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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 285/2023 R.G. promossa da
(cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giulia Artini,
Appellante contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dell'avv. Salvatrice Diara,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n.1034/2022 del 25.10.2022 il tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da accertava che Controparte_1
quest'ultima aveva svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
, con mansioni di assistente a persone anziane, dall'1.3.2012 al Parte_1
7.4.2015; che la stessa aveva osservato l'orario lavorativo di 6 ore al giorno per sei giorni la settimana e aveva percepito la retribuzione mensile di € 600,00; che la lavoratrice non aveva fruito di alcun giorno di ferie e non aveva percepito, in relazione alla predetta attività, alcuna somma a titolo di tredicesima mensilità e di t.f.r..
Il tribunale riteneva indimostrata la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, secondo la quale aveva svolto attività di volontariato prima Controparte_1
presso la “casa condivisa solidale” ove era ospite sua zia, tale e, dall'8 NA
gennaio 2015, in favore della denominata “La Solidale”, avente lo scopo Pt_2
sociale di creare nuclei abitativi solidali per anziani e al fine di effettuare il recupero della socializzazione di questa fascia debole della popolazione.
Con successiva sentenza n.241/2023 - previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostituiva delle ferie e t.f.r., avuto riguardo del CCNL di settore – il tribunale condannava al Parte_1
pagamento, in favore di del complessivo importo di Controparte_1
€33.917,78, in essi compresi € 30.494,16 a titolo di retribuzione ed € 3.423,62 a titolo di TFR, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'importo di € 2.000,00, oltre spese legali e CTU.
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023, impugnava la Parte_1
sentenza; resisteva al gravame. Controparte_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale qualificato il rapporto tra le parti in causa come rapporto di lavoro subordinato, in contraddizione con le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, erroneamente valutate.
In particolare, il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla testimonianza della teste , “utilizzandola a proprio piacimento, Testimone_1 isolando e utilizzando alcune frasi senza però inserirle nel contesto generale della deposizione” e senza tenere in considerazione che la testimone aveva dichiarato di non lavorare per la struttura, della quale era socia per motivi umanitari.
Avrebbe poi errato il giudice nel fondare la propria decisione sulle testimonianze rese dai testi e , trattandosi di persone che frequentavano la Testimone_2 Tes_3
casa condivisa e poi l'associazione “La Solidale” solo per fare visita ai parenti ivi ricoverati, e dalla teste , che ivi si recava solo per dare l'eucarestia alle Tes_4
ospiti, sottolineando che peraltro quest'ultima aveva dichiarato che l'appellante era
“frequentatrice della parrocchia”: tali testimoni nulla avevano potuto riferire in ordine al rapporto intercorrente tra le parti in causa, in termini di orario di lavoro, di assoggettamento al vincolo della subordinazione e sottoposizione al controllo direttivo del presunto datore di lavoro, di trattamento economico, turni notturni, mancata fruizione di ferie, permessi, mentre la testimonianza resa da Tes_1
aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
[...]
riconducendo l'attività svolta dalla nella sfera del volontariato. CP_1
Rileva ancora che, anche dalle dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio formale, era emerso che era una volontaria presso una casa di CP_1
condivisione (e non una casa di riposo); che i turni erano gestiti dalle stesse volontarie che accudivano i propri parenti;
che la era parente dell'ospite CP_1
che anche il teste aveva riferito che la madre NA Testimone_5 [...]
era lontana parente della madre del marito della sig.ra e che la Per_1 CP_1
stessa era deceduta nella primavera del 2015, periodo coincidente con l'interruzione dell'ipotetico rapporto di lavoro.
Lamenta che il giudice non aveva tenuto conto del fatto che il contributo economico elargito alle volontarie trovasse fondamento nello stesso statuto e nell'atto costitutivo dell'associazione e che tale contributo coincidesse con le rette pagate dagli ospiti.
Censura infine l'illogicità della motivazione, per avere ritenuto provato che la avesse lavorato “non oltre 6 ore al dì per sei giorni la settimana” pur CP_1 affermando subito dopo: “Nessun preciso elemento di giudizio autorizza, poi, a ritenere dimostrata l'osservanza dei turni descritti in ricorso”.
1.2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di legittimazione passiva per il periodo 8.01.2015-7.04.2015, tenuto conto che dall'8.01.2015 la non CP_1
avrebbe più lavorato alle dipendenze della sig.ra in proprio ma, CP_2
eventualmente, per conto di altro soggetto ovvero l'associazione non lucrativa e di utilità sociale per anziani denominata “La Solidale ONLUS”.
1.3 Con altro motivo censura la sentenza per mancata motivazione sull'irrilevanza delle difese svolte dalla , in particolare sulla produzione Parte_1
documentale offerta (atto costitutivo e statuto della associazione, lettera di esclusione dallo status di socio indirizzato alla in data 12.11.2015, lettera CP_1
del 12.12.2913 a firma della sig.ra ). CP_1
1.4 Infine censura la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante l'accoglimento del ricorso per un importo inferiore a quello domandato e la condanna al risarcimento del danno ex art. 89 cpc.
2. L'appello è infondato.
Il Tribunale di Ragusa ha fatto buon uso del potere di valutazione delle prove testimoniali assunte, dalle quali è emerso con certezza, a parere di questa Corte, che l'odierna appellata svolgeva mansioni di assistenza agli anziani e pulizia presso la struttura di proprietà dell'appellante ove erano ospitate persone anziane in cambio del pagamento di una retta mensile. E' incontestato che l'appellata ricevesse per l'attività svolta nella struttura – di assistenza agli anziani e di pulizie – l'elargizione di somme di denaro, come ammesso dalla stessa odierna appellante nel suo interrogatorio formale.
Come già previsto dall'art. 2 della legge quadro sul volontariato 266/2011 - e poi confermato anche dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017, successivo ratione temporis ai fatti di causa - l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, mentre possono essergli rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dall'ente di volontariato, essendo vietati anche rimborsi spese di natura forfetaria: pertanto “non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste” (Cass. 9468/2013).
Nel caso in esame la parte appellante non ha nemmeno allegato che le elargizioni in denaro in favore della - ammesse nell'ordine di importi per CP_1
5.000,00/6.000,00/7.000,00 euro annui (importo, quest'ultimo perfettamente compatibile con l'allegazione della lavoratrice di ricevere il compenso mensile di
600,00 euro al mese) - avvenissero a titolo di rimborso spese, affermando che rispondevano piuttosto alla finalità di aiutare la socia volontaria in momenti di bisogno economico.
Anche la teste , che ha dichiarato di avere svolto le stesse Testimone_1
mansioni della (assistenza anziani e pulizie) per pochi mesi, senza sapere CP_1
indicare esattamente il periodo, ha dichiarato di avere ricevuto “un contributo” in denaro, in misura fissa mensile (“Forse si trattava di 500,00 € al mese”), senza tuttavia saperne indicare la causa (“non so a che titolo”) e senza che l'elargizione potesse essere giustificata dal suo stato di bisogno, espressamente negato. La teste riceveva il denaro direttamente dalle mani dell'odierna appellante, che si recava a tal fine nella struttura ove era svolta l'attività.
Va quindi esclusa la fondatezza della tesi prospettata dall'odierna appellante, della natura volontaria del rapporto, per l'assenza del requisito essenziale della gratuità, essendo emerso con certezza che la corrispondeva Parte_1
periodicamente a coloro che svolgevano mansioni di assistenza agli anziani e pulizie somme di denaro non riferibili a rimborsi di spese effettivamente sostenute.
Ne consegue che la prestazione svolta dalla a titolo oneroso, con i CP_1
caratteri della personalità e continuità, inserimento nell'organizzazione di lavoro mediante turni predisposti da altro soggetto (tale o , come la Per_2 Per_3 chiama la teste – la quale la indica come soggetto che coordinava Tes_1
l'attività - e che risulta essere tra i soci fondatori dell' Parte_3
costituita l'8.1.2015) va ricondotta alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione era svolta per sei giorni la settimana, in turni di sei ore: soccorrono ancora una volta le dichiarazioni della teste , la quale ha Tes_1
riferito che “ciascun turno…si protraeva per 4-5-6 ore, forse 6”, con un giorno di riposo settimanale (anche d'estate).
La presenza quotidiana di mattina o di pomeriggio della presso la CP_1
struttura di ricovero degli anziani, intenta a svolgere le sue mansioni lavorative, è stata confermata dai testi e , i quali si recavano Testimone_2 Testimone_5
assiduamente a trovare la madre ivi ricoverata. In particolare, ha Testimone_5
dichiarato di recarsi quasi quotidianamente presso la struttura a volte di mattina, altre di pomeriggio, per i tre/quattro anni in cui la madre, poi deceduta nel 2015, era stata ivi ricoverata. Da tale ultima dichiarazione può ritenersi provato anche che il rapporto di lavoro della sia insorto nella data allegata in ricorso, nel marzo CP_1
2012, anche se non può ritenersi dimostrata l'osservanza, da parte della lavoratrice, della turnazione del lavoro specificamente indicata in ricorso. Il teste inoltre ha riferito di versare la retta pagata della madre nelle mani dell'odierna appellante, che gestiva la struttura e ha precisato, su domanda specifica, che la propria madre si chiamava ed era una lontana parente della madre del marito della NA
. CP_1
Orbene, è anche il nome riferito dall'appellante alla “zia” NA
dell'appellata, il cui ricovero avrebbe giustificato la presenza, in qualità di volontaria, della presso la struttura per anziani, essendo tale struttura una CP_1
casa condivisa, ovvero, come previsto poi nello scopo sociale dell'associazione costituita nel gennaio 2015, un “nucleo abitativo solidale per anziani” costituito “al fine di abolire qualsiasi forma di emarginazione in assenza di familiari disposti ad assistere ed accudire i propri anziani familiari”: invero, la lontananza della parentela con l'anziana ricoverata e l'assistenza quotidiana a questa apprestata da entrambi i figli, contraddice ancora una volta la prospettazione di parte appellante, volta a giustificare la presenza e l'attività svolta dall'appellata nella struttura, senza contare che con tale prospettazione appare contraddittoria anche la rigida organizzazione in turni delle prestazioni di lavoro dei “parenti”, riferita dalla teste . Tes_1
Quest'ultima, poi, ha dichiarato di non avere né parenti né amici ricoverati, ma solo conoscenti: resta smentita quindi la dichiarazione resa dalla Parte_1
nell'interrogatorio formale secondo cui “avevano accesso per svolgere le attività soltanto i parenti degli ospiti”.
Infine anche la deposizione della teste ha dato indicazioni utili Testimone_6
al fine di qualificare il rapporto tra le parti, avendo ella riferito che circa 10 anni prima - ma di non ricordare quando - la le aveva chiesto se conosceva CP_1
persone che potessero offrirle un lavoro, perché aveva la necessità di lavorare, e lei l'aveva indirizzata verso la , la quale forse avrebbe potuto accoglierla “di Parte_1
buon grado” essendo entrambe frequentatrici della stessa parrocchia: l'appellata quindi cercava un lavoro e non l'opportunità di svolgere attività di volontariato per fini umanitari.
La valutazione delle prove testimoniali nel loro complesso e le parziali ammissioni dell'appellante nel suo interrogatorio formale – non potendo invero tale mezzo di prova produrre effetti favorevoli nei confronti della parte che lo rende – conduce a ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo e con gli orari già riconosciuti dal primo giudice, il quale, lungi dall'utilizzare le prove a suo piacimento, isolando le singole dichiarazioni, ha invece tenuto conto del complesso delle deposizioni, non inficiate dalle affermazioni, non adeguatamente motivate e/o inverosimili, della teste , la quale, pur dichiarando in modo assertivo di Tes_1
non “lavorare” per l'associazione di cui era socia, ha però ammesso di ricevere mensilmente dalla € 500,00 in cambio delle prestazioni di assistenza Parte_1
agli anziani e di pulizie, rese per mesi, sei giorni su sette, con un solo riposo settimanale, anche d'estate.
3. Va rigettato, poi, anche il secondo motivo di appello. Pur essendo ammissibile l'eccezione sollevata dall'appellante solo nel presente grado con riferimento alla propria legitimatio ad causam per il periodo successivo all'8.1.2015, data di costituzione dell'associazione La Solidale ONLUS non evocata in giudizio - trattandosi di questione attinente al merito della controversia, relativa alla corretta individuazione del convenuto, questione che quindi costituisce oggetto di mera difesa e non di eccezione in senso stretto - la questione tuttavia è infondata.
Innanzitutto va rilevato che risulta per tabulas, avendo la stessa appellante depositato la domanda della di ammissione quale volontaria del 2013, che CP_1
la stessa domanda era indirizzata all'associazione La Solidale, ma l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto è sollevata solo per il periodo successivo all'8.1.2015, e non per quello antecedente, essendo quindi incontestato che il rapporto, che la contesta sotto il profilo della natura di lavoro Parte_1
subordinato, è comunque sorto non con l'associazione, ma con la persona fisica convenuta nel giudizio.
Va poi rilevato che anche dalle prove testimoniali assunte è emerso che la titolare del rapporto dal lato datoriale era la , che gestiva la struttura, ricevendo Parte_1
le rette versate dagli assistiti e pagando personalmente i lavoratori (vd. dichiarazioni dei testi e ). La stessa appellante, nel corso Testimone_5 Testimone_1
dell'interrogatorio formale ha dichiarato che era lei a “coordina[re] l'attività e gesti[re] le risorse”, precisando che la “ [sua] attività di amministrazione implicava la creazione e la cura di appositi prospetti e rendiconti”: la parte quindi ha assunto su di sé la gestione della struttura ove lavorava l'appellata e non ha chiarito, pur essendo onerata delle relative allegazioni, le modalità con le quali il rapporto di lavoro dal gennaio 2015 sarebbe stato trasferito all'associazione non riconosciuta, quale nuovo datore di lavoro.
4. Il terzo motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei primi due, non ravvisandosi nei documenti prodotti dall'appellante elementi idonei a inficiare la ricostruzione dei fatti operata ai superiori punti 2 e 3. 5. Infondato è, ancora, il quarto motivo di appello, posto che l'accoglimento della domanda attorea, anche se per un importo inferiore, non fa venir meno la qualità di parte vittoriosa della ricorrente e la soccombenza della controparte, tenuta quindi, quest'ultima, al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., pur dovendosi tenere conto, ai fini della liquidazione, del valore effettivo della causa (in relazione all'importo della condanna).
6. E' invece fondato l'ultimo motivo di appello, con il quale è censurata la statuizione di condanna dell'odierna appellante al risarcimento del danno per le frasi offensive delle quali è stata anche ordinata la cancellazione.
Deve rilevarsi, al riguardo, che la Corte di Cassazione (sent. n. 26318/2019) ha chiarito che “costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui sono da escludere "i presupposti per il risarcimento del danno ex art.
89 cod. proc. civ., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2015, n. 17325, Rv. 636223-
01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2002, n. 11063, Rv. 556286-01)”: ebbene nel caso in esame, benché possano ritenersi offensive e meritevoli dell'ordine di cancellazione le frasi con le quali l'odierna appellante, nella memoria difensiva in primo grado, ha accusato la di avere posto in essere Pt_4
“maltrattamenti” in danno degli ospiti, tuttavia va esclusa la possibilità di condannare la al risarcimento del danno per essere tali offese, non Parte_1
apparendo esse espressione di un intento dispregiativo e offensivo nei confronti dell'appellata, ma piuttosto l'esplicazione di una difesa che se pur non indispensabile è pur sempre attinente all'oggetto della causa e finalizzata a evidenziare la condotta negligente della controparte, che aveva condotto all'esclusione della stessa dall'elenco dei soci.
7. L'appello pertanto deve essere accolto solo con riferimento a tale ultimo punto.
La sentenza definitiva impugnata, n.241/2023, va di conseguenza riformata unicamente con l'esclusione della condanna risarcitoria ex art. 89 c.p.c., mentre resta integralmente confermata la sentenza non definitiva n. 1034/2022.
8. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore effettivo della controversia, con distrazione, in favore dell'avv. Salvatrice Diara che ne ha fatto richiesta, delle somme liquidate per le fasi di studio e conclusiva del presente grado, essendosi il nuovo difensore costituito in data 25.7.2024.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello:
- conferma integralmente la sentenza non definitiva n. 1034/2022;
- in parziale riforma della sentenza definitiva, n.241/2023, che nel resto conferma, dichiara che non ricorrono i presupposti per la condanna di al Parte_1
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dei due gradi, che liquida in € 3.650,00 per il primo grado e in € 5.500,00 per il presente, con distrazione da tale ultima somma del minor importo di € 2.800,00 in favore dell'avv.
