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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 27/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036754171000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6210/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e diritto
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.29520240036754171000, notificata per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 dell'importo di € 1.125,88, notificata in data 03.10.2024.
Resistono all'impugnazione DE ed ATO ME 1 spa, domandandone il rigetto.
Il motivo di ricorso è volto a far valere l'illegittimità della cartella per assenza degli atti prodromici.
ATO ME 1 spa eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19
e 21, comma 1, del D. Lgs 546/92 non avendo il ricorrente impugnato gli atti presupposti alla cartella di pagamento, in particolare le fatture e le intimazioni TIA, che sono stati correttamente notificati.
Il motivo pone la questione della autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento indicata nella cartella di pagamento e notificata il 20.09.2019 (come dimostrato dalla produzione effettuata da ATO ME 1 spa).
Il ricorrente, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, sostiene la non necessità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento (con conseguente ammissibilità dei motivi di ricorso che, opinando in senso contrario, sarebbero preclusi).
Recente pronunzia del giudice di legittimità (Cass. 6436/25 cui si rinvia) ha, in estrema sintesi, affermato che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
Tale pronunzia appare superare e smentire la correttezza dell'indirizzo recentemente affermatosi – cui aveva prestato adesione anche questa Corte di giustizia tributaria – secondo cui “ …(fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”.
Questa corte di merito, pur dando atto di avere in precedenza aderito all'indirizzo espresso da Cass. 16743/24, ritiene condivisibili le ragioni poste a fondamento della sentenza di legittimità n. 6436/25, sopra citata, e vi presta adesione anche in considerazione della evidente finalità nomofilattica che muove la citata decisione.
Posta tale conclusione, la pretesa esternata con l'intimazione di pagamento non impugnata si è cristallizzata con conseguente inammissibilità del motivo in esame, potendo la cartella di pagamento essere impugnata solo per vizi suoi propri.
Con altro motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito nei seguenti termini “ … quand'anche l'intimazione di pagamento indicata nel ruolo fosse stata notificata in data 20/09/2019 (si esclude) non ha interrotto i termini di prescrizione perché è assodato in giurisprudenza che i tributi locali si prescrivono in 5 anni (ex plurimis, si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 20213/2015 (cfr.all.n.4). Quindi, la prescrizione è maturata in assenza di prova di un valido atto interruttivo, con il decorso del relativo quinquennio
…”.
L'eccezione appena riferita si fonda, dunque, sulla medesima questione sopra esaminata, cioè quella relativa alla non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento e valgono le medesime conclusioni già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso.
Accertata la necessità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e la cristallizzazione del credito per effetto dell'omessa impugnazione, occorre concludere che il motivo in esame è infondato perché la prescrizione maturata andava fatta valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Con la memoria di controdeduzioni il ricorrente ha proposto nuova eccezione di prescrizione volta a far valere il compimento della prescrizione dopo la notifica dell'intimazione di pagamento.
Si tratta, tuttavia, di eccezione inammissibile perché tardivamente formulata.
Con l'ultimo motivo è fatta valere la nullita' della cartella di pagamento per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli art. 7 e 17 l. 212/2000 e dell'art. 8 d. lgs n.32/2001.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 (chiarezza e motivazione degli atti) l'atto tributario deve indicare “ …. i presupposti di fatto e le norme giuridiche che hanno determinato la decisione…”. La ratio della norma è quella di consentire prima al contribuente e poi (nel caso di insorgenza di controversia) al giudice di individuare chiaramente sia il contenuto rilevante dell'atto che le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
La motivazione ha la chiara funzione di porre il destinatario dell'atto nella condizione di poter decidere con piena cognizione di causa se esercitare il diritto di agire a tutela dei propri diritti (investendo quindi anche il diritto costituzionale di difesa previsto dall'art. 24 Cost.) ed è poi pacifico che l'obbligo di motivazione possa essere adempiuto anche per relationem (tra le tante cfr. Cass. 9032/13).
La cartella impugnata richiama, quale atto prodromico, l'intimazione di pagamento notificata nel 2019 nella quale risultano chiaramente indicate le fatture TIA non pagate ed anche i numeri dei vari ruoli posti a fondamento della riscossione.
La motivazione recata dal provvedimento impugnato appare idonea, seppure per relationem (modalità questa di motivazione certamente legittima), a porre il contribuente a conoscenza delle ragioni sulle quali l'accertamento è fondato, rispettando così l'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
450,00 per compensi oltre accessori di legge in favore di ciascuno dei resistenti. Messina, 14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 27/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036754171000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6210/2025 depositato il 28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e diritto
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.29520240036754171000, notificata per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta rifiuti anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 dell'importo di € 1.125,88, notificata in data 03.10.2024.
Resistono all'impugnazione DE ed ATO ME 1 spa, domandandone il rigetto.
Il motivo di ricorso è volto a far valere l'illegittimità della cartella per assenza degli atti prodromici.
ATO ME 1 spa eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19
e 21, comma 1, del D. Lgs 546/92 non avendo il ricorrente impugnato gli atti presupposti alla cartella di pagamento, in particolare le fatture e le intimazioni TIA, che sono stati correttamente notificati.
Il motivo pone la questione della autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento indicata nella cartella di pagamento e notificata il 20.09.2019 (come dimostrato dalla produzione effettuata da ATO ME 1 spa).
Il ricorrente, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, sostiene la non necessità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento (con conseguente ammissibilità dei motivi di ricorso che, opinando in senso contrario, sarebbero preclusi).
Recente pronunzia del giudice di legittimità (Cass. 6436/25 cui si rinvia) ha, in estrema sintesi, affermato che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
Tale pronunzia appare superare e smentire la correttezza dell'indirizzo recentemente affermatosi – cui aveva prestato adesione anche questa Corte di giustizia tributaria – secondo cui “ …(fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”.
Questa corte di merito, pur dando atto di avere in precedenza aderito all'indirizzo espresso da Cass. 16743/24, ritiene condivisibili le ragioni poste a fondamento della sentenza di legittimità n. 6436/25, sopra citata, e vi presta adesione anche in considerazione della evidente finalità nomofilattica che muove la citata decisione.
Posta tale conclusione, la pretesa esternata con l'intimazione di pagamento non impugnata si è cristallizzata con conseguente inammissibilità del motivo in esame, potendo la cartella di pagamento essere impugnata solo per vizi suoi propri.
Con altro motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito nei seguenti termini “ … quand'anche l'intimazione di pagamento indicata nel ruolo fosse stata notificata in data 20/09/2019 (si esclude) non ha interrotto i termini di prescrizione perché è assodato in giurisprudenza che i tributi locali si prescrivono in 5 anni (ex plurimis, si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 20213/2015 (cfr.all.n.4). Quindi, la prescrizione è maturata in assenza di prova di un valido atto interruttivo, con il decorso del relativo quinquennio
…”.
L'eccezione appena riferita si fonda, dunque, sulla medesima questione sopra esaminata, cioè quella relativa alla non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento e valgono le medesime conclusioni già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso.
Accertata la necessità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e la cristallizzazione del credito per effetto dell'omessa impugnazione, occorre concludere che il motivo in esame è infondato perché la prescrizione maturata andava fatta valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Con la memoria di controdeduzioni il ricorrente ha proposto nuova eccezione di prescrizione volta a far valere il compimento della prescrizione dopo la notifica dell'intimazione di pagamento.
Si tratta, tuttavia, di eccezione inammissibile perché tardivamente formulata.
Con l'ultimo motivo è fatta valere la nullita' della cartella di pagamento per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli art. 7 e 17 l. 212/2000 e dell'art. 8 d. lgs n.32/2001.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 (chiarezza e motivazione degli atti) l'atto tributario deve indicare “ …. i presupposti di fatto e le norme giuridiche che hanno determinato la decisione…”. La ratio della norma è quella di consentire prima al contribuente e poi (nel caso di insorgenza di controversia) al giudice di individuare chiaramente sia il contenuto rilevante dell'atto che le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
La motivazione ha la chiara funzione di porre il destinatario dell'atto nella condizione di poter decidere con piena cognizione di causa se esercitare il diritto di agire a tutela dei propri diritti (investendo quindi anche il diritto costituzionale di difesa previsto dall'art. 24 Cost.) ed è poi pacifico che l'obbligo di motivazione possa essere adempiuto anche per relationem (tra le tante cfr. Cass. 9032/13).
La cartella impugnata richiama, quale atto prodromico, l'intimazione di pagamento notificata nel 2019 nella quale risultano chiaramente indicate le fatture TIA non pagate ed anche i numeri dei vari ruoli posti a fondamento della riscossione.
La motivazione recata dal provvedimento impugnato appare idonea, seppure per relationem (modalità questa di motivazione certamente legittima), a porre il contribuente a conoscenza delle ragioni sulle quali l'accertamento è fondato, rispettando così l'art. 7 dello Statuto del Contribuente.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
450,00 per compensi oltre accessori di legge in favore di ciascuno dei resistenti. Messina, 14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera