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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 12566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Kolaj Klodjan Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente sentenza
1. In data 16.10.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 14.3.2024 e notificato il 18.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 20.1.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica
(“l'esame dell'estratto conto integrato – casellario degli attivi mostra come lo stesso abbia CP_2 lavorato solo per un mese nel 2017”);
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (si veda il modello unilav di un contratto di lavoro con efficacia dal 26.9.2024 al 31.12.2024).
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 21.1.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 21.1.2025 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda. 2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia
e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; AN v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Vanno evidenziate le criticità annesse alla situazione di compromissione dei diritti umani in Pakistan tali da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch “Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle.
Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media.
Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi.
Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Controparte_3 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone” (v. 'Constitutional Coup'
Threatened in Pakistan | Human Rights Watch (hrw.org)).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha evidenziato che “Le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori;
ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile” (v. Pakistan -
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (state.gov)).
Un simile quadro è stato confermato anche dal report di Amnesty International del 2022 (v. Diritti umani in Pakistan Amnesty International) “Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta.
Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti”. classifica il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di Parte_2 cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Pakistan: Freedom in the World 2023
Country Report | Freedom House).
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Le affermazioni su cui è basato il provvedimento impugnato riguardanti l'integrazione lavorativa non hanno avuto smentita nel processo, non avendo il ricorrente prodotto alcunché con la nota conclusiva in ordine all'attuale situazione lavorativa. L'amministrazione resistente non ha dato causa al giudizio. Da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese.
Si comunichi.
Brescia, 21.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], con l'avvocato Kolaj Klodjan Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente sentenza
1. In data 16.10.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 14.3.2024 e notificato il 18.9.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 20.1.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica
(“l'esame dell'estratto conto integrato – casellario degli attivi mostra come lo stesso abbia CP_2 lavorato solo per un mese nel 2017”);
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (si veda il modello unilav di un contratto di lavoro con efficacia dal 26.9.2024 al 31.12.2024).
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 21.1.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 21.1.2025 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda. 2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia
e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; AN v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Vanno evidenziate le criticità annesse alla situazione di compromissione dei diritti umani in Pakistan tali da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
Secondo Human Rights Watch “Il Pakistan è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e affronta tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il Pakistan nell'agosto 2022 ha subito inoltre devastanti inondazioni che hanno coperto oltre un terzo del paese, uccidendo oltre 1.000 persone, sfollando più di 30 milioni e causando miliardi di dollari di danni. Queste crisi sono arrivate mentre il Pakistan affrontava crisi politiche ed economiche sempre più profonde e prezzi del cibo e del carburante alle stelle.
Durante tutto l'anno, il governo ha continuato a controllare i media e a limitare il dissenso. Le autorità hanno molestato e talvolta arrestato giornalisti e altri membri della società civile per aver criticato i funzionari e le politiche del governo. Sono continuati anche gli attacchi violenti contro i membri dei media.
Le donne, le minoranze religiose e le persone transgender hanno continuato a subire violenze, discriminazioni e persecuzioni, con le autorità che non hanno fornito una protezione adeguata o chiamato a rispondere i colpevoli. Il governo ha continuato a fare poco per ritenere le forze dell'ordine responsabili di torture e altri gravi abusi.
Gli attacchi dei militanti islamici, in particolare il , contro funzionari delle Controparte_3 forze dell'ordine e minoranze religiose hanno ucciso decine di persone” (v. 'Constitutional Coup'
Threatened in Pakistan | Human Rights Watch (hrw.org)).
Il Pakistan tiene elezioni regolari in un sistema politico multipartitico competitivo. Tuttavia, l'esercito esercita un'enorme influenza sulla sicurezza e su altre questioni politiche, intimidisce i media e gode dell'impunità per l'uso indiscriminato o extralegale della forza. Le autorità impongono restrizioni selettive alle libertà civili e i militanti islamici compiono attacchi contro le minoranze religiose e altri presunti oppositori.
Il report di USDOS relativo all'anno 2022 ha evidenziato che “Le questioni significative relative ai diritti umani includevano rapporti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali da parte del governo o dei suoi agenti;
sparizione forzata da parte del governo o dei suoi agenti;
tortura e casi di trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
detenzione arbitraria;
prigionieri politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
interferenza arbitraria o illecita con la privacy;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e dei media, tra cui la violenza contro i giornalisti, gli arresti ingiustificati e le sparizioni di giornalisti, la censura e le leggi penali sulla diffamazione e le leggi contro la blasfemia;
gravi restrizioni alla libertà di Internet;
interferenze sostanziali con la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione, comprese leggi eccessivamente restrittive per il funzionamento delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
severe restrizioni alla libertà religiosa;
restrizioni alla libertà di circolazione;
grave corruzione del governo;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di membri di minoranze razziali ed etniche;
reati che comportano violenza o minacce di violenza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
l'esistenza o l'uso di leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori;
ed esistenza delle peggiori forme di lavoro minorile” (v. Pakistan -
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (state.gov)).
Un simile quadro è stato confermato anche dal report di Amnesty International del 2022 (v. Diritti umani in Pakistan Amnesty International) “Sono continuate gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizioni forzate, torture, repressioni delle proteste pacifiche, attacchi contro giornalisti e violenze contro le minoranze religiose e altri gruppi emarginati. Una reazione contro le conquiste legali nei diritti transgender ha portato a una crescente violenza contro le persone transgender. Il Senato ha approvato una legge che criminalizzerebbe la tortura da parte di funzionari statali per la prima volta.
Gli sconvolgimenti politici hanno portato a una grande incertezza. Una crisi economica ha gravemente ostacolato i diritti economici delle persone. Il cambiamento climatico ha esacerbato le ondate di calore seguite da devastanti inondazioni, che hanno ucciso molti e minato una serie di diritti”. classifica il Pakistan come Paese parzialmente libero con un punteggio di 37/100, di Parte_2 cui 15/40 per i diritti politici;
22/60 per le libertà civili (v. Pakistan: Freedom in the World 2023
Country Report | Freedom House).
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Le affermazioni su cui è basato il provvedimento impugnato riguardanti l'integrazione lavorativa non hanno avuto smentita nel processo, non avendo il ricorrente prodotto alcunché con la nota conclusiva in ordine all'attuale situazione lavorativa. L'amministrazione resistente non ha dato causa al giudizio. Da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese.
Si comunichi.
Brescia, 21.1.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi