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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5040/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n 63/2025 per omesso pagamento TARI anni 2020 e 2021 per complessivi € 1.734,00, notificato in data 31/7/2025 dal Comune di Castellabate.
Deduce: 1) il difetto di motivazione;
2) la mancata sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del funzionario responsabile del tributo correttamente individuato e 3) la mancata applicazione della deliberazione del consiglio comunale n. 00009/2020 del 21/07/2020, con la quale, previa conferma per il 2020 delle tariffe del
2019, era prevista una riduzione del 30% per le attività produttive, che avevano subito il blocco disposto con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivante dalle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e la possibilità di corrispondere l'eventuale conguaglio in tre anni. In particolare evidenzia che l'atto di accertamento deve indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità e il termine per la proposizione del ricorso, l'organo giurisdizionale competente ed essere sottoscritto dal funzionario responsabile a tanto autorizzato nel rispetto della disciplina prevista per la sottoscrizione a stampa, che il funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato non è stato individuato in base ad un provvedimento di livello dirigenziale, i cui estremi non sono indicati nell'avviso di accertamento, che difettano nell'atto impugnato l'indicazione degli identificativi catastali, della superficie degli immobili oggetto di tassazione, della tariffa applicata ai fini della verifica del corretto calcolo del tributo, nonché della categoria di utenza TARI attribuita e che, esercitando l'attività di pub-pizzeria, ha subito il blocco disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivante dalle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 con conseguente diritto all'applicazione della riduzione del 30%.
Conclude come segue: “1. Annullare l'Avviso di accertamento n.63/2025 per omesso pagamento TARI di
€ 1.734,00 relativo all'anno · 2020 · 2021 2. in via subordinata procedere alla rideterminazione della tassa e sanzioni riguardante l'Avviso di accertamento n. 63/2025 per l'anno 2020/2021 3. Condannare il Comune di Castellabate in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente ricorso, in favore dell'avvocato antistatario”.
Il Comune di Castellabate si costituisce in giudizio e rileva: 1) che all'atto impugnato non va allegato il provvedimento dirigenziale, che autorizza la sottoscrizione, che è sufficiente la sola indicazione della fonte dei poteri, che l'atto contiene l'indicazione del decreto sindacale di attribuzione dei poteri al funzionario responsabile, che allega alla costituzione e che, in ogni caso, la sottoscrizione appare del tutto irrilevante, quando vi sia la pacifica riferibilità dell'atto all'amministrazione, che lo ha emesso;
2) che l'atto è sufficientemente motivato con l'indicazione della superficie imponibile, non essendo necessario anche l'indicazione degli estremi catastali come per l'IMU, con la descrizione della tariffa, dell'ufficio di riferimento, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale chiedere il riesame;
3) che il ricorrente non
è titolare di alcuna attività che abbia subito un blocco.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza del 19/1/2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, che disciplina i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, prevede la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso di utilizzo di sistemi informativi automatizzati. Gli avvisi di accertamento impugnati sono emessi col ricorso ad un sistema automatizzato e contengono l'indicazione a stampa del
Funzionario Responsabile del Tributo, cosicchè essi possono considerarsi correttamente emessi.
Per completezza di esposizione non può non rilevarsi che non sono mancate pronunce di merito secondo cui tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali devono essere sempre e comunque firmati in forma autografa, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi;
si assume anche che l'art. 1 comma 87, della legge 549/95 sarebbe stato implicitamente abrogato dal sopravvenuto D. Lgs. n. 267 del 2000 e dalla disciplina avente ad oggetto la firma digitale degli atti, di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005.
Tale orientamento non convince: l'art. 1, comma 87, citato è norma speciale, applicabile unicamente ai tributi regionali e locali e deve essere ritenuta derogatoria della disciplina in tema di sottoscrizione degli atti impositivi e la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l'amministrazione comunale, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, può legittimamente sostituire la sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ( cfr. Cass. civ. nn. 15079/2004 e
15447/2010).
Giova, inoltre, ricordare, come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”(cfr. Cass. civ. n. 19327/2024).
Neanche la doglianza concernente la carenza di motivazione dell'atto impugnato appare condivisibile.
Le delibere comunali relative all'applicazione di un tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, perchè si tratta di atti amministrativi di carattere generale, che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio ( cfr. Cass. civ. n. 3551/2005); è necessario, viceversa, che il contribuente sia posto in grado di conoscere le modalità di individuazione e di rilevazione delle superfici, che l'ente pretende di sottoporre a tassazione.
L'amministrazione comunale nell'atto impugnato individua specificatamente gli immobili oggetto dell'accertamento e la loro superficie, cosicchè è possibile comprendere in base a quali dati ed informazioni
è stata conteggiata la superficie tassabile, la cui estensione, peraltro, non forma oggetto di contestazione;
l'atto impugnato appare, inoltre, completo in ogni sua parte.
Non vi è prova, infine, che il ricorrente rientri fra i soggetti cui è assicurata dall'amministrazione comunale resistente una riduzione della tassa, applicata in relazione a due immobili destinati a private abitazioni.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00, oltre accessori come per legge. Salerno, 19/1/2026 Dott.ssa Elvira Bellantoni
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BELLANTONI ELVIRA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5040/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n 63/2025 per omesso pagamento TARI anni 2020 e 2021 per complessivi € 1.734,00, notificato in data 31/7/2025 dal Comune di Castellabate.
Deduce: 1) il difetto di motivazione;
2) la mancata sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del funzionario responsabile del tributo correttamente individuato e 3) la mancata applicazione della deliberazione del consiglio comunale n. 00009/2020 del 21/07/2020, con la quale, previa conferma per il 2020 delle tariffe del
2019, era prevista una riduzione del 30% per le attività produttive, che avevano subito il blocco disposto con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivante dalle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e la possibilità di corrispondere l'eventuale conguaglio in tre anni. In particolare evidenzia che l'atto di accertamento deve indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità e il termine per la proposizione del ricorso, l'organo giurisdizionale competente ed essere sottoscritto dal funzionario responsabile a tanto autorizzato nel rispetto della disciplina prevista per la sottoscrizione a stampa, che il funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato non è stato individuato in base ad un provvedimento di livello dirigenziale, i cui estremi non sono indicati nell'avviso di accertamento, che difettano nell'atto impugnato l'indicazione degli identificativi catastali, della superficie degli immobili oggetto di tassazione, della tariffa applicata ai fini della verifica del corretto calcolo del tributo, nonché della categoria di utenza TARI attribuita e che, esercitando l'attività di pub-pizzeria, ha subito il blocco disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri derivante dalle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 con conseguente diritto all'applicazione della riduzione del 30%.
Conclude come segue: “1. Annullare l'Avviso di accertamento n.63/2025 per omesso pagamento TARI di
€ 1.734,00 relativo all'anno · 2020 · 2021 2. in via subordinata procedere alla rideterminazione della tassa e sanzioni riguardante l'Avviso di accertamento n. 63/2025 per l'anno 2020/2021 3. Condannare il Comune di Castellabate in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente ricorso, in favore dell'avvocato antistatario”.
Il Comune di Castellabate si costituisce in giudizio e rileva: 1) che all'atto impugnato non va allegato il provvedimento dirigenziale, che autorizza la sottoscrizione, che è sufficiente la sola indicazione della fonte dei poteri, che l'atto contiene l'indicazione del decreto sindacale di attribuzione dei poteri al funzionario responsabile, che allega alla costituzione e che, in ogni caso, la sottoscrizione appare del tutto irrilevante, quando vi sia la pacifica riferibilità dell'atto all'amministrazione, che lo ha emesso;
2) che l'atto è sufficientemente motivato con l'indicazione della superficie imponibile, non essendo necessario anche l'indicazione degli estremi catastali come per l'IMU, con la descrizione della tariffa, dell'ufficio di riferimento, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale chiedere il riesame;
3) che il ricorrente non
è titolare di alcuna attività che abbia subito un blocco.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Fissata l'udienza del 19/1/2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, che disciplina i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, prevede la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso di utilizzo di sistemi informativi automatizzati. Gli avvisi di accertamento impugnati sono emessi col ricorso ad un sistema automatizzato e contengono l'indicazione a stampa del
Funzionario Responsabile del Tributo, cosicchè essi possono considerarsi correttamente emessi.
Per completezza di esposizione non può non rilevarsi che non sono mancate pronunce di merito secondo cui tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali devono essere sempre e comunque firmati in forma autografa, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi;
si assume anche che l'art. 1 comma 87, della legge 549/95 sarebbe stato implicitamente abrogato dal sopravvenuto D. Lgs. n. 267 del 2000 e dalla disciplina avente ad oggetto la firma digitale degli atti, di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005.
Tale orientamento non convince: l'art. 1, comma 87, citato è norma speciale, applicabile unicamente ai tributi regionali e locali e deve essere ritenuta derogatoria della disciplina in tema di sottoscrizione degli atti impositivi e la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l'amministrazione comunale, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, può legittimamente sostituire la sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ( cfr. Cass. civ. nn. 15079/2004 e
15447/2010).
Giova, inoltre, ricordare, come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”(cfr. Cass. civ. n. 19327/2024).
Neanche la doglianza concernente la carenza di motivazione dell'atto impugnato appare condivisibile.
Le delibere comunali relative all'applicazione di un tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, perchè si tratta di atti amministrativi di carattere generale, che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio ( cfr. Cass. civ. n. 3551/2005); è necessario, viceversa, che il contribuente sia posto in grado di conoscere le modalità di individuazione e di rilevazione delle superfici, che l'ente pretende di sottoporre a tassazione.
L'amministrazione comunale nell'atto impugnato individua specificatamente gli immobili oggetto dell'accertamento e la loro superficie, cosicchè è possibile comprendere in base a quali dati ed informazioni
è stata conteggiata la superficie tassabile, la cui estensione, peraltro, non forma oggetto di contestazione;
l'atto impugnato appare, inoltre, completo in ogni sua parte.
Non vi è prova, infine, che il ricorrente rientri fra i soggetti cui è assicurata dall'amministrazione comunale resistente una riduzione della tassa, applicata in relazione a due immobili destinati a private abitazioni.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00, oltre accessori come per legge. Salerno, 19/1/2026 Dott.ssa Elvira Bellantoni