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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 2 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8617 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Nicola Locci, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
OPPONENTI
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica CP_1
certificata dell'avv. Gabriella Massacci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2021, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio in opposizione al Parte_2 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2014/2021, depositato il 5 novembre 2021 e notificato il 17 novembre 2021, per il pagamento della somma complessiva di Euro 8.400,00, oltre agli interessi e alle spese, di cui Euro 4.620,00 a titolo di canoni scaduti, dal mese di aprile 2020, incluso, fino al 10 novembre 2020, giorno del rilascio, ed
Euro 3.780,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, pari a sei mensilità, in
1 forza del contratto di locazione stipulato il 20 gennaio 2015, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Cagliari, via Cammino Nuovo n. 12, verso il canone mensile di Euro 630,00, deducendo l'insalubrità dell'immobile locato e conseguente inidoneità all'uso pattuito e la legittimità del recesso esercitato dai conduttori e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di risoluzione del contratto a far data dal 1° gennaio 2020, la condanna alla restituzione della somma di Euro 1.000,00, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, e della somma di Euro 1.890,00, corrisposta a titolo di canoni, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, oltre agli interessi, la riduzione del corrispettivo per la metà fin dalla conclusione del contratto, la condanna alla restituzione dell'eccedenza già versata e la condanna, infine, al risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile locato.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento dei motivi CP_1
dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna degli opponenti al risarcimento, in favore dell'opposta, dei danni da mancata riparazione dell'immobile locato.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Con ordinanza del 28 novembre 2024, il Giudice ha proposto alle parti di comporre la lite in via conciliativa, mediante la concessione del pagamento, a carico degli opponenti ed a favore dell'opposta, della minor somma di Euro
2.600,00, con la rinuncia tra le parti a ogni altra e superiore pretesa e la compensazione delle spese processuali per intero.
All'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno dichiarato entrambe di aderire alla proposta conciliativa d'ufficio, così come formulata.
All'udienza odierna, infine, le parti hanno dichiarato congiuntamente che l'accordo conciliativo è stato attuato con il pagamento della somma convenuta e hanno chiesto, a questo punto, che sia revocato il decreto ingiuntivo, con la rinuncia ad ogni pretesa ed alla solidarietà passiva prevista dalla legge professionale.
***
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del
2 contendere, sia sull'opposizione che sulle domande riconvenzionali. Nel corso del processo, infatti, i procuratori delle parti hanno dichiarato la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata d'ufficio e, in seguito, l'intervenuta attuazione di un accordo di contenuto conforme alla proposta stessa e, per tale ragione, hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata, previa revoca del decreto.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 2 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8617 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da e , elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Nicola Locci, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione a ministero di nuovo difensore
OPPONENTI
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica CP_1
certificata dell'avv. Gabriella Massacci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2021, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio in opposizione al Parte_2 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2014/2021, depositato il 5 novembre 2021 e notificato il 17 novembre 2021, per il pagamento della somma complessiva di Euro 8.400,00, oltre agli interessi e alle spese, di cui Euro 4.620,00 a titolo di canoni scaduti, dal mese di aprile 2020, incluso, fino al 10 novembre 2020, giorno del rilascio, ed
Euro 3.780,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, pari a sei mensilità, in
1 forza del contratto di locazione stipulato il 20 gennaio 2015, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Cagliari, via Cammino Nuovo n. 12, verso il canone mensile di Euro 630,00, deducendo l'insalubrità dell'immobile locato e conseguente inidoneità all'uso pattuito e la legittimità del recesso esercitato dai conduttori e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di risoluzione del contratto a far data dal 1° gennaio 2020, la condanna alla restituzione della somma di Euro 1.000,00, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, e della somma di Euro 1.890,00, corrisposta a titolo di canoni, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, oltre agli interessi, la riduzione del corrispettivo per la metà fin dalla conclusione del contratto, la condanna alla restituzione dell'eccedenza già versata e la condanna, infine, al risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile locato.
Si è costituita in giudizio contestando il fondamento dei motivi CP_1
dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna degli opponenti al risarcimento, in favore dell'opposta, dei danni da mancata riparazione dell'immobile locato.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Con ordinanza del 28 novembre 2024, il Giudice ha proposto alle parti di comporre la lite in via conciliativa, mediante la concessione del pagamento, a carico degli opponenti ed a favore dell'opposta, della minor somma di Euro
2.600,00, con la rinuncia tra le parti a ogni altra e superiore pretesa e la compensazione delle spese processuali per intero.
All'udienza del 27 marzo 2025, le parti hanno dichiarato entrambe di aderire alla proposta conciliativa d'ufficio, così come formulata.
All'udienza odierna, infine, le parti hanno dichiarato congiuntamente che l'accordo conciliativo è stato attuato con il pagamento della somma convenuta e hanno chiesto, a questo punto, che sia revocato il decreto ingiuntivo, con la rinuncia ad ogni pretesa ed alla solidarietà passiva prevista dalla legge professionale.
***
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del
2 contendere, sia sull'opposizione che sulle domande riconvenzionali. Nel corso del processo, infatti, i procuratori delle parti hanno dichiarato la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata d'ufficio e, in seguito, l'intervenuta attuazione di un accordo di contenuto conforme alla proposta stessa e, per tale ragione, hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata, previa revoca del decreto.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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