Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5117/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/10/2024
DA
rappresentata e difesa, per mandato allegato al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MONACELLI ENZO CESARE
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso CP_1 C.F._2 introduttivo del giudizio, dall'avv. INVIDIA ANTONIO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… I coniugi vivranno separatamente ciascuno libero di scegliere ove fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio. Le parti avranno l'obbligo di comunicarsi ogni variazione del proprio domicilio.
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1
concordemente provvederanno alla sua crescita, educazione e cura, con residenza e
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collocazione prevalente presso la madre nella propria abitazione che si trova in Roverbella
(MN), Via Solferino e San Martino n. 15. Le parti sono edotte che ogni e qualsivoglia cambio di residenza della minore dovrà avvenire con il consenso del genitore non collocatario;
2) Il padre avrà il diritto/dovere di vedere e di tenere con sé la figlia due fine settimana al mese dal venerdì dalle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 22:00.
Nella settimana in cui il signor non terrà l weekend, il padre avrà il diritto di CP_1 Per_1
vedere e tenere con sé la minore i giorni di giovedì e venerdì dalle ore 18:00/18:15 alle ore
21:00/21:30, riservandosi la facoltà di chiedere che la bambina in detti giorni pernotti presso tenere con sé la minore il giovedì dalle ore 18:00/18:15 alle ore 21:00/21:30.
I genitori potranno concordare un eventuale ampliamento del diritto di visita del padre così come sopra regolamentato.
Il signor inoltre, trascorrerà con un periodo continuativo durante le feste CP_1 Per_1
natalizie di giorni sette, che ad anni alterni andranno dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al
06/01.
Il padre trascorrerà con n periodo continuativo durante le feste pasquali di due giorni, Per_1
che ad anni alterni comprenderanno o il
Durante il periodo delle vacanze estive, il signor trascorrerà con la minore due periodi CP_1
di sette giorni anche continuativi, da comunicarsi alla madre entro la fine di maggio di ogni anno onde evitare la sovrapposizione delle ferie. Nel caso in cui, malgrado tale accorgimento, si dovesse verificare la sovrapposizione di ferie, rascorrerà metà del periodo comune Per_1
3) Il signor corrisponderà alla IG , entro il giorno 20 di ogni CP_1 Parte_1
82,50, rivalutabile annualmente secondo i vigenti parametri
ISTAT, a titolo di concorso nel contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Per_1
a decorrere da mese successivo a quello della data di pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno secondo il seguente schema, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni
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a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che
:
A) spese mediche:
-tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche
(su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico / cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
SSN, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti
- acquisto di testi scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, posto- entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete famigliare di riferimento, nonni, etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, famigliari di riferimento o altri parenti disponibili);
- (PC portatile o tablet) se necessari per lo connessi al programma di studio differenziato e/o
(cinquecento/00).
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di mante la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto alla quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, secondo le modalità
e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio alla sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente ci (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone l genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere quindi divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che della minore
[...]
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6) Entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti. Pertanto, nessun assegno
7) atto, dichiarano di non avere
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titolo e di aver già regolato ogni questione economica e patrimoniale;
dichiarano, altresì, di rinunziare, come in effetti rinunziano, ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa, azione o eccezione, comunque ideabili, compresi gli arretrati a titolo di aggiornamento ISTAT.
8) I coniugi si impegnano e si obbligano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di scioglimento del loro matrimonio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MEDOLE il
21/10/2017 ed ivi trascritto al numero 9 , parte 1,Uff.1 del registro dei relativi atti dell'anno 2017 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 6.2.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti Il Presidente
Giorgio Bertola
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