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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 611/2018
Il Tribunale Ordinario di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna Giudice
Dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 611 del ruolo generale dell'anno 2018 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3 con l'Avv. MAURIZIO DONINI e con l'Avv. VALERIA GRASSO, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
ATTRICI contro
(C.F. ) P_ C.F._4 con l'Avv. MARIANNA GRIGGIO e con l'Avv. PIERGIORGIO SOVERNIGO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 23-10-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “La difesa delle attrici precisa le conclusioni nel merito come in atto di citazione dd 16.02.2018 e in via istruttoria come in memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dd. 23.10.2018”; “
1. accertare e dichiarare che il contratto di vendita a ministero Notaio
rep. n. 2926 dd. 8 giugno 1990 dissimula una donazione, da parte del defunto Per_1 signor del bene che ne costituisce l'oggetto (pp.ff. 550 e 640 C.C. ) al PE PE figlio 2. accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dd. 28.7.1978 P_ sub G.N. N. 941/78 configura una donazione indiretta delle pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C.
) da parte del signor al figlio , avendo il primo interamente PE PE P_ provveduto al pagamento del relativo corrispettivo ivi previsto;
in subordine, accertare che il de cuius, pagando il prezzo delle compravendite suddette, ha donato il denaro corrispondente;
3. accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dd. 26.1.1982 sub G.N. N. 359/82 configura una donazione indiretta delle pp.ff. 367/2 e 366/2 C.C. ) PE da parte del signor al figlio , avendo il primo interamente provveduto PE P_ al pagamento del relativo corrispettivo ivi previsto;
in subordine, accertare che il de cuius, pagando il prezzo delle compravendite suddette, ha donato il denaro corrispondente;
4. accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dd. 29.6.1983 sub
G.N. N. 1152/83 configura una donazione indiretta della p.f. 656 C.C. ) da parte PE del signor al figlio , avendo il primo interamente provveduto al PE P_ pagamento del relativo corrispettivo ivi previsto;
in subordine, accertare che il de cuius, pagando il prezzo delle compravendite suddette, ha donato il denaro corrispondente;
5. accertare e dichiarare che il relictum in morte del signor è costituito dai beni PE indicati al punto XII lett. a) del presente atto;
6. accertare e dichiarare, in esito agli accertamenti di cui ai punti 1, 2,3 e 4 delle presenti conclusioni, che il donatum in morte del signor è costituito dai beni indicati al punto XII lett. b) del presente atto;
PE
7. procedere alle operazioni di riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c. (relictum – debiti
+ donatum nella misura anche giudizialmente accertato in accoglimento delle domande che precedono) e per l'effetto accertare che il valore della massa di calcolo della legittima in morte del signor è di € 4.009.053,60 ovvero quello diverso, PE maggiore o minore, che verrà quantificato, in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
8. determinare, quantificandone il relativo valore, la quota di eredità riservata per legge (art. 542 c.c.) alle attrici, rispettivamente la quota di cui al defunto poteva disporre e per l'effetto, ai sensi dell'art. 542 c,c., accertare che: -il valore della quota di cui il defunto poteva disporre è quantificabile in € 1.002.263,40, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà quantificato in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
-il valore della quota riservata per legge alle attrici è quantificabile in € 501.131,70 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà quantificato in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
-il valore della quota riservata per legge alla signora Pt_4
è quantificabile in € 1.002.263,40 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore,
[...] che verrà quantificato in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
9. accertare e dichiarare che, in ragione di quanto disposto dal de cuius nella scheda testamentaria pubblicata a ministero Notaio rep. n. Per_1
69318, ciascuna delle attrici ha diritto di ricevere dal signor in conguaglio P_ in denaro quantificabile in un importo equivalente alla differenza tra il valore della quota di legittima riservata per legge a ciascuna di essere ed il valore dei beni ad esse assegnate in forza del legato in loro favore disposto con la predetta scheda testamentaria, ed in particolare ciascuna delle attrici ha diritto di ricevere dal convenuto un importo pari ad
€ 236.952,54, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che verrà quantificato in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
condannare conseguentemente il
pag. 2/25 signor al pagamento dell'importo che verrà accertato come dovuto, con P_ maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge;
15. in via subordinata a quanto richiesto sub 9), ridurre le disposizioni testamentarie oggetto della scheda pubblicata a ministero Notaio rep. n. 69318 (e Per_1 se del caso le donazioni accertate in causa) nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva, quantificabile, per ciascuna delle attrici, nell'importo di € 236.952,54, ovvero in quello diverso, maggiore o minore che sarà accertato a mezzo di apposita espletanda CTU, assumendo ogni consequenziale pronuncia diretta ad attribuire alle attrici una quota/porzione di beni relitti (p.ed. 118 e p.ed. 141/2 C.C. , pp.ff. 730/3, PE
739/2, 740/2, 741, 753/1, 739/3, 754 C.C. , quota di 1/4 pp.ff. 763/2, 931/1 e 934 PE
C.C. , quota di 1/2 p.f. 639/1 C.C. , p.f. 1361 C.C. – ed eventualmente PE PE Per_4 donati (p.f. 760/1 C.C. , p.f. 735 C.C. , quota di 1/4 pp.ff. 931/1 e 934, pp.ff. PE PE
550 e 640 C.C. , pp.ff. 366/2 e 367/2 C.C. , p.f. 656 C.C. , pp.ff. 557/1 e PE PE PE
557/3 C.C. – avente un valore corrispondente a quello della accertata lesione della PE quota di riserva ad esse spettante;
previa assunzione degli eventuali provvedimenti di separazione e/o restituzione e/o di scioglimento di qualsivoglia comunione tra le parti e tra le attrici, disporre l'eventuale divisione assegnando a ciascuna delle attrici una porzione di beni in proprietà esclusiva avente un valore corrispondente a quello della accertata lesione della quota di riserva ad esse spettante, maggiorando detta porzione della quota spettante alle attrici sui frutti e sugli utili della gestione della quota di beni relitti e/o donati) ad esse assegnata a far tempo dalla data dell'apertura della successione
o con la diversa decorrenza ritenuta di legge, con ogni ulteriore maggiorazione per interessi e rivalutazione, ovvero, in alternativa, condannare il convenuto al pagamento di un importo equivalente alla quota spettante alle attrici sui predetti frutti ed utili, maggiorata di interessi e rivalutazione nella misura per legge dovuta;
ordinare al convenuto il rilascio, in favore dell'attore, dei beni che formeranno oggetto della porzione ad esso attribuita e/o condannare l'attore al pagamento dei conguagli che risulteranno dovuti a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione e di ogni consequenziale domanda;
10. ridurre le disposizioni testamentarie oggetto della scheda pubblicata a ministero Notaio rep. n. 69318 (e se del caso le donazioni accertate Per_1 in causa) nella misura necessaria a reintegrare, in ragione della quota di 1/4 spettante a ciascuna delle attrici, la quota di riserva della signora ossia per un valore Parte_4 corrispondente al valore di complessivi 3/4 della lesione della quota di riserva ad essa signora riservata per legge, quantificabile nell'importo di € 272.960,47 Parte_4 (ossia € 90.986,82 per ciascuna delle attrici) ovvero in quello diverso, maggiore o minore che sarà accertato a mezzo di apposita espletanda CTU, assumendo ogni consequenziale pronuncia diretta ad attribuire alle attrici una quota/porzione di beni relitti (p.ed. 118 e
p.ed. 141/2 C.C. , pp.ff. 730/3, 739/2, 740/2, 741, 753/1, 739/3, 754 C.C. , PE PE quota di 1/4 pp.ff. 763/2, 931/1 e 934 C.C. , quota di 1/2 p.f. 639/1 C.C. , p.f. PE PE
1361 C.C. – ed eventualmente donati (p.f. 760/1 C.C. , p.f. 735 C.C. , Per_4 PE PE quota di 1/4 pp.ff. 931/1 e 934, pp.ff. 550 e 640 C.C. , pp.ff. 366/2 e 367/2 C.C. PE
, p.f. 656 C.C. , pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C. – avente un valore PE PE PE corrispondente, per ciascuna delle attrici, a 1/4 della accertata lesione della quota di riserva spettante alla signora previa assunzione degli eventuali Parte_4 provvedimenti di separazione e/o restituzione e/o di scioglimento di qualsivoglia comunione tra le parti e tra le attrici, disporre l'eventuale divisione assegnando a
pag. 3/25 ciascuna delle attrici una porzione di beni in proprietà esclusiva avente un valore corrispondente a 1/4 del valore della accertata lesione della quota di riserva spettante alla signora maggiorando detta porzione della quota spettante alle attrici Parte_4 sui frutti e sugli utili della gestione della quota di beni relitti e/o donati) ad esse assegnata a far tempo dalla data dell'apertura della successione o con la diversa decorrenza ritenuta di legge, con ogni ulteriore maggiorazione per interessi e rivalutazione, ovvero, in alternativa, condannare il convenuto al pagamento di un importo equivalente alla quota spettante alle attrici sui predetti frutti ed utili, maggiorata di interessi e rivalutazione nella misura per legge dovuta;
ordinare al convenuto il rilascio, in favore dell'attore, dei beni che formeranno oggetto della porzione ad esso attribuita e/o condannare l'attore al pagamento dei conguagli che risulteranno dovuti a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione e di ogni consequenziale domanda;
11. ordinare al convenuto il rendimento del conto riguardante il godimento dei beni relitti e donati a decorrere dalla data di apertura della successione;
12. con vittoria di spese diritti ed onorari di legge”. per parte convenuta: “in via preliminare, nel merito: - rigettarsi la domanda formulata dalle attrici al punto 1 delle rassegnate conclusioni, tendente a far dichiarare la simulazione del contratto di compravendita a ministero del Notaio rep. n. 2926 dd. Per_1
8 giugno 1990, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- rigettarsi le domande formulate dalle attrici ai punti 2, 3 e 4 delle rassegnate conclusioni, tendenti a far dichiarare la natura di donazioni indirette degli atti di compravendita dd. 28.07.1978 sub. G.N. 941/78, dd. 26.01.1982 sub G.N. 359/82, dd. 29.06.1983 sub G.N. 1152/83, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito: - rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati in narrativa;
- accertarsi, comunque, che il controvalore dei beni tutti che, ai fini della riunione fittizia, sono ascrivibili alla massa ereditaria del sig. per il computo della quota di PE riserva dei legittimari, è pari a complessivi € 2.188.922,60, ovvero all'importo diverso che verrà accertato in corso di causa a mezzo dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; - per l'effetto, accertarsi che la defunta sig.ra ha patito nella Parte_4 successione del marito una lesione di legittima per un controvalore di € PE
58.082,40, ovvero quello diverso che verrà accertato in corso di causa a mezzo dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; in via riconvenzionale: - per l'effetto dell'accertamento di cui sopra, disporre la riduzione del legato a favore di , Pt_2 Pt_1
e (madre di ) di cui alle disposizioni testamentarie del sig. Per_5 Parte_3
e per l'effetto ordinare la restituzione della P.f. 1847/1 alla massa ereditaria PE ai fini della reintegra della quota di riserva spettante alla defunta sig.ra - Parte_4 conseguentemente attribuire al sig. quota parte di suddetto bene, nella P_ misura della quota di ¼ spettantegli in successione della madre disponendo Parte_4 ogni successiva eventuale divisione, assegnando al sig. una porzione del P_ bene in proprietà esclusiva;
- in subordine, condannare le attrici al pagamento dei conguagli che risulteranno dovuti a seguito dell'accoglimento delle domande di cui sopra;
in ogni caso: - condannarsi le attrici alla refusione delle spese legali tutte, spese di CTU, oltre accessori di legge;
in via istruttoria: - si insiste per l'ammissione alla prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 datata 24.10.2018
pag. 4/25 nonché, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalle attrici, si insiste per l'ammissione a prova contraria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Le attrici agiscono in giudizio esponendo che:
-che il 3-12-2010 si apriva la successione in morte del padre, (quanto a PE
, quale unica erede della madre e del Controparte_2 Per_5 coniuge di quest'ultima e padre dell'attrice), il quale disponeva dei propri beni, in forza di testamento olografo dd. 22-11-1993, così prevedendo “ erede mio figlio CP_3
in quanto lasio la porzione legittima a mia moglie ed alle mie figlie. Lascio alle P_
mie figlie in conto della legittima la casa sita in via Caduti ed il terreno Per_4
circostante e per eventuale differenza accettano un conguaglio in denaro, in quanto mio figlio lavora, come professione la campagnia e pertanto ha bisogno della stessa P_
per svolgere la sua attività. Lascio a mio figlio in prelegato la casa di P_ PE
comprese le attrezzature agricole ed in genere quanto in essa contenuto. Lascio a mia moglie l'usufrutto sulla casa di , sulla casa Via Caduti e su tutti i terreni miei. Lego PE
a mia moglie oltre la quota di legittima eventuali titoli e depositi bancari”;
moglie del de cuius e madre delle parti, decedeva il 13-2-2016; Parte_4
-il compendio ereditario si integra
a) dei beni oggetto di legato in conto di legittima in favore delle figlie, qui attrici
(p.ed. 1450, pp.ff. 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, quota di 1/2 della p.f. 1848/7, quota di 1/3 della p.f. 1849/2 C.C. Pergine VA);
b) di quelli oggetto del legato in favore del figlio, qui convenuto (“casa di ” PE
contraddistinta sub pp.ed. 118 e 141/2 C.C. ); PE
c) degli ulteriori beni immobili di cui al relictum (pp.ff. 730/3, 739/2, 740/2, 741,
753/1, 739/3, 754 C.C. , quota di 1/2 della p.f. 639/1 C.C. , p.f. 1361 C.C. PE PE
, quota di 1/4 delle pp.ff 763/2 931/1 e 934 C.C. ); Per_4 PE
d) da titoli presso la Cassa Rurale Pergine (per un complessivo valore di euro
268.002,6), oltre euro 16.948,53 quale giacenza su conto corrente presso Cassa Rurale
pag. 5/25 ed euro 2,49 per la quota di 1/2 di deposito di risparmio presso il medesimo Per_4
Istituto di credito;
-il de cuius aveva disposto in vita dei propri beni in favore del convenuto in via liberale, nonché con atto di compravendita dissimulante donazione e con donazioni indirette, in particolare
a) con atto pubblico notarile dd. 14-12-1992 il de cuius aveva donato al convenuto le pp.ff. 760/1 e 735 C.C. , nonché la quota di 1/2 delle pp.ff. 931/1 e 934 C.C. ; PE PE
b) con atto pubblico notarile dd. 8-6-1990 il de cuius aveva dichiarato di vendere al figlio le pp.ff. 550 e 640 C.C. per il corrispettivo di lire 68.278.000,00, non effettivamente versato in difetto dello stabile trasferimento in favore dell'alienante, altresì rilevandosi che all'epoca il convenuto aveva poco più di trent'anni e non aveva disponibilità finanziarie sufficienti per sostenere l'esborso;
c) con atto dd. 28-7-1978 il convenuto acquistava da terzi le pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C.
