
parti in essere una operazione non infrequente nella prassi, che permetteva, da un lato, di far acquisire al venditore liquidità, e dall'altro di permettergli di continuare ad abitare il bene quale locatario;
ha aggiunto il giudicante che la circostanza che l'intera operazione fosse reale, e non simulata, era poi dimostrato dal fatto che il aveva successivamente CP_3
agito nei confronti del con procedimento di sfratto per morosità (assumendo che, Pt_2
7 dopo il pagamento dei primi tre canoni, il si era reso inadempiente nel pagamento Pt_2
a partire dal giugno 2014), nell'ambito del quale procedimento il si era difeso Pt_2
asserendo di non aver versato i canoni perché il si era reso a sua volta CP_3
inadempiente nel pagamento del prezzo della compravendita, del quale chiedeva pertanto il versamento con domanda riconvenzionale.
Il primo giudice rigettava altresì la domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto, osservando che non vi era nemmeno la prova che si trattasse di una compravendita che dissimulava una donazione, atteso che il mancato pagamento del prezzo, lungi dall'essere da solo indicativo dell'animus donandi, poteva anche assumere esclusivamente la portata di mero inadempimento dell'obbligazione gravante sul compratore.
A tali argomentazioni l'appellante ribatte sostenendo: che il mancato pagamento del prezzo costituisce il maggiore e prevalente indizio della simulazione;
che, per quanto attiene la permanenza del fallito nell'immobile, essa non poteva essere giustificata dal contratto di locazione successivamente stipulato, atteso che tale contratto recava la data del 5.3.2014,
successiva di circa tre anni alla vendita, intervenuta in data 9.12.2011, per cui per circa tre anni non era stato corrisposto alcun canone;
che, inoltre, l'ordinanza di rilascio che aveva concluso il procedimento di sfratto non era stata mai portata ad esecuzione;
che il mancato pagamento del prezzo, se poteva essere un mero indizio ai fini della prova della simulazione assoluta,assumeva invece portata determinante ai fini della prova della simulazione relativa e, quindi, della circostanza che il contratto di compravendita dissimulasse quanto meno una donazione, nullo per difetto di forma, attesa la mancanza dei testimoni alla stipula dell'atto notarile.
Ad avviso di questa Corte il motivo deve essere accolto.
Ritiene infatti questa Corte che vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.12.2011, Persona_1
con il quale il ha ceduto al la proprietà del suo unico immobile, sito in Pt_2 CP_3
Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250.
Il primo rilevante elemento ai fini della prova presuntiva della simulazione risiede nella circostanza che il prezzo pattuito, pari ad euro 300.000,00, non risulta mai riscosso: al momento della stipula dell'atto risultano rilasciati dal al due assegni CP_3 Pt_2
8 bancari, rispettivamente per euro 280.000,00 e 20.000,00, che non risultano mai posti all'incasso; nell'atto il rinuncia altresì all'ipoteca legale. Pt_2
Ebbene, appare certamente singolare che il , nonostante fosse persona Pt_2
seriamente indebitata (era infatti debitore della somma di euro 515.000,00 quale fideiussore di un mutuo concesso dalla a , nonché della Parte_4 Parte_1
somma di euro 240.000,00 per un altro mutuo concesso direttamente a lui dalla medesima succitata società finanziaria), e che quindi avrebbe dovuto avere tutto l'interesse a riscuotere quanto prima il prezzo della compravendita del suo unico immobile, non solo non si fa versare il prezzo contestualmente alla stipula dell'atto, ma non si preoccupa nemmeno di tentare successivamente di porre all'incasso i due assegni bancari da lui ricevuti.
Lo stesso primo giudice evidenzia la necessità del IO di acquisire liquidità (tanto è vero che egli argomenta che la doppia operazione di vendere, da un lato, l'immobile e di mantenerne, dall'altro, la disponibilità in virtù di contratto di locazione è non infrequente nella prassi, permettendo, da un lato, di far acquisire al venditore liquidità, e dall'altro di permettergli di continuare ad abitare il bene quale locatario), ma poi non si avvede che il non pretendere un effettivo pagamento contestuale alla stipulazione della compravendita (in contanti o con assegni circolari), ma accontentandosi di due ordinari assegni bancari, che non sono stati poi posti all'incasso, peraltro rinunziando pure ad ipoteca legale, sono circostanze che si pongono in totale conflitto con l'evidenziata necessità di acquisire liquidità.
Il secondo rilevante elemento ai fini della prova presuntiva della simulazione è proprio la circostanza che il sia rimasto nella piena disponibilità dell'immobile da lui venduto. Pt_2
Il primo giudice ha evidenziato che ciò è avvenuto in virtù del contratto di locazione di cui già si è detto;
ma nell'affermare ciò non si è avveduto che, a fronte di una vendita stipulata in data 9.12.2011, il contratto di locazione è stato stipulato solo in data 5.3.2014: ciò significa che l'acquirente ha accettato di far utilizzare al l'immobile gratis per CP_3 Pt_2
oltre due anni, ed è peraltro singolare che egli abbia acconsentito ad avere come locatario il nonostante che gli dovesse essere nota la scarsa solvibilità di quest'ultimo, e Pt_2
comunque la sua scarsa propensione a saldare i debiti, tenuto conto che egli era il legale rappresentante della società finanziaria con la quale il era profondamente Pt_2
indebitato.
9 Appare pertanto del tutto plausibile che la stipulazione del contratto di locazione e la successiva azione di sfratto per morosità intentata dal nei confronti del CP_3 Pt_2
siano state delle operazioni successivamente escogitate, a distanza di anni dalla stipulazione della compravendita, per tentare ex post di rendere quest'ultima più verosimile
(ed in particolare per giustificare la circostanza che il aveva mantenuto la Pt_2
disponibilità del bene) man mano che si faceva più incombente ed imminente il rischio di dichiarazione di fallimento (in effetti, in data 23.6.2014 veniva dichiarato il fallimento del
, socio di fatto del , e nel giugno dell'anno 2015 tale fallimento veniva esteso Pt_1 Pt_2
al ). Pt_2
Il fatto che la stipulazione del contratto di locazione fosse un mero escamotage per giustificare il mantenimento della disponibilità dell'immobile da parte del è Pt_2
ulteriormente dimostrato dalla circostanza che anche quando, in data 9.3.2015, il medesimo immobile verrà (apparentemente) ceduto dal a anche in questo CP_3 Controparte_2
caso in maniera del tutto simulata, come si dirà), anche quest'ultima stipulerà con il Pt_2
un contratto di locazione, anche in questo caso senza alcuna prova che il abbia Pt_2
poi effettivamente versato i canoni di locazione: circostanza, questa, davvero singolare, apparendo per l'appunto singolare che anche la non avesse alcuna esigenza di CP_2
utilizzare in proprio l'immobile o, comunque, che non abbia pensato di locarlo ad altri, ma lo abbia anche lei locato sempre e solo al , nonostante che quest'ultimo, si badi bene, Pt_2
si fosse già reso (almeno in base a quello che si voleva far apparire) inadempiente nel pagamento dei canoni nei confronti del , tanto da costringere quest'ultimo CP_3
(sempre secondo quanto si voleva far apparire) ad intentare nei suoi confronti procedura di sfratto.
Ricapitolando: abbiamo un soggetto, il , che è profondamente indebitato, e che Pt_2
tuttavia vende il suo unico immobile senza preoccuparsi di riscuoterne il prezzo, rinunciando tuttavia anche all'ipoteca legale, nonostante che la sua esigenza primaria avrebbe dovuto essere proprio quella di acquisire liquidità; abbiamo lo stesso soggetto, sempre il , Pt_2
il quale, dopo aver venduto il suo immobile senza riscuoterne il prezzo nonostante le sue esigenze di liquidità, rimane tranquillamente ad abitarlo per oltre due anni, senza che di tale perdurante disponibilità fosse data alcuna giustificazione di sorta, atteso che solo dopo circa due anni e tre mesi l'acquirente ed il venditore si avvedono della CP_3 Pt_2
10 necessità di stipulare un contratto di locazione per “formalizzare” la situazione, peraltro nonostante che il fosse perfettamente a conoscenza della inaffidabilità del CP_3
nell'onorare i suoi debiti (e quindi, plausibilmente, anche nel pagare i canoni); Pt_2
abbiamo, infine, una nuova acquirente del medesimo immobile, la la quale CP_2
anch'ella, dopo aver acquistato l'immobile, non ha alcun modo migliore di utilizzarlo se non quello di concederlo anch'ella in locazione al medesimo , nonostante la procedura Pt_2
di sfratto per morosità che il era stato “costretto” ad intentare nei confronti di CP_3
quest'ultimo.
Infine, ulteriori elementi rilevanti ai fini della prova presuntiva della simulazione sono proprio la circostanza che il fosse un soggetto profondamente indebitato nonché la Pt_2
circostanza che il bene “compravenduto” fosse l'unico di sua proprietà: appare pertanto assolutamente plausibile che il abbia simulato la vendita all'unico fine di sottrarre Pt_2
l'immobile alla garanzia dei suoi creditori.
Per queste ragioni, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.12.2011, Rep. 23146, Racc. Persona_1
13788, con il quale il fallito ha trasferito ad la Parte_2 Controparte_3
proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250, terzo piano scala
A, int.9 (riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41).
…
Tale statuizione assorbe quella, comunque favorevole alla curatela appellante, con la quale, rigettata l'azione di simulazione, era stata invece accolta l'azione revocatoria del contratto che qui ci occupa.
Ne consegue che vengono a loro volta assorbite le doglianze, avanzate nella sua comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello nei confronti del detto accoglimento, dall'appellato . Controparte_3
Peraltro si trattava di doglianze del tutto inammissibili.
Appare, infatti, fin troppo ovvio che, rivolgendosi esse contro una precisa ed espressa statuizione del primo giudice favorevole alla curatela e sfavorevole al , CP_3
quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere le doglianze in oggetto proponendo appello incidentale.
11 E' pur vero che: “In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede
formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di
costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né
investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale” (cfr. Cass., sez. 3, n°
4860 del 23/02/2021): ma tuttavia nel caso di specie tale appello incidentale sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 343 c.p.c. in quanto il si è costituito in giudizio solo CP_3
in data 28.11.2022, a fronte di una udienza fissata in citazione per il giorno 24.11.2022 e differita d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c., al 30.11.2022.
…
Con il secondo motivo di appello la curatela censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande volte a far valere la simulazione assoluta o, in subordine, quella di simulazione relativa dell'atto di compravendita per notaio del Per_2
9.3.2015, con il quale il medesimo immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n.
250, era stato successivamente alienato dal a CP_3 Controparte_2
Anche in questo caso non vi è alcuna prova del versamento del prezzo (pattuito in euro
230.000, i quali, in base al contratto, avrebbero dovuto essere genericamente versati successivamente alla stipula, nei modi di legge) ed anche in questo caso, come si è già accennato, dopo la compravendita l'immobile è rimasto nella disponibilità del , in Pt_2
virtù di un contratto di locazione, in questo caso tempestivamente registrato, ma nuovamente senza alcuna prova dell'effettivo versamento dei canoni di locazione.
Come si è già evidenziato, il primo giudice ha ritenuto plausibile la tesi dei convenuti,
ricostruendo la vicenda in termini di una effettiva cessione a titolo oneroso, solamente che gli effettivi acquirenti dell'immobile erano ed padre e zio di CP_4 Controparte_5 CP_2
alla quale l'immobile era stato intestato esclusivamente per ragioni fiscali, con una
[...]
operazione che costituiva quindi sì una simulazione, ma solo soggettiva), come dimostrato dal contratto preliminare del 3.3.2014, con il quale il si era per l'appunto obbligato CP_3
a cedere l'immobile de quo a per se stessi o per persona da CP_6 Controparte_5
nominare; inoltre, la cessione dell'immobile (ai veri acquirenti ed CP_4 Controparte_5
costituiva in realtà il corrispettivo per una cessione dai al dei crediti a CP_2 CP_3
12 costoro derivanti da 62 bonds dell'importo di euro 5.000 ciascuno, come dimostrato da due scritture private in cui veniva per l'appunto prevista la cessione dei detti crediti dai CP_2
al dietro corrispettivo del trasferimento, entro dodici mesi, dal ai CP_3 CP_3
ell'immobile in questione;
per cui, in definitiva, il aveva effettivamente CP_2 CP_3
conseguito il prezzo dell'immobile formalmente ceduto alla solamente che tale CP_2
pagamento lo aveva ricevuto da parte di soggetti apparentemente terzi (padre e zio della
, ma in realtà veri acquirenti dell'immobile, e nella forma della datio in solutum CP_2
(cessione dei crediti); la stessa circostanza che anche dopo la cessione dell'immobile il avesse continuato ad abitare l'immobile era giustificata dal contratto di locazione Pt_2
stipulato e registrato in data 10.4.2015 tra la ed il , e proseguito fino al CP_2 Pt_2
27.2.2017, allorquando la ntimava al lo sfratto per morosità. CP_2 Pt_2
Quanto alla domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto,
osserva il primo giudice che la circostanza che il contratto potesse celare una donazione era da escludere proprio perché l'operazione era in realtà da ricostruirsi in termini di datio in solutum.
A tale ricostruzione l'appellante oppone: che nell'atto pubblico non si fa alcun riferimento alla circostanza che il corrispettivo sarebbe rappresentato dalla cessione dei crediti dei
Gaspari, ma si fa invece riferimento ad un prezzo che non è stato mai versato;
che il fallimento ha tempestivamente disconosciuto, ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c., il preliminare intercorso tra il ed i onché le cessioni di credito, così come CP_3 CP_2
ha tempestivamente eccepito la inopponibilità di tali scritture al fallimento perché non aventi data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento (avvenuta in data 18.6.2015) nonché anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
che, in ogni caso, non vi è prova che la presunta datio in solutum di cui parla il primo giudice si sia concretizzata, non essendovi prova che i titoli di credito ceduti dai l (del cui effettivo valore nemmeno CP_2 CP_3
è stata fornita prova) siano stati da quest'ultimo effettivamente incassati;
che da tutto ciò consegue che la prova del versamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile del CP_3
non possa dirsi raggiunta;
che non vi è alcuna prova nemmeno che il abbia Pt_2
successivamente effettivamente versato il canone per la locazione dell'immobile stipulata e registrata in data 10.4.2015; che la stessa interposizione fittizia avrebbe dovuto risultare da un atto scritto avente data certa ex art. 2704 c.c., al quale avrebbero dovuto partecipare
13 tutte le parti, mentre così non è nel caso di specie, mancando quindi la prova dell'accordo simulatorio trilaterale;
che in ogni caso, alla luce del mancato pagamento prezzo, se pure non si voglia ritenere che trattasi di simulazione assoluta, ci si trova di fronte ad una simulazione relativa, dissimulante una donazione nulla per mancanza di forma, atteso che l'atto pubblico notarile è stato stipulato senza la presenza dei testimoni;
che, quanto alla richiesta subordinata di azione revocatoria, vi sono plurimi indizi dimostrativi della malafede della Per_3
Ritiene questa Corte che anche tale motivo di appello sia fondato.
I convenuti, per contrastare la tesi della simulazione assoluta (oppure relativa perché
dissimulante una donazione), hanno in definitiva inteso provare che effettivamente di simulazione si trattava, anzi di “doppia simulazione”, ma in un senso del tutto diverso da quello prospettato dalla curatela fallimentare, trattandosi innanzitutto di simulazione soggettiva (interposizione fittizia, dove era mera interposta, mentre gli Controparte_2
interponenti, effettivi acquirenti, erano ed e poi anche di simulazione CP_4 Controparte_5
relativa, dove, sotto le sembianze di una ordinaria compravendita, si dissimulava in realtà
una alienazione di immobile quale corrispettivo di una cessione di crediti.
Nell'abbracciare tale tesi il primo giudice non ha però tenuto conto che, quando sono le parti del contratto a voler dimostrare la simulazione dello stesso, a norma del combinato disposto degli artt. 1417 c.c. e 2722 c.c. ad esse è interdetta sia la prova per testimoni sia (ai sensi dell'art. 2729 comma 2 c.c.) la prova per presunzioni, atteso che l'accordo simulatorio, cioè
l'intesa raggiunta dalle parti di dar vita ad un negozio simulato, non è altro che un patto aggiunto o contrario rispetto al negozio simulato, antecedente a quest'ultimo o ad esso coevo, per il quale vale quindi il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 2722 c.c. e che deve, pertanto, essere provato con controdichiarazione scritta (principio assolutamente pacifico;
cfr. Cass., sez. 3, n° 4565 del 22/05/1997; Cass., sez. 2, n° 21253 del 09/08/2019).
Probabilmente il primo giudice ha ragionato nel senso che, nel caso di specie, le controdichiarazioni scritte fossero costituite dal contratto preliminare del marzo 2014, con il quale il si era obbligato a cedere l'immobile de quo a ed CP_3 CP_4 Controparte_5
per se stessi o per persona da nominare, nonché dalle due scritture private, anch'esse del marzo 2014, con le quali veniva prevista la cessione dai l dei crediti a CP_2 CP_3
14 costoro derivanti da 62 bonds dell'importo di euro 5.000 ciascuno, dietro corrispettivo del trasferimento, entro dodici mesi, dal ai ell'immobile in questione. CP_3 CP_2
Sennonché:
- dalle suddette scritture si ricava esclusivamente il presunto intento del e dei CP_3
di cedere dal primo ai secondi l'immobile in questione come corrispettivo della CP_2
cessione dei crediti dai secondi al primo, ma manca una controdichiarazione scritta che specifichi che tale cessione si è poi effettivamente concretizzata proprio nell'atto per notaio del 9.3.2015, o, quanto meno, che specifichi che tale cessione si sarebbe Per_2
concretizzata in una cessione formalmente a favore di Controparte_2
- a tal ultimo proposito va ulteriormente evidenziato che, laddove la simulazione si concretizzi in una interposizione fittizia, l'accordo simulatorio deve essere trilatero, deve cioè intercorrente tra alienante, interponente ed interposto, e quindi anche la relativa controdichiarazione scritta che lo prova deve dare atto di questo accordo a tre (cfr. Cass., sez. 2, n° 25578 del 12/10/2018: “In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo
dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria
consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli
obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo
simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la
conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta
all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter
partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto,
proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove
sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e
l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa,
però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche
l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria”); laddove invece nel caso di specie manca qualsivoglia scrittura che dimostri un coinvolgimento della presunta interposta n tale accordo simulatorio (al contratto preliminare ed Controparte_2
alle cessioni di crediti non solo non partecipa, ma non viene nemmeno Controparte_2
15 menzionata, per cui si tratterebbe di accordi simulatori a cui hanno partecipato solo l'alienante ed i presunti interponenti);
- ad ogni buon conto, le controdichiarazioni devono avere data certa anteriore al fallimento nonché anteriore o coeva al contratto simulato, come tempestivamente eccepito dalla curatela, laddove nel caso di specie ci troviamo di fronte ad ordinarie scritture private, non autenticate né registrate, e quindi prive di data certa (cfr. Cass., sez. 3, n°
24950 del 06/11/2020: “L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art.
2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il
perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
infatti, la
semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche
che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale
controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato
atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma
"ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato”; conforme Cass., sez. 2, n°
21253 del 09/08/2019: “La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo
di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne
dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in
epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato”).
Esclusa per le suddette ragioni la possibilità di ritenere provata la tesi difensiva, ci troviamo piuttosto anche in questo caso di fronte ad un contratto di compravendita rispetto al quale vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sua simulazione assoluta:
- vi è innanzitutto la circostanza che, in realtà, il bene non è mai uscito dal patrimonio del
, come si è dimostrato nell'affrontare il primo motivo di appello, per cui chi compare Pt_2
come venditore (il ) non ha in realtà il potere di disporne;
CP_3
- vi è, poi, anche in questo caso la circostanza che il prezzo non solo non è stato mai versato,
ma il venditore non si è nemmeno tutelato con alcuna forma di garanzia rispetto al suo credito, prevedendo il contratto un semplice generico obbligo di corrispondere il prezzo nei
16 modi di legge con bonifici ed assegni, e ciononostante egli ha rinunciato pure all'ipoteca legale;
- vi è, infine, anche in questo caso la circostanza che la dopo aver acquistato CP_2
l'immobile, anche lei non ha avuto alcun modo migliore di utilizzarlo se non quello di concederlo anch'ella in locazione al , nonostante la procedura di sfratto per Pt_2
morosità che il era stato “costretto” ad intentare nei confronti di quest'ultimo, e CP_3
senza peraltro che vi sia prova del versamento dei canoni dal alla Pt_2 CP_2
In definitiva, appare piuttosto evidente che, facendosi sempre più verosimile la dichiarazione di fallimento del (che sarebbe stato dichiarato il 24.6.2015, poco più di tre mesi Pt_2
dopo la stipulazione dell'atto in esame;
e, nel frattempo, già era stato dichiarato il fallimento di , socio di fatto del nella gestione del bar ), Parte_1 Pt_2 Parte_1
quest'ultimo abbia cercato di rendere ancora più complessa la soddisfazione dei suoi creditori, concependo una seconda ed ulteriore vendita del suo bene.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.3.2015, Rep. 1039, Racc. 899, con il Per_2
quale l'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250, terzo piano scala A, int.
9 è stato alienato da a Controparte_3 Controparte_2
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione
17 omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (valore così individuato tenendo conto che: “Il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato,
anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con
riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato”: cfr. Cass., sez. 2, n° 12011 del 06/11/1992; e che nel caso di specie il valore del bene, in assenza di qualsivoglia valutazione ed alla presenza di due diversi prezzi indicati negli atti impugnati – euro 300.000,00 ed euro 230.000,00 -, si deve ritenere indeterminato, ed in quanto tale rientrante nello scaglione suddetto, che è pure quello indicato dalla curatela ai fini fiscali).
Pertanto, per il primo grado i convenuti e vanno Controparte_3 Controparte_2
condannati in solido tra loro al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro
1.300,00 per spese vive e di euro 11.000 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.500,00; fase istruttoria: euro 4.000,00; fase decisionale: euro 3.500,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.,
nella misura di legge.
Per il grado di appello gli appellati e vanno invece Controparte_3 Controparte_2
condannati in solido tra loro al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro
1.848,00 per spese vive e di euro 8.600,00 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro 1.600,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.500,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.,
nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n° 4652/2022 Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 11.5.2022, così provvede:
18 - dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del Persona_1
9.12.2011, Rep. 23146, Racc. 13788, con il quale ha trasferito ad Parte_2
la proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. Controparte_3
250, terzo piano scala A, int. 9 (riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41);
- dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.3.2015, Per_2
Rep. 1039, Racc. 899, con il quale l'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n.
