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Sentenza 11 febbraio 2024
Sentenza 11 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/02/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1114 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to ARCA Parte_1
GAVINUCCIA che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTI contumaci
CONTRO dom.ta presso il Controparte_3 proc.avv.to CARBONI NICOLA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONTRO elett.te dom.ta presso l'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato che la rappresenta e difense
CONVENUTO
OGGETTO : impugnazione intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2 proponeva impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 10220219001878178/000 notificata in data 23.2.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 8.621,33 somma determinata sulla base delle cartelle di pagamento 1) cartella n. 10220110037728254001, notificata il 06.03.2012, Ente creditore importo 150,15, riferita alla Controparte_2 contravvenzione al codice della strada L. 689/8, anno di riferimento del debito 2010 - 2) cartella n. 10220120002535825000, notificata il 06.03.2012, Ente creditore
[...]
importo 1.683,60 riferite alla contravvenzione al codice della strada L. CP_1
689/81, anno di riferimento del debito 2010 - 3) cartella n. 10220120006396335000, notificata il 30.06.2012, Ente creditore , importo 169,00, riferita Controparte_2 alla contravvenzione al codice della strada L. 689/81, anno di riferimento del debito 2009 – 4) cartella n. 10220120018349562000, notificata il 24.07.2012, Ente creditore
, importo 244,46, riferita a Controparte_4 Organizzazione_1 sanzione per tasse automobilistiche, anno di riferimento del debito 2007 – 5) cartella n. 10220130009862584000, notificata l' 08.09.2013, Ente creditore , Controparte_4
importo 233,59, riferita a sanzione per tasse Organizzazione_1 automobilistiche, anno di riferimento del debito 2008 – 6) cartella n. 10220130023834222000, notificata il 25.04.2014, Ente creditore Controparte_2 importo 5.689,71, riferita a sanzione amministrativa L. 689/81, anno di riferimento del debito 2007 – 7) cartella n. 10220140016415330000, notificata il 23.10.2014, Ente creditore , importo 227,41, Controparte_4 Organizzazione_1 riferita a sanzione per tasse automobilistiche, anno di riferimento del debito 2009 – 8) cartella n. 10220150022970290000, notificata il 17.03.2016, Ente creditore
[...]
, importo 223,41, riferita a sanzione per CP_4 Organizzazione_1 tasse automobilistiche, anno di riferimento del debito 2010, sosteneva parte impugnante che la somma richiesta non appariva dovuto dovendosi ritenere prescritto il diritto alla riscossione per tutti i tributi essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica delle cartelle di pagamento , concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e la dichiarazione nel merito dell'avvenuta prescrizione del diritto. Si costituiva contestando l'opposizione e tutti i motivi Controparte_3 posti a suo fondamento, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva attesa il fatto che l'opponente non ha contestato la regolarità formale dell'atto allegando esclusivamente eccezione di merito in ordine alle pretese portate dall'ingiunzione di pagamento e comunque eccepiva la mancanza di giurisdizione del giudice adito riguardo ai tributi e di incompetenza del giudice ordinario per le sanzioni amministrative materia attribuita al Giudice di Pace. Si costituiva anche eccependo in via Controparte_5 pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione tributaria avuto riguardo anche al fatto che l'evento prescrittivo si allega non avvenuto in data successiva alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, e comunque anche l'eccezione di prescrizione appare infondata in quanto non è stato precisato se l'evento si sia verificato prima o dopo la notificazione degli atti impositivi riguardo ai quali non è stata mossa alcuna doglianza, concludeva per la dichiarazione di carenza di giurisdizione e nel merito per il rigetto della domanda. Non si costituivano il il , la Controparte_1 Controparte_2 CP_2
e stante la ritualità della notificazione deve essere dichiarata la contumacia,
[...] mentre con riferimento alla chiamata in giudizio di ( ) e Controparte_4 CP_6 deve essere dichiarata la totale inammissibilità Controparte_7 non avendo detti soggetti legittimazione passiva autonoma rispetto a convenuti costituiti in giudizio. La causa istruita con produzioni documentale è stata assunta in decisione sulle conclusioni assunte con il foglio telematico di precisazione delle conclusioni e all'esito del deposito della note conclusionali. Occorre premettere che l'attrice non contesta in alcun modo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione oggi impugnata con l'atto di citazione, ciò porta a ritenere la piena conoscenza della pretesa portata da ciascuna cartella e la definitività delle stesse in ordine alla pretesa da ciascuna rappresentata. E', inoltre, opportuno tenere presente che le cartelle sottese all'atto impugnato portano da un lato pretese relative al mancato pagamento di sanzioni amministrative e a violazioni del codice della strada e pretese tributarie per il mancato pagamento del bollo auto per diverse annualità, ciò al fine di verificare competenza e giurisdizione del Giudice Ordinario adito.
Premesso che è ormai giurisprudenza costante della Suprema Corte a Sezioni Unite le anche da ultimo ( 4227/2023) hanno ricostruito sia l'impianto normativo di riferimento sia il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria. Il quadro normativo tenuto in considerazione fa esplicito riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ( a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973- 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» nonché all'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, non tassativo, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Già con la sentenza n.7822/2020 le Sezioni Unite avevano precisato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.” La medesima decisione chiariva proprio con riferimento alla eccezione di prescrizione che “che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” Ancora, con l'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite hanno ritenuto che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Alla luce di siffatta incontrovertibile giurisprudenza deve ritenersi che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto sicuramente non esecutivo seppure prodromico all'esecuzione, delle cartelle di pagamento contenenti tributi il ricorrente non possa far valere davanti al Giudice Ordinario nel procedimento ex art. 615 cpc l'eccezione di prescrizione ma la stessa deve essere fatta valere davanti al Giudice Tributario. Pertanto sull'impugnazione effettuata da dell'intimazione di pagamento relativa Pt_1 alle cartelle n.10220120018349562, 10220130009862584000, 10220130023834222000, 10220140016415330000,10220150022970290000 trattandosi di tributi relati al pagamento delle tasse automobilistiche deve essere dichiarata la carenza di Giurisdizione di questo Giudice appartenendo la Giurisdizione al Giudice Tributario. Parimenti con riferimento alle pretese portate dalle restanti cartelle sottese all'intimazione impugnata deve osservarsi che le stesse attengono a sanzioni amministrative per violazione al codice della Strada e sanzioni amministrative derivate dalla depenalizzazione deve applicarsi il principio generale affermato che “In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace” Cass. 14328/2023;Cass.14304/2022; Cass.7460/2019; Cass.3283/2015 dovendosi rispettare non solo la competenza per materia ma anche la competenza per territorio. Concludendo con riferimento a tutte le altre cartelle portate dall'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio la competenza per materia appartiene al Giudice di Pace competente per territorio nel quale la violazione si è verificata. Attesa la complessità della fattispecie che ha visto l'intervento continuo delle sezioni unite sui molteplici aspetti che le impugnazioni dell'intimazione di pagamento di regola pongono con difficoltà per l'utente di adottare concretamente le difese più appropriate appare giusto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Con riferimento alle cartelle n.10220120018349562, 10220130009862584000,10220130023834222000,10220140016415330000,1022 0150022970290000 di cui all'intimazione di pagamento deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinaria appartenendo la stessa alla Giurisdizione del Giudice Tributario;
2) Con riferimento alle altre cartelle sottese all'intimazione di pagamento deve per contro essere dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace territorialmente compente per la violazione;
3) Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate
Sassari10/02/2024 Il Giudice Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1114 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to ARCA Parte_1
GAVINUCCIA che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTI contumaci
CONTRO dom.ta presso il Controparte_3 proc.avv.to CARBONI NICOLA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONTRO elett.te dom.ta presso l'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato che la rappresenta e difense
CONVENUTO
OGGETTO : impugnazione intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_2 proponeva impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 10220219001878178/000 notificata in data 23.2.2022 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 8.621,33 somma determinata sulla base delle cartelle di pagamento 1) cartella n. 10220110037728254001, notificata il 06.03.2012, Ente creditore importo 150,15, riferita alla Controparte_2 contravvenzione al codice della strada L. 689/8, anno di riferimento del debito 2010 - 2) cartella n. 10220120002535825000, notificata il 06.03.2012, Ente creditore
[...]
importo 1.683,60 riferite alla contravvenzione al codice della strada L. CP_1
689/81, anno di riferimento del debito 2010 - 3) cartella n. 10220120006396335000, notificata il 30.06.2012, Ente creditore , importo 169,00, riferita Controparte_2 alla contravvenzione al codice della strada L. 689/81, anno di riferimento del debito 2009 – 4) cartella n. 10220120018349562000, notificata il 24.07.2012, Ente creditore
, importo 244,46, riferita a Controparte_4 Organizzazione_1 sanzione per tasse automobilistiche, anno di riferimento del debito 2007 – 5) cartella n. 10220130009862584000, notificata l' 08.09.2013, Ente creditore , Controparte_4
importo 233,59, riferita a sanzione per tasse Organizzazione_1 automobilistiche, anno di riferimento del debito 2008 – 6) cartella n. 10220130023834222000, notificata il 25.04.2014, Ente creditore Controparte_2 importo 5.689,71, riferita a sanzione amministrativa L. 689/81, anno di riferimento del debito 2007 – 7) cartella n. 10220140016415330000, notificata il 23.10.2014, Ente creditore , importo 227,41, Controparte_4 Organizzazione_1 riferita a sanzione per tasse automobilistiche, anno di riferimento del debito 2009 – 8) cartella n. 10220150022970290000, notificata il 17.03.2016, Ente creditore
[...]
, importo 223,41, riferita a sanzione per CP_4 Organizzazione_1 tasse automobilistiche, anno di riferimento del debito 2010, sosteneva parte impugnante che la somma richiesta non appariva dovuto dovendosi ritenere prescritto il diritto alla riscossione per tutti i tributi essendo decorsi oltre cinque anni dalla notifica delle cartelle di pagamento , concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e la dichiarazione nel merito dell'avvenuta prescrizione del diritto. Si costituiva contestando l'opposizione e tutti i motivi Controparte_3 posti a suo fondamento, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva attesa il fatto che l'opponente non ha contestato la regolarità formale dell'atto allegando esclusivamente eccezione di merito in ordine alle pretese portate dall'ingiunzione di pagamento e comunque eccepiva la mancanza di giurisdizione del giudice adito riguardo ai tributi e di incompetenza del giudice ordinario per le sanzioni amministrative materia attribuita al Giudice di Pace. Si costituiva anche eccependo in via Controparte_5 pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione tributaria avuto riguardo anche al fatto che l'evento prescrittivo si allega non avvenuto in data successiva alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, e comunque anche l'eccezione di prescrizione appare infondata in quanto non è stato precisato se l'evento si sia verificato prima o dopo la notificazione degli atti impositivi riguardo ai quali non è stata mossa alcuna doglianza, concludeva per la dichiarazione di carenza di giurisdizione e nel merito per il rigetto della domanda. Non si costituivano il il , la Controparte_1 Controparte_2 CP_2
e stante la ritualità della notificazione deve essere dichiarata la contumacia,
[...] mentre con riferimento alla chiamata in giudizio di ( ) e Controparte_4 CP_6 deve essere dichiarata la totale inammissibilità Controparte_7 non avendo detti soggetti legittimazione passiva autonoma rispetto a convenuti costituiti in giudizio. La causa istruita con produzioni documentale è stata assunta in decisione sulle conclusioni assunte con il foglio telematico di precisazione delle conclusioni e all'esito del deposito della note conclusionali. Occorre premettere che l'attrice non contesta in alcun modo la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione oggi impugnata con l'atto di citazione, ciò porta a ritenere la piena conoscenza della pretesa portata da ciascuna cartella e la definitività delle stesse in ordine alla pretesa da ciascuna rappresentata. E', inoltre, opportuno tenere presente che le cartelle sottese all'atto impugnato portano da un lato pretese relative al mancato pagamento di sanzioni amministrative e a violazioni del codice della strada e pretese tributarie per il mancato pagamento del bollo auto per diverse annualità, ciò al fine di verificare competenza e giurisdizione del Giudice Ordinario adito.
Premesso che è ormai giurisprudenza costante della Suprema Corte a Sezioni Unite le anche da ultimo ( 4227/2023) hanno ricostruito sia l'impianto normativo di riferimento sia il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria. Il quadro normativo tenuto in considerazione fa esplicito riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ( a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973- 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» nonché all'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, non tassativo, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Già con la sentenza n.7822/2020 le Sezioni Unite avevano precisato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.” La medesima decisione chiariva proprio con riferimento alla eccezione di prescrizione che “che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” Ancora, con l'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite hanno ritenuto che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Alla luce di siffatta incontrovertibile giurisprudenza deve ritenersi che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto sicuramente non esecutivo seppure prodromico all'esecuzione, delle cartelle di pagamento contenenti tributi il ricorrente non possa far valere davanti al Giudice Ordinario nel procedimento ex art. 615 cpc l'eccezione di prescrizione ma la stessa deve essere fatta valere davanti al Giudice Tributario. Pertanto sull'impugnazione effettuata da dell'intimazione di pagamento relativa Pt_1 alle cartelle n.10220120018349562, 10220130009862584000, 10220130023834222000, 10220140016415330000,10220150022970290000 trattandosi di tributi relati al pagamento delle tasse automobilistiche deve essere dichiarata la carenza di Giurisdizione di questo Giudice appartenendo la Giurisdizione al Giudice Tributario. Parimenti con riferimento alle pretese portate dalle restanti cartelle sottese all'intimazione impugnata deve osservarsi che le stesse attengono a sanzioni amministrative per violazione al codice della Strada e sanzioni amministrative derivate dalla depenalizzazione deve applicarsi il principio generale affermato che “In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace” Cass. 14328/2023;Cass.14304/2022; Cass.7460/2019; Cass.3283/2015 dovendosi rispettare non solo la competenza per materia ma anche la competenza per territorio. Concludendo con riferimento a tutte le altre cartelle portate dall'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio la competenza per materia appartiene al Giudice di Pace competente per territorio nel quale la violazione si è verificata. Attesa la complessità della fattispecie che ha visto l'intervento continuo delle sezioni unite sui molteplici aspetti che le impugnazioni dell'intimazione di pagamento di regola pongono con difficoltà per l'utente di adottare concretamente le difese più appropriate appare giusto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Con riferimento alle cartelle n.10220120018349562, 10220130009862584000,10220130023834222000,10220140016415330000,1022 0150022970290000 di cui all'intimazione di pagamento deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinaria appartenendo la stessa alla Giurisdizione del Giudice Tributario;
2) Con riferimento alle altre cartelle sottese all'intimazione di pagamento deve per contro essere dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace territorialmente compente per la violazione;
3) Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate
Sassari10/02/2024 Il Giudice Giuseppina Sanna