per il corrispettivo di lire 6.000.000,00, corrispettivo pagato dal de cuius; PE
d) con atto dd. 26-1-1982 il convenuto acquistava le pp.ff. 367/2 e 366/2 C.C. PE
per il corrispettivo di lire 18.343.000,00, corrispettivo pagato dal de cuius;
e) ciò a dirsi anche con riguardo all'acquisto ad opera del convenuto del 29-6-1983 relativo alla p.f. 656 C.C. per il corrispettivo di lire 48.000.000,00; PE
-con contratto dd. 10-4-2006 il de cuius ha concesso in affitto agrario al convenuto, per la durata di 28 anni, con previsione di rinnovazione tacita per ulteriore periodo di 15 anni, le pp.ff. 1361, 1847/1, 1847/2, 1848/7, 1848/1, 1848/2 C.C. e le pp.ff. 730/3, Per_4
739/2, 740/2, 741, 753/1, 754 e 639/1 C.C. ; PE
-alla data di apertura della successione il valore del relictum era pari ad euro
3.425.953,60 e quello del donatum ad euro 583.100,00, per un valore complessivo dell'asse, non sussistenti debiti, di euro 4.009.056,60, la quota riservata a ciascuno dei figli (1/8) risultando, dunque, pari ad euro 501.131,70, quella in favore del coniuge (1/4) ad euro 1.002.263,40;
-atteso il valore dei beni assegnati a ciascuna delle figlie (euro 264.179,16) e alla moglie (euro 638.316,10), le attrici vantano diritto, per la differenza, al “conguaglio in denaro” di cui alle previsioni testamentarie del de cuius, in subordine alla riduzione delle disposizioni testamentarie in favore del convenuto;
pag. 6/25 -in quanto eredi della madre, per la quota di 1/4 ciascuna, in forza di testamento pubblicato a ministero Notaio rep. 75417, hanno, inoltre, diritto alla reintegra, per Per_1
la corrispondente quota ereditaria, alla riduzione delle disposizioni testamentarie nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva della madre o a conguaglio in denaro;
conclusivamente richiedendo accertarsi che l'atto dell'8-6-1990 integra una compravendita dissimulante una donazione, che gli atti del 28-7-1978, del 26-1-1982 e del 29-6-1983 costituiscono donazioni indirette;
procedersi, dunque, alle operazioni di riunione fittizia, con conseguente accertamento del diritto in capo alle attrici a conguaglio in denaro e condanna del convenuto al pagamento oltre interessi e rivalutazione con decorrenza per legge;
in subordine, alla riduzione delle disposizioni testamentarie nella misura atta alla reintegra;
inoltre, procedersi a riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva in capo alla coniuge, nella misura di eredità spettante a ciascuna attrice, con condanna del convenuto al relativo rilascio o al pagamento di importo equivalente, oltre interessi e rivalutazione;
ordinarsi al convenuto il rendimento dei conti.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, allega:
-che il contratto di compravendita dell'8-6-1990, relativo al trasferimento dei terreni p.f. 550 e 640 C.C. verso corrispettivo di lire 69.278.000,00, non integra PE
simulazione di donazione, in quanto il prezzo fu effettivamente versato a mezzo di assegno bancario n. 001015170, con girata sottoscritta dal de cuius, tratto sulla Cassa
Rurale di Pergine VA sul conto corrente bancario n. 4280/10 intestato alla moglie dell'odierno convenuto, sul quale il sig. aveva Controparte_4 P_
procura con diritto di traenza;
-di aver lavorato sin da “ragazzino” e di aver maturato all'età di 33 anni la disponibilità finanziaria per l'acquisto;
-che gli acquisti dei terreni p.f. 557/1, 557/3 C.C. (nel 1978), p.f. 367/2, 366/2 PE
C.C. (nel 1982), p.f. 656 C.C. (nel 1983) non costituiscono donazioni PE PE
indirette, attesa la disponibilità finanziaria all'epoca sussistente per sostenere il pagamento del relativo corrispettivo;
-che, in particolare, “i denari utilizzati per il pagamento dei predetti terreni costituivano, invece, in parte i proventi del lavoro dell'odierno convenuto ed in parte provenivano da contributi provinciali” (comparsa di costituzione, pag. 6);
pag. 7/25 -di aver iniziato a lavorare con il padre sin dall'età di 14 anni e di essere stato iscritto nel 1975 come “coadiuvante presso l'azienda agricola paterna”, avendo lasciato all'azienda agricola familiare i proventi del proprio lavoro oltre agli utili, così maturando all'età di 19 anni crediti per circa 20.000.000,00 lire, superiori al corrispettivo di lire
6.000.000,00 di cui all'atto del 1978 integrante “investimento dei proventi del proprio lavoro” (comparsa di costituzione, pag. 6);
-di aver percepito, inoltre, in esito al conseguimento della qualifica di “agricoltore di seconda categoria”, contributi provinciali che, unitamente ai proventi del proprio lavoro, hanno consentito di maturare provvista finanziaria sufficiente per gli acquisti del 1982 e del 1983;
-che i valori di stima esposti dalle attrici quanto ai beni del compendio ereditario sono superiori a quelli effettivi alla data di apertura della successione, in particolare, quanto alla p.f. 1361, il valore indicato dalle attrici afferendo a dato ipotetico in quanto, nell'anno
2010, inserito in area F2 “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano”, condizione che non ha trovato successivo concreto sviluppo;
-di aver sostenuto in via esclusiva i costi di impianto di tutti i terreni agricoli del compendio ereditario, da computarsi per euro 5,00 al metro quadro, per il complessivo importo di euro 134.335,00;
-il valore dell'asse è pari ad euro 2.188.922,60, la quota di riserva in favore della moglie (1/4) ad euro 547.230,65, quella spettante a ciascuno dei figli (1/8) Parte_4
ad euro 273.615,32;
-le attrici hanno ricevuto la nuda proprietà dei beni oggetto di legato in conto di legittima per un controvalore di euro 316.541,66, mentre il convenuto ha ricevuto, in forza delle disposizioni testamentarie e in forza di donazione delle p.f. 735 e 760/1, beni per un controvalore di euro 750.149,15;
-la madre ha ricevuto beni per un controvalore di euro 284.953,60, oltre all'usufrutto su alcuni degli immobili del compendio ereditario per un valore di euro 204.194,65, per complessivi euro 489.148,25;
-non vi è lesione della quota di riserva spettante alle attrici;
-la lesione della quota spettante alla madre ammonta a euro 58.082,40 complessivi e, quindi, ad euro 14.520,60 per ciascun figlio;
pag. 8/25 -che i beni di cui al prelegato, per complessivi euro 336.000,00, gravano sulla disponibile;
-di essere stato dispensato dall'obbligo di collazione in occasione della donazione del
14-12-1992 in ordine alle p.f. 760/1 e 735 e alla quota di 1/2 delle p.f. 931/1 e 934 C.C.
; PE
-di aver subito lesione di legittima con riguardo alla successione della madre, con richiesta di riduzione del legato in favore delle attrici;
-quanto alla domanda di rendimento del conto per il godimento dei beni relitti e donati a decorrere dalla data di apertura della successione, di aver provveduto all'intavolazione dei beni de quibus soltanto nell'anno 2017, sino a quest'ultima data avendo versato i relativi canoni in qualità di affittuario sul conto corrente intestato alla madre;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, accertarsi la lesione di legittima subita dalla madre nella misura di euro 58.082,40 e disporsi la riduzione del legato in favore delle attrici in seno alla successione testamentaria del padre, con ordine di restituzione della p.f. 1847/1 alla massa ereditaria ai fini della reintegra della quota di riserva spettante alla defunta madre e con attribuzione al convenuto della quota pari a 1/4 del riferito bene immobile e in subordine la condanna delle attrici al relativo conguaglio.
Concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la difesa attorea ha dedotto, in sede di prima memoria:
-l'infondatezza delle allegazioni avversarie quanto alle risorse finanziarie relative agli atti degli anni 1978, 1982 e 1983, da un lato, il convenuto avendo frequentato le scuole superiori sino al 1977 e potendo godere di elevato tenore di vita (potendo disporre di motocicli e autovetture), dall'altro lato, i proventi dell'azienda agricola in nessun caso avendo potuto consentire la sostenibilità degli investimenti immobiliari de quibus, resi, invece, possibili dall'attività di commerciante ambulante del de cuius;
-che, quanto ai valori di stima, il valore della p.f. 1361 deve computarsi avuto riguardo alla relativa condizione alla data di apertura della successione.
La difesa del convenuto, in sede di seconda memoria istruttoria, ha ribadito la prova dell'intervenuto pagamento a mezzo dell'assegno bancario versato agli atti, nonché lo svolgimento di attività di coadiuvante agricolo sin dal 1975.
pag. 9/25 La causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. (Relazione peritale del 27-1-2021), con successiva assegnazione di termini per relative osservazioni (verbale di udienza del 24-
2-2021), nonché integrazione di C.T.U., in specie con riguardo al valore del fondo c.d.
Meleto p.f. 1361 C.C. I, a quello delle migliorie apportate ai beni asseritamente Per_4
donati laddove documentate, nonché al valore dei fondi agricoli senza deprezzamento per contratto di affitto agrario (Relazione peritale del 9-7-2024).
Previa precisazione delle rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione come da ordinanza del 28-10-2024.
2. Sulla domanda di simulazione e di accertamento delle donazioni indirette.
a) Innanzitutto, pacifica è la donazione in favore del convenuto, “in conto di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile con espressa dispensa da collazione”, del 14-12-1992 avente ad oggetto la piena proprietà delle pp.ff. 760/1 e 735 C.C. , nonché la PE
quota di 1/2 delle pp.ff. 763/2, 931/1 e
934 C.C. (doc. 3 att.). PE
Precisato che l'eventuale dispensa da collazione non implica altresì quella da imputazione ai fini degli artt. 553 e seg. c.c., fermo in ogni caso il limite di cui all'art. 737 comma 2 c.c. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 711 del 12/03/1966;
Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 16/07/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980; Sez.
2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982), dei beni immobili oggetto di detta donazione, per il loro valore al momento dell'apertura della successione, deve, quindi, tenersi conto ai fini delle operazioni di riunione fittizia.
b) Venendo alla domanda di simulazione concernente il contratto di compravendita dell'8-6-1990, stipulato per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni e concernente le pp.ff. 550 e 640 C.C. (doc. 4 att.), controversa fra le parti è l'effettiva acquisizione nella sfera patrimoniale del de cuius del corrispettivo pari a 68.278.000,00 lire (“somma già prima d'ora pagata dalla parte acquirente alla parte venditrice, che ne
pag. 10/25 rilascia quietanza a saldo, mediante assegno bancario n.00101575 tratto sulla Cassa
Rurale di Pergine VA in data odierna per il corrispondente importo su conto corrente bancario n. 4280/10”: cfr. doc. 4 cit.).
Il convenuto ha prodotto copia dell'assegno bancario (a firma datato P_
8-6-1990) richiamato nel contratto, assegno che risulta munito di girata sottoscritta dal de cuius e di apposizione di timbro dell'Istituto di credito dd. 11-6-1990 con dicitura
“PAGATO” (doc. 2 conv.).
La provenienza della sottoscrizione del de cuius apposta alla girata non è stata oggetto di disconoscimento ex art. 214 comma 2 c.p.c.
Le attrici hanno affermato che il convenuto non ha percepito redditi per il periodo intercorrente fra il 1975 e 1990, al riguardo producendo comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'indisponibilità di dichiarazioni dei redditi per i menzionati periodi di imposta (doc. 11 att.).
In senso contrario il convenuto ha precisato l'esonero all'epoca dall'incombente dichiarativo fiscale in quanto titolare di reddito dominicale agrario inferiore a 360.000,00 lire annue (docc. 22 e 23 conv.). Nell'affermare la provenienza dalla provvista dal conto corrente della moglie, il convenuto ha, inoltre, versato agli Controparte_4
atti estratti del conto titoli co-intestato da cui risulta la disponibilità per un complessivo ammontare di lire 173.000.000,00 alla data del 29-12-1989 (doc.
6.2 conv.; cfr. anche doc.
6.1 conv.).
Ciò premesso in fatto, vale osservare che la prova dei fatti costitutivi a fondamento della domanda di simulazione permane a carico del soggetto che agisce in giudizio a tali fini, fermo che detta prova, laddove la parte rivesta la qualità di terzo rispetto all'atto, può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o presunzioni (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza
n. 29540 del 14/11/2019).
Nel caso concreto è, innanzitutto, acquisita prova dell'intervenuto pagamento tenuto conto della produzione in giudizio dell'assegno bancario richiamato nella quietanza specifica di cui al contratto, assegno munito sia di girata sottoscritta dal de cuius, sia dall'attestazione di pagamento (“pagato”) proveniente dall'Istituto di credito.
A fronte della dimostrazione di intervenuto pagamento da parte del convenuto,
l'allegazione circa un'eventuale restituzione della provvista, necessariamente successiva pag. 11/25 al pagamento, integra fatto modificativo, con onere di prova al riguardo integralmente incombente su parte attrice, onere di prova non assolto, a tal fine, oltre che inammissibile per genericità, comunque insufficiente l'articolazione di prova circa l'assenza di redditi in capo al convenuto, peraltro smentita, anche quanto alla sussistenza di disponibilità finanziarie, dalla capienza del conto titoli documento agli atti.
Né idonea prova presuntiva contraria rispetto alla dimostrazione dell'intervenuto pagamento potrebbe essere fondata sul mero dato anagrafico del convenuto alla data di stipula, di per sé in nessun modo esplicativo (attesa l'età di anni 30), né sulla sola presenza di due testimoni all'atto di stipula.
Non ricorrono, pertanto, nel caso de quo elementi presuntivi in alcun modo sufficienti onde ritenere il carattere simulato del contratto, risultando, invece, al contrario dimostrato il versamento del prezzo pattuito.
La domanda attorea in parte qua non può dunque trovare accoglimento, con conseguente espunzione dal donatum e dall'asse ereditario delle pp.ff. 550 e 640 C.C.
. PE
c) Le attrici richiedono accertarsi la sussistenza di donazioni indirette, per avere il de cuius versato il relativo corrispettivo, in ordine agli acquisti da terzi effettuati dal convenuto con atto dd. 28-7-1978 delle pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C. per il prezzo di PE
lire 6.000.000,00 (doc. 5 att.), con atto dd. 26-1-1982 delle pp.ff. 367/2 e 366/2 C.C. PE
per lire 18.343.000,00 (doc. 6 att.) e con atto del 29-6-1983 relativo alla p.f. 656 C.C.
per il prezzo di lire 48.000.000,00 (doc. 7 att.). Detti contratti si connotano per il PE
rilascio di quietanza da parte dei terzi alienanti, dichiarandosi l'intervenuto pagamento del corrispettivo precedentemente alla stipula (docc. 5, 6 e 7 att.).
