Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 585/2021 R. Gen. Aff. Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 585/2021 R. Gen. Aff. Cont. e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Fondi, alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via A. Romano n. 9 presso lo studio dell'Avv. Francesco Nania che lo rappresenta e difende come da procura agli atti;
- Appellante-
E
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Fondi, Piazza Municipio,
n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferraro Patrizia, che lo rappresenta e difende come da procura agli atti;
- Appellato-
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.VA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, Via Duca del Mare n. 24, presso lo studio dell'Avv. Dino Lucchetti che la rappresenta e difende come da procura agli atti;
-Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 185/2020 del Giudice di Pace di Fondi.
Conclusioni: come da conclusioni precisate nelle note sostitutive dell'udienza del
11.07.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di pace di Fondi n. 185/2020, con la quale veniva rigettata la domanda di condanna del odierno appellato – al risarcimento Controparte_1 dei danni occorsi all'attore in data 01.06.2016 alle ore 13.30 circa allorquando, mentre percorreva la piazza Giacomo Matteotti sita in Fondi, rovinava improvvisamente a terra a causa di un'anomalia nel selciato stradale che gli causava una distorsione alla caviglia.
A fondamento del gravame l'appellante lamentava l'insufficienza della motivazione (basata prevalentemente sulla documentazione fotografica) nonché l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie, avendo quest'ultimo valorizzato, a fondamento della pronuncia di rigetto, la visibilità e la prevedibilità dell'insidia, trattandosi di una strada di antico basolato ed essendo il sinistro avvenuto in pieno giorno.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva riformarsi la sentenza di prime Parte_1
cure.
Si costituiva in giudizio il svolgendo analitiche Controparte_1 controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell'appello.
Infine, si costituiva in giudizio anche la contestando Controparte_2
tutto quanto ex adverso dedotto da parte appellante.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e va accolto nei termini di cui alla seguente motivazione.
• Appare comprovato il motivo di appello consistente nel travisamento delle risultanze probatorie del primo grado di giudizio.
Si osserva in fatto che, attraverso l'istruttoria condotta in primo grado, l'appellante abbia provato il carattere parzialmente inevitabile o imprevedibile dalla insidia descritta, posto che la teste ha assistito alla caduta e lo ha soccorso al momento del Testimone_1 sinistro in quanto si trovava nelle immediate vicinanze (cfr. verbale d'udienza del
24.04.2019); la teste ha anche dichiarato che l'attore è caduto a causa di una “buca ampia della circonferenza di un palo rimosso”, riconoscendola nelle foto mostrate e
“localizzata all'interno degli spazi adibiti a parcheggio vetture” (cfr. sempre verbale d'udienza del 24.04.2019). Le dichiarazioni del predetto teste appaiono chiare e credibili non emergendo aporie o circostanze concrete contrarie.
A ben vedere, l'unico teste di parte convenuta, il Geometra ha indirettamente Tes_2 confermato la non piena visibilità dell'anomalia, affermando di non aver potuto individuare “il punto preciso dell'accaduto” probabilmente perché, trattandosi di “uno stallo adibito a parcheggio” al momento del sopralluogo poteva esserci una macchina parcheggiata sopra (cfr. verbale d'udienza del 24.04.2019).
Appare dunque provato lo stato dei luoghi e il nesso eziologico tra la causa e l'evento.
Il convenuto ente territoriale, dal canto suo, non ha fornito adeguata prova liberatoria in ordine all'esistenza del caso fortuito, atto a recidere il nesso causale.
Appare quindi errata la ricostruzione probatoria condotta dal giudice di prime cure in quanto basata prioritariamente sul materiale fotografico allegato (peraltro scarsamente intellegibile attesa la pessima qualità della scansione) senza tenere adeguatamente in considerazione le altre prove raccolte nel giudizio.
Accolto il motivo di gravame occorre adesso, in applicazione dell'art. 354 comma
1 c.p.c., valutare la domanda risarcitoria così come depositata nel primo grado di giudizio
(cfr. atto introduttivo del primo grado di giudizio.
• Si ritiene, dal riesame del compendio probatorio di primo grado, che le circostanze fattuali valutate dal giudice di prime cure non siano di per sé sole sufficienti a concludere l'esame della efficienza causale dei fattori intervenuti nel sinistro, dovendosi apprezzare il coinvolgimento di fattori concausali, quali la parziale imprudenza del pedone per non aver attivato i doveri di vigilanza desumibili dalla normale prudenza dell'uomo comune (lastroni di basolato di forma irregolare e parzialmente distaccati).
Tanto premesso, nel caso di specie ricorrono le condizioni per il risarcimento del danno invocato posto che, trattandosi di un manto stradale realizzato in antico basolato, deve allo stato ritenersi che, ove il pedone fosse stato più attento, avrebbe potuto quanto meno rappresentarsi parte del pericolo e, quindi, se non evitato, ne avrebbe limitato i danni.
Cionondimeno, non sussistendo elementi che consentano di ritenere che l'appellante abbia tenuto un contegno talmente difforme rispetto alle regole di prudenza e di attenzione, da integrare il fortuito incidente, sussistono i presupposti per ritenere che il danno sia stato il risultato di una duplice e paritaria combinazione di fattori causali, rappresentati, il primo, dall'esistenza di un'anomalia intrinseca della strada in alcun modo segnalata, ovvero di un bene pubblico deputato alla circolazione dei pedoni in relazione alla cui sicurezza e conformità sussiste un generale affidamento degli utenti;
e il secondo, dal contegno del pedone da considerarsi, alla luce dell'evento verificatosi, imprudente nel percorso, in considerazione della visibilità orizzontale del panorama stradale antistante, come riportato nella documentazione fotografica.
Poiché la condotta del danneggiato, innescando il processo dannoso ha fornito un essenziale apporto causale alla verificazione del danno, occorre verificare se tale contributo sia assurto a fattore interruttivo del nesso di causalità – atteggiandosi a c.d. fortuito incidentale – o se abbia semplicemente costituito una concausa dello stesso.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo. Per il principio dell'affidamento, il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo medesimo.
In questi termini, il non diligente comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente.
• Tutto ciò premesso, un apporto causale del danneggiato nel caso di specie appare ravvisabile, atteso che dall'istruttoria è emerso che al momento del sinistro la visibilità, seppur ridotta, era comunque possibile in considerazione dell'orario in cui è avvenuto il sinistro (13:30 circa) peraltro in una pavimentazione che richiedeva forte attenzione nel percorrerla. Appaiono dirimenti due circostanze fattuali sul punto: il fatto che la buca fosse stata lasciata aperta a seguito della rimozione di un palo (atto che denota incuria del gestore della strada) e dall'altro i vincoli architettonici che impedivano al gestore di intervenire mediante la sostituzione della pavimentazione con altra più funzionale
Cionondimeno, secondo un criterio di prognosi postuma ex ante in concreto, deve ritenersi che la condotta del pedone modello non avrebbe potuto in assoluto evitare il danno, in assenza di specifici interventi di segnalazione e perimetrazione dell'area da parte del custode della strada, ma semmai ridurlo. . Il contemperamento di tutte le circostanze prima indicate deve comportare un giudizio finale di corresponsabilità del danneggiato nella misura del 50%. con la conseguenza che il risarcimento del danno andrà decurtato in misura corrispondente.
• Passando alla determinazione del quantum debeatur, si precisa quanto segue.
Risulta dai documenti allegati nel primo grado di giudizio che l'odierno appellante fu ricevuto del pronto soccorso dell'Ospedale Fiorini si Terracina il quale ha diagnosticato
“trauma distorsivo caviglia sx” sulla scorta di specifici esami di laboratorio tra i quali una radiografia del piede e della caviglia. A seguito di tale esame obiettivo può ritenersi provato il nesso causale medico legale tra la caduta indicata in citazione e il danno evento misurato dal nosocomio di Terracina. Tale referto attesta una diagnosi di guarigione in
25 giorni lavorativi.
Appare quindi sorretta dalla causalità materiale la conclusione medico legale secondo la quale devono ritenersi computabili 25 giorni di inabilità temporanea assoluta, per i postumi descritti nell'esame obiettivo svolto dal nosocomio, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro ed escludendo micro-permanenti in quanto non dimostrate.
Quanto al danno biologico, questo va calcolato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, non avendo parte attrice richiesto di liquidare il danno in altro modo (cfr. sulle micropermanenti da ultimo Cass. civ. 4509\22 e in generale sulla applicazione delle tabelle Cass. civ. 33005\21).
Ne consegue che il danno da liquidare, secondo le già menzionate tabelle del 2024 deve essere quantificato in euro 2.875,00 tenuto conto dell'età dell'attore alla data del sinistro
(44 anni).
Per quanto attiene al danno morale, esso va risarcito nell'ambito della personalizzazione consentita nelle tabelle predette, ma alcuna prova utile è stata allegata da parte attrice in tale senso. Dal totale dei danni liquidati, pari ad € 2.875,00 già valutati ai valori attuali, deve essere decurtata la percentuale del 50% ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. per un totale di euro
1.475.00
Sono dovuti interessi compensativi, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ.
39376\21).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato,
e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione.
Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi
(c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
Ne consegue che al credito devalutato all'1-6-2016, pari ad euro 1.213, 99, vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione ed ammontano a complessivi euro 148,52.
Al totale dei danni liquidati, pari ad € 1.475,00 già valutati ai valori attuali, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712, per un totale risarcitorio di euro 1.619,88. • Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere poste a carico solidale degli appellati quelle di primo grado, ma con compensazione del
50% in conseguenza della rivalutazione del compendio probatorio. Le spese del giudizio di appello invece vanno addossate per intero alle appellate in ragione dell'accoglimento. Sono dovuti gli importi previsti dal dm 55\14 secondo il valore riferito al decisum e senza fase istruttoria nel solo grado di appello.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, annullata la sentenza di primo grado, accoglie in parte la domanda attorea di primo grado accertando tuttavia la corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno nella misura del 50%.
2. condanna il al pagamento di euro 1.619,88 in favore di Controparte_1 parte attrice, con obbligo di manleva di sull'intera Controparte_2
somma liquidata, previa decurtazione delle franchigie previste delle condizioni generali di assicurazione prodotte;
3. condanna il e la al pagamento Controparte_1 Controparte_2
solidale, in favore della odierna appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 2.127 oltre euro 174 per spese documentate oltre accessori di legge, nonchè delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 632,50, ed euro 62,50 per spese documentate, importi derivanti dalla compensazione di 1\2, oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina, 29.3.2025
Il Giudice Dott. Gaetano Negro