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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8893/2023 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
(avv. PROVENZANI GIOVANNI)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
,
[...] Controparte_2
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara prescritte le richieste di , Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_13 Parte_15
, , ,
[...] Parte_5 Parte_17 [...] , , Pt_18 Parte_2 Parte_7 Parte_22
, ;
[...] Parte_3 Parte_21
- dichiara il diritto di , , , Parte_12 Parte_14 Parte_1
, , , Parte_16 Parte_6 Parte_20 Parte_4
alla ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio
[...] prestato con contratti a tempo determinato nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al
CCNL applicato e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a riconoscere per intero a medesimi, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo prestato e a corrispondere gli incrementi stipendiali e le conseguenti differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto, oltre accessori come per legge;
- dichiara compensate le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato in data 12.7.2023, i ricorrenti in epigrafe chiedevano di dichiarare “il diritto (…), ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il Per l'effetto, - condanni Controparte_1
l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera con l'integrale riconoscimento del servizio di pre-ruolo, e conseguente collocazione nella fascia stipendiale spettante in esito a tale riconoscimento, nonché alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dai ricorrenti e quanto gli sarebbe spettato ove correttamente collocati dal tempo della maturazione di ciascun incremento retributivo in forza dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta”; premesso che il , costituitosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 prescrizione delle richieste e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
ritenuto che
la prescrizione decorre dalla data di comunicazione di ciascun decreto di ricostruzione della carriera, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione in relazione ai ricorrenti indicati in dispositivo, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data dei singoli decreti di ricostruzione della carriera e gli atti interruttivi depositati dai medesimi;
ritenuto, in relazione alla valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, di richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento della Suprema Corte di legittimità secondo cui ‹‹In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.››.
L'applicazione dei superiori parametri comparativi alla posizione dei ricorrenti rivela che l'anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta con i decreti di ricostruzione di carriera è minore, per effetto del sistema di calcolo di cui alla normativa sopra indicata.
È dunque provata la sussistenza in concreto della discriminazione secondo le indicazioni della
Corte di Giustizia;
ritenuto inoltre di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria.».(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23868 del 23/11/2016).
Deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita al personale di ruolo, nei limiti dell'eccepita e compiuta prescrizione per i ricorrenti indicati in dispositivo, con conseguente condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 8893/2023 R.G.L. promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , Pt_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
(avv. PROVENZANI GIOVANNI)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
,
[...] Controparte_2
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 23/04/2025, per la quale si dà atto che i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara prescritte le richieste di , Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_13 Parte_15
, , ,
[...] Parte_5 Parte_17 [...] , , Pt_18 Parte_2 Parte_7 Parte_22
, ;
[...] Parte_3 Parte_21
- dichiara il diritto di , , , Parte_12 Parte_14 Parte_1
, , , Parte_16 Parte_6 Parte_20 Parte_4
alla ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio
[...] prestato con contratti a tempo determinato nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al
CCNL applicato e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a riconoscere per intero a medesimi, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo prestato e a corrispondere gli incrementi stipendiali e le conseguenti differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto, oltre accessori come per legge;
- dichiara compensate le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato in data 12.7.2023, i ricorrenti in epigrafe chiedevano di dichiarare “il diritto (…), ai fini della ricostruzione della carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il Per l'effetto, - condanni Controparte_1
l'Amministrazione convenuta alla ricostruzione della carriera con l'integrale riconoscimento del servizio di pre-ruolo, e conseguente collocazione nella fascia stipendiale spettante in esito a tale riconoscimento, nonché alla corresponsione della differenza tra quanto effettivamente percepito dai ricorrenti e quanto gli sarebbe spettato ove correttamente collocati dal tempo della maturazione di ciascun incremento retributivo in forza dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta”; premesso che il , costituitosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1 prescrizione delle richieste e, nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
ritenuto che
la prescrizione decorre dalla data di comunicazione di ciascun decreto di ricostruzione della carriera, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione in relazione ai ricorrenti indicati in dispositivo, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data dei singoli decreti di ricostruzione della carriera e gli atti interruttivi depositati dai medesimi;
ritenuto, in relazione alla valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, di richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento della Suprema Corte di legittimità secondo cui ‹‹In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.››.
L'applicazione dei superiori parametri comparativi alla posizione dei ricorrenti rivela che l'anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta con i decreti di ricostruzione di carriera è minore, per effetto del sistema di calcolo di cui alla normativa sopra indicata.
È dunque provata la sussistenza in concreto della discriminazione secondo le indicazioni della
Corte di Giustizia;
ritenuto inoltre di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria.».(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23868 del 23/11/2016).
Deve quindi dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita al personale di ruolo, nei limiti dell'eccepita e compiuta prescrizione per i ricorrenti indicati in dispositivo, con conseguente condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate tra le parti;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 23/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno