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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 538/2022 promossa da:
(CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. CATERINA LAMBOGLIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
(CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_2
CARBONI
CONVENUTO
DAL 1904 (CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. FABIO Controparte_2 P.IVA_3
FATTORINI
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 24/09/2024:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, Parte_1 pertanto: «La società come sopra rappresentata, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Prato, Parte_1 accolga le seguenti conclusioni: 1) in via principale condannare la e per essa la Controparte_1 società Dal 1904 (stante la chiamata in garanzia) al pagamento in favore della Controparte_2 Pt_1
[... della somma di euro 67.780,96 ovvero di quella somma che risultasse dovuta a istruttoria ultimata
2) In subordine condannare la società Dal 1904 al pagamento in favore della Controparte_2 Pt_1
[... della somma di euro 67.780,96 ovvero di quella somma che risultasse dovuta a istruttoria ultimata, per effetto della lettera del 26.04.2021 (All. 3 comparsa che prescinde dall'accertamento CP_1 Cont della solidarietà passiva ex art. 7 legge 286/2005); 3) in ulteriore subordine condannare la società
pagina 1 di 7 1904 al pagamento in favore della della somma di euro 67.780,96 ovvero Controparte_2 Parte_1 di quella somma che risultasse dovuta a istruttoria ultimata, per effetto della circostanza che in forza del subentro della terza chiamata in tutta la posizione di con si è Parte_2 CP_1 determinata la cessione del ramo di ramo di azienda della , per tutte le argomentazioni Parte_2 svolte in narrativa, e quindi con diritto di di pretendere direttamente il pagamento del dovuto Pt_1 Cont direttamente dalla società 904 Vegni Express srl».
Il procuratore di ha concluso “come in atti” e, pertanto, come da atto di Controparte_1 chiamata in causa del terzo, chiedendo: «Voglia l'Onorevole Tribunale di Prato, in persona del Giudice
Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le ragioni spiegate in narrativa: In via principale, nel merito: respingere tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] in quanto erronee, illegittime ed infondate per tutti i motivi analiticamente indicati in CP_1 narrativa e dichiarare che nulla è dovuta da nei confronti di In via Controparte_1 Parte_1
–meramente- subordinata:- accertare la minor somma eventualmente dovuta da Controparte_1
a in conformità al dettato ed ai limiti di responsabilità espressamente indicati dall'art. 7 ter Parte_1 del D. Lgs n° 286/2005; In ogni caso: condannare Dal in persona del suo CP_4 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a manlevare e mantenere -integralmente – indenne Controparte_1 in relazione a qualsiasi somma che dovesse essere tenuta a pagare nei confronti di
[...] Parte_1 per i titoli dedotti in Giudizio dall'attrice. Con vittoria di spese e compensi di lite».
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da prima memoria Parte_3 istruttoria, chiedendo, pertanto: «NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda avanzata dalla nei confronti della stante l'inapplicabilità al caso di Parte_1 Controparte_1 specie dell'articolo 7 ter del D.Lgs. 286/2005 e conseguentemente rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della in Controparte_1 Parte_3 denegata ipotesi di reiezione della suddetta domanda, NEL MERITO ED IN IPOTESI SUBORDINATA di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva e garanzia, dichiarare la Dal 1904
Vegni Express s.r.l. tenuta a corrispondere la minor somma di Euro 748,70= o comunque la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia ma in ogni caso inferiore all'importo di Euro 67.780,96=.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito consentita. Con vittoria delle competenze del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentire condannare la prima al pagamento della
[...] Parte_2 somma di € 67.780,96, e la seconda in solido con la prima.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver eseguito in qualità di vettore, per conto della , il trasporto di Parte_2 merci «a loro volta di spettanza della ed affidati direttamente da quest'ultima alla CP_1 società , seppure la costituisse per la un sub-vettore in quanto il vettore Pt_1 Pt_1 CP_1 principale era la , che tuttavia e di fatto affidava il trasporto delle merci Parte_2 alla società »; CP_1 Pt_1
- che era stato concordato un tariffario tra e;
Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 7 - che, su indicazione della , si recava presso la sede di Pt_4 Pt_1 CP_1 portava le merci presso il centro di smistamento della , per procedere alla Pt_2 distribuzione ai clienti finali, sulla base dei borderò predisposti dalla CP_1
- di essere creditrice della , per le prestazioni eseguite, della somma di € 67.780,96; Pt_2
- di aver diritto ad agire direttamente nei confronti della ex art. 7 ter d.lgs. CP_1
286/2005.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha chiesto lo spostamento Controparte_1 dell'udienza al fine della chiamata in causa e ha dedotto ed Parte_3 eccepito:
- che doveva dichiararsi l'interruzione del processo in ragione del fallimento della , Pt_2 intervenuto con sentenza del 19.1.22;
- che non poteva ritenersi soggetto “incluso nella filiera vettoriale”, né poteva CP_1 definirsi “committente” delle spedizioni, «gest[endo] un network di logistica limitandosi a coordinare le Imprese di trasporto aderenti per favorire una più rapida ed efficiente distribuzione delle merci nel territorio nazionale ed una tempestiva consegna, nell'interesse dei clienti mittenti delle stesse Imprese terze, al destinatario finale»;
- che il “rapporto associativo” con era stato “trasferito” alla Pt_2 [...]
Controparte_5
- che quindi tra e non intercorreva un contratto di trasporto, CP_1 Pt_2 presupposto per l'azione diretta del sub-vettore;
- di non aver mai ordinato a trasporti o spedizioni, essendo invece un “collettore” tra Pt_1 diverse società, in funzione di “brokeraggio”;
- che l'azione diretta era, comunque, esclusa dall'art. 6 ter co. 4 d.lgs. 286/2005, in quanto nel network di svolgeva servizi di traposto di collettame con rottura di carico;
CP_1
- che non era comunque stata prodotta documentazione sufficiente, in difetto di DDT da cui evincere la struttura della filiera;
- che a voler ritenere applicabile la disciplina invocata, in ogni caso, sulla base delle tariffe pattuite da per i servizi di collegamento tra il magazzino di e l'hub Pt_1 Pt_2
i corrispettivi erano di € 180 + iva per trazioni Calenzano/Hub Bologna e CP_1 viceversa ed € 270 +iva in caso di utilizzo di motrice 80 quintali, indipendentemente dal numero di bancali e, pertanto, risultando 14 traporti, la pretesa dell'attrice poteva, al più, essere compresa tra € 3.074,40 Iva inclusa ed € 4.611,60 Iva inclusa;
- che, peraltro, le fatture si riferivano ai mesi di ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, e, poiché tredici dei quattordici trasporti si collocavano nel mese di novembre, non risultando “competenze rivendicate nei confronti del vettore principale” per quel mese, poteva riconoscersi solo il corrispettivo di € 180 + iva;
- che la tutela ex art. 7 ter d.lgs. 286/2005 non poteva operare in caso di fallimento del primo vettore;
pagina 3 di 7 - che la terza chiamata era entrata nel network il 26.4.21 Parte_3 subentrando alla , obbligandosi a garantire l'adempimento di ogni obbligazione Pt_4 ascrivibile alla . Pt_4
Ha, quindi, concluso chiedendo, pregiudizialmente, dichiararsi l'interruzione del proceso e, nel merito, previa autorizzazione alla chiamata del terzo, il rigetto delle domande svolte dalla , in via Pt_1 subordinata l'accertamento della minor somma, e in ogni caso la condanna in manleva della
[...]
. Parte_3
Dichiarata all'udienza del 7.2.23 (nessuno comparendo per la , non Parte_2 costituita) l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento della Parte_2
, non essendo stata riassunta la casa nei suoi confronti, la causa proposta da nei
[...] Parte_1 confronti di è stata separata con ordinanza del 18 luglio 2023. Parte_2
Autorizzata all'udienza del 10.10.23 la chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio, il giorno prima dell'udienza, la he ha dedotto ed eccepito: Parte_3
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato;
- l'inapplicabilità nei confronti della dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, non avnedo CP_1 svolto il ruolo di committente o vettore;
- che, tenuto conto della limitazione, ex art. 7 ter, alle «prestazioni ricevute e [alla] quota di corrispettivo pattuita», sulla base dei tariffari concordati tra e , CP_1 Pt_2
l'importo da corrispondere a in manleva, sarebbe risultato ammontante ad CP_6
€ 748,70.
La terza chiamata ha, quindi, chiesto, preliminarmente, la declaratoria di incompetenza, nel merito in via principale il rigetto della domanda di e, conseguentemente, della domanda di manleva, e, in Pt_1 via subordinata, la determinazione della minor somma dovuta.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la parte attrice, in prima memoria ha dedotto che, in forza dell'accordo tra e «la Parte_3 CP_1 terza chiamata, risponde[va] nei confronti della parte attrice di tutte le obbligazioni di pagamento già in capo alla e quindi delle somme di cui alle fatture allegate all'atto di citazione, Parte_2 dovute a e che comunque si fosse determinata una “cessione di ramo di azienda” tra Parte_1
e onde l'attrice poteva agire anche direttamente contro la Pt_2 Parte_3 terza chiamata.
Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da nei confronti di è infondata Parte_1 Controparte_1
e deve, pertanto, essere rigettata.
La domanda si fonda, in diritto, sull'art. 7 ter d.lgs. 286/2005 introdotto dalla legge di conversione del d.l. 103/2010, ai sensi del quale «Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto pagina 4 di 7 un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute
e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore». La definizione di vettore richiamata è la seguente: « l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente
a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce».
Trattasi di disciplina introdotta a tutela del soggetto debole della c.d. “catena vettoriale”, al quale risulta consentito agire anche nei confronti di soggetti rispetto ai quali non ha un vincolo contrattuale (vettori e mittente); lo scopo di favore rende dunque del tutto irrilevante la circostanza che il creditore originario sia stato dichiarato fallito, essendo obiettivo della norma costituire una posizione di privilegio in favore del soggetto debole. La solidarietà è, peraltro, mitigata da un duplice vincolo: da una parte, il corrispettivo dovuto in base al contratto tra vettore finale e controparte contrattuale, dall'altro, il corrispettivo pattuito tra il soggetto la cui solidarietà è invocata (mittente o vettore) e il vettore o subvettore. Ai sensi della disposizione in commento, chi agisce in giudizio deve dare prova del contratto col vettore principale, delle prestazioni commissionate ed eseguite, nonché del corrispettivo pattuito.
Orbene, nel caso di specie la convenuta ha eccepito di non poter essere qualificata né CP_1 come mittente, né come vettore, ed al riguardo ha prodotto il contratto stipulato con Parte_2
. Dall'esame delle schede contrattuali non emerge la stipula tra i due soggetti di un contratto di
[...] trasporto, ma di un contratto che, ancorché non del tutto sovrapponibile allo schema socialmente tipico, presenta tratti assimilabili all'affiliazione commerciale giacché prevede che, aderendovi, il
“concessionario” possa utilizzare il “nome commerciale”, e il “sistema” «che include i marchi […], le metodologie operative, il know-how, i segreti commerciali di proprietà e sviluppati da CP_7
», ed entri a far parte del “network”, intrattenendo rapporti con altri “concessionari”, con
[...] riferimento ai quali, all'art. 2.8, è previsto che assume l'obbligo di «amministrare un CP_1 sistema per consentire la liquidazione degli importi dovuti dagli, ed agli, altri Concessionari». La tariffa degli importi “dovuti agli altri Concessionari” risulta evincibile dal “tariffario” (doc. 3 fasc. terzo) prodotto da che indica gli “Inter Member Rates” (IMR), con prezzi per ciascun pallet Parte_3
(e scontistica per multipli). Sono poi indicate, separatamente, gli “Hub Fee” che, invece, appaiono essere gli importi corrisposti direttamente a per la giacenza delle merci presso gli hub (ovvero, CP_1
i centri di smistamento).
Dalla disamina della documentazione contrattuale, si ricava, pertanto, che il ruolo di sia CP_1 quello di un intermediario tra vettori operanti in “concessione”, ai quali fornisce servizi attinenti all'infrastruttura tanto fisica (gli hub) quanto tecnica, e non di vettore, o di mittente delle spedizioni. Non depone, infatti, in tal senso, la circostanza che i borderò prodotti dall'attrice riportassero, in intestazione pagina 5 di 7 il logo in quanto, alla luce del “contratto di adesione”, ciò appare corrispondente CP_1 all'utilizzo dei marchi e all'attività di supporto nello smistamento delle spedizioni svolta dall'odierna convenuta in favore del proprio network.
Orbene, la circostanza che la convenuta fosse qualificabile come mittente o vettore è fatto costitutivo della pretesa attorea, ed era pertanto onere della darne prova: non avendo ciò fatto, ed anzi Pt_1 emergendo dagli atti la inqualificabilità in tal senso della convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Merita, peraltro, osservare, che la parte attrice non ha dato prova della corrispondenza dei corrispettivi richiesti con le fatture (doc. 3 fasc. attice) alle pattuizioni intervenute con la (doc. 1 fasc. Pt_2 attrice), risultando servizi (ad es. furgone 35 qli, 120 qli, costinel, extra motrice), che non risultano concordati sulla scorta della documentazione prodotta.
2. La domanda proposta da nei confronti di è Parte_1 Parte_3 inammissibile.
L'art. 183 c.p.c., nel teso vigente ratione temporis, in prima udienza «l'attore può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto», mentre la prima memoria integrativa (art, 183, co. 6, n. 1) ha un contenuto limitato alle «sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte». Deve dunque ritenersi che il termine ultimo per proporre domanda nuove (ma conseguenti alle difese delle altre parti) sia la prima udienza da individuarsi, nell'udienza del 30 gennaio 2024 (successiva alla chiamata in causa del terzo), durante la quale sono stati, appunto, chiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La domanda risulta, pertanto, inammissibile, in quanto formulata successivamente al maturare delle preclusioni.
3. In ragione del rigetto della domanda di nei confronti di la domanda di Pt_1 CP_1 manleva proposta da risulta, quindi, Controparte_1 Parte_3
4. Tenuto conto della soccombenza nei confronti di ambedue le controparti — nonché del principio di causazione con riferimento alla domanda di manleva, giacché la parte terza chiamata non ha contestato l'operatività della garanzia, la quale comunque trovava riscontro documentale — le spese di lite debbono essere poste a carico di . Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del petitum, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della natura documentale della causa e della prossimità del valore della stessa al margine inferiore dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2. dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_3
pagina 6 di 7 3. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_3
4. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, iva e
CPA;
5. condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_3 che si liquidano in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, iva e CPA.
Così deciso in Prato il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 538/2022 promossa da:
(CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. CATERINA LAMBOGLIA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
(CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO Controparte_1 P.IVA_2
CARBONI
CONVENUTO
DAL 1904 (CF p. iva ), con il patrocinio dell'avv. FABIO Controparte_2 P.IVA_3
FATTORINI
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 24/09/2024:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, Parte_1 pertanto: «La società come sopra rappresentata, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Prato, Parte_1 accolga le seguenti conclusioni: 1) in via principale condannare la e per essa la Controparte_1 società Dal 1904 (stante la chiamata in garanzia) al pagamento in favore della Controparte_2 Pt_1
[... della somma di euro 67.780,96 ovvero di quella somma che risultasse dovuta a istruttoria ultimata
2) In subordine condannare la società Dal 1904 al pagamento in favore della Controparte_2 Pt_1
[... della somma di euro 67.780,96 ovvero di quella somma che risultasse dovuta a istruttoria ultimata, per effetto della lettera del 26.04.2021 (All. 3 comparsa che prescinde dall'accertamento CP_1 Cont della solidarietà passiva ex art. 7 legge 286/2005); 3) in ulteriore subordine condannare la società
pagina 1 di 7 1904 al pagamento in favore della della somma di euro 67.780,96 ovvero Controparte_2 Parte_1 di quella somma che risultasse dovuta a istruttoria ultimata, per effetto della circostanza che in forza del subentro della terza chiamata in tutta la posizione di con si è Parte_2 CP_1 determinata la cessione del ramo di ramo di azienda della , per tutte le argomentazioni Parte_2 svolte in narrativa, e quindi con diritto di di pretendere direttamente il pagamento del dovuto Pt_1 Cont direttamente dalla società 904 Vegni Express srl».
Il procuratore di ha concluso “come in atti” e, pertanto, come da atto di Controparte_1 chiamata in causa del terzo, chiedendo: «Voglia l'Onorevole Tribunale di Prato, in persona del Giudice
Unico designato, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le ragioni spiegate in narrativa: In via principale, nel merito: respingere tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] in quanto erronee, illegittime ed infondate per tutti i motivi analiticamente indicati in CP_1 narrativa e dichiarare che nulla è dovuta da nei confronti di In via Controparte_1 Parte_1
–meramente- subordinata:- accertare la minor somma eventualmente dovuta da Controparte_1
a in conformità al dettato ed ai limiti di responsabilità espressamente indicati dall'art. 7 ter Parte_1 del D. Lgs n° 286/2005; In ogni caso: condannare Dal in persona del suo CP_4 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore a manlevare e mantenere -integralmente – indenne Controparte_1 in relazione a qualsiasi somma che dovesse essere tenuta a pagare nei confronti di
[...] Parte_1 per i titoli dedotti in Giudizio dall'attrice. Con vittoria di spese e compensi di lite».
Il procuratore di a concluso, nel merito, come da prima memoria Parte_3 istruttoria, chiedendo, pertanto: «NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda avanzata dalla nei confronti della stante l'inapplicabilità al caso di Parte_1 Controparte_1 specie dell'articolo 7 ter del D.Lgs. 286/2005 e conseguentemente rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dalla nei confronti della in Controparte_1 Parte_3 denegata ipotesi di reiezione della suddetta domanda, NEL MERITO ED IN IPOTESI SUBORDINATA di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva e garanzia, dichiarare la Dal 1904
Vegni Express s.r.l. tenuta a corrispondere la minor somma di Euro 748,70= o comunque la diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia ma in ogni caso inferiore all'importo di Euro 67.780,96=.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito consentita. Con vittoria delle competenze del presente giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e per sentire condannare la prima al pagamento della
[...] Parte_2 somma di € 67.780,96, e la seconda in solido con la prima.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver eseguito in qualità di vettore, per conto della , il trasporto di Parte_2 merci «a loro volta di spettanza della ed affidati direttamente da quest'ultima alla CP_1 società , seppure la costituisse per la un sub-vettore in quanto il vettore Pt_1 Pt_1 CP_1 principale era la , che tuttavia e di fatto affidava il trasporto delle merci Parte_2 alla società »; CP_1 Pt_1
- che era stato concordato un tariffario tra e;
Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 7 - che, su indicazione della , si recava presso la sede di Pt_4 Pt_1 CP_1 portava le merci presso il centro di smistamento della , per procedere alla Pt_2 distribuzione ai clienti finali, sulla base dei borderò predisposti dalla CP_1
- di essere creditrice della , per le prestazioni eseguite, della somma di € 67.780,96; Pt_2
- di aver diritto ad agire direttamente nei confronti della ex art. 7 ter d.lgs. CP_1
286/2005.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha chiesto lo spostamento Controparte_1 dell'udienza al fine della chiamata in causa e ha dedotto ed Parte_3 eccepito:
- che doveva dichiararsi l'interruzione del processo in ragione del fallimento della , Pt_2 intervenuto con sentenza del 19.1.22;
- che non poteva ritenersi soggetto “incluso nella filiera vettoriale”, né poteva CP_1 definirsi “committente” delle spedizioni, «gest[endo] un network di logistica limitandosi a coordinare le Imprese di trasporto aderenti per favorire una più rapida ed efficiente distribuzione delle merci nel territorio nazionale ed una tempestiva consegna, nell'interesse dei clienti mittenti delle stesse Imprese terze, al destinatario finale»;
- che il “rapporto associativo” con era stato “trasferito” alla Pt_2 [...]
Controparte_5
- che quindi tra e non intercorreva un contratto di trasporto, CP_1 Pt_2 presupposto per l'azione diretta del sub-vettore;
- di non aver mai ordinato a trasporti o spedizioni, essendo invece un “collettore” tra Pt_1 diverse società, in funzione di “brokeraggio”;
- che l'azione diretta era, comunque, esclusa dall'art. 6 ter co. 4 d.lgs. 286/2005, in quanto nel network di svolgeva servizi di traposto di collettame con rottura di carico;
CP_1
- che non era comunque stata prodotta documentazione sufficiente, in difetto di DDT da cui evincere la struttura della filiera;
- che a voler ritenere applicabile la disciplina invocata, in ogni caso, sulla base delle tariffe pattuite da per i servizi di collegamento tra il magazzino di e l'hub Pt_1 Pt_2
i corrispettivi erano di € 180 + iva per trazioni Calenzano/Hub Bologna e CP_1 viceversa ed € 270 +iva in caso di utilizzo di motrice 80 quintali, indipendentemente dal numero di bancali e, pertanto, risultando 14 traporti, la pretesa dell'attrice poteva, al più, essere compresa tra € 3.074,40 Iva inclusa ed € 4.611,60 Iva inclusa;
- che, peraltro, le fatture si riferivano ai mesi di ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, e, poiché tredici dei quattordici trasporti si collocavano nel mese di novembre, non risultando “competenze rivendicate nei confronti del vettore principale” per quel mese, poteva riconoscersi solo il corrispettivo di € 180 + iva;
- che la tutela ex art. 7 ter d.lgs. 286/2005 non poteva operare in caso di fallimento del primo vettore;
pagina 3 di 7 - che la terza chiamata era entrata nel network il 26.4.21 Parte_3 subentrando alla , obbligandosi a garantire l'adempimento di ogni obbligazione Pt_4 ascrivibile alla . Pt_4
Ha, quindi, concluso chiedendo, pregiudizialmente, dichiararsi l'interruzione del proceso e, nel merito, previa autorizzazione alla chiamata del terzo, il rigetto delle domande svolte dalla , in via Pt_1 subordinata l'accertamento della minor somma, e in ogni caso la condanna in manleva della
[...]
. Parte_3
Dichiarata all'udienza del 7.2.23 (nessuno comparendo per la , non Parte_2 costituita) l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento della Parte_2
, non essendo stata riassunta la casa nei suoi confronti, la causa proposta da nei
[...] Parte_1 confronti di è stata separata con ordinanza del 18 luglio 2023. Parte_2
Autorizzata all'udienza del 10.10.23 la chiamata in causa del terzo, si è costituito in giudizio, il giorno prima dell'udienza, la he ha dedotto ed eccepito: Parte_3
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato;
- l'inapplicabilità nei confronti della dell'art. 7 ter d.lgs. 286/2005, non avnedo CP_1 svolto il ruolo di committente o vettore;
- che, tenuto conto della limitazione, ex art. 7 ter, alle «prestazioni ricevute e [alla] quota di corrispettivo pattuita», sulla base dei tariffari concordati tra e , CP_1 Pt_2
l'importo da corrispondere a in manleva, sarebbe risultato ammontante ad CP_6
€ 748,70.
La terza chiamata ha, quindi, chiesto, preliminarmente, la declaratoria di incompetenza, nel merito in via principale il rigetto della domanda di e, conseguentemente, della domanda di manleva, e, in Pt_1 via subordinata, la determinazione della minor somma dovuta.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la parte attrice, in prima memoria ha dedotto che, in forza dell'accordo tra e «la Parte_3 CP_1 terza chiamata, risponde[va] nei confronti della parte attrice di tutte le obbligazioni di pagamento già in capo alla e quindi delle somme di cui alle fatture allegate all'atto di citazione, Parte_2 dovute a e che comunque si fosse determinata una “cessione di ramo di azienda” tra Parte_1
e onde l'attrice poteva agire anche direttamente contro la Pt_2 Parte_3 terza chiamata.
Indi, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24/09/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
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1. La domanda proposta da nei confronti di è infondata Parte_1 Controparte_1
e deve, pertanto, essere rigettata.
La domanda si fonda, in diritto, sull'art. 7 ter d.lgs. 286/2005 introdotto dalla legge di conversione del d.l. 103/2010, ai sensi del quale «Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto pagina 4 di 7 un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute
e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore». La definizione di vettore richiamata è la seguente: « l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente
a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce».
Trattasi di disciplina introdotta a tutela del soggetto debole della c.d. “catena vettoriale”, al quale risulta consentito agire anche nei confronti di soggetti rispetto ai quali non ha un vincolo contrattuale (vettori e mittente); lo scopo di favore rende dunque del tutto irrilevante la circostanza che il creditore originario sia stato dichiarato fallito, essendo obiettivo della norma costituire una posizione di privilegio in favore del soggetto debole. La solidarietà è, peraltro, mitigata da un duplice vincolo: da una parte, il corrispettivo dovuto in base al contratto tra vettore finale e controparte contrattuale, dall'altro, il corrispettivo pattuito tra il soggetto la cui solidarietà è invocata (mittente o vettore) e il vettore o subvettore. Ai sensi della disposizione in commento, chi agisce in giudizio deve dare prova del contratto col vettore principale, delle prestazioni commissionate ed eseguite, nonché del corrispettivo pattuito.
Orbene, nel caso di specie la convenuta ha eccepito di non poter essere qualificata né CP_1 come mittente, né come vettore, ed al riguardo ha prodotto il contratto stipulato con Parte_2
. Dall'esame delle schede contrattuali non emerge la stipula tra i due soggetti di un contratto di
[...] trasporto, ma di un contratto che, ancorché non del tutto sovrapponibile allo schema socialmente tipico, presenta tratti assimilabili all'affiliazione commerciale giacché prevede che, aderendovi, il
“concessionario” possa utilizzare il “nome commerciale”, e il “sistema” «che include i marchi […], le metodologie operative, il know-how, i segreti commerciali di proprietà e sviluppati da CP_7
», ed entri a far parte del “network”, intrattenendo rapporti con altri “concessionari”, con
[...] riferimento ai quali, all'art. 2.8, è previsto che assume l'obbligo di «amministrare un CP_1 sistema per consentire la liquidazione degli importi dovuti dagli, ed agli, altri Concessionari». La tariffa degli importi “dovuti agli altri Concessionari” risulta evincibile dal “tariffario” (doc. 3 fasc. terzo) prodotto da che indica gli “Inter Member Rates” (IMR), con prezzi per ciascun pallet Parte_3
(e scontistica per multipli). Sono poi indicate, separatamente, gli “Hub Fee” che, invece, appaiono essere gli importi corrisposti direttamente a per la giacenza delle merci presso gli hub (ovvero, CP_1
i centri di smistamento).
Dalla disamina della documentazione contrattuale, si ricava, pertanto, che il ruolo di sia CP_1 quello di un intermediario tra vettori operanti in “concessione”, ai quali fornisce servizi attinenti all'infrastruttura tanto fisica (gli hub) quanto tecnica, e non di vettore, o di mittente delle spedizioni. Non depone, infatti, in tal senso, la circostanza che i borderò prodotti dall'attrice riportassero, in intestazione pagina 5 di 7 il logo in quanto, alla luce del “contratto di adesione”, ciò appare corrispondente CP_1 all'utilizzo dei marchi e all'attività di supporto nello smistamento delle spedizioni svolta dall'odierna convenuta in favore del proprio network.
Orbene, la circostanza che la convenuta fosse qualificabile come mittente o vettore è fatto costitutivo della pretesa attorea, ed era pertanto onere della darne prova: non avendo ciò fatto, ed anzi Pt_1 emergendo dagli atti la inqualificabilità in tal senso della convenuta, la domanda deve essere rigettata.
Merita, peraltro, osservare, che la parte attrice non ha dato prova della corrispondenza dei corrispettivi richiesti con le fatture (doc. 3 fasc. attice) alle pattuizioni intervenute con la (doc. 1 fasc. Pt_2 attrice), risultando servizi (ad es. furgone 35 qli, 120 qli, costinel, extra motrice), che non risultano concordati sulla scorta della documentazione prodotta.
2. La domanda proposta da nei confronti di è Parte_1 Parte_3 inammissibile.
L'art. 183 c.p.c., nel teso vigente ratione temporis, in prima udienza «l'attore può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto», mentre la prima memoria integrativa (art, 183, co. 6, n. 1) ha un contenuto limitato alle «sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte». Deve dunque ritenersi che il termine ultimo per proporre domanda nuove (ma conseguenti alle difese delle altre parti) sia la prima udienza da individuarsi, nell'udienza del 30 gennaio 2024 (successiva alla chiamata in causa del terzo), durante la quale sono stati, appunto, chiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La domanda risulta, pertanto, inammissibile, in quanto formulata successivamente al maturare delle preclusioni.
3. In ragione del rigetto della domanda di nei confronti di la domanda di Pt_1 CP_1 manleva proposta da risulta, quindi, Controparte_1 Parte_3
4. Tenuto conto della soccombenza nei confronti di ambedue le controparti — nonché del principio di causazione con riferimento alla domanda di manleva, giacché la parte terza chiamata non ha contestato l'operatività della garanzia, la quale comunque trovava riscontro documentale — le spese di lite debbono essere poste a carico di . Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del petitum, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della natura documentale della causa e della prossimità del valore della stessa al margine inferiore dello scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2. dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_3
pagina 6 di 7 3. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1 confronti di Parte_3
4. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, iva e
CPA;
5. condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Parte_3 che si liquidano in € 9.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, iva e CPA.
Così deciso in Prato il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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