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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3187/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3187 /2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
-ricorrente- contro
l'Avv. , in proprio e quale amministratore di sostegno dello Controparte_1
stesso, come da provvedimento del Tribunale di Catania del 13.02.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi;
resistente pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nettuno 16 C.F. , e , nata a [...] il C.F._2 CP_3
2.6.1998 ed ivi residente in [...], C.F. , C.F._3
rappresentate e difese anche disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Vito Branca e Rossella
Ruggeri, come da procura in atti;
intervenute per l'interdizione di
( ), nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_4
21/01/1963
con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21.03.2025 , sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 28.07.2023, chiedeva al Tribunale la pronuncia Parte_1 dell'interdizione del figlio , deducendo che: Controparte_4
- il dott. sin dal 2015 è affetto da malattia degenerativa, ovvero «Demenza tipo CP_2
Alzheimer di grado clinico severo e Sindrome Parkinsoniana ad incidenza funzionale sull'equilibrio statico e dinamico. Epilessia secondaria” , per la quale non è in grado di svolgere in maniera autonoma i comuni atti del vivere quotidiano e necessita costante supervisione e assistenza nell'arco delle 24 ore;
- la malattia è andata progressivamente peggiorando;
- nei confronti del è stata disposta dal Tribunale di Catania amministrazione di CP_2
sostegno (n. n. 6093/2019 RG VG) con nomina della moglie, avv. , ad Controparte_1
amministratore;
- la detta tutela, tuttavia, non appare costituire una appropriata misura di protezione, in considerazione: della assoluta, grave ed irreversibile incapacità del dott. di curare CP_2
pagina 2 di 7 i propri interessi e di compiere consapevoli atti di disposizione del proprio patrimonio e della complessità e rilevanza del suo patrimonio;
- da diverso tempo, l'amministratore di sostegno e coniuge del dott. , avv. CP_2
, ha dismesso la cura del proprio marito, collocandolo da oltre due anni Controparte_1
presso l'abitazione della ricorrente in Siracusa, viale Giulio Emanuele Rizzo n. 10.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente.
Nella sua memoria di costituzione l'Avv. , dato atto dell'attività da lei Controparte_1
solertemente svolta in qualità di amministratore di sostegno del marito negli anni di amministrazione, eccepiva:
- l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 413 c.c., poiché, in pendenza di amministrazione di sostegno, la domanda di apertura della procedura di interdizione andava sollevata innanzi al Giudice tutelare;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa, a favore di quello di Catania, luogo di residenza dell'interdicendo; nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda, costituendo la misura dell'interdizione
l'extrema ratio quando lo strumento dell'amministrazione di sostegno non risulti adeguato alla tutela dell'amministrato e rilevava come avesse sempre provveduto in modo efficace alla cura degli interessi personali e patrimoniali del marito.
Nel giudizio intervenivano, a sostegno delle ragioni della ricorrente, le figlie dell'interdicendo, e . Controparte_2 CP_3
Verificata la regolarità del contraddittorio, anche con riferimento alla partecipazione al giudizio dei parenti entro il 4° dell'interdicendo, il Giudice, preso atto dell'impossibilità dell'esame di presso il Tribunale, ne disponeva l'audizione domiciliare. Controparte_4
All'udienza del 30.04.2024 veniva sentito il quale si dimostrava Controparte_4
incapace di rispondere alle domande, relative alle proprie generalità e appariva disorientato nel tempo e nello spazio.
pagina 3 di 7 All'udienza del 9.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 20.03.2025, sentite le parti, le quali si riportavano alle conclusioni formulate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di interdizione oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità è in ogni caso infondata.
Ed invero, anche a voler superare l'eccezione di incompetenza territoriale di questo
Tribunale a favore di quello di Catania ove risiede l'interdicendo, facendo leva sul principio di residenza effettiva di (il quale dall'anno 2021 si trova a Controparte_4
Siracusa) e in disparte, anche, la questione per cui in pendenza di un giudizio di amministrazione di sostegno innanzi al Tribunale di Catania, la domanda avrebbe dovuto essere formulata, ex art. 413 c.c. innanzi al Giudice tutelare, il quale è competente a valutare l'eventuale variazione delle misure adottate e/o la sopravvenuta inadeguatezza dell'Amministrazione di Sostegno in atto e ciò al fine di evitare la duplicazione di identici procedimenti, in coerenza con i principi di economia processuale e di effettività della tutela, espressi dall'art. 111 Cost, nonché con la necessaria uniformità della regolamentazione di procedimenti retti da una disciplina omologa;
in ogni caso la domanda di interdizione proposta dalla ricorrente è infondata.
In punto di diritto, si rileva che con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento (legge n. 6 del 2004) - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità-incapacità, che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità – si è voluto attribuire all'istituto la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa, così, che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere pagina 4 di 7 assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare". Dal canto suo,
l'art. 414 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; e l'art. 415 c.c., continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione".
In sostanza la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria-
L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, fornendo uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale.
Coòinduce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della pagina 5 di 7 gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
Se, pertanto, in linea generale la normativa esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno, nella specie, non emergono elementi concreti per ritenere che il dott. non sia adeguatamente Controparte_4 garantito dalla misura dell'amministrazione di sostegno.
Ed invero, se da un lato, il Giudice tutelare presso cui pende l'amministrazione di sostegno non ha rilevato d'ufficio l'inadeguatezza della misura, dall'altro, l'Avv. CP_1 nell'odierno giudizio, ha documentato di aver sempre provveduto con puntualità e sollecitudine a gestire, nel rispetto dei limiti delle competenze attribuitele, le attività economico- patrimoniali del marito, essendo, peraltro, portatrice dei medesimi interessi, quale moglie e madre delle figlie del soggetto stesso.
Né, per sostenere, il contrario può rilevarsi che l'Avv. abbia intrapreso una nuova CP_1 relazione, esulando tale questione personale dall'oggetto del giudizio e non avendone alcuna incidenza;
ovvero che il patrimonio del abbia una particolare consistenza, CP_2 essendo stata tale circostanza evidentemente già valutata con l'aperura dell'amministrazione di sostegno.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non sussistano i presupposti per procedere all'interdizione del dott. . CP_2
Le spese seguono la soccombenza
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3187/2023 R.G.:
Rigetta la domanda di interdizione di . Controparte_4
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte vittoriosa Parte_1 che si liquidano in complessivi €. 5.262,00per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3187 /2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
-ricorrente- contro
l'Avv. , in proprio e quale amministratore di sostegno dello Controparte_1
stesso, come da provvedimento del Tribunale di Catania del 13.02.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi;
resistente pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nettuno 16 C.F. , e , nata a [...] il C.F._2 CP_3
2.6.1998 ed ivi residente in [...], C.F. , C.F._3
rappresentate e difese anche disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Vito Branca e Rossella
Ruggeri, come da procura in atti;
intervenute per l'interdizione di
( ), nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_4
21/01/1963
con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 21.03.2025 , sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 28.07.2023, chiedeva al Tribunale la pronuncia Parte_1 dell'interdizione del figlio , deducendo che: Controparte_4
- il dott. sin dal 2015 è affetto da malattia degenerativa, ovvero «Demenza tipo CP_2
Alzheimer di grado clinico severo e Sindrome Parkinsoniana ad incidenza funzionale sull'equilibrio statico e dinamico. Epilessia secondaria” , per la quale non è in grado di svolgere in maniera autonoma i comuni atti del vivere quotidiano e necessita costante supervisione e assistenza nell'arco delle 24 ore;
- la malattia è andata progressivamente peggiorando;
- nei confronti del è stata disposta dal Tribunale di Catania amministrazione di CP_2
sostegno (n. n. 6093/2019 RG VG) con nomina della moglie, avv. , ad Controparte_1
amministratore;
- la detta tutela, tuttavia, non appare costituire una appropriata misura di protezione, in considerazione: della assoluta, grave ed irreversibile incapacità del dott. di curare CP_2
pagina 2 di 7 i propri interessi e di compiere consapevoli atti di disposizione del proprio patrimonio e della complessità e rilevanza del suo patrimonio;
- da diverso tempo, l'amministratore di sostegno e coniuge del dott. , avv. CP_2
, ha dismesso la cura del proprio marito, collocandolo da oltre due anni Controparte_1
presso l'abitazione della ricorrente in Siracusa, viale Giulio Emanuele Rizzo n. 10.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente.
Nella sua memoria di costituzione l'Avv. , dato atto dell'attività da lei Controparte_1
solertemente svolta in qualità di amministratore di sostegno del marito negli anni di amministrazione, eccepiva:
- l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 413 c.c., poiché, in pendenza di amministrazione di sostegno, la domanda di apertura della procedura di interdizione andava sollevata innanzi al Giudice tutelare;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa, a favore di quello di Catania, luogo di residenza dell'interdicendo; nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda, costituendo la misura dell'interdizione
l'extrema ratio quando lo strumento dell'amministrazione di sostegno non risulti adeguato alla tutela dell'amministrato e rilevava come avesse sempre provveduto in modo efficace alla cura degli interessi personali e patrimoniali del marito.
Nel giudizio intervenivano, a sostegno delle ragioni della ricorrente, le figlie dell'interdicendo, e . Controparte_2 CP_3
Verificata la regolarità del contraddittorio, anche con riferimento alla partecipazione al giudizio dei parenti entro il 4° dell'interdicendo, il Giudice, preso atto dell'impossibilità dell'esame di presso il Tribunale, ne disponeva l'audizione domiciliare. Controparte_4
All'udienza del 30.04.2024 veniva sentito il quale si dimostrava Controparte_4
incapace di rispondere alle domande, relative alle proprie generalità e appariva disorientato nel tempo e nello spazio.
pagina 3 di 7 All'udienza del 9.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 20.03.2025, sentite le parti, le quali si riportavano alle conclusioni formulate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di interdizione oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità è in ogni caso infondata.
Ed invero, anche a voler superare l'eccezione di incompetenza territoriale di questo
Tribunale a favore di quello di Catania ove risiede l'interdicendo, facendo leva sul principio di residenza effettiva di (il quale dall'anno 2021 si trova a Controparte_4
Siracusa) e in disparte, anche, la questione per cui in pendenza di un giudizio di amministrazione di sostegno innanzi al Tribunale di Catania, la domanda avrebbe dovuto essere formulata, ex art. 413 c.c. innanzi al Giudice tutelare, il quale è competente a valutare l'eventuale variazione delle misure adottate e/o la sopravvenuta inadeguatezza dell'Amministrazione di Sostegno in atto e ciò al fine di evitare la duplicazione di identici procedimenti, in coerenza con i principi di economia processuale e di effettività della tutela, espressi dall'art. 111 Cost, nonché con la necessaria uniformità della regolamentazione di procedimenti retti da una disciplina omologa;
in ogni caso la domanda di interdizione proposta dalla ricorrente è infondata.
In punto di diritto, si rileva che con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento (legge n. 6 del 2004) - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità-incapacità, che ha tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità – si è voluto attribuire all'istituto la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa, così, che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere pagina 4 di 7 assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare". Dal canto suo,
l'art. 414 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti "quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; e l'art. 415 c.c., continua a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia "talmente grave da far luogo all'interdizione".
In sostanza la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria-
L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, fornendo uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale.
Coòinduce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della pagina 5 di 7 gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
Se, pertanto, in linea generale la normativa esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno, nella specie, non emergono elementi concreti per ritenere che il dott. non sia adeguatamente Controparte_4 garantito dalla misura dell'amministrazione di sostegno.
Ed invero, se da un lato, il Giudice tutelare presso cui pende l'amministrazione di sostegno non ha rilevato d'ufficio l'inadeguatezza della misura, dall'altro, l'Avv. CP_1 nell'odierno giudizio, ha documentato di aver sempre provveduto con puntualità e sollecitudine a gestire, nel rispetto dei limiti delle competenze attribuitele, le attività economico- patrimoniali del marito, essendo, peraltro, portatrice dei medesimi interessi, quale moglie e madre delle figlie del soggetto stesso.
Né, per sostenere, il contrario può rilevarsi che l'Avv. abbia intrapreso una nuova CP_1 relazione, esulando tale questione personale dall'oggetto del giudizio e non avendone alcuna incidenza;
ovvero che il patrimonio del abbia una particolare consistenza, CP_2 essendo stata tale circostanza evidentemente già valutata con l'aperura dell'amministrazione di sostegno.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non sussistano i presupposti per procedere all'interdizione del dott. . CP_2
Le spese seguono la soccombenza
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3187/2023 R.G.:
Rigetta la domanda di interdizione di . Controparte_4
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte vittoriosa Parte_1 che si liquidano in complessivi €. 5.262,00per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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