250, terzo piano scala A, int. 9 è stato alienato da a Controparte_3 Controparte_2
- conseguentemente, dichiara che l'immobile in oggetto è rimasto nel patrimonio di Parte_2
;
[...]
- autorizza il conservatore dei registri immobiliari alla annotazione, ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c., della presente sentenza in margine della trascrizione dei predetti atti;
- revoca la condanna della curatela fallimentare al pagamento di spese ed onorari del giudizio di primo grado a favore di Controparte_2
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2
della curatela fallimentare di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 1.300,00 per spese vive ed in euro 11.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 1.848,00 per spese vive ed in euro 8.600,00
per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
19
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2549/2022 R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ed azione di simulazione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
10.7.2024, tra:
- (P.Iva: ; C.F.: Parte_1 P.IVA_1
) e per estensione di (C.F.: C.F._1 Parte_2
) e di (C.F.: ), in persona del C.F._2 Parte_3 C.F._3
curatore (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avvocato Antonio Palazzi (C.F.: ) C.F._5
- appellante-
e
- , nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Controparte_2 C.F._6
e difesa dall'avvocato Walter Gaspari (C.F.: C.F._7
-appellata-
nonché
1 - , nato a [...] il [...] (C.F..: , Controparte_3 C.F._8
rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Granata (C.F.: ) e C.F._9
dall'avvocato Emmanuel Pettorino (C.F.: ) C.F._10
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli la curatela del fallimento
[...]
, e per estensione di e di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
conveniva in giudizio ed , chiedendo che venisse Controparte_2 Controparte_3
dichiarata la nullità per simulazione assoluta, o in subordine relativa, o in via ulteriormente gradata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dei seguenti contratti:
- atto di compravendita per notaio del 9.12.2011, Rep. 23146, Racc. 13788, Persona_1
con il quale il fallito aveva trasferito ad la proprietà Parte_2 Controparte_3
dell'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250, terzo piano scala A, int. 9
(riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41);
- atto per notaio del 9.3.2015, Rep. 1039, Racc. 899, con il quale il medesimo bene Per_2
di cui sopra era stato successivamente alienato dal a CP_3 Controparte_2
…
Con sentenza n° 4652/2022 pubblicata in data 11.5.2022 il Tribunale di Napoli:
- rigettava la domanda volta a far valere la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con il quale il aveva ceduto l'immobile al , osservando: che era sì vero Pt_2 CP_3
che non vi era prova del versamento del prezzo e che il era rimasto nella Pt_2
disponibilità dell'immobile, ma che tuttavia risultava anche che, in epoca immediatamente successiva all'atto dispositivo, il aveva concesso in locazione al il CP_3 Pt_2
medesimo immobile, ponendo così le parti in essere una operazione non infrequente nella prassi, che permetteva, da un lato, di far acquisire al venditore liquidità, e dall'altro di permettergli di continuare ad abitare il bene quale locatario;
che la circostanza che l'intera operazione fosse reale, e non simulata, era poi dimostrato dal fatto che il aveva CP_3
successivamente agito nei confronti del con procedimento di sfratto per morosità, Pt_2
nell'ambito del quale procedimento il si era difeso asserendo di non aver versato i Pt_2
canoni perché il si era reso a sua volta inadempiente nel pagamento del prezzo CP_3
2 della compravendita, del quale chiedeva pertanto il versamento con domanda riconvenzionale;
- rigettava altresì la domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto,
osservando che non vi era nemmeno la prova che si trattasse di una compravendita che dissimulava una donazione, atteso che il mancato pagamento del prezzo, lungi dall'essere da solo indicativo dell'animus donandi, poteva anche assumere esclusivamente la portata di mero inadempimento dell'obbligazione gravante sul compratore;
- accoglieva, invece, la domanda revocatoria ex artt. 66 R.D. n° 267/1942 e 2901 c.c., atteso che: il requisito oggettivo dell'eventus damni era desumibile dall'ingente ammontare dei crediti ammessi al passivo antecedenti all'atto pregiudizievole nonché dal mutamento quantitativo e qualitativo del patrimonio del debitore, che si era privato dell'unico bene immobile di sua proprietà; quanto al requisito soggettivo della scientia damni da parte del debitore alienante, doveva essere escluso che egli non avesse contezza che il trasferimento a terzi dell'intero suo compendio immobiliare avrebbe pregiudicato la garanzia patrimoniale dei propri creditori;
quanto al requisito soggettivo della scientia damni da parte dell'acquirente , esso era desumibile dalla circostanza che quest'ultimo era il CP_3
legale rappresentante della la quale aveva concesso un mutuo di Parte_4
515.000 alla fallita impresa individuale (del quale il Parte_1
si era reso garante e che era rimasto inadempiuto) ed aveva inoltre concesso un Pt_2
altro finanziamento di euro 240.000 allo stesso , anch'esso rimasto inadempiuto;
Pt_2
- rigettava la domanda volta a far dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.3.2015, Rep. 1039, Racc. 899, con il quale il Per_2
medesimo immobile ceduto dal al veniva da quest'ultimo a sua volta Pt_2 CP_3
ceduto a per il prezzo di euro 230.000, osservando: che l'operazione Controparte_2
consisteva in una effettiva cessione a titolo oneroso, solamente che gli effettivi acquirenti dell'immobile erano ed padre e zio di (alla quale CP_4 Controparte_5 Controparte_2
l'immobile era stato intestato esclusivamente per ragioni fiscali, con una operazione che costituiva quindi sì una simulazione, ma solo soggettiva), come dimostrato dal contratto preliminare del 3.3.2014 con il quale il si era per l'appunto obbligato a cedere CP_3
l'immobile de quo a ed per se stessi o per persona da nominare;
che CP_4 Controparte_5
inoltre tale cessione dell'immobile costituiva in realtà il corrispettivo di una cessione dai
3 al dei crediti derivanti loro da 62 bonds dell'importo di euro 5.000 CP_2 CP_3
ciascuno, come dimostrato da due scritture private in cui veniva per l'appunto prevista la cessione dei detti crediti dai l dietro corrispettivo del trasferimento, entro CP_2 CP_3
dodici mesi, dal ai dell'immobile in questione;
che, in definitiva, il CP_3 CP_2
aveva effettivamente conseguito il prezzo dell'immobile formalmente ceduto alla CP_3
solamente che tale pagamento lo aveva ricevuto da parte di soggetti terzi (padre CP_2
e zio della , effettivi acquirenti dell'immobile, e nella forma della datio in solutum CP_2
(cessione dei crediti); che la stessa circostanza che anche dopo la cessione dell'immobile dal ai l avesse continuato ad abitare l'immobile era giustificata CP_3 CP_2 Pt_2
dal contratto di locazione stipulato in data 10.4.2015 (e nella medesima data registrato) tra la d il , e proseguito fino al 27.2.2017, allorquando la ntimava al CP_2 Pt_2 CP_2
lo sfratto per morosità; Pt_2
- rigettava altresì la domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto, osservando che la circostanza che il contratto potesse celare una donazione era da escludere proprio perché l'operazione era in realtà da ricostruirsi in termini di datio in solutum;
- rigettava, infine, l'azione revocatoria proposta nei confronti della IO, osservando che l'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66, comma 2, R.D.
n° 267/1942, nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente, laddove invece nel caso di specie la curatela non aveva né dimostrato né
ancor prima allegato la mala fede della CP_2
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la curatela fallimentare, deducendo due articolati motivi, ciascuno di essi in realtà comprensivo di molteplici doglianze, e concludendo nel modo che segue:
1-ritenere e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita stipulato tra
e dell'appartamento sito in Napoli alla via Montagna Parte_2 Controparte_3
Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, riportato in Catasto alla sez.PIA foglio 10, p.lla
154 sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per Notar del 9.12.11 Per_1
rep.23146, racc.13788, trascritto presso la CCRRII di Napoli 1 in data 2.1.12 al nn RG 50 e
4 RP 42 presentazione n.50 del 2.1.12 e dichiararne la nullità e\o l'inefficacia per tale causa, ritenendo e dichiarando che il cennato bene non è mai uscito, per effetto della simulazione
e della nullità\ inef-ficacia, dal patrimonio del sig. e della moglie Parte_2 Parte_3
;
[...]
2-in via subordinata ritenere e dichiarare la simulazione relativa, dell'atto di compravendita stipulato tra e dell'appar-tamento sito in Napoli alla Parte_2 Controparte_3
via Montagna Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, riportato in Catasto alla sez.PIA
foglio 10, p.lla 154 sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per Notar el Per_1
9.12.11 rep.23146, racc.13788, trascritto presso la CCRRII di Napoli 1 in data 2.1.12 al nn
RG 50 ed RP 42 presentazione n.50 del 2.1.12 e dichiararne la nullità per difetto dei requisiti
di forma del contratto dissimulato, ritenendo e dichiarando che il cennato bene non è mai uscito, per effetto della nullità dell'atto, dal patrimonio del sig. e della Parte_2
moglie ; Parte_3
3-in via subordinata ed in caso di rigetto delle superiori domande di simulazione contro il
Sig. di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni confermare la sen-tenza di prime cure CP_3
con la quale il Tribunale ha dichiarato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l' inefficacia nei confronti del , e per estensione di Parte_1 Parte_2
e , dell'atto di compra-vendita per Notaio del 9.12.2011, Rep. Parte_3 Persona_1
23146, Racc. 13788, tras-critto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1
in data 2.1.2012 ai NN. 50/42, con cui ha trasferito ad Parte_2 [...]
la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla via Montagna Spaccata n.250, terzo CP_3
piano scala A, int.9 (riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41);
4-in via parimenti principale ritenere e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita dell'appartamento sito in Napoli alla via Montagna Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, stipulato tra e riportato in Catasto Controparte_3 Controparte_2
alla sez.PIA foglio 10, p.lla 154 sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per
Notar del 9.3.15 rep.1039, racc. 899, trascritto presso la CCRRII di Napoli in data Per_2
12.3.15 al nn RG 5316 ed RP 4180 presentazione n.76 del 12.3.15 e dichiararne la nullità
e\o l'inefficacia per tale causa ritenendo e dichiarando che il cennato bene non è mai uscito, per effetto della nullità dell'atto, dal patrimonio del;
Controparte_3
5
5-in via parimenti subordinata ritenere e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita dell'appartamento sito in Napoli via Montagna Spaccata n.250, stipulato tra
e terzo piano scala A, int.9, riportato in Catasto alla Controparte_3 Controparte_2
sez.PIA foglio 10, p.lla 154 sub 41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08, a rogito per Notar
del 9.3.15 rep.1039, racc.-899, trascritto presso la CCRRII di Napoli il 12.3.15 al nn. Per_2
RG 5316 ed RP 4180 presentazione n.76 del 12.3.15 e dichiararne la nullità per difetto dei
requisiti di forma del contratto dissimulato, ritenendo e dichiarando che il cennato bene non
è mai uscito, per effetto della nullità dell'atto, dal patrimonio del;
Controparte_3
6- in via ulteriormente subordinata accogliere l'azione revocatoria ordinaria ex art.67 LF e
2901 cc e dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita dell'appartamento sito in
Napoli alla via Montagna Spaccata n.250, terzo piano scala A, int.9, intervenuto tra
e riportato in Catasto alla sez.PIA foglio 10, p.lla 154 Controparte_3 Controparte_2
sub.41, rc 5 ctg A2, cl.7, vani 6, rc 1.038,08,a rogito per Notar del 9.3.15 rep.1039, Per_2
racc.899, trascritto pres-so la CCRRII di Napoli al nn.RG 5316 ed RP 4180 presentazione
n.76 del 12.3.15;
7-Ordinare al Conservatore dei RRII-Direttore dell'Ufficio Pubblicità immobiliare di Napoli 1 la trascrizione dell'emananda sentenza.
8-con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado ex DM 55\14.
…
In data 4.11.2022 si è costituita in giudizio la quale ha eccepito Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e ne ha comunque chiesto il rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio, in data 28.11.2022, , il quale, oltre a Controparte_3
chiedere il rigetto dell'appello, ha chiesto “in riforma integrale della sentenza gravata rigettare l'azione revocatoria proposta dal perché inammissibile ed infondata”. Parte_1
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
10.7.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente osservato che è del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata CP_2
come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza
[...]
n° 27199 del 16/11/2017, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo attualmente vigente, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione non necessita di particolari forme sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo sufficiente e necessario che essa contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Orbene, da una semplice lettura dell'atto di appello in questa sede in esame si rileva con evidenza come esso abbia rispettato tali requisiti, avendo esso chiaramente individuato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado che vengono contestate ed avendo confutato, in maniera fin troppo puntuale, tutte le argomentazioni addotte dal primo giudice.
…
Con il primo motivo di appello la curatela censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande volte a far valere la simulazione assoluta o, in subordine, quella di simulazione relativa dell'atto di compravendita per notaio Persona_1
del 9.12.2011, con il quale il ha ceduto al la proprietà dell'immobile Pt_2 CP_3
(costituente l'unica proprietà immobiliare del ) sito in Napoli, alla via Montagna Pt_2
Spaccata n. 250.
Come si è già evidenziato, il primo giudice ha osservato che era sì vero che non vi era prova del versamento del prezzo e che il IO era rimasto nella disponibilità dell'immobile, ma che tuttavia risultava anche che, in epoca immediatamente successiva all'atto dispositivo, il aveva concesso in locazione al IO il medesimo immobile, ponendo così le CP_3
parti in essere una operazione non infrequente nella prassi, che permetteva, da un lato, di far acquisire al venditore liquidità, e dall'altro di permettergli di continuare ad abitare il bene quale locatario;
ha aggiunto il giudicante che la circostanza che l'intera operazione fosse reale, e non simulata, era poi dimostrato dal fatto che il aveva successivamente CP_3
agito nei confronti del con procedimento di sfratto per morosità (assumendo che, Pt_2
7 dopo il pagamento dei primi tre canoni, il si era reso inadempiente nel pagamento Pt_2
a partire dal giugno 2014), nell'ambito del quale procedimento il si era difeso Pt_2
asserendo di non aver versato i canoni perché il si era reso a sua volta CP_3
inadempiente nel pagamento del prezzo della compravendita, del quale chiedeva pertanto il versamento con domanda riconvenzionale.
Il primo giudice rigettava altresì la domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto, osservando che non vi era nemmeno la prova che si trattasse di una compravendita che dissimulava una donazione, atteso che il mancato pagamento del prezzo, lungi dall'essere da solo indicativo dell'animus donandi, poteva anche assumere esclusivamente la portata di mero inadempimento dell'obbligazione gravante sul compratore.
A tali argomentazioni l'appellante ribatte sostenendo: che il mancato pagamento del prezzo costituisce il maggiore e prevalente indizio della simulazione;
che, per quanto attiene la permanenza del fallito nell'immobile, essa non poteva essere giustificata dal contratto di locazione successivamente stipulato, atteso che tale contratto recava la data del 5.3.2014,
successiva di circa tre anni alla vendita, intervenuta in data 9.12.2011, per cui per circa tre anni non era stato corrisposto alcun canone;
che, inoltre, l'ordinanza di rilascio che aveva concluso il procedimento di sfratto non era stata mai portata ad esecuzione;
che il mancato pagamento del prezzo, se poteva essere un mero indizio ai fini della prova della simulazione assoluta,assumeva invece portata determinante ai fini della prova della simulazione relativa e, quindi, della circostanza che il contratto di compravendita dissimulasse quanto meno una donazione, nullo per difetto di forma, attesa la mancanza dei testimoni alla stipula dell'atto notarile.
Ad avviso di questa Corte il motivo deve essere accolto.
Ritiene infatti questa Corte che vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti circa la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.12.2011, Persona_1
con il quale il ha ceduto al la proprietà del suo unico immobile, sito in Pt_2 CP_3
Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250.
Il primo rilevante elemento ai fini della prova presuntiva della simulazione risiede nella circostanza che il prezzo pattuito, pari ad euro 300.000,00, non risulta mai riscosso: al momento della stipula dell'atto risultano rilasciati dal al due assegni CP_3 Pt_2
8 bancari, rispettivamente per euro 280.000,00 e 20.000,00, che non risultano mai posti all'incasso; nell'atto il rinuncia altresì all'ipoteca legale. Pt_2
Ebbene, appare certamente singolare che il , nonostante fosse persona Pt_2
seriamente indebitata (era infatti debitore della somma di euro 515.000,00 quale fideiussore di un mutuo concesso dalla a , nonché della Parte_4 Parte_1
somma di euro 240.000,00 per un altro mutuo concesso direttamente a lui dalla medesima succitata società finanziaria), e che quindi avrebbe dovuto avere tutto l'interesse a riscuotere quanto prima il prezzo della compravendita del suo unico immobile, non solo non si fa versare il prezzo contestualmente alla stipula dell'atto, ma non si preoccupa nemmeno di tentare successivamente di porre all'incasso i due assegni bancari da lui ricevuti.
Lo stesso primo giudice evidenzia la necessità del IO di acquisire liquidità (tanto è vero che egli argomenta che la doppia operazione di vendere, da un lato, l'immobile e di mantenerne, dall'altro, la disponibilità in virtù di contratto di locazione è non infrequente nella prassi, permettendo, da un lato, di far acquisire al venditore liquidità, e dall'altro di permettergli di continuare ad abitare il bene quale locatario), ma poi non si avvede che il non pretendere un effettivo pagamento contestuale alla stipulazione della compravendita (in contanti o con assegni circolari), ma accontentandosi di due ordinari assegni bancari, che non sono stati poi posti all'incasso, peraltro rinunziando pure ad ipoteca legale, sono circostanze che si pongono in totale conflitto con l'evidenziata necessità di acquisire liquidità.
Il secondo rilevante elemento ai fini della prova presuntiva della simulazione è proprio la circostanza che il sia rimasto nella piena disponibilità dell'immobile da lui venduto. Pt_2
Il primo giudice ha evidenziato che ciò è avvenuto in virtù del contratto di locazione di cui già si è detto;
ma nell'affermare ciò non si è avveduto che, a fronte di una vendita stipulata in data 9.12.2011, il contratto di locazione è stato stipulato solo in data 5.3.2014: ciò significa che l'acquirente ha accettato di far utilizzare al l'immobile gratis per CP_3 Pt_2
oltre due anni, ed è peraltro singolare che egli abbia acconsentito ad avere come locatario il nonostante che gli dovesse essere nota la scarsa solvibilità di quest'ultimo, e Pt_2
comunque la sua scarsa propensione a saldare i debiti, tenuto conto che egli era il legale rappresentante della società finanziaria con la quale il era profondamente Pt_2
indebitato.
9 Appare pertanto del tutto plausibile che la stipulazione del contratto di locazione e la successiva azione di sfratto per morosità intentata dal nei confronti del CP_3 Pt_2
siano state delle operazioni successivamente escogitate, a distanza di anni dalla stipulazione della compravendita, per tentare ex post di rendere quest'ultima più verosimile
(ed in particolare per giustificare la circostanza che il aveva mantenuto la Pt_2
disponibilità del bene) man mano che si faceva più incombente ed imminente il rischio di dichiarazione di fallimento (in effetti, in data 23.6.2014 veniva dichiarato il fallimento del
, socio di fatto del , e nel giugno dell'anno 2015 tale fallimento veniva esteso Pt_1 Pt_2
al ). Pt_2
Il fatto che la stipulazione del contratto di locazione fosse un mero escamotage per giustificare il mantenimento della disponibilità dell'immobile da parte del è Pt_2
ulteriormente dimostrato dalla circostanza che anche quando, in data 9.3.2015, il medesimo immobile verrà (apparentemente) ceduto dal a anche in questo CP_3 Controparte_2
caso in maniera del tutto simulata, come si dirà), anche quest'ultima stipulerà con il Pt_2
un contratto di locazione, anche in questo caso senza alcuna prova che il abbia Pt_2
poi effettivamente versato i canoni di locazione: circostanza, questa, davvero singolare, apparendo per l'appunto singolare che anche la non avesse alcuna esigenza di CP_2
utilizzare in proprio l'immobile o, comunque, che non abbia pensato di locarlo ad altri, ma lo abbia anche lei locato sempre e solo al , nonostante che quest'ultimo, si badi bene, Pt_2
si fosse già reso (almeno in base a quello che si voleva far apparire) inadempiente nel pagamento dei canoni nei confronti del , tanto da costringere quest'ultimo CP_3
(sempre secondo quanto si voleva far apparire) ad intentare nei suoi confronti procedura di sfratto.
Ricapitolando: abbiamo un soggetto, il , che è profondamente indebitato, e che Pt_2
tuttavia vende il suo unico immobile senza preoccuparsi di riscuoterne il prezzo, rinunciando tuttavia anche all'ipoteca legale, nonostante che la sua esigenza primaria avrebbe dovuto essere proprio quella di acquisire liquidità; abbiamo lo stesso soggetto, sempre il , Pt_2
il quale, dopo aver venduto il suo immobile senza riscuoterne il prezzo nonostante le sue esigenze di liquidità, rimane tranquillamente ad abitarlo per oltre due anni, senza che di tale perdurante disponibilità fosse data alcuna giustificazione di sorta, atteso che solo dopo circa due anni e tre mesi l'acquirente ed il venditore si avvedono della CP_3 Pt_2
10 necessità di stipulare un contratto di locazione per “formalizzare” la situazione, peraltro nonostante che il fosse perfettamente a conoscenza della inaffidabilità del CP_3
nell'onorare i suoi debiti (e quindi, plausibilmente, anche nel pagare i canoni); Pt_2
abbiamo, infine, una nuova acquirente del medesimo immobile, la la quale CP_2
anch'ella, dopo aver acquistato l'immobile, non ha alcun modo migliore di utilizzarlo se non quello di concederlo anch'ella in locazione al medesimo , nonostante la procedura Pt_2
di sfratto per morosità che il era stato “costretto” ad intentare nei confronti di CP_3
quest'ultimo.
Infine, ulteriori elementi rilevanti ai fini della prova presuntiva della simulazione sono proprio la circostanza che il fosse un soggetto profondamente indebitato nonché la Pt_2
circostanza che il bene “compravenduto” fosse l'unico di sua proprietà: appare pertanto assolutamente plausibile che il abbia simulato la vendita all'unico fine di sottrarre Pt_2
l'immobile alla garanzia dei suoi creditori.
Per queste ragioni, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.12.2011, Rep. 23146, Racc. Persona_1
13788, con il quale il fallito ha trasferito ad la Parte_2 Controparte_3
proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250, terzo piano scala
A, int.9 (riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41).
…
Tale statuizione assorbe quella, comunque favorevole alla curatela appellante, con la quale, rigettata l'azione di simulazione, era stata invece accolta l'azione revocatoria del contratto che qui ci occupa.
Ne consegue che vengono a loro volta assorbite le doglianze, avanzate nella sua comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di appello nei confronti del detto accoglimento, dall'appellato . Controparte_3
Peraltro si trattava di doglianze del tutto inammissibili.
Appare, infatti, fin troppo ovvio che, rivolgendosi esse contro una precisa ed espressa statuizione del primo giudice favorevole alla curatela e sfavorevole al , CP_3
quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere le doglianze in oggetto proponendo appello incidentale.
11 E' pur vero che: “In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede
formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di
costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né
investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale” (cfr. Cass., sez. 3, n°
4860 del 23/02/2021): ma tuttavia nel caso di specie tale appello incidentale sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 343 c.p.c. in quanto il si è costituito in giudizio solo CP_3
in data 28.11.2022, a fronte di una udienza fissata in citazione per il giorno 24.11.2022 e differita d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c., al 30.11.2022.
…
Con il secondo motivo di appello la curatela censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande volte a far valere la simulazione assoluta o, in subordine, quella di simulazione relativa dell'atto di compravendita per notaio del Per_2
9.3.2015, con il quale il medesimo immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n.
250, era stato successivamente alienato dal a CP_3 Controparte_2
Anche in questo caso non vi è alcuna prova del versamento del prezzo (pattuito in euro
230.000, i quali, in base al contratto, avrebbero dovuto essere genericamente versati successivamente alla stipula, nei modi di legge) ed anche in questo caso, come si è già accennato, dopo la compravendita l'immobile è rimasto nella disponibilità del , in Pt_2
virtù di un contratto di locazione, in questo caso tempestivamente registrato, ma nuovamente senza alcuna prova dell'effettivo versamento dei canoni di locazione.
Come si è già evidenziato, il primo giudice ha ritenuto plausibile la tesi dei convenuti,
ricostruendo la vicenda in termini di una effettiva cessione a titolo oneroso, solamente che gli effettivi acquirenti dell'immobile erano ed padre e zio di CP_4 Controparte_5 CP_2
alla quale l'immobile era stato intestato esclusivamente per ragioni fiscali, con una
[...]
operazione che costituiva quindi sì una simulazione, ma solo soggettiva), come dimostrato dal contratto preliminare del 3.3.2014, con il quale il si era per l'appunto obbligato CP_3
a cedere l'immobile de quo a per se stessi o per persona da CP_6 Controparte_5
nominare; inoltre, la cessione dell'immobile (ai veri acquirenti ed CP_4 Controparte_5
costituiva in realtà il corrispettivo per una cessione dai al dei crediti a CP_2 CP_3
12 costoro derivanti da 62 bonds dell'importo di euro 5.000 ciascuno, come dimostrato da due scritture private in cui veniva per l'appunto prevista la cessione dei detti crediti dai CP_2
al dietro corrispettivo del trasferimento, entro dodici mesi, dal ai CP_3 CP_3
ell'immobile in questione;
per cui, in definitiva, il aveva effettivamente CP_2 CP_3
conseguito il prezzo dell'immobile formalmente ceduto alla solamente che tale CP_2
pagamento lo aveva ricevuto da parte di soggetti apparentemente terzi (padre e zio della
, ma in realtà veri acquirenti dell'immobile, e nella forma della datio in solutum CP_2
(cessione dei crediti); la stessa circostanza che anche dopo la cessione dell'immobile il avesse continuato ad abitare l'immobile era giustificata dal contratto di locazione Pt_2
stipulato e registrato in data 10.4.2015 tra la ed il , e proseguito fino al CP_2 Pt_2
27.2.2017, allorquando la ntimava al lo sfratto per morosità. CP_2 Pt_2
Quanto alla domanda volta a far valere la simulazione relativa del succitato contratto,
osserva il primo giudice che la circostanza che il contratto potesse celare una donazione era da escludere proprio perché l'operazione era in realtà da ricostruirsi in termini di datio in solutum.
A tale ricostruzione l'appellante oppone: che nell'atto pubblico non si fa alcun riferimento alla circostanza che il corrispettivo sarebbe rappresentato dalla cessione dei crediti dei
Gaspari, ma si fa invece riferimento ad un prezzo che non è stato mai versato;
che il fallimento ha tempestivamente disconosciuto, ai sensi degli artt. 2719 e 2712 c.c., il preliminare intercorso tra il ed i onché le cessioni di credito, così come CP_3 CP_2
ha tempestivamente eccepito la inopponibilità di tali scritture al fallimento perché non aventi data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento (avvenuta in data 18.6.2015) nonché anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
che, in ogni caso, non vi è prova che la presunta datio in solutum di cui parla il primo giudice si sia concretizzata, non essendovi prova che i titoli di credito ceduti dai l (del cui effettivo valore nemmeno CP_2 CP_3
è stata fornita prova) siano stati da quest'ultimo effettivamente incassati;
che da tutto ciò consegue che la prova del versamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile del CP_3
non possa dirsi raggiunta;
che non vi è alcuna prova nemmeno che il abbia Pt_2
successivamente effettivamente versato il canone per la locazione dell'immobile stipulata e registrata in data 10.4.2015; che la stessa interposizione fittizia avrebbe dovuto risultare da un atto scritto avente data certa ex art. 2704 c.c., al quale avrebbero dovuto partecipare
13 tutte le parti, mentre così non è nel caso di specie, mancando quindi la prova dell'accordo simulatorio trilaterale;
che in ogni caso, alla luce del mancato pagamento prezzo, se pure non si voglia ritenere che trattasi di simulazione assoluta, ci si trova di fronte ad una simulazione relativa, dissimulante una donazione nulla per mancanza di forma, atteso che l'atto pubblico notarile è stato stipulato senza la presenza dei testimoni;
che, quanto alla richiesta subordinata di azione revocatoria, vi sono plurimi indizi dimostrativi della malafede della Per_3
Ritiene questa Corte che anche tale motivo di appello sia fondato.
I convenuti, per contrastare la tesi della simulazione assoluta (oppure relativa perché
dissimulante una donazione), hanno in definitiva inteso provare che effettivamente di simulazione si trattava, anzi di “doppia simulazione”, ma in un senso del tutto diverso da quello prospettato dalla curatela fallimentare, trattandosi innanzitutto di simulazione soggettiva (interposizione fittizia, dove era mera interposta, mentre gli Controparte_2
interponenti, effettivi acquirenti, erano ed e poi anche di simulazione CP_4 Controparte_5
relativa, dove, sotto le sembianze di una ordinaria compravendita, si dissimulava in realtà
una alienazione di immobile quale corrispettivo di una cessione di crediti.
Nell'abbracciare tale tesi il primo giudice non ha però tenuto conto che, quando sono le parti del contratto a voler dimostrare la simulazione dello stesso, a norma del combinato disposto degli artt. 1417 c.c. e 2722 c.c. ad esse è interdetta sia la prova per testimoni sia (ai sensi dell'art. 2729 comma 2 c.c.) la prova per presunzioni, atteso che l'accordo simulatorio, cioè
l'intesa raggiunta dalle parti di dar vita ad un negozio simulato, non è altro che un patto aggiunto o contrario rispetto al negozio simulato, antecedente a quest'ultimo o ad esso coevo, per il quale vale quindi il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 2722 c.c. e che deve, pertanto, essere provato con controdichiarazione scritta (principio assolutamente pacifico;
cfr. Cass., sez. 3, n° 4565 del 22/05/1997; Cass., sez. 2, n° 21253 del 09/08/2019).
Probabilmente il primo giudice ha ragionato nel senso che, nel caso di specie, le controdichiarazioni scritte fossero costituite dal contratto preliminare del marzo 2014, con il quale il si era obbligato a cedere l'immobile de quo a ed CP_3 CP_4 Controparte_5
per se stessi o per persona da nominare, nonché dalle due scritture private, anch'esse del marzo 2014, con le quali veniva prevista la cessione dai l dei crediti a CP_2 CP_3
14 costoro derivanti da 62 bonds dell'importo di euro 5.000 ciascuno, dietro corrispettivo del trasferimento, entro dodici mesi, dal ai ell'immobile in questione. CP_3 CP_2
Sennonché:
- dalle suddette scritture si ricava esclusivamente il presunto intento del e dei CP_3
di cedere dal primo ai secondi l'immobile in questione come corrispettivo della CP_2
cessione dei crediti dai secondi al primo, ma manca una controdichiarazione scritta che specifichi che tale cessione si è poi effettivamente concretizzata proprio nell'atto per notaio del 9.3.2015, o, quanto meno, che specifichi che tale cessione si sarebbe Per_2
concretizzata in una cessione formalmente a favore di Controparte_2
- a tal ultimo proposito va ulteriormente evidenziato che, laddove la simulazione si concretizzi in una interposizione fittizia, l'accordo simulatorio deve essere trilatero, deve cioè intercorrente tra alienante, interponente ed interposto, e quindi anche la relativa controdichiarazione scritta che lo prova deve dare atto di questo accordo a tre (cfr. Cass., sez. 2, n° 25578 del 12/10/2018: “In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo
dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria
consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli
obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo
simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la
conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta
all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter
partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto,
proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove
sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e
l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa,
però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche
l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria”); laddove invece nel caso di specie manca qualsivoglia scrittura che dimostri un coinvolgimento della presunta interposta n tale accordo simulatorio (al contratto preliminare ed Controparte_2
alle cessioni di crediti non solo non partecipa, ma non viene nemmeno Controparte_2
15 menzionata, per cui si tratterebbe di accordi simulatori a cui hanno partecipato solo l'alienante ed i presunti interponenti);
- ad ogni buon conto, le controdichiarazioni devono avere data certa anteriore al fallimento nonché anteriore o coeva al contratto simulato, come tempestivamente eccepito dalla curatela, laddove nel caso di specie ci troviamo di fronte ad ordinarie scritture private, non autenticate né registrate, e quindi prive di data certa (cfr. Cass., sez. 3, n°
24950 del 06/11/2020: “L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art.
2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il
perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato;
infatti, la
semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche
che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale
controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato
atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma
"ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato”; conforme Cass., sez. 2, n°
21253 del 09/08/2019: “La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma l'accordo simulatorio deve essere provato per mezzo
di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne
dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in
epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato”).
Esclusa per le suddette ragioni la possibilità di ritenere provata la tesi difensiva, ci troviamo piuttosto anche in questo caso di fronte ad un contratto di compravendita rispetto al quale vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sua simulazione assoluta:
- vi è innanzitutto la circostanza che, in realtà, il bene non è mai uscito dal patrimonio del
, come si è dimostrato nell'affrontare il primo motivo di appello, per cui chi compare Pt_2
come venditore (il ) non ha in realtà il potere di disporne;
CP_3
- vi è, poi, anche in questo caso la circostanza che il prezzo non solo non è stato mai versato,
ma il venditore non si è nemmeno tutelato con alcuna forma di garanzia rispetto al suo credito, prevedendo il contratto un semplice generico obbligo di corrispondere il prezzo nei
16 modi di legge con bonifici ed assegni, e ciononostante egli ha rinunciato pure all'ipoteca legale;
- vi è, infine, anche in questo caso la circostanza che la dopo aver acquistato CP_2
l'immobile, anche lei non ha avuto alcun modo migliore di utilizzarlo se non quello di concederlo anch'ella in locazione al , nonostante la procedura di sfratto per Pt_2
morosità che il era stato “costretto” ad intentare nei confronti di quest'ultimo, e CP_3
senza peraltro che vi sia prova del versamento dei canoni dal alla Pt_2 CP_2
In definitiva, appare piuttosto evidente che, facendosi sempre più verosimile la dichiarazione di fallimento del (che sarebbe stato dichiarato il 24.6.2015, poco più di tre mesi Pt_2
dopo la stipulazione dell'atto in esame;
e, nel frattempo, già era stato dichiarato il fallimento di , socio di fatto del nella gestione del bar ), Parte_1 Pt_2 Parte_1
quest'ultimo abbia cercato di rendere ancora più complessa la soddisfazione dei suoi creditori, concependo una seconda ed ulteriore vendita del suo bene.
In conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.3.2015, Rep. 1039, Racc. 899, con il Per_2
quale l'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. 250, terzo piano scala A, int.
9 è stato alienato da a Controparte_3 Controparte_2
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione
17 omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il primo grado, dalla nuova tabella 2 e per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (valore così individuato tenendo conto che: “Il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, in quanto dissimulante una donazione, va determinato,
anche ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte vittoriosa, con
riferimento al valore dei beni che sono stati trasferiti e non con riferimento al corrispettivo indicato nel contratto simulato”: cfr. Cass., sez. 2, n° 12011 del 06/11/1992; e che nel caso di specie il valore del bene, in assenza di qualsivoglia valutazione ed alla presenza di due diversi prezzi indicati negli atti impugnati – euro 300.000,00 ed euro 230.000,00 -, si deve ritenere indeterminato, ed in quanto tale rientrante nello scaglione suddetto, che è pure quello indicato dalla curatela ai fini fiscali).
Pertanto, per il primo grado i convenuti e vanno Controparte_3 Controparte_2
condannati in solido tra loro al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro
1.300,00 per spese vive e di euro 11.000 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.500,00; fase istruttoria: euro 4.000,00; fase decisionale: euro 3.500,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.,
nella misura di legge.
Per il grado di appello gli appellati e vanno invece Controparte_3 Controparte_2
condannati in solido tra loro al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro
1.848,00 per spese vive e di euro 8.600,00 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro 1.600,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.500,00),
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.,
nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
contro la sentenza n° 4652/2022 Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 11.5.2022, così provvede:
18 - dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del Persona_1
9.12.2011, Rep. 23146, Racc. 13788, con il quale ha trasferito ad Parte_2
la proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n. Controparte_3
250, terzo piano scala A, int. 9 (riportato in Catasto al foglio 10, p.lla 154, sub.41);
- dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita per notaio del 9.3.2015, Per_2
Rep. 1039, Racc. 899, con il quale l'immobile sito in Napoli, alla via Montagna Spaccata n.
250, terzo piano scala A, int. 9 è stato alienato da a Controparte_3 Controparte_2
- conseguentemente, dichiara che l'immobile in oggetto è rimasto nel patrimonio di Parte_2
;
[...]
- autorizza il conservatore dei registri immobiliari alla annotazione, ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c., della presente sentenza in margine della trascrizione dei predetti atti;
- revoca la condanna della curatela fallimentare al pagamento di spese ed onorari del giudizio di primo grado a favore di Controparte_2
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2
della curatela fallimentare di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado in euro 1.300,00 per spese vive ed in euro 11.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e per il grado di appello in euro 1.848,00 per spese vive ed in euro 8.600,00
per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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