Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1980, n. 3102
CASS
Sentenza 12 maggio 1980

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L'efficacia di prova scritta, attribuita dall'art 635, comma secondo, cod proc civ, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli enti previdenziali per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi, vale ai fini dell'ammissibilita dell'ingiunzione, ma non rende incontestabile la pretesa dedotta da quegli accertamenti, sui quali deve potersi esplicare pienamente il vaglio del giudice, col rispetto dei limiti derivanti dal carattere proprio di ciascuna prova acquisita al processo. Pertanto, i verbali di ispezione, essendo formati da pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso unicamente di quanto costoro affermano essere accaduto in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi interpellati dagli ispettori, sono liberamente valutati dal giudice. ( V 535/80, mass n 403929; ( V 977/67, mass n 327243; ( V 2766/64, mass n 304135; ( V 978/62, mass n 251611).*

La ripartizione dell'Onere probatorio, come fissato dall'art 2697 cod civ, non e derogato in danno di chi faccia opposizione ad un decreto ingiuntivo; il quale, a meno che non proponga anche una domanda riconvenzionale, non propone una domanda propria, ma intende soltanto difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto ed ottenuto il decreto stesso e non altro pretende se non che all'accertamento di tale domanda si proceda secondo le norme del procedimento ordinario. ( V 3261/79, mass n 399635; ( V 3090/79, mass n 399452; ( V 615/79, mass n 396760).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/1980, n. 3102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3102
    Data del deposito : 12 maggio 1980

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