Le attrici riconducono al de cuius l'effettivo pagamento, segnalando l'indisponibilità di risorse sufficienti in capo al convenuto, anche in considerazione dell'età anagrafica all'epoca dei contratti e tenuto conto della sua iscrizione a corso di studi superiori, con frequenza a tempo pieno e quotidiana, sino all'anno 1977 (docc. 10 e 10.a att.).
Il convenuto ha dedotto di aver sostenuto gli esborsi con i proventi della propria attività lavorativa in seno alla azienda agricola del padre e con c.d. contributi provinciali.
pag. 12/25 Le allegazioni difensive del convenuto non consentono di enucleare una contestazione specifica circa la provenienza in concreto dal de cuius delle somme di denaro utilizzate per gli acquisti, la stessa risultando anzi implicitamente ammessa laddove si delineano crediti nei confronti del padre e dell'azienda agricola a lui riconducibile (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 6 e 7).
Quanto ai c.d. crediti per attività lavorativa, l'inserimento del nominativo nella c.d.
“Scheda conoscitiva aziendale” (unitamente alla madre e al padre) riporta, laddove sia evincibile un riferimento temporale, la data del 18-2-1982 (in ogni caso con indicazione di circa 1.500/1.200 ore all'anno: doc. 3 conv.); la domanda di iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli dd. 8-2-1980 fu accolta in data 15-4-1982 (doc. 4 conv.), al contempo il c.d. “declassamento” dell'iscrizione del de cuius (per superamento del 65° anno di età) risalendo al 9-6-1982 (doc. 9 conv.); infine, il de cuius e il convenuto costituirono impresa agricola ex art. 230 bis il 14-1-1988 (doc. 10 conv.).
Alla luce delle emergenze di causa, nessun supporto probatorio rinvengono, sia nell'an, sia nel quantum, i crediti asseriti dal convenuto nei rapporti con il de cuius all'epoca dei contratti de quibus, ancor meno la disponibilità di risorse finanziarie alternative. Nessuna dimostrazione è, inoltre, offerta, anche in ordine al relativo quantum, dei pretesi contributi provinciali.
Lo stesso convenuto riferisce peraltro della destinazione dei proventi dell'impresa agricola anche al “sostentamento della famiglia” (comparsa di costituzione, pag. 6) e, quindi, anche al proprio, ciò ulteriormente incrinando la possibilità di enucleare crediti per somme ulteriori rispetto a quelle destinate al “sostentamento”, vieppiù nell'entità pretesa e necessaria a fronte del prezzo di acquisto degli immobili. Peraltro nessun supporto rinviene la maturazione di proventi e utili in capo all'impresa agricola in misura sufficiente al pagamento del prezzo.
Inoltre, per ciò che concerne il contratto del luglio 1978 difetta tout court la prova di espletamento di attività lavorativa, all'epoca il convenuto, dopo circa un anno dalla conclusione degli studi superiori, non risultando nemmeno occupato nell'attività del padre (come è dato evincere anche dall'estratto dei contributi previdenziali con decorrenza soltanto dall'anno 1979: doc. 24 conv.).
pag. 13/25 Quanto ai contratti del 1982 e del 1983, in via dirimente, priva di alcuna dimostrazione è rimasta l'eventuale entità di siffatti crediti, dovendo ad ogni modo escludersi anche in via presuntiva (alla luce del ridotto ammontare orario di cui ai documenti prodotti dal medesimo convenuto, nonché tenuto conto dell'esiguo lasso temporale intercorso dall'avvio, anche in ipotesi, dell'attività lavorativa;
cfr. docc. 3, 4 e
24 conv.) che la stessa potesse essere adeguata e sufficiente a sostenere esborsi economici per complessive lire 66.343.000,00 nell'arco di circa un anno e mezzo (tenuto conto delle date dei contratti del 26-1-1982 e del 29-6-1983).
Per quanto sopra, gli acquisti effettuati dal convenuto negli anni 1978, 1982 e 1983 con corrispettivo pagato dal de cuius assurgono a donazioni indirette, con l'ulteriore precisazione per cui “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro”
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 11491 del
23/05/2014).
La domanda attorea è, dunque, fondata, con conseguente accertamento della donazione indiretta del de cuius in favore del convenuto degli immobili di cui alle pp.ff.
557/1 e 557/3 (ora p.f. 557/1: CTU del 27-1-2021, pag. 9), 367/2 e 366/2 (ora p.f. 366/2:
CTU del 27-1-2021, pag. 9) e 656 C.C. di cui ai contratti del 28-7-1978, del 26-1- PE
1982 e del 29-6-1983.
3. Sulle operazioni di stima degli immobili e sull'accoglimento delle domande attoree.
a) Controversa fra le parti è, innanzitutto, la determinazione del valore del fondo sub
p.f. 1361 alla data di morte del de cuius.
In fatto va considerato che trattasi di fondo, all'attualità coltivato a meleto, che alla data del 3-12-2010 risultava inserito nel Piano Regolatore Generale del Comune di
Pergine VA in Area F2 (“Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano”) per la quota del 91% (per la restanza in “Zone F6- Zone destinate a strade. Spazi pubblici e piazze”), come altresì emerge dal Certificato di destinazione pag. 14/25 urbanistica storico (all.to 1 note dd. 16-3-2020 convenuto), destinazione acquisita in esito al PRG approvato con DGP n. 1209 dd. 6-6-2006.
Il bene all'epoca dell'apertura della successione rivestiva, dunque, sulla base delle indicazioni del PRG, potenzialità edificatoria (sin dal PRG di cui alla DPG n. 192 dell'8-
2-2002 seppur con percentuali diverse da quelle di cui alla successiva DGP del 2006), potenzialità soltanto in seguito venuta meno a fronte dell'approvazione di Variante n.
01/2015 al PRG, con classificazione del fondo per la prevalente parte della superficie nella categoria “Zone agricole di interesse secondario” (CTU del 9-7-2024, pag. 10).
Il Consulente ha conclusivamente ritenuto che “la p.f. 1361 ha avuto una destinazione urbanistica con potenzialità edificatoria ai fini pubblicistici dal 2002 al 2015, il procedimento di trasformazione urbanistica che ha inciso sulla particella in esame ha avuto inizio con la prima delibera del Consiglio comunale n. 64 del 01.12.2015 allorquando è iniziato l'iter di approvazione della Variante 01/2015 del PRG nella quale il terreno è stato classificato in Zona agricola secondaria” (CTU ult. cit., pagg. 10-11).
Ciò precisato, principio ricorrente nella giurisprudenza è quello secondo cui “Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione;
a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito CP_5
che aveva calcolato il valore di un immobile donato tenendo presente l'incremento conseguente alla mutazione di destinazione, da agricola a industriale, in conseguenza di un piano per gli insediamenti produttivi già adottato al momento di apertura della successione ma approvato solo successivamente)” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24711 del 24/11/2009), con l'ulteriore precisazione per cui “Nella formazione delle quote tra i condividenti deve tenersi conto dell'incidenza che sul valore di un fondo può avere anche la sola eventualità di espropriazione connessa all'inclusione dell'area nello schema di piano regolatore approvato dal consiglio comunale” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1901 del 13/07/1963; principio di recente richiamato in motivazione anche da Cass. Civ.,
pag. 15/25 Sez. 2, Sentenza n. 39368 del 10/12/2021: “Nella divisione ereditaria, ai fini della formazione delle quote tra i condividenti, non è sufficiente la classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, occorrendo, invece, valutare le possibilità edificatorie accordate sui beni. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse tenersi conto di una delibera comunale che attribuiva la possibilità di una permuta delle aree riclassificate, oggetto di divisione, con altre aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale ancora, tuttavia, non identificate”); in particolare, essendosi chiarito, seppur con pronuncia in materia di divisione ereditaria, che “Poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato, occorre considerare l'incremento di esso per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità in corso, e pertanto è legittimo il ragguaglio del valore del relativo cespite all'indennità normativamente dovuta (art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359), pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio” Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 55 del 07/01/1998, che in motivazione in particolare osserva che
“per la formazione delle quote deve farsi riferimento al valore venale dei beni comuni al momento della divisione (cfr., "in terminis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 3380 del
20.3.1991), e, perciò, la stima di detti beni va fatta avendo riguardo a tutti i dati che in detto momento possono concorrere alla formazione del relativo valore di mercato (cfr., in merito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 4251 del 3.7.1980): la concreta prospettiva dell'assoggettabilità di un dato bene ad espropriazione per pubblica utilità incide indubitabilmente, in misura determinante, sulla valutazione del cespite nelle negoziazioni private e, quindi, sul relativo valore commerciale;
consequenzialmente, è da ritenere che rettamente la corte distrettuale ha tenuto conto dell'avvenuto assoggettamento di uno dei terreni compresi nel patrimonio da dividere a procedura espropriativa ai fini della relativa stima operata in funzione della contestata formazione delle quote ed ha ragguagliato la determinazione del valore di tale cespite all'ammontare dell'indennità per il medesimo dovuta a mente dell'art. 5/bis L.
8.8.1992 n. 359. E)”.
Irrilevanti, quindi, le modifiche in ordine alla destinazione successive all'apertura della successione, avuto riguardo alla data di quest'ultima, la stima, secondo il corrente valore di mercato, non può che tenere conto della destinazione urbanistica all'epoca pag. 16/25 sussistente e del conseguente valore del bene tenuto conto anche della relativa potenzialità edificatoria.
Il Consulente, sulla base di conclusioni adeguatamente e sufficientemente motivate che questo Tribunale fa proprie (cfr. spec. (CTU del 9-7-2024, pag. 14: “Nel caso in esame al momento della stima l'immobile presenta una destinazione attuale (terreno agricolo) e potenzialmente una seconda destinazione alternativa (edificabile ad uso pubblico) di fatto quindi assoggettato a procedura espropriativa. Alla prima destinazione corrisponde il valore della situazione presente MVEU valore agricolo (V1) e alla seconda il valore potenziale (V2) pari alla somma che un investitore sarebbe disposto ad anticipare con la prospettiva di ricevere un congruo indennizzo in futuro sulla base di un valore d'esproprio”), è pervenuto a determinazione del valore di mercato corrente alla data del 3-12-2010, con valutazione ponderata secondo i distinti criteri, nell'ammontare finale di euro 734.400,00 (CTU del 9-7-2024, pagg. 17 e seg.).
b) In secondo luogo, le parti richiedono decurtazione del valore dei beni immobili oggetto di contratto di affitto agrario stipulato fra il de cuius e il convenuto il 10-4-2006
(per la durata sino al 10-11-2034, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori 15 anni, e per canone di euro 550,00 annui) avente ad oggetto le pp.ff. 1361, 1847/1, 1847/2, 1848/7,
1848/1, 1848/2, 1849/2 C.C. e pp.ff. 730/3, 739/2, 739/3, 740/2, 741, 753/1, 754 Per_4
e 639 C.C. (doc. 8 att.). PE
Di detti beni le pp.ff. 1847/1, 1847/2, 1848/7 per la quota di 1/2 e 1849/2 per la quota di 1/3 sono oggetto, in forza del testamento olografo del 22-11-1993 (doc. 1 att.), di legato in conto di legittima in favore delle attrici, mentre i restanti fanno parte del relictum, il de cuius avendo previsto, inoltre, la costituzione usufrutto in favore della moglie “su tutti iterreni miei” (doc. 1 att.).
Ciò premesso, in primo luogo, non configurabile all'epoca di apertura della successione è una diminuzione di valore dei beni immobili de quibus in relazione alla nuda proprietà, risultando gli stessi oggetto di usufrutto in favore della madre e la sussistenza di un contratto di affitto potendo rilevare in correlazione con le facoltà di godimento verificabili soltanto in capo all'usufruttuario.
pag. 17/25 In secondo luogo, anche per ciò che concerne quest'ultimo, alla sussistenza di un rapporto di godimento personale in relazione al bene ereditario non può correlarsi una diminuzione di valore del bene laddove il contratto di locazione o godimento sia concluso a giusto prezzo. Più complessivamente la sussistenza di un rapporto di godimento non costituisce limitazione del diritto di proprietà (diversamente dall'ipotesi in cui sussista un diritto reale limitato), integrando al contrario in astratto esplicazione delle facoltà dominicali.
Nessuna domanda è, invece, spiegata con riferimento alle pattuizioni concrete del contratto, ad esempio quanto all'eventuale inadeguatezza del canone pattuito rispetto ai valori di mercato e alla configurabilità di un negotium mixtum cum donatione in parte qua, né una siffatta domanda è proposta dal convenuto, il quale risulterebbe peraltro sprovvisto di interesse ad agire, attesa la qualità al contempo di affittuario e di beneficiario dei beni quale erede universale istituito in via testamentaria.
I beni immobili devono, quindi, essere apprezzati per il loro valore senza decurtazione in relazione alla sussistenza di rapporto di godimento in favore di terzi o di un coerede, la sussistenza di detto contratto investendo, invece, il diverso profilo dei rapporti di credito per canoni di locazione per il periodo successivo alla data di apertura della successione.
Ciò comporta la necessaria assunzione del valore dei terreni così come esposti (salvo quanto a seguire in punto di migliorie) nella C.T.U. dd. 9-7-2024, dovendosi, tuttavia, osservare che la Relazione peritale de qua risulta aver erroneamente omesso l'espunzione della detrazione in ordine ai terreni c.d. pertinenziali della p.ed. 1450 (oggetto del legato in favore delle attrici), ciò implicando l'assunzione del relativo valore come pari ad euro
882.248,00 quanto all'edificio (CTU dd. 27-1-2021, pag. 19) e, quanto ai terreni pertinenziali, quello di euro 89.856,00 (in luogo di euro 13.478,40: cfr. CTU dd. 27-1-
2021, pag. 19), per il finale valore di euro 972.104,00.
Deve parimente procedersi a stima, senza detrazione in relazione al menzionato contratto di affitto agrario, quanto alle restanti particelle fondiarie di cui al legato in favore delle attrici, da assumersi per il valore complessivo di euro 195.637,51 (euro 3.950,00 quanto alla quota di 1/2 della p.f. 1848/7, euro 1.950,00 quanto alla quota di 1/3 della p.f.
1849 ed euro 189.787,50 quanto alla p.f. 1847/1).
pag. 18/25 Può, dunque, sin d'ora determinarsi il valore dei beni retrolasciati alle attrici in forza del legato in conto di legittima, tenuto conto altresì dell'usufrutto in favore della coniuge
(doc. 1 att.) e, quindi, avuto riguardo al valore della nuda proprietà (cfr. CTU del 9-7-
2024, pag. 35: “L'operazione si esegue con l'applicazione delle consuete tabelle, edite a fini fiscali ed utilizzate dal precedente ctu, in cui in considerazione dell'età del beneficiario (anni 90 all'epoca di stima) riportano i due coefficienti pari a 15% per
l'usufrutto e 85 % per la nuda proprietà”), per il complessivo ammontare di euro
992.622,7835 (oltre euro 178.168,7265 per il valore dell'usufrutto in favore della coniuge).
c) Per ciò che concerne le c.d. migliorie che il convenuto asserisce aver apportato ai fondi agricoli, nella specie per spese di impianto, la documentazione versata agli atti attiene a spese inerenti alle pp.ff. 639/1 dell'anno 2008, alla p.f. 1361 per l'anno 2007, alla p.f. 730/3 per l'anno 2015, alla p.f. 739/2 per gli anni 2004 e 2009, nonché alla p.f.
754 (docc. da 16 a 21 conv.). L'ulteriore documentazione agli atti, pur con riferimento talora alla data di impianto (docc. da 13 a 15 conv.), non consente, invece, la riconduzione di alcuna spesa al convenuto, risultando, pertanto, irrilevante ai fini de quibus.
Le allegazioni (e le correlative offerte di prova) in punto di migliorie hanno interessato non tutti i terreni agricoli per cui è causa, bensì, più limitatamente, quelli di cui alle pp.ff.
1361, 639/1, 760/3, 760/1, 739/2, 753/1 e 754 (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. parte convenuta), sicché esulante dalle richieste delle parti si rivelerebbe comunque un deprezzamento operato con riferimento a tutti gli immobili del compendio ereditario.
Con riferimento al donatum, in sede peritale è stato riscontrato che, in punto di migliorie, “L'unico fondo coinvolto, tra quelli trasferiti in vita a , risulta P_
essere la p.f. 760/1 (che è stata oggetto di donazione del 1992), tutte le altre sono parte del relictum, intestate al convenuto con certificato di eredità dd. 12.05.2017”, in particolare, con individuazione di intervento di impianto risalente all'anno 2015 (CTU del 9-7-2024, pagg. 22 e seg.).
A prescindere dalla qualificazione dell'intervento, la sua esecuzione in data successiva rispetto a quella di apertura della successione rende lo stesso del tutto irrilevante ai fini di causa.
pag. 19/25 Con riguardo, invece, ai beni di cui al relictum, ferma l'irrilevanza di eventuali variazioni successive all'apertura della successione, deve osservarsi che, da un lato, tutti i fondi interessati da esborso economico risultano oggetto del menzionato contratto di affitto agrario del 10-4-2006 (con cui le parti hanno altresì previsto l'autorizzazione da parte di “ad effettuare qualsiasi miglioramento, e concede sin da ora PE all'affittuario la possibilità di chiedere il rimborso sia immediato che futuro per eventuali miglioramenti eseguiti”: doc. 8 att.); dall'altro lato, anche prima della data del 2006, il convenuto ha documentato la costituzione con il de cuius di impresa ex art. 230 bis c.c.
e, nella specie, di impresa familiare agricola al cui patrimonio, sulla base delle stesse allegazioni difensive del convenuto, non potrebbero che ricondursi i terreni de quibus
(doc. 10 conv.).
Il convenuto ha, dunque, proceduto alle asserite migliorie, dapprima, in qualità di partecipante all'impresa familiare e, in seguito, a far data dal 2006, in quella di affittuario, in nessun caso comunque nella veste di donatario e, quindi, di proprietario (o nudo proprietario) dei beni de quibus, ciò rivestendo portata dirimente escludente dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 748 c.c., che poggia appunto sull'assunto della qualità di donatario del bene.
Nessuna decurtazione di valore può, pertanto, operare quanto ai terreni agricoli, con conseguente necessaria correzione dei valori esposti nella CTU dd. 27-1-2021 ed erroneamente fatti propri anche dalla CTU dd. 9-7-2024, peraltro il medesimo CTU da ultimo nominato avendo evidenziato che “il valore dei beni alla data di apertura della successione dovrebbero includere anche la quota di 5,00 €/mq. del soprassuolo, in quanto lo stato dei beni in quel momento era compreso del soprassuolo. Si demanda al giudice istruttore ogni valutazione e decisione sulla questione, precisando come eventualmente si ritenesse che il valore dei beni (terreni coltivati a frutteto) debba essere maggiorato dei 5,00 €/mq. i conteggi e le risposte ai quesiti successivi dovrebbero essere riformulate di conseguenza” (CTU del 9-7-2024, pag. 26).
Vale precisare con riguardo alle pp.ff. 763/2, 931/1 e 934, non interessate da alcuna offerta di prova in punto di migliorie (cfr. anche CTU del 9-7-2024, pag. 22) e cadute in successione per la quota di proprietà per 1/4 (doc. 2 att.; cfr. anche estratti tavolari sub all.to 4 CTU 27-1-2021 e all.to 23 CTU 9-7-2024), che le stesse sono state altresì oggetto pag. 20/25 di donazione in favore del convenuto in forza del contratto del 14-12-1992, ivi essendosi disposto della quota di 1/2, nondimeno la stessa dovendo riferirsi alla metà della quota già spettante al donante (2/4) e, quindi, per 1/4 come altresì evincibile dai richiamati estratti tavolari.
Alla luce di quanto sopra i valori indicati devono essere corretti con espunzione, oltre che della detrazione per contratto di affitto agrario, del c.d. “deprezzamento di circa arrotondato 5,00 €/mq per i costi di impianto” (cfr. CTU dd. 27-1-2021, pag. 21:
“Rilevato dalla lettura degli atti di causa che i terreni sono stati piantati a frutteto dal sig. come accennato in precedenza si stima un deprezzamento di circa P_ arrotondato 5,00 €/mq per i costi di impianto, quindi i valori dei terreni: al 2010 • 15,00
€/mq i terreni a frutteto posti a monte dei fabbricati • 21,00 €/mq i terreni a meleto posti
a valle dei fabbricati”; v. anche pagg. 25, 36 e 37), sicché il valore al metro quadro alla data di apertura della successione per i terreni a frutteto deve determinarsi in euro 20,00
e per quelli coltivati a meleto in euro 26,00.
Il valore dei terreni agricoli di cui al relictum, con separata considerazione della nuda proprietà, da un lato, e dell'usufrutto in favore del coniuge, dall'altro lato, è, pertanto, pari, rispettivamente, per la p.f. 730/3 (26*2651 mq= 68.926) ad euro 58.587,1 e ad euro
10.338,9; per la p.f. 739/2 (20*4229mq + 5*2800mq= 98.580,00) ad euro 83.793 e ad euro 14.787; per la p.f. 740/2 ad euro 3.043 e ad euro 537; per la p.f. 741 ad euro 3561,5
e ad euro 628,5; per la p.f. 753/1 (20*1010mq=20.200,00) ad euro 17.170 e ad euro 3.030; per la p.f. 739/3 ( ad euro 1.700 e ad euro 300; per la p.f. 754 C.F._5
( ad euro 16.847 e ad euro 2.973; per la p.f. 639/1 per la quota 1/2 C.F._6
( ) ad euro 27.923,35 e ad euro 4.927,65; per la p.f. 763/2 per la CodiceFiscale_7
quota 1/4 (20*51/4=255) ad euro 216,75 e ad euro 38,25; per la p.f. 931/1 per la quota
1/4 ( ad euro 310,25 e ad euro 54,75; per la p.f. 934 per la quota 1/4 C.F._8
(20*872mq/4=4.360) ad euro 3.706,00 e ad euro 654; per il finale valore complessivo di euro 216.857,95 quanto alla nuda proprietà e di euro 38.269,05 quale valore dell'usufrutto.
A detto importo si aggiunge quello già riferito in ordine alla p.f. 1361 (euro
734.400,00), da ascriversi per euro 624.240,00 alla nuda proprietà e per euro 110.160,00 all'usufrutto.
pag. 21/25 Per ciò che concerne i beni di cui al donatum, tenuto conto dei superiori criteri, il valore dei beni di cui al contratto di donazione del 1992 ammonta ad euro 157.990,00
(26*5885mq=153.010+20*996/4=4.980), quello delle donazioni indirette del 1978, 1982
e 1983 ad euro 176.202,00 (26*6777mq), per un valore complessivo del donatum pari ad euro 334.192,00.
d) Quanto agli ulteriori beni immobili di cui al relictum (p.ed. 118 e p.ed. 141/2 C.C.
), va fatta propria, in quanto adeguatamente motivata, la stima operata in sede PE
peritale (CTU del 27-1-2021, pag. 24; CTU del 9-7-2024, pagg. 29 e seg.).
Il valore della p.ed. 118 e della p.ed. 141/2 deve, pertanto, individuarsi nell'ammontare complessivo di euro 367.363,37 (CTU del 27-1-2021, pagg. 23 e seg.;
CTU del 9-7-2024, pagg. 32 e seg.), da imputarsi alla nuda proprietà per euro
312.258,8645 e all'usufrutto per euro 55.104,5055.
Non controversa fra le parti è infine la presenza nel relictum di titoli e depositi bancari per euro 284.953,6 (cfr. anche doc. 2 att.).
e) Per tutto quanto sopra il valore del relictum è pari ad euro 2.809.635,48 (Lotto
1.167.791,51 + Lotto 1.356.890,37 + Titoli/Depositi euro 284.953,6) e Per_4 PE
quello del donatum ad euro 334.192,00, per un ammontare complessivo dell'asse di euro
3.143.827,48; con quota di riserva in capo a ciascuna delle parti (1/8; art. 542 comma 2
c.c.) pari ad euro 392.978,435, per la quota complessiva in capo alle attrici (3/8) di euro
1.178.935,305; mentre quella riservata al coniuge (1/4) ammonta ad euro 785.956,87.
Tenuto conto delle assegnazioni di cui al legato in conto di legittima in favore delle attrici per controvalore di euro 992.622,7835, il conguaglio in denaro spettante alle attrici
è pari a complessivi 186.312,52 e ad euro 62.104,17 in capo a ciascuna.
Quanto alla quota di riserva in favore del coniuge, tenuto conto di assegnazioni per controvalore di euro 663.655,882 (usufrutto Lotto 175.168,7265 + usufrutto Per_4
Lotto Serso 203.533,5555 + Titoli/Depositi euro 284.953,6), la reintegrazione deve avere luogo per il residuo di euro 122.300,988 e, nei limiti della quota di eredità vantata dalle attrici (3/4; cfr. doc. 16 att.), per euro 91.725,741.
Vale precisare, per ciò che concerne il prelegato in favore del convenuto, che trattasi di fattispecie disciplinata ex art. 661 c.c. che non elide il necessario computo dei beni pag. 22/25 assegnati ai fini delle operazioni di riunione fittizia ex artt. 553 e seg. c.c., in quanto opera su un piano del tutto diverso e distinto (quello della divisione) senza incidere sulle ragioni dei legittimari ai fini della tutela della rispettiva quota di riserva, altresì tenuto conto che la qualifica di cui all'art. 661 c.c. nulla dice in ordine alla riconducibilità dello stesso all'ipotesi di cui all'art. 551 c.c. o di cui all'art. 552 c.c., non revocabile in dubbio trattarsi nel caso concreto, in ragione della nomina del convenuto quale erede universale, di prelegato in conto di legittima (e non in sostituzione di legittima ex art. 552 c.c.).
In quanto il convenuto risulta beneficiario di donatum per euro 334.192,00, di prelegato per il valore di euro 312.258,8645, nonché dei beni di cui al relictum in qualità di erede universale (per valore di euro 841.097,75) per complessivo controvalore di euro
1.487.548,815, la domanda riconvenzionale volta alla reintegra della quota di riserva della madre, nei limiti della rispettiva quota di eredità (1/4), non può trovare accoglimento, la stessa dovendo operare, infatti, con riguardo ai beni assegnati al medesimo convenuto.
La domanda riconvenzionale del convenuto va, dunque, rigettata.
f) Le domande delle attrici devono trovare accoglimento, il convenuto essendo, quindi, tenuto al relativo pagamento in denaro in favore delle attrici in ragione sia delle specifiche previsioni testamentarie, il de cuius avendo attribuito alle attrici mero conguaglio in denaro con finalità al contempo di conservazione di tutti i terreni agricoli in capo al convenuto, sia del corrispondente contegno assunto dalle parti nel corso del giudizio (cfr. anche CTU del 27-1-2021, pag. 50: “Relativamente alle aspirazioni di tutte le parti in causa in relazione all'attribuzione dei beni, da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, e dalla lettura degli atti e come di fatto si evince dalla attuale situazione tavolare, si rileva che è nell'interesse del convenuto mantenere P_
tutti i terreni agricoli ed il fabbricato di , mentre le attrici sorelle sono interessate PE all'edificio di ed eventualmente, se necessario per il conguaglio, titoli e Per_4 depositi”; cfr. anche memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte convenuta, pag. 3), nonché considerata, nella fase inerente all'individuazione dei beni cui tramite procedere a reintegra, della destinazione dei terreni agricoli di cui al relictum all'esercizio pag. 23/25 dell'attività imprenditoriale del convenuto (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9) e del loro aggravio con il già menzionato contratto di affitto agrario in favore di quest'ultimo.
Per tutto quanto sopra, il convenuto è tenuto al versamento del relativo importo, da determinarsi nell'ammontare pari ad euro 62.104,17 oltre ad euro 30.575,25 e, quindi, all'ammontare complessivo di euro 92.679,42 in favore di ciascuna attrice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum in relazione alle cause di scaglione per valore da euro 260.001,00 a 520.000,00, sulla base dei parametri medi per le fasi di studio
(euro 3.544,00), introduttiva (euro 2.338,00), istruttoria (euro 10.411,00) e decisionale
(euro 6.164,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 22.457,00; oltre anticipazioni di legge di euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00, nonché per spese per notifica dell'atto di citazione (euro 10,53) e per marca deposito (euro 3,87); quanto al procedimento di mediazione, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri medi con riguardo alla sola fase di attivazione, per l'importo di euro
1.370,00, oltre euro 48,80 per spese;
in ogni caso, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa (decreto del 17-1-2023 e decreto del 24-9-2024), vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta che il contratto di compravendita del 28-7-1978 (GN 941/78) costituisce donazione indiretta delle pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C. da parte di in favore PE PE
di ; P_
2. accerta che il contratto di compravendita del 26-1-1982 (GN 359/82) costituisce donazione indiretta delle 367/2 e 366/2 da parte di in favore di PE PE PE
; P_
3. accerta che il contratto di compravendita del del 29-6-1983 (GN 1152/83)
pag. 24/25 costituisce donazione indiretta della p.f. 656 C.C. da parte di in favore PE PE
di ; P_
4. rigetta la domanda delle attrici di accertamento di simulazione del contratto di vendita a ministero Notaio rep. n. 2926 dd. 8 giugno 1990; Per_1
5. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
6. condanna il convenuto al pagamento in favore delle attrici P_
, e ella somma di € 92.679,42 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
7. condanna il convenuto a rimborsare alle attrici P_ Pt_1
, e le spese di lite, liquidate per il
[...] Parte_2 Parte_3
presente giudizio in € 22.457,00 per onorario, € 545,00 per anticipazioni ed € 14,40 per spese, oltre 15% rimb. forf., I.V.A. e C.P.A. come per legge;
per il procedimento di mediazione in € 1.370,00 per onorario ed € 48,80 per spese;
oltre 15% rimb. forf., I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
8. pone definitivamente a carico del convenuto soccombente il compenso dei C.T.U.
come già liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 611/2018
Il Tribunale Ordinario di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna Giudice
Dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 611 del ruolo generale dell'anno 2018 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3 con l'Avv. MAURIZIO DONINI e con l'Avv. VALERIA GRASSO, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
ATTRICI contro
(C.F. ) P_ C.F._4 con l'Avv. MARIANNA GRIGGIO e con l'Avv. PIERGIORGIO SOVERNIGO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 23-10-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “La difesa delle attrici precisa le conclusioni nel merito come in atto di citazione dd 16.02.2018 e in via istruttoria come in memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dd. 23.10.2018”; “
1. accertare e dichiarare che il contratto di vendita a ministero Notaio
rep. n. 2926 dd. 8 giugno 1990 dissimula una donazione, da parte del defunto Per_1 signor del bene che ne costituisce l'oggetto (pp.ff. 550 e 640 C.C. ) al PE PE figlio 2. accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dd. 28.7.1978 P_ sub G.N. N. 941/78 configura una donazione indiretta delle pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C.
) da parte del signor al figlio , avendo il primo interamente PE PE P_ provveduto al pagamento del relativo corrispettivo ivi previsto;
in subordine, accertare che il de cuius, pagando il prezzo delle compravendite suddette, ha donato il denaro corrispondente;
3. accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dd. 26.1.1982 sub G.N. N. 359/82 configura una donazione indiretta delle pp.ff. 367/2 e 366/2 C.C. ) PE da parte del signor al figlio , avendo il primo interamente provveduto PE P_ al pagamento del relativo corrispettivo ivi previsto;
in subordine, accertare che il de cuius, pagando il prezzo delle compravendite suddette, ha donato il denaro corrispondente;
4. accertare e dichiarare che l'atto di compravendita dd. 29.6.1983 sub
G.N. N. 1152/83 configura una donazione indiretta della p.f. 656 C.C. ) da parte PE del signor al figlio , avendo il primo interamente provveduto al PE P_ pagamento del relativo corrispettivo ivi previsto;
in subordine, accertare che il de cuius, pagando il prezzo delle compravendite suddette, ha donato il denaro corrispondente;
5. accertare e dichiarare che il relictum in morte del signor è costituito dai beni PE indicati al punto XII lett. a) del presente atto;
6. accertare e dichiarare, in esito agli accertamenti di cui ai punti 1, 2,3 e 4 delle presenti conclusioni, che il donatum in morte del signor è costituito dai beni indicati al punto XII lett. b) del presente atto;
PE
7. procedere alle operazioni di riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c. (relictum – debiti
+ donatum nella misura anche giudizialmente accertato in accoglimento delle domande che precedono) e per l'effetto accertare che il valore della massa di calcolo della legittima in morte del signor è di € 4.009.053,60 ovvero quello diverso, PE maggiore o minore, che verrà quantificato, in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
8. determinare, quantificandone il relativo valore, la quota di eredità riservata per legge (art. 542 c.c.) alle attrici, rispettivamente la quota di cui al defunto poteva disporre e per l'effetto, ai sensi dell'art. 542 c,c., accertare che: -il valore della quota di cui il defunto poteva disporre è quantificabile in € 1.002.263,40, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà quantificato in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
-il valore della quota riservata per legge alle attrici è quantificabile in € 501.131,70 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che verrà quantificato in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
-il valore della quota riservata per legge alla signora Pt_4
è quantificabile in € 1.002.263,40 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore,
[...] che verrà quantificato in esito agli accertamenti che precedono, in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
9. accertare e dichiarare che, in ragione di quanto disposto dal de cuius nella scheda testamentaria pubblicata a ministero Notaio rep. n. Per_1
69318, ciascuna delle attrici ha diritto di ricevere dal signor in conguaglio P_ in denaro quantificabile in un importo equivalente alla differenza tra il valore della quota di legittima riservata per legge a ciascuna di essere ed il valore dei beni ad esse assegnate in forza del legato in loro favore disposto con la predetta scheda testamentaria, ed in particolare ciascuna delle attrici ha diritto di ricevere dal convenuto un importo pari ad
€ 236.952,54, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che verrà quantificato in corso di causa a mezzo di apposita espletanda CTU;
condannare conseguentemente il
pag. 2/25 signor al pagamento dell'importo che verrà accertato come dovuto, con P_ maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge;
15. in via subordinata a quanto richiesto sub 9), ridurre le disposizioni testamentarie oggetto della scheda pubblicata a ministero Notaio rep. n. 69318 (e Per_1 se del caso le donazioni accertate in causa) nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva, quantificabile, per ciascuna delle attrici, nell'importo di € 236.952,54, ovvero in quello diverso, maggiore o minore che sarà accertato a mezzo di apposita espletanda CTU, assumendo ogni consequenziale pronuncia diretta ad attribuire alle attrici una quota/porzione di beni relitti (p.ed. 118 e p.ed. 141/2 C.C. , pp.ff. 730/3, PE
739/2, 740/2, 741, 753/1, 739/3, 754 C.C. , quota di 1/4 pp.ff. 763/2, 931/1 e 934 PE
C.C. , quota di 1/2 p.f. 639/1 C.C. , p.f. 1361 C.C. – ed eventualmente PE PE Per_4 donati (p.f. 760/1 C.C. , p.f. 735 C.C. , quota di 1/4 pp.ff. 931/1 e 934, pp.ff. PE PE
550 e 640 C.C. , pp.ff. 366/2 e 367/2 C.C. , p.f. 656 C.C. , pp.ff. 557/1 e PE PE PE
557/3 C.C. – avente un valore corrispondente a quello della accertata lesione della PE quota di riserva ad esse spettante;
previa assunzione degli eventuali provvedimenti di separazione e/o restituzione e/o di scioglimento di qualsivoglia comunione tra le parti e tra le attrici, disporre l'eventuale divisione assegnando a ciascuna delle attrici una porzione di beni in proprietà esclusiva avente un valore corrispondente a quello della accertata lesione della quota di riserva ad esse spettante, maggiorando detta porzione della quota spettante alle attrici sui frutti e sugli utili della gestione della quota di beni relitti e/o donati) ad esse assegnata a far tempo dalla data dell'apertura della successione
o con la diversa decorrenza ritenuta di legge, con ogni ulteriore maggiorazione per interessi e rivalutazione, ovvero, in alternativa, condannare il convenuto al pagamento di un importo equivalente alla quota spettante alle attrici sui predetti frutti ed utili, maggiorata di interessi e rivalutazione nella misura per legge dovuta;
ordinare al convenuto il rilascio, in favore dell'attore, dei beni che formeranno oggetto della porzione ad esso attribuita e/o condannare l'attore al pagamento dei conguagli che risulteranno dovuti a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione e di ogni consequenziale domanda;
10. ridurre le disposizioni testamentarie oggetto della scheda pubblicata a ministero Notaio rep. n. 69318 (e se del caso le donazioni accertate Per_1 in causa) nella misura necessaria a reintegrare, in ragione della quota di 1/4 spettante a ciascuna delle attrici, la quota di riserva della signora ossia per un valore Parte_4 corrispondente al valore di complessivi 3/4 della lesione della quota di riserva ad essa signora riservata per legge, quantificabile nell'importo di € 272.960,47 Parte_4 (ossia € 90.986,82 per ciascuna delle attrici) ovvero in quello diverso, maggiore o minore che sarà accertato a mezzo di apposita espletanda CTU, assumendo ogni consequenziale pronuncia diretta ad attribuire alle attrici una quota/porzione di beni relitti (p.ed. 118 e
p.ed. 141/2 C.C. , pp.ff. 730/3, 739/2, 740/2, 741, 753/1, 739/3, 754 C.C. , PE PE quota di 1/4 pp.ff. 763/2, 931/1 e 934 C.C. , quota di 1/2 p.f. 639/1 C.C. , p.f. PE PE
1361 C.C. – ed eventualmente donati (p.f. 760/1 C.C. , p.f. 735 C.C. , Per_4 PE PE quota di 1/4 pp.ff. 931/1 e 934, pp.ff. 550 e 640 C.C. , pp.ff. 366/2 e 367/2 C.C. PE
, p.f. 656 C.C. , pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C. – avente un valore PE PE PE corrispondente, per ciascuna delle attrici, a 1/4 della accertata lesione della quota di riserva spettante alla signora previa assunzione degli eventuali Parte_4 provvedimenti di separazione e/o restituzione e/o di scioglimento di qualsivoglia comunione tra le parti e tra le attrici, disporre l'eventuale divisione assegnando a
pag. 3/25 ciascuna delle attrici una porzione di beni in proprietà esclusiva avente un valore corrispondente a 1/4 del valore della accertata lesione della quota di riserva spettante alla signora maggiorando detta porzione della quota spettante alle attrici Parte_4 sui frutti e sugli utili della gestione della quota di beni relitti e/o donati) ad esse assegnata a far tempo dalla data dell'apertura della successione o con la diversa decorrenza ritenuta di legge, con ogni ulteriore maggiorazione per interessi e rivalutazione, ovvero, in alternativa, condannare il convenuto al pagamento di un importo equivalente alla quota spettante alle attrici sui predetti frutti ed utili, maggiorata di interessi e rivalutazione nella misura per legge dovuta;
ordinare al convenuto il rilascio, in favore dell'attore, dei beni che formeranno oggetto della porzione ad esso attribuita e/o condannare l'attore al pagamento dei conguagli che risulteranno dovuti a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione e di ogni consequenziale domanda;
11. ordinare al convenuto il rendimento del conto riguardante il godimento dei beni relitti e donati a decorrere dalla data di apertura della successione;
12. con vittoria di spese diritti ed onorari di legge”. per parte convenuta: “in via preliminare, nel merito: - rigettarsi la domanda formulata dalle attrici al punto 1 delle rassegnate conclusioni, tendente a far dichiarare la simulazione del contratto di compravendita a ministero del Notaio rep. n. 2926 dd. Per_1
8 giugno 1990, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- rigettarsi le domande formulate dalle attrici ai punti 2, 3 e 4 delle rassegnate conclusioni, tendenti a far dichiarare la natura di donazioni indirette degli atti di compravendita dd. 28.07.1978 sub. G.N. 941/78, dd. 26.01.1982 sub G.N. 359/82, dd. 29.06.1983 sub G.N. 1152/83, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via principale, nel merito: - rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati in narrativa;
- accertarsi, comunque, che il controvalore dei beni tutti che, ai fini della riunione fittizia, sono ascrivibili alla massa ereditaria del sig. per il computo della quota di PE riserva dei legittimari, è pari a complessivi € 2.188.922,60, ovvero all'importo diverso che verrà accertato in corso di causa a mezzo dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; - per l'effetto, accertarsi che la defunta sig.ra ha patito nella Parte_4 successione del marito una lesione di legittima per un controvalore di € PE
58.082,40, ovvero quello diverso che verrà accertato in corso di causa a mezzo dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio; in via riconvenzionale: - per l'effetto dell'accertamento di cui sopra, disporre la riduzione del legato a favore di , Pt_2 Pt_1
e (madre di ) di cui alle disposizioni testamentarie del sig. Per_5 Parte_3
e per l'effetto ordinare la restituzione della P.f. 1847/1 alla massa ereditaria PE ai fini della reintegra della quota di riserva spettante alla defunta sig.ra - Parte_4 conseguentemente attribuire al sig. quota parte di suddetto bene, nella P_ misura della quota di ¼ spettantegli in successione della madre disponendo Parte_4 ogni successiva eventuale divisione, assegnando al sig. una porzione del P_ bene in proprietà esclusiva;
- in subordine, condannare le attrici al pagamento dei conguagli che risulteranno dovuti a seguito dell'accoglimento delle domande di cui sopra;
in ogni caso: - condannarsi le attrici alla refusione delle spese legali tutte, spese di CTU, oltre accessori di legge;
in via istruttoria: - si insiste per l'ammissione alla prova per testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 datata 24.10.2018
pag. 4/25 nonché, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalle attrici, si insiste per l'ammissione a prova contraria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Le attrici agiscono in giudizio esponendo che:
-che il 3-12-2010 si apriva la successione in morte del padre, (quanto a PE
, quale unica erede della madre e del Controparte_2 Per_5 coniuge di quest'ultima e padre dell'attrice), il quale disponeva dei propri beni, in forza di testamento olografo dd. 22-11-1993, così prevedendo “ erede mio figlio CP_3
in quanto lasio la porzione legittima a mia moglie ed alle mie figlie. Lascio alle P_
mie figlie in conto della legittima la casa sita in via Caduti ed il terreno Per_4
circostante e per eventuale differenza accettano un conguaglio in denaro, in quanto mio figlio lavora, come professione la campagnia e pertanto ha bisogno della stessa P_
per svolgere la sua attività. Lascio a mio figlio in prelegato la casa di P_ PE
comprese le attrezzature agricole ed in genere quanto in essa contenuto. Lascio a mia moglie l'usufrutto sulla casa di , sulla casa Via Caduti e su tutti i terreni miei. Lego PE
a mia moglie oltre la quota di legittima eventuali titoli e depositi bancari”;
moglie del de cuius e madre delle parti, decedeva il 13-2-2016; Parte_4
-il compendio ereditario si integra
a) dei beni oggetto di legato in conto di legittima in favore delle figlie, qui attrici
(p.ed. 1450, pp.ff. 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, quota di 1/2 della p.f. 1848/7, quota di 1/3 della p.f. 1849/2 C.C. Pergine VA);
b) di quelli oggetto del legato in favore del figlio, qui convenuto (“casa di ” PE
contraddistinta sub pp.ed. 118 e 141/2 C.C. ); PE
c) degli ulteriori beni immobili di cui al relictum (pp.ff. 730/3, 739/2, 740/2, 741,
753/1, 739/3, 754 C.C. , quota di 1/2 della p.f. 639/1 C.C. , p.f. 1361 C.C. PE PE
, quota di 1/4 delle pp.ff 763/2 931/1 e 934 C.C. ); Per_4 PE
d) da titoli presso la Cassa Rurale Pergine (per un complessivo valore di euro
268.002,6), oltre euro 16.948,53 quale giacenza su conto corrente presso Cassa Rurale
pag. 5/25 ed euro 2,49 per la quota di 1/2 di deposito di risparmio presso il medesimo Per_4
Istituto di credito;
-il de cuius aveva disposto in vita dei propri beni in favore del convenuto in via liberale, nonché con atto di compravendita dissimulante donazione e con donazioni indirette, in particolare
a) con atto pubblico notarile dd. 14-12-1992 il de cuius aveva donato al convenuto le pp.ff. 760/1 e 735 C.C. , nonché la quota di 1/2 delle pp.ff. 931/1 e 934 C.C. ; PE PE
b) con atto pubblico notarile dd. 8-6-1990 il de cuius aveva dichiarato di vendere al figlio le pp.ff. 550 e 640 C.C. per il corrispettivo di lire 68.278.000,00, non effettivamente versato in difetto dello stabile trasferimento in favore dell'alienante, altresì rilevandosi che all'epoca il convenuto aveva poco più di trent'anni e non aveva disponibilità finanziarie sufficienti per sostenere l'esborso;
c) con atto dd. 28-7-1978 il convenuto acquistava da terzi le pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C.
per il corrispettivo di lire 6.000.000,00, corrispettivo pagato dal de cuius; PE
d) con atto dd. 26-1-1982 il convenuto acquistava le pp.ff. 367/2 e 366/2 C.C. PE
per il corrispettivo di lire 18.343.000,00, corrispettivo pagato dal de cuius;
e) ciò a dirsi anche con riguardo all'acquisto ad opera del convenuto del 29-6-1983 relativo alla p.f. 656 C.C. per il corrispettivo di lire 48.000.000,00; PE
-con contratto dd. 10-4-2006 il de cuius ha concesso in affitto agrario al convenuto, per la durata di 28 anni, con previsione di rinnovazione tacita per ulteriore periodo di 15 anni, le pp.ff. 1361, 1847/1, 1847/2, 1848/7, 1848/1, 1848/2 C.C. e le pp.ff. 730/3, Per_4
739/2, 740/2, 741, 753/1, 754 e 639/1 C.C. ; PE
-alla data di apertura della successione il valore del relictum era pari ad euro
3.425.953,60 e quello del donatum ad euro 583.100,00, per un valore complessivo dell'asse, non sussistenti debiti, di euro 4.009.056,60, la quota riservata a ciascuno dei figli (1/8) risultando, dunque, pari ad euro 501.131,70, quella in favore del coniuge (1/4) ad euro 1.002.263,40;
-atteso il valore dei beni assegnati a ciascuna delle figlie (euro 264.179,16) e alla moglie (euro 638.316,10), le attrici vantano diritto, per la differenza, al “conguaglio in denaro” di cui alle previsioni testamentarie del de cuius, in subordine alla riduzione delle disposizioni testamentarie in favore del convenuto;
pag. 6/25 -in quanto eredi della madre, per la quota di 1/4 ciascuna, in forza di testamento pubblicato a ministero Notaio rep. 75417, hanno, inoltre, diritto alla reintegra, per Per_1
la corrispondente quota ereditaria, alla riduzione delle disposizioni testamentarie nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva della madre o a conguaglio in denaro;
conclusivamente richiedendo accertarsi che l'atto dell'8-6-1990 integra una compravendita dissimulante una donazione, che gli atti del 28-7-1978, del 26-1-1982 e del 29-6-1983 costituiscono donazioni indirette;
procedersi, dunque, alle operazioni di riunione fittizia, con conseguente accertamento del diritto in capo alle attrici a conguaglio in denaro e condanna del convenuto al pagamento oltre interessi e rivalutazione con decorrenza per legge;
in subordine, alla riduzione delle disposizioni testamentarie nella misura atta alla reintegra;
inoltre, procedersi a riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva in capo alla coniuge, nella misura di eredità spettante a ciascuna attrice, con condanna del convenuto al relativo rilascio o al pagamento di importo equivalente, oltre interessi e rivalutazione;
ordinarsi al convenuto il rendimento dei conti.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, allega:
-che il contratto di compravendita dell'8-6-1990, relativo al trasferimento dei terreni p.f. 550 e 640 C.C. verso corrispettivo di lire 69.278.000,00, non integra PE
simulazione di donazione, in quanto il prezzo fu effettivamente versato a mezzo di assegno bancario n. 001015170, con girata sottoscritta dal de cuius, tratto sulla Cassa
Rurale di Pergine VA sul conto corrente bancario n. 4280/10 intestato alla moglie dell'odierno convenuto, sul quale il sig. aveva Controparte_4 P_
procura con diritto di traenza;
-di aver lavorato sin da “ragazzino” e di aver maturato all'età di 33 anni la disponibilità finanziaria per l'acquisto;
-che gli acquisti dei terreni p.f. 557/1, 557/3 C.C. (nel 1978), p.f. 367/2, 366/2 PE
C.C. (nel 1982), p.f. 656 C.C. (nel 1983) non costituiscono donazioni PE PE
indirette, attesa la disponibilità finanziaria all'epoca sussistente per sostenere il pagamento del relativo corrispettivo;
-che, in particolare, “i denari utilizzati per il pagamento dei predetti terreni costituivano, invece, in parte i proventi del lavoro dell'odierno convenuto ed in parte provenivano da contributi provinciali” (comparsa di costituzione, pag. 6);
pag. 7/25 -di aver iniziato a lavorare con il padre sin dall'età di 14 anni e di essere stato iscritto nel 1975 come “coadiuvante presso l'azienda agricola paterna”, avendo lasciato all'azienda agricola familiare i proventi del proprio lavoro oltre agli utili, così maturando all'età di 19 anni crediti per circa 20.000.000,00 lire, superiori al corrispettivo di lire
6.000.000,00 di cui all'atto del 1978 integrante “investimento dei proventi del proprio lavoro” (comparsa di costituzione, pag. 6);
-di aver percepito, inoltre, in esito al conseguimento della qualifica di “agricoltore di seconda categoria”, contributi provinciali che, unitamente ai proventi del proprio lavoro, hanno consentito di maturare provvista finanziaria sufficiente per gli acquisti del 1982 e del 1983;
-che i valori di stima esposti dalle attrici quanto ai beni del compendio ereditario sono superiori a quelli effettivi alla data di apertura della successione, in particolare, quanto alla p.f. 1361, il valore indicato dalle attrici afferendo a dato ipotetico in quanto, nell'anno
2010, inserito in area F2 “Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano”, condizione che non ha trovato successivo concreto sviluppo;
-di aver sostenuto in via esclusiva i costi di impianto di tutti i terreni agricoli del compendio ereditario, da computarsi per euro 5,00 al metro quadro, per il complessivo importo di euro 134.335,00;
-il valore dell'asse è pari ad euro 2.188.922,60, la quota di riserva in favore della moglie (1/4) ad euro 547.230,65, quella spettante a ciascuno dei figli (1/8) Parte_4
ad euro 273.615,32;
-le attrici hanno ricevuto la nuda proprietà dei beni oggetto di legato in conto di legittima per un controvalore di euro 316.541,66, mentre il convenuto ha ricevuto, in forza delle disposizioni testamentarie e in forza di donazione delle p.f. 735 e 760/1, beni per un controvalore di euro 750.149,15;
-la madre ha ricevuto beni per un controvalore di euro 284.953,60, oltre all'usufrutto su alcuni degli immobili del compendio ereditario per un valore di euro 204.194,65, per complessivi euro 489.148,25;
-non vi è lesione della quota di riserva spettante alle attrici;
-la lesione della quota spettante alla madre ammonta a euro 58.082,40 complessivi e, quindi, ad euro 14.520,60 per ciascun figlio;
pag. 8/25 -che i beni di cui al prelegato, per complessivi euro 336.000,00, gravano sulla disponibile;
-di essere stato dispensato dall'obbligo di collazione in occasione della donazione del
14-12-1992 in ordine alle p.f. 760/1 e 735 e alla quota di 1/2 delle p.f. 931/1 e 934 C.C.
; PE
-di aver subito lesione di legittima con riguardo alla successione della madre, con richiesta di riduzione del legato in favore delle attrici;
-quanto alla domanda di rendimento del conto per il godimento dei beni relitti e donati a decorrere dalla data di apertura della successione, di aver provveduto all'intavolazione dei beni de quibus soltanto nell'anno 2017, sino a quest'ultima data avendo versato i relativi canoni in qualità di affittuario sul conto corrente intestato alla madre;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, accertarsi la lesione di legittima subita dalla madre nella misura di euro 58.082,40 e disporsi la riduzione del legato in favore delle attrici in seno alla successione testamentaria del padre, con ordine di restituzione della p.f. 1847/1 alla massa ereditaria ai fini della reintegra della quota di riserva spettante alla defunta madre e con attribuzione al convenuto della quota pari a 1/4 del riferito bene immobile e in subordine la condanna delle attrici al relativo conguaglio.
Concessi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la difesa attorea ha dedotto, in sede di prima memoria:
-l'infondatezza delle allegazioni avversarie quanto alle risorse finanziarie relative agli atti degli anni 1978, 1982 e 1983, da un lato, il convenuto avendo frequentato le scuole superiori sino al 1977 e potendo godere di elevato tenore di vita (potendo disporre di motocicli e autovetture), dall'altro lato, i proventi dell'azienda agricola in nessun caso avendo potuto consentire la sostenibilità degli investimenti immobiliari de quibus, resi, invece, possibili dall'attività di commerciante ambulante del de cuius;
-che, quanto ai valori di stima, il valore della p.f. 1361 deve computarsi avuto riguardo alla relativa condizione alla data di apertura della successione.
La difesa del convenuto, in sede di seconda memoria istruttoria, ha ribadito la prova dell'intervenuto pagamento a mezzo dell'assegno bancario versato agli atti, nonché lo svolgimento di attività di coadiuvante agricolo sin dal 1975.
pag. 9/25 La causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. (Relazione peritale del 27-1-2021), con successiva assegnazione di termini per relative osservazioni (verbale di udienza del 24-
2-2021), nonché integrazione di C.T.U., in specie con riguardo al valore del fondo c.d.
Meleto p.f. 1361 C.C. I, a quello delle migliorie apportate ai beni asseritamente Per_4
donati laddove documentate, nonché al valore dei fondi agricoli senza deprezzamento per contratto di affitto agrario (Relazione peritale del 9-7-2024).
Previa precisazione delle rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione come da ordinanza del 28-10-2024.
2. Sulla domanda di simulazione e di accertamento delle donazioni indirette.
a) Innanzitutto, pacifica è la donazione in favore del convenuto, “in conto di legittima e per l'eventuale supero sulla disponibile con espressa dispensa da collazione”, del 14-12-1992 avente ad oggetto la piena proprietà delle pp.ff. 760/1 e 735 C.C. , nonché la PE
quota di 1/2 delle pp.ff. 763/2, 931/1 e
934 C.C. (doc. 3 att.). PE
Precisato che l'eventuale dispensa da collazione non implica altresì quella da imputazione ai fini degli artt. 553 e seg. c.c., fermo in ogni caso il limite di cui all'art. 737 comma 2 c.c. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 711 del 12/03/1966;
Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 16/07/1969; Sez. 2, Sentenza n. 1521 del 06/03/1980; Sez.
2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982), dei beni immobili oggetto di detta donazione, per il loro valore al momento dell'apertura della successione, deve, quindi, tenersi conto ai fini delle operazioni di riunione fittizia.
b) Venendo alla domanda di simulazione concernente il contratto di compravendita dell'8-6-1990, stipulato per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni e concernente le pp.ff. 550 e 640 C.C. (doc. 4 att.), controversa fra le parti è l'effettiva acquisizione nella sfera patrimoniale del de cuius del corrispettivo pari a 68.278.000,00 lire (“somma già prima d'ora pagata dalla parte acquirente alla parte venditrice, che ne
pag. 10/25 rilascia quietanza a saldo, mediante assegno bancario n.00101575 tratto sulla Cassa
Rurale di Pergine VA in data odierna per il corrispondente importo su conto corrente bancario n. 4280/10”: cfr. doc. 4 cit.).
Il convenuto ha prodotto copia dell'assegno bancario (a firma datato P_
8-6-1990) richiamato nel contratto, assegno che risulta munito di girata sottoscritta dal de cuius e di apposizione di timbro dell'Istituto di credito dd. 11-6-1990 con dicitura
“PAGATO” (doc. 2 conv.).
La provenienza della sottoscrizione del de cuius apposta alla girata non è stata oggetto di disconoscimento ex art. 214 comma 2 c.p.c.
Le attrici hanno affermato che il convenuto non ha percepito redditi per il periodo intercorrente fra il 1975 e 1990, al riguardo producendo comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'indisponibilità di dichiarazioni dei redditi per i menzionati periodi di imposta (doc. 11 att.).
In senso contrario il convenuto ha precisato l'esonero all'epoca dall'incombente dichiarativo fiscale in quanto titolare di reddito dominicale agrario inferiore a 360.000,00 lire annue (docc. 22 e 23 conv.). Nell'affermare la provenienza dalla provvista dal conto corrente della moglie, il convenuto ha, inoltre, versato agli Controparte_4
atti estratti del conto titoli co-intestato da cui risulta la disponibilità per un complessivo ammontare di lire 173.000.000,00 alla data del 29-12-1989 (doc.
6.2 conv.; cfr. anche doc.
6.1 conv.).
Ciò premesso in fatto, vale osservare che la prova dei fatti costitutivi a fondamento della domanda di simulazione permane a carico del soggetto che agisce in giudizio a tali fini, fermo che detta prova, laddove la parte rivesta la qualità di terzo rispetto all'atto, può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o presunzioni (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza
n. 29540 del 14/11/2019).
Nel caso concreto è, innanzitutto, acquisita prova dell'intervenuto pagamento tenuto conto della produzione in giudizio dell'assegno bancario richiamato nella quietanza specifica di cui al contratto, assegno munito sia di girata sottoscritta dal de cuius, sia dall'attestazione di pagamento (“pagato”) proveniente dall'Istituto di credito.
A fronte della dimostrazione di intervenuto pagamento da parte del convenuto,
l'allegazione circa un'eventuale restituzione della provvista, necessariamente successiva pag. 11/25 al pagamento, integra fatto modificativo, con onere di prova al riguardo integralmente incombente su parte attrice, onere di prova non assolto, a tal fine, oltre che inammissibile per genericità, comunque insufficiente l'articolazione di prova circa l'assenza di redditi in capo al convenuto, peraltro smentita, anche quanto alla sussistenza di disponibilità finanziarie, dalla capienza del conto titoli documento agli atti.
Né idonea prova presuntiva contraria rispetto alla dimostrazione dell'intervenuto pagamento potrebbe essere fondata sul mero dato anagrafico del convenuto alla data di stipula, di per sé in nessun modo esplicativo (attesa l'età di anni 30), né sulla sola presenza di due testimoni all'atto di stipula.
Non ricorrono, pertanto, nel caso de quo elementi presuntivi in alcun modo sufficienti onde ritenere il carattere simulato del contratto, risultando, invece, al contrario dimostrato il versamento del prezzo pattuito.
La domanda attorea in parte qua non può dunque trovare accoglimento, con conseguente espunzione dal donatum e dall'asse ereditario delle pp.ff. 550 e 640 C.C.
. PE
c) Le attrici richiedono accertarsi la sussistenza di donazioni indirette, per avere il de cuius versato il relativo corrispettivo, in ordine agli acquisti da terzi effettuati dal convenuto con atto dd. 28-7-1978 delle pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C. per il prezzo di PE
lire 6.000.000,00 (doc. 5 att.), con atto dd. 26-1-1982 delle pp.ff. 367/2 e 366/2 C.C. PE
per lire 18.343.000,00 (doc. 6 att.) e con atto del 29-6-1983 relativo alla p.f. 656 C.C.
per il prezzo di lire 48.000.000,00 (doc. 7 att.). Detti contratti si connotano per il PE
rilascio di quietanza da parte dei terzi alienanti, dichiarandosi l'intervenuto pagamento del corrispettivo precedentemente alla stipula (docc. 5, 6 e 7 att.).
Le attrici riconducono al de cuius l'effettivo pagamento, segnalando l'indisponibilità di risorse sufficienti in capo al convenuto, anche in considerazione dell'età anagrafica all'epoca dei contratti e tenuto conto della sua iscrizione a corso di studi superiori, con frequenza a tempo pieno e quotidiana, sino all'anno 1977 (docc. 10 e 10.a att.).
Il convenuto ha dedotto di aver sostenuto gli esborsi con i proventi della propria attività lavorativa in seno alla azienda agricola del padre e con c.d. contributi provinciali.
pag. 12/25 Le allegazioni difensive del convenuto non consentono di enucleare una contestazione specifica circa la provenienza in concreto dal de cuius delle somme di denaro utilizzate per gli acquisti, la stessa risultando anzi implicitamente ammessa laddove si delineano crediti nei confronti del padre e dell'azienda agricola a lui riconducibile (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pagg. 6 e 7).
Quanto ai c.d. crediti per attività lavorativa, l'inserimento del nominativo nella c.d.
“Scheda conoscitiva aziendale” (unitamente alla madre e al padre) riporta, laddove sia evincibile un riferimento temporale, la data del 18-2-1982 (in ogni caso con indicazione di circa 1.500/1.200 ore all'anno: doc. 3 conv.); la domanda di iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli dd. 8-2-1980 fu accolta in data 15-4-1982 (doc. 4 conv.), al contempo il c.d. “declassamento” dell'iscrizione del de cuius (per superamento del 65° anno di età) risalendo al 9-6-1982 (doc. 9 conv.); infine, il de cuius e il convenuto costituirono impresa agricola ex art. 230 bis il 14-1-1988 (doc. 10 conv.).
Alla luce delle emergenze di causa, nessun supporto probatorio rinvengono, sia nell'an, sia nel quantum, i crediti asseriti dal convenuto nei rapporti con il de cuius all'epoca dei contratti de quibus, ancor meno la disponibilità di risorse finanziarie alternative. Nessuna dimostrazione è, inoltre, offerta, anche in ordine al relativo quantum, dei pretesi contributi provinciali.
Lo stesso convenuto riferisce peraltro della destinazione dei proventi dell'impresa agricola anche al “sostentamento della famiglia” (comparsa di costituzione, pag. 6) e, quindi, anche al proprio, ciò ulteriormente incrinando la possibilità di enucleare crediti per somme ulteriori rispetto a quelle destinate al “sostentamento”, vieppiù nell'entità pretesa e necessaria a fronte del prezzo di acquisto degli immobili. Peraltro nessun supporto rinviene la maturazione di proventi e utili in capo all'impresa agricola in misura sufficiente al pagamento del prezzo.
Inoltre, per ciò che concerne il contratto del luglio 1978 difetta tout court la prova di espletamento di attività lavorativa, all'epoca il convenuto, dopo circa un anno dalla conclusione degli studi superiori, non risultando nemmeno occupato nell'attività del padre (come è dato evincere anche dall'estratto dei contributi previdenziali con decorrenza soltanto dall'anno 1979: doc. 24 conv.).
pag. 13/25 Quanto ai contratti del 1982 e del 1983, in via dirimente, priva di alcuna dimostrazione è rimasta l'eventuale entità di siffatti crediti, dovendo ad ogni modo escludersi anche in via presuntiva (alla luce del ridotto ammontare orario di cui ai documenti prodotti dal medesimo convenuto, nonché tenuto conto dell'esiguo lasso temporale intercorso dall'avvio, anche in ipotesi, dell'attività lavorativa;
cfr. docc. 3, 4 e
24 conv.) che la stessa potesse essere adeguata e sufficiente a sostenere esborsi economici per complessive lire 66.343.000,00 nell'arco di circa un anno e mezzo (tenuto conto delle date dei contratti del 26-1-1982 e del 29-6-1983).
Per quanto sopra, gli acquisti effettuati dal convenuto negli anni 1978, 1982 e 1983 con corrispettivo pagato dal de cuius assurgono a donazioni indirette, con l'ulteriore precisazione per cui “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro”
(Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017; Sez. 1, Sentenza n. 11491 del
23/05/2014).
La domanda attorea è, dunque, fondata, con conseguente accertamento della donazione indiretta del de cuius in favore del convenuto degli immobili di cui alle pp.ff.
557/1 e 557/3 (ora p.f. 557/1: CTU del 27-1-2021, pag. 9), 367/2 e 366/2 (ora p.f. 366/2:
CTU del 27-1-2021, pag. 9) e 656 C.C. di cui ai contratti del 28-7-1978, del 26-1- PE
1982 e del 29-6-1983.
3. Sulle operazioni di stima degli immobili e sull'accoglimento delle domande attoree.
a) Controversa fra le parti è, innanzitutto, la determinazione del valore del fondo sub
p.f. 1361 alla data di morte del de cuius.
In fatto va considerato che trattasi di fondo, all'attualità coltivato a meleto, che alla data del 3-12-2010 risultava inserito nel Piano Regolatore Generale del Comune di
Pergine VA in Area F2 (“Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano”) per la quota del 91% (per la restanza in “Zone F6- Zone destinate a strade. Spazi pubblici e piazze”), come altresì emerge dal Certificato di destinazione pag. 14/25 urbanistica storico (all.to 1 note dd. 16-3-2020 convenuto), destinazione acquisita in esito al PRG approvato con DGP n. 1209 dd. 6-6-2006.
Il bene all'epoca dell'apertura della successione rivestiva, dunque, sulla base delle indicazioni del PRG, potenzialità edificatoria (sin dal PRG di cui alla DPG n. 192 dell'8-
2-2002 seppur con percentuali diverse da quelle di cui alla successiva DGP del 2006), potenzialità soltanto in seguito venuta meno a fronte dell'approvazione di Variante n.
01/2015 al PRG, con classificazione del fondo per la prevalente parte della superficie nella categoria “Zone agricole di interesse secondario” (CTU del 9-7-2024, pag. 10).
Il Consulente ha conclusivamente ritenuto che “la p.f. 1361 ha avuto una destinazione urbanistica con potenzialità edificatoria ai fini pubblicistici dal 2002 al 2015, il procedimento di trasformazione urbanistica che ha inciso sulla particella in esame ha avuto inizio con la prima delibera del Consiglio comunale n. 64 del 01.12.2015 allorquando è iniziato l'iter di approvazione della Variante 01/2015 del PRG nella quale il terreno è stato classificato in Zona agricola secondaria” (CTU ult. cit., pagg. 10-11).
Ciò precisato, principio ricorrente nella giurisprudenza è quello secondo cui “Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal "de cuius" va calcolato al momento dell'apertura della successione;
a tal fine, l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico, risultando invece irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito CP_5
che aveva calcolato il valore di un immobile donato tenendo presente l'incremento conseguente alla mutazione di destinazione, da agricola a industriale, in conseguenza di un piano per gli insediamenti produttivi già adottato al momento di apertura della successione ma approvato solo successivamente)” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24711 del 24/11/2009), con l'ulteriore precisazione per cui “Nella formazione delle quote tra i condividenti deve tenersi conto dell'incidenza che sul valore di un fondo può avere anche la sola eventualità di espropriazione connessa all'inclusione dell'area nello schema di piano regolatore approvato dal consiglio comunale” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1901 del 13/07/1963; principio di recente richiamato in motivazione anche da Cass. Civ.,
pag. 15/25 Sez. 2, Sentenza n. 39368 del 10/12/2021: “Nella divisione ereditaria, ai fini della formazione delle quote tra i condividenti, non è sufficiente la classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, occorrendo, invece, valutare le possibilità edificatorie accordate sui beni. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse tenersi conto di una delibera comunale che attribuiva la possibilità di una permuta delle aree riclassificate, oggetto di divisione, con altre aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale ancora, tuttavia, non identificate”); in particolare, essendosi chiarito, seppur con pronuncia in materia di divisione ereditaria, che “Poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato, occorre considerare l'incremento di esso per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità in corso, e pertanto è legittimo il ragguaglio del valore del relativo cespite all'indennità normativamente dovuta (art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359), pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio” Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 55 del 07/01/1998, che in motivazione in particolare osserva che
“per la formazione delle quote deve farsi riferimento al valore venale dei beni comuni al momento della divisione (cfr., "in terminis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 3380 del
20.3.1991), e, perciò, la stima di detti beni va fatta avendo riguardo a tutti i dati che in detto momento possono concorrere alla formazione del relativo valore di mercato (cfr., in merito, Cass. Sez. II civ., sent. n. 4251 del 3.7.1980): la concreta prospettiva dell'assoggettabilità di un dato bene ad espropriazione per pubblica utilità incide indubitabilmente, in misura determinante, sulla valutazione del cespite nelle negoziazioni private e, quindi, sul relativo valore commerciale;
consequenzialmente, è da ritenere che rettamente la corte distrettuale ha tenuto conto dell'avvenuto assoggettamento di uno dei terreni compresi nel patrimonio da dividere a procedura espropriativa ai fini della relativa stima operata in funzione della contestata formazione delle quote ed ha ragguagliato la determinazione del valore di tale cespite all'ammontare dell'indennità per il medesimo dovuta a mente dell'art. 5/bis L.
8.8.1992 n. 359. E)”.
Irrilevanti, quindi, le modifiche in ordine alla destinazione successive all'apertura della successione, avuto riguardo alla data di quest'ultima, la stima, secondo il corrente valore di mercato, non può che tenere conto della destinazione urbanistica all'epoca pag. 16/25 sussistente e del conseguente valore del bene tenuto conto anche della relativa potenzialità edificatoria.
Il Consulente, sulla base di conclusioni adeguatamente e sufficientemente motivate che questo Tribunale fa proprie (cfr. spec. (CTU del 9-7-2024, pag. 14: “Nel caso in esame al momento della stima l'immobile presenta una destinazione attuale (terreno agricolo) e potenzialmente una seconda destinazione alternativa (edificabile ad uso pubblico) di fatto quindi assoggettato a procedura espropriativa. Alla prima destinazione corrisponde il valore della situazione presente MVEU valore agricolo (V1) e alla seconda il valore potenziale (V2) pari alla somma che un investitore sarebbe disposto ad anticipare con la prospettiva di ricevere un congruo indennizzo in futuro sulla base di un valore d'esproprio”), è pervenuto a determinazione del valore di mercato corrente alla data del 3-12-2010, con valutazione ponderata secondo i distinti criteri, nell'ammontare finale di euro 734.400,00 (CTU del 9-7-2024, pagg. 17 e seg.).
b) In secondo luogo, le parti richiedono decurtazione del valore dei beni immobili oggetto di contratto di affitto agrario stipulato fra il de cuius e il convenuto il 10-4-2006
(per la durata sino al 10-11-2034, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori 15 anni, e per canone di euro 550,00 annui) avente ad oggetto le pp.ff. 1361, 1847/1, 1847/2, 1848/7,
1848/1, 1848/2, 1849/2 C.C. e pp.ff. 730/3, 739/2, 739/3, 740/2, 741, 753/1, 754 Per_4
e 639 C.C. (doc. 8 att.). PE
Di detti beni le pp.ff. 1847/1, 1847/2, 1848/7 per la quota di 1/2 e 1849/2 per la quota di 1/3 sono oggetto, in forza del testamento olografo del 22-11-1993 (doc. 1 att.), di legato in conto di legittima in favore delle attrici, mentre i restanti fanno parte del relictum, il de cuius avendo previsto, inoltre, la costituzione usufrutto in favore della moglie “su tutti iterreni miei” (doc. 1 att.).
Ciò premesso, in primo luogo, non configurabile all'epoca di apertura della successione è una diminuzione di valore dei beni immobili de quibus in relazione alla nuda proprietà, risultando gli stessi oggetto di usufrutto in favore della madre e la sussistenza di un contratto di affitto potendo rilevare in correlazione con le facoltà di godimento verificabili soltanto in capo all'usufruttuario.
pag. 17/25 In secondo luogo, anche per ciò che concerne quest'ultimo, alla sussistenza di un rapporto di godimento personale in relazione al bene ereditario non può correlarsi una diminuzione di valore del bene laddove il contratto di locazione o godimento sia concluso a giusto prezzo. Più complessivamente la sussistenza di un rapporto di godimento non costituisce limitazione del diritto di proprietà (diversamente dall'ipotesi in cui sussista un diritto reale limitato), integrando al contrario in astratto esplicazione delle facoltà dominicali.
Nessuna domanda è, invece, spiegata con riferimento alle pattuizioni concrete del contratto, ad esempio quanto all'eventuale inadeguatezza del canone pattuito rispetto ai valori di mercato e alla configurabilità di un negotium mixtum cum donatione in parte qua, né una siffatta domanda è proposta dal convenuto, il quale risulterebbe peraltro sprovvisto di interesse ad agire, attesa la qualità al contempo di affittuario e di beneficiario dei beni quale erede universale istituito in via testamentaria.
I beni immobili devono, quindi, essere apprezzati per il loro valore senza decurtazione in relazione alla sussistenza di rapporto di godimento in favore di terzi o di un coerede, la sussistenza di detto contratto investendo, invece, il diverso profilo dei rapporti di credito per canoni di locazione per il periodo successivo alla data di apertura della successione.
Ciò comporta la necessaria assunzione del valore dei terreni così come esposti (salvo quanto a seguire in punto di migliorie) nella C.T.U. dd. 9-7-2024, dovendosi, tuttavia, osservare che la Relazione peritale de qua risulta aver erroneamente omesso l'espunzione della detrazione in ordine ai terreni c.d. pertinenziali della p.ed. 1450 (oggetto del legato in favore delle attrici), ciò implicando l'assunzione del relativo valore come pari ad euro
882.248,00 quanto all'edificio (CTU dd. 27-1-2021, pag. 19) e, quanto ai terreni pertinenziali, quello di euro 89.856,00 (in luogo di euro 13.478,40: cfr. CTU dd. 27-1-
2021, pag. 19), per il finale valore di euro 972.104,00.
Deve parimente procedersi a stima, senza detrazione in relazione al menzionato contratto di affitto agrario, quanto alle restanti particelle fondiarie di cui al legato in favore delle attrici, da assumersi per il valore complessivo di euro 195.637,51 (euro 3.950,00 quanto alla quota di 1/2 della p.f. 1848/7, euro 1.950,00 quanto alla quota di 1/3 della p.f.
1849 ed euro 189.787,50 quanto alla p.f. 1847/1).
pag. 18/25 Può, dunque, sin d'ora determinarsi il valore dei beni retrolasciati alle attrici in forza del legato in conto di legittima, tenuto conto altresì dell'usufrutto in favore della coniuge
(doc. 1 att.) e, quindi, avuto riguardo al valore della nuda proprietà (cfr. CTU del 9-7-
2024, pag. 35: “L'operazione si esegue con l'applicazione delle consuete tabelle, edite a fini fiscali ed utilizzate dal precedente ctu, in cui in considerazione dell'età del beneficiario (anni 90 all'epoca di stima) riportano i due coefficienti pari a 15% per
l'usufrutto e 85 % per la nuda proprietà”), per il complessivo ammontare di euro
992.622,7835 (oltre euro 178.168,7265 per il valore dell'usufrutto in favore della coniuge).
c) Per ciò che concerne le c.d. migliorie che il convenuto asserisce aver apportato ai fondi agricoli, nella specie per spese di impianto, la documentazione versata agli atti attiene a spese inerenti alle pp.ff. 639/1 dell'anno 2008, alla p.f. 1361 per l'anno 2007, alla p.f. 730/3 per l'anno 2015, alla p.f. 739/2 per gli anni 2004 e 2009, nonché alla p.f.
754 (docc. da 16 a 21 conv.). L'ulteriore documentazione agli atti, pur con riferimento talora alla data di impianto (docc. da 13 a 15 conv.), non consente, invece, la riconduzione di alcuna spesa al convenuto, risultando, pertanto, irrilevante ai fini de quibus.
Le allegazioni (e le correlative offerte di prova) in punto di migliorie hanno interessato non tutti i terreni agricoli per cui è causa, bensì, più limitatamente, quelli di cui alle pp.ff.
1361, 639/1, 760/3, 760/1, 739/2, 753/1 e 754 (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. parte convenuta), sicché esulante dalle richieste delle parti si rivelerebbe comunque un deprezzamento operato con riferimento a tutti gli immobili del compendio ereditario.
Con riferimento al donatum, in sede peritale è stato riscontrato che, in punto di migliorie, “L'unico fondo coinvolto, tra quelli trasferiti in vita a , risulta P_
essere la p.f. 760/1 (che è stata oggetto di donazione del 1992), tutte le altre sono parte del relictum, intestate al convenuto con certificato di eredità dd. 12.05.2017”, in particolare, con individuazione di intervento di impianto risalente all'anno 2015 (CTU del 9-7-2024, pagg. 22 e seg.).
A prescindere dalla qualificazione dell'intervento, la sua esecuzione in data successiva rispetto a quella di apertura della successione rende lo stesso del tutto irrilevante ai fini di causa.
pag. 19/25 Con riguardo, invece, ai beni di cui al relictum, ferma l'irrilevanza di eventuali variazioni successive all'apertura della successione, deve osservarsi che, da un lato, tutti i fondi interessati da esborso economico risultano oggetto del menzionato contratto di affitto agrario del 10-4-2006 (con cui le parti hanno altresì previsto l'autorizzazione da parte di “ad effettuare qualsiasi miglioramento, e concede sin da ora PE all'affittuario la possibilità di chiedere il rimborso sia immediato che futuro per eventuali miglioramenti eseguiti”: doc. 8 att.); dall'altro lato, anche prima della data del 2006, il convenuto ha documentato la costituzione con il de cuius di impresa ex art. 230 bis c.c.
e, nella specie, di impresa familiare agricola al cui patrimonio, sulla base delle stesse allegazioni difensive del convenuto, non potrebbero che ricondursi i terreni de quibus
(doc. 10 conv.).
Il convenuto ha, dunque, proceduto alle asserite migliorie, dapprima, in qualità di partecipante all'impresa familiare e, in seguito, a far data dal 2006, in quella di affittuario, in nessun caso comunque nella veste di donatario e, quindi, di proprietario (o nudo proprietario) dei beni de quibus, ciò rivestendo portata dirimente escludente dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 748 c.c., che poggia appunto sull'assunto della qualità di donatario del bene.
Nessuna decurtazione di valore può, pertanto, operare quanto ai terreni agricoli, con conseguente necessaria correzione dei valori esposti nella CTU dd. 27-1-2021 ed erroneamente fatti propri anche dalla CTU dd. 9-7-2024, peraltro il medesimo CTU da ultimo nominato avendo evidenziato che “il valore dei beni alla data di apertura della successione dovrebbero includere anche la quota di 5,00 €/mq. del soprassuolo, in quanto lo stato dei beni in quel momento era compreso del soprassuolo. Si demanda al giudice istruttore ogni valutazione e decisione sulla questione, precisando come eventualmente si ritenesse che il valore dei beni (terreni coltivati a frutteto) debba essere maggiorato dei 5,00 €/mq. i conteggi e le risposte ai quesiti successivi dovrebbero essere riformulate di conseguenza” (CTU del 9-7-2024, pag. 26).
Vale precisare con riguardo alle pp.ff. 763/2, 931/1 e 934, non interessate da alcuna offerta di prova in punto di migliorie (cfr. anche CTU del 9-7-2024, pag. 22) e cadute in successione per la quota di proprietà per 1/4 (doc. 2 att.; cfr. anche estratti tavolari sub all.to 4 CTU 27-1-2021 e all.to 23 CTU 9-7-2024), che le stesse sono state altresì oggetto pag. 20/25 di donazione in favore del convenuto in forza del contratto del 14-12-1992, ivi essendosi disposto della quota di 1/2, nondimeno la stessa dovendo riferirsi alla metà della quota già spettante al donante (2/4) e, quindi, per 1/4 come altresì evincibile dai richiamati estratti tavolari.
Alla luce di quanto sopra i valori indicati devono essere corretti con espunzione, oltre che della detrazione per contratto di affitto agrario, del c.d. “deprezzamento di circa arrotondato 5,00 €/mq per i costi di impianto” (cfr. CTU dd. 27-1-2021, pag. 21:
“Rilevato dalla lettura degli atti di causa che i terreni sono stati piantati a frutteto dal sig. come accennato in precedenza si stima un deprezzamento di circa P_ arrotondato 5,00 €/mq per i costi di impianto, quindi i valori dei terreni: al 2010 • 15,00
€/mq i terreni a frutteto posti a monte dei fabbricati • 21,00 €/mq i terreni a meleto posti
a valle dei fabbricati”; v. anche pagg. 25, 36 e 37), sicché il valore al metro quadro alla data di apertura della successione per i terreni a frutteto deve determinarsi in euro 20,00
e per quelli coltivati a meleto in euro 26,00.
Il valore dei terreni agricoli di cui al relictum, con separata considerazione della nuda proprietà, da un lato, e dell'usufrutto in favore del coniuge, dall'altro lato, è, pertanto, pari, rispettivamente, per la p.f. 730/3 (26*2651 mq= 68.926) ad euro 58.587,1 e ad euro
10.338,9; per la p.f. 739/2 (20*4229mq + 5*2800mq= 98.580,00) ad euro 83.793 e ad euro 14.787; per la p.f. 740/2 ad euro 3.043 e ad euro 537; per la p.f. 741 ad euro 3561,5
e ad euro 628,5; per la p.f. 753/1 (20*1010mq=20.200,00) ad euro 17.170 e ad euro 3.030; per la p.f. 739/3 ( ad euro 1.700 e ad euro 300; per la p.f. 754 C.F._5
( ad euro 16.847 e ad euro 2.973; per la p.f. 639/1 per la quota 1/2 C.F._6
( ) ad euro 27.923,35 e ad euro 4.927,65; per la p.f. 763/2 per la CodiceFiscale_7
quota 1/4 (20*51/4=255) ad euro 216,75 e ad euro 38,25; per la p.f. 931/1 per la quota
1/4 ( ad euro 310,25 e ad euro 54,75; per la p.f. 934 per la quota 1/4 C.F._8
(20*872mq/4=4.360) ad euro 3.706,00 e ad euro 654; per il finale valore complessivo di euro 216.857,95 quanto alla nuda proprietà e di euro 38.269,05 quale valore dell'usufrutto.
A detto importo si aggiunge quello già riferito in ordine alla p.f. 1361 (euro
734.400,00), da ascriversi per euro 624.240,00 alla nuda proprietà e per euro 110.160,00 all'usufrutto.
pag. 21/25 Per ciò che concerne i beni di cui al donatum, tenuto conto dei superiori criteri, il valore dei beni di cui al contratto di donazione del 1992 ammonta ad euro 157.990,00
(26*5885mq=153.010+20*996/4=4.980), quello delle donazioni indirette del 1978, 1982
e 1983 ad euro 176.202,00 (26*6777mq), per un valore complessivo del donatum pari ad euro 334.192,00.
d) Quanto agli ulteriori beni immobili di cui al relictum (p.ed. 118 e p.ed. 141/2 C.C.
), va fatta propria, in quanto adeguatamente motivata, la stima operata in sede PE
peritale (CTU del 27-1-2021, pag. 24; CTU del 9-7-2024, pagg. 29 e seg.).
Il valore della p.ed. 118 e della p.ed. 141/2 deve, pertanto, individuarsi nell'ammontare complessivo di euro 367.363,37 (CTU del 27-1-2021, pagg. 23 e seg.;
CTU del 9-7-2024, pagg. 32 e seg.), da imputarsi alla nuda proprietà per euro
312.258,8645 e all'usufrutto per euro 55.104,5055.
Non controversa fra le parti è infine la presenza nel relictum di titoli e depositi bancari per euro 284.953,6 (cfr. anche doc. 2 att.).
e) Per tutto quanto sopra il valore del relictum è pari ad euro 2.809.635,48 (Lotto
1.167.791,51 + Lotto 1.356.890,37 + Titoli/Depositi euro 284.953,6) e Per_4 PE
quello del donatum ad euro 334.192,00, per un ammontare complessivo dell'asse di euro
3.143.827,48; con quota di riserva in capo a ciascuna delle parti (1/8; art. 542 comma 2
c.c.) pari ad euro 392.978,435, per la quota complessiva in capo alle attrici (3/8) di euro
1.178.935,305; mentre quella riservata al coniuge (1/4) ammonta ad euro 785.956,87.
Tenuto conto delle assegnazioni di cui al legato in conto di legittima in favore delle attrici per controvalore di euro 992.622,7835, il conguaglio in denaro spettante alle attrici
è pari a complessivi 186.312,52 e ad euro 62.104,17 in capo a ciascuna.
Quanto alla quota di riserva in favore del coniuge, tenuto conto di assegnazioni per controvalore di euro 663.655,882 (usufrutto Lotto 175.168,7265 + usufrutto Per_4
Lotto Serso 203.533,5555 + Titoli/Depositi euro 284.953,6), la reintegrazione deve avere luogo per il residuo di euro 122.300,988 e, nei limiti della quota di eredità vantata dalle attrici (3/4; cfr. doc. 16 att.), per euro 91.725,741.
Vale precisare, per ciò che concerne il prelegato in favore del convenuto, che trattasi di fattispecie disciplinata ex art. 661 c.c. che non elide il necessario computo dei beni pag. 22/25 assegnati ai fini delle operazioni di riunione fittizia ex artt. 553 e seg. c.c., in quanto opera su un piano del tutto diverso e distinto (quello della divisione) senza incidere sulle ragioni dei legittimari ai fini della tutela della rispettiva quota di riserva, altresì tenuto conto che la qualifica di cui all'art. 661 c.c. nulla dice in ordine alla riconducibilità dello stesso all'ipotesi di cui all'art. 551 c.c. o di cui all'art. 552 c.c., non revocabile in dubbio trattarsi nel caso concreto, in ragione della nomina del convenuto quale erede universale, di prelegato in conto di legittima (e non in sostituzione di legittima ex art. 552 c.c.).
In quanto il convenuto risulta beneficiario di donatum per euro 334.192,00, di prelegato per il valore di euro 312.258,8645, nonché dei beni di cui al relictum in qualità di erede universale (per valore di euro 841.097,75) per complessivo controvalore di euro
1.487.548,815, la domanda riconvenzionale volta alla reintegra della quota di riserva della madre, nei limiti della rispettiva quota di eredità (1/4), non può trovare accoglimento, la stessa dovendo operare, infatti, con riguardo ai beni assegnati al medesimo convenuto.
La domanda riconvenzionale del convenuto va, dunque, rigettata.
f) Le domande delle attrici devono trovare accoglimento, il convenuto essendo, quindi, tenuto al relativo pagamento in denaro in favore delle attrici in ragione sia delle specifiche previsioni testamentarie, il de cuius avendo attribuito alle attrici mero conguaglio in denaro con finalità al contempo di conservazione di tutti i terreni agricoli in capo al convenuto, sia del corrispondente contegno assunto dalle parti nel corso del giudizio (cfr. anche CTU del 27-1-2021, pag. 50: “Relativamente alle aspirazioni di tutte le parti in causa in relazione all'attribuzione dei beni, da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, e dalla lettura degli atti e come di fatto si evince dalla attuale situazione tavolare, si rileva che è nell'interesse del convenuto mantenere P_
tutti i terreni agricoli ed il fabbricato di , mentre le attrici sorelle sono interessate PE all'edificio di ed eventualmente, se necessario per il conguaglio, titoli e Per_4 depositi”; cfr. anche memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte convenuta, pag. 3), nonché considerata, nella fase inerente all'individuazione dei beni cui tramite procedere a reintegra, della destinazione dei terreni agricoli di cui al relictum all'esercizio pag. 23/25 dell'attività imprenditoriale del convenuto (cfr. comparsa di costituzione, pag. 9) e del loro aggravio con il già menzionato contratto di