Salvatrice Diara, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 285/2023 R.G. promossa da
(cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giulia Artini,
Appellante contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dell'avv. Salvatrice Diara,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n.1034/2022 del 25.10.2022 il tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da accertava che Controparte_1
quest'ultima aveva svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
, con mansioni di assistente a persone anziane, dall'1.3.2012 al Parte_1
7.4.2015; che la stessa aveva osservato l'orario lavorativo di 6 ore al giorno per sei giorni la settimana e aveva percepito la retribuzione mensile di € 600,00; che la lavoratrice non aveva fruito di alcun giorno di ferie e non aveva percepito, in relazione alla predetta attività, alcuna somma a titolo di tredicesima mensilità e di t.f.r..
Il tribunale riteneva indimostrata la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, secondo la quale aveva svolto attività di volontariato prima Controparte_1
presso la “casa condivisa solidale” ove era ospite sua zia, tale e, dall'8 NA
gennaio 2015, in favore della denominata “La Solidale”, avente lo scopo Pt_2
sociale di creare nuclei abitativi solidali per anziani e al fine di effettuare il recupero della socializzazione di questa fascia debole della popolazione.
Con successiva sentenza n.241/2023 - previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, indennità sostituiva delle ferie e t.f.r., avuto riguardo del CCNL di settore – il tribunale condannava al Parte_1
pagamento, in favore di del complessivo importo di Controparte_1
€33.917,78, in essi compresi € 30.494,16 a titolo di retribuzione ed € 3.423,62 a titolo di TFR, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., dell'importo di € 2.000,00, oltre spese legali e CTU.
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023, impugnava la Parte_1
sentenza; resisteva al gravame. Controparte_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale qualificato il rapporto tra le parti in causa come rapporto di lavoro subordinato, in contraddizione con le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, erroneamente valutate.
In particolare, il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla testimonianza della teste , “utilizzandola a proprio piacimento, Testimone_1 isolando e utilizzando alcune frasi senza però inserirle nel contesto generale della deposizione” e senza tenere in considerazione che la testimone aveva dichiarato di non lavorare per la struttura, della quale era socia per motivi umanitari.
Avrebbe poi errato il giudice nel fondare la propria decisione sulle testimonianze rese dai testi e , trattandosi di persone che frequentavano la Testimone_2 Tes_3
casa condivisa e poi l'associazione “La Solidale” solo per fare visita ai parenti ivi ricoverati, e dalla teste , che ivi si recava solo per dare l'eucarestia alle Tes_4
ospiti, sottolineando che peraltro quest'ultima aveva dichiarato che l'appellante era
“frequentatrice della parrocchia”: tali testimoni nulla avevano potuto riferire in ordine al rapporto intercorrente tra le parti in causa, in termini di orario di lavoro, di assoggettamento al vincolo della subordinazione e sottoposizione al controllo direttivo del presunto datore di lavoro, di trattamento economico, turni notturni, mancata fruizione di ferie, permessi, mentre la testimonianza resa da Tes_1
aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato,
[...]
riconducendo l'attività svolta dalla nella sfera del volontariato. CP_1
Rileva ancora che, anche dalle dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio formale, era emerso che era una volontaria presso una casa di CP_1
condivisione (e non una casa di riposo); che i turni erano gestiti dalle stesse volontarie che accudivano i propri parenti;
che la era parente dell'ospite CP_1
che anche il teste aveva riferito che la madre NA Testimone_5 [...]
era lontana parente della madre del marito della sig.ra e che la Per_1 CP_1
stessa era deceduta nella primavera del 2015, periodo coincidente con l'interruzione dell'ipotetico rapporto di lavoro.
Lamenta che il giudice non aveva tenuto conto del fatto che il contributo economico elargito alle volontarie trovasse fondamento nello stesso statuto e nell'atto costitutivo dell'associazione e che tale contributo coincidesse con le rette pagate dagli ospiti.
Censura infine l'illogicità della motivazione, per avere ritenuto provato che la avesse lavorato “non oltre 6 ore al dì per sei giorni la settimana” pur CP_1 affermando subito dopo: “Nessun preciso elemento di giudizio autorizza, poi, a ritenere dimostrata l'osservanza dei turni descritti in ricorso”.
1.2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di legittimazione passiva per il periodo 8.01.2015-7.04.2015, tenuto conto che dall'8.01.2015 la non CP_1
avrebbe più lavorato alle dipendenze della sig.ra in proprio ma, CP_2
eventualmente, per conto di altro soggetto ovvero l'associazione non lucrativa e di utilità sociale per anziani denominata “La Solidale ONLUS”.
1.3 Con altro motivo censura la sentenza per mancata motivazione sull'irrilevanza delle difese svolte dalla , in particolare sulla produzione Parte_1
documentale offerta (atto costitutivo e statuto della associazione, lettera di esclusione dallo status di socio indirizzato alla in data 12.11.2015, lettera CP_1
del 12.12.2913 a firma della sig.ra ). CP_1
1.4 Infine censura la condanna al pagamento delle spese di lite nonostante l'accoglimento del ricorso per un importo inferiore a quello domandato e la condanna al risarcimento del danno ex art. 89 cpc.
2. L'appello è infondato.
Il Tribunale di Ragusa ha fatto buon uso del potere di valutazione delle prove testimoniali assunte, dalle quali è emerso con certezza, a parere di questa Corte, che l'odierna appellata svolgeva mansioni di assistenza agli anziani e pulizia presso la struttura di proprietà dell'appellante ove erano ospitate persone anziane in cambio del pagamento di una retta mensile. E' incontestato che l'appellata ricevesse per l'attività svolta nella struttura – di assistenza agli anziani e di pulizie – l'elargizione di somme di denaro, come ammesso dalla stessa odierna appellante nel suo interrogatorio formale.
Come già previsto dall'art. 2 della legge quadro sul volontariato 266/2011 - e poi confermato anche dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017, successivo ratione temporis ai fatti di causa - l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, mentre possono essergli rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dall'ente di volontariato, essendo vietati anche rimborsi spese di natura forfetaria: pertanto “non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste” (Cass. 9468/2013).
Nel caso in esame la parte appellante non ha nemmeno allegato che le elargizioni in denaro in favore della - ammesse nell'ordine di importi per CP_1
5.000,00/6.000,00/7.000,00 euro annui (importo, quest'ultimo perfettamente compatibile con l'allegazione della lavoratrice di ricevere il compenso mensile di
600,00 euro al mese) - avvenissero a titolo di rimborso spese, affermando che rispondevano piuttosto alla finalità di aiutare la socia volontaria in momenti di bisogno economico.
Anche la teste , che ha dichiarato di avere svolto le stesse Testimone_1
mansioni della (assistenza anziani e pulizie) per pochi mesi, senza sapere CP_1
indicare esattamente il periodo, ha dichiarato di avere ricevuto “un contributo” in denaro, in misura fissa mensile (“Forse si trattava di 500,00 € al mese”), senza tuttavia saperne indicare la causa (“non so a che titolo”) e senza che l'elargizione potesse essere giustificata dal suo stato di bisogno, espressamente negato. La teste riceveva il denaro direttamente dalle mani dell'odierna appellante, che si recava a tal fine nella struttura ove era svolta l'attività.
Va quindi esclusa la fondatezza della tesi prospettata dall'odierna appellante, della natura volontaria del rapporto, per l'assenza del requisito essenziale della gratuità, essendo emerso con certezza che la corrispondeva Parte_1
periodicamente a coloro che svolgevano mansioni di assistenza agli anziani e pulizie somme di denaro non riferibili a rimborsi di spese effettivamente sostenute.
Ne consegue che la prestazione svolta dalla a titolo oneroso, con i CP_1
caratteri della personalità e continuità, inserimento nell'organizzazione di lavoro mediante turni predisposti da altro soggetto (tale o , come la Per_2 Per_3 chiama la teste – la quale la indica come soggetto che coordinava Tes_1
l'attività - e che risulta essere tra i soci fondatori dell' Parte_3
costituita l'8.1.2015) va ricondotta alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione era svolta per sei giorni la settimana, in turni di sei ore: soccorrono ancora una volta le dichiarazioni della teste , la quale ha Tes_1
riferito che “ciascun turno…si protraeva per 4-5-6 ore, forse 6”, con un giorno di riposo settimanale (anche d'estate).
La presenza quotidiana di mattina o di pomeriggio della presso la CP_1
struttura di ricovero degli anziani, intenta a svolgere le sue mansioni lavorative, è stata confermata dai testi e , i quali si recavano Testimone_2 Testimone_5
assiduamente a trovare la madre ivi ricoverata. In particolare, ha Testimone_5
dichiarato di recarsi quasi quotidianamente presso la struttura a volte di mattina, altre di pomeriggio, per i tre/quattro anni in cui la madre, poi deceduta nel 2015, era stata ivi ricoverata. Da tale ultima dichiarazione può ritenersi provato anche che il rapporto di lavoro della sia insorto nella data allegata in ricorso, nel marzo CP_1
2012, anche se non può ritenersi dimostrata l'osservanza, da parte della lavoratrice, della turnazione del lavoro specificamente indicata in ricorso. Il teste inoltre ha riferito di versare la retta pagata della madre nelle mani dell'odierna appellante, che gestiva la struttura e ha precisato, su domanda specifica, che la propria madre si chiamava ed era una lontana parente della madre del marito della NA
. CP_1
Orbene, è anche il nome riferito dall'appellante alla “zia” NA
dell'appellata, il cui ricovero avrebbe giustificato la presenza, in qualità di volontaria, della presso la struttura per anziani, essendo tale struttura una CP_1
casa condivisa, ovvero, come previsto poi nello scopo sociale dell'associazione costituita nel gennaio 2015, un “nucleo abitativo solidale per anziani” costituito “al fine di abolire qualsiasi forma di emarginazione in assenza di familiari disposti ad assistere ed accudire i propri anziani familiari”: invero, la lontananza della parentela con l'anziana ricoverata e l'assistenza quotidiana a questa apprestata da entrambi i figli, contraddice ancora una volta la prospettazione di parte appellante, volta a giustificare la presenza e l'attività svolta dall'appellata nella struttura, senza contare che con tale prospettazione appare contraddittoria anche la rigida organizzazione in turni delle prestazioni di lavoro dei “parenti”, riferita dalla teste . Tes_1
Quest'ultima, poi, ha dichiarato di non avere né parenti né amici ricoverati, ma solo conoscenti: resta smentita quindi la dichiarazione resa dalla Parte_1
nell'interrogatorio formale secondo cui “avevano accesso per svolgere le attività soltanto i parenti degli ospiti”.
Infine anche la deposizione della teste ha dato indicazioni utili Testimone_6
al fine di qualificare il rapporto tra le parti, avendo ella riferito che circa 10 anni prima - ma di non ricordare quando - la le aveva chiesto se conosceva CP_1
persone che potessero offrirle un lavoro, perché aveva la necessità di lavorare, e lei l'aveva indirizzata verso la , la quale forse avrebbe potuto accoglierla “di Parte_1
buon grado” essendo entrambe frequentatrici della stessa parrocchia: l'appellata quindi cercava un lavoro e non l'opportunità di svolgere attività di volontariato per fini umanitari.
La valutazione delle prove testimoniali nel loro complesso e le parziali ammissioni dell'appellante nel suo interrogatorio formale – non potendo invero tale mezzo di prova produrre effetti favorevoli nei confronti della parte che lo rende – conduce a ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo e con gli orari già riconosciuti dal primo giudice, il quale, lungi dall'utilizzare le prove a suo piacimento, isolando le singole dichiarazioni, ha invece tenuto conto del complesso delle deposizioni, non inficiate dalle affermazioni, non adeguatamente motivate e/o inverosimili, della teste , la quale, pur dichiarando in modo assertivo di Tes_1
non “lavorare” per l'associazione di cui era socia, ha però ammesso di ricevere mensilmente dalla € 500,00 in cambio delle prestazioni di assistenza Parte_1
agli anziani e di pulizie, rese per mesi, sei giorni su sette, con un solo riposo settimanale, anche d'estate.
3. Va rigettato, poi, anche il secondo motivo di appello. Pur essendo ammissibile l'eccezione sollevata dall'appellante solo nel presente grado con riferimento alla propria legitimatio ad causam per il periodo successivo all'8.1.2015, data di costituzione dell'associazione La Solidale ONLUS non evocata in giudizio - trattandosi di questione attinente al merito della controversia, relativa alla corretta individuazione del convenuto, questione che quindi costituisce oggetto di mera difesa e non di eccezione in senso stretto - la questione tuttavia è infondata.
Innanzitutto va rilevato che risulta per tabulas, avendo la stessa appellante depositato la domanda della di ammissione quale volontaria del 2013, che CP_1
la stessa domanda era indirizzata all'associazione La Solidale, ma l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto è sollevata solo per il periodo successivo all'8.1.2015, e non per quello antecedente, essendo quindi incontestato che il rapporto, che la contesta sotto il profilo della natura di lavoro Parte_1
subordinato, è comunque sorto non con l'associazione, ma con la persona fisica convenuta nel giudizio.
Va poi rilevato che anche dalle prove testimoniali assunte è emerso che la titolare del rapporto dal lato datoriale era la , che gestiva la struttura, ricevendo Parte_1
le rette versate dagli assistiti e pagando personalmente i lavoratori (vd. dichiarazioni dei testi e ). La stessa appellante, nel corso Testimone_5 Testimone_1
dell'interrogatorio formale ha dichiarato che era lei a “coordina[re] l'attività e gesti[re] le risorse”, precisando che la “ [sua] attività di amministrazione implicava la creazione e la cura di appositi prospetti e rendiconti”: la parte quindi ha assunto su di sé la gestione della struttura ove lavorava l'appellata e non ha chiarito, pur essendo onerata delle relative allegazioni, le modalità con le quali il rapporto di lavoro dal gennaio 2015 sarebbe stato trasferito all'associazione non riconosciuta, quale nuovo datore di lavoro.
4. Il terzo motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei primi due, non ravvisandosi nei documenti prodotti dall'appellante elementi idonei a inficiare la ricostruzione dei fatti operata ai superiori punti 2 e 3. 5. Infondato è, ancora, il quarto motivo di appello, posto che l'accoglimento della domanda attorea, anche se per un importo inferiore, non fa venir meno la qualità di parte vittoriosa della ricorrente e la soccombenza della controparte, tenuta quindi, quest'ultima, al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., pur dovendosi tenere conto, ai fini della liquidazione, del valore effettivo della causa (in relazione all'importo della condanna).
6. E' invece fondato l'ultimo motivo di appello, con il quale è censurata la statuizione di condanna dell'odierna appellante al risarcimento del danno per le frasi offensive delle quali è stata anche ordinata la cancellazione.
Deve rilevarsi, al riguardo, che la Corte di Cassazione (sent. n. 26318/2019) ha chiarito che “costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui sono da escludere "i presupposti per il risarcimento del danno ex art.
89 cod. proc. civ., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2015, n. 17325, Rv. 636223-
01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2002, n. 11063, Rv. 556286-01)”: ebbene nel caso in esame, benché possano ritenersi offensive e meritevoli dell'ordine di cancellazione le frasi con le quali l'odierna appellante, nella memoria difensiva in primo grado, ha accusato la di avere posto in essere Pt_4
“maltrattamenti” in danno degli ospiti, tuttavia va esclusa la possibilità di condannare la al risarcimento del danno per essere tali offese, non Parte_1
apparendo esse espressione di un intento dispregiativo e offensivo nei confronti dell'appellata, ma piuttosto l'esplicazione di una difesa che se pur non indispensabile è pur sempre attinente all'oggetto della causa e finalizzata a evidenziare la condotta negligente della controparte, che aveva condotto all'esclusione della stessa dall'elenco dei soci.
7. L'appello pertanto deve essere accolto solo con riferimento a tale ultimo punto.
La sentenza definitiva impugnata, n.241/2023, va di conseguenza riformata unicamente con l'esclusione della condanna risarcitoria ex art. 89 c.p.c., mentre resta integralmente confermata la sentenza non definitiva n. 1034/2022.
8. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore effettivo della controversia, con distrazione, in favore dell'avv. Salvatrice Diara che ne ha fatto richiesta, delle somme liquidate per le fasi di studio e conclusiva del presente grado, essendosi il nuovo difensore costituito in data 25.7.2024.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello:
- conferma integralmente la sentenza non definitiva n. 1034/2022;
- in parziale riforma della sentenza definitiva, n.241/2023, che nel resto conferma, dichiara che non ricorrono i presupposti per la condanna di al Parte_1
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dei due gradi, che liquida in € 3.650,00 per il primo grado e in € 5.500,00 per il presente, con distrazione da tale ultima somma del minor importo di € 2.800,00 in favore dell'avv.
Salvatrice Diara, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese