TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/03/2025 nel procedimento portante il n. 1039 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Matteo Porricolo parte ricorrente
C O N T R O
CP_1
In persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arianna Arione e Ivana Pavarino parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/9/2024 il ricorrente in epigrafe indicato evocava in giudizio la l' e, premessa l'eziologia professionale della malattia contratta nel CP_1 corso del rapporto di lavoro, chiedeva la condanna dell' alla corresponsione della CP_2 relativa prestazione previdenziale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della CP_2 pretesa attorea, della quale domandava il rigetto.
Dato corso all'istruttoria sulla scorta del provvedimento istruttorio reso in data
8/1/2025, all'odierna udienza di discussione il ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione.
* * * * *
Tanto precisato, giova osservare che ad avviso della Suprema Corte, “La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia
1 del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante” (cfr. Cass. civ. n.
12953/2014, Cass. civ. n. 18255/2004, Cass. civ. n. 8387/1999, Cass. civ. n. 2268/1999; cfr. altresì Cass. civ. n. 23749/2011, secondo cui “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia all'azione, si raccorda a quest'ultima sulla base di un tipico rapporto causa - effetto (cfr. Cass. civ. n. 1112/82; Cass. civ. n. 808/93; Cass. civ. n.
5286/93).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio la regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rapportata, non già alla soccombenza virtuale della parte sulla questione di diritto posta, superata e resa irrilevante proprio dalla rinuncia all'azione, quanto piuttosto alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, ancora una volta, alla rinuncia all'azione e, quindi, alla sua efficacia equivalente ad una pronuncia di rigetto della domanda nel merito.
Essendo nondimeno intervenuto tra le parti un accordo in ordine al suddetto profilo, le spese di lite devono intendersi interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' per CP_1 intervenuta rinuncia all'azione espressa da parte istante, e interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Asti, 28/03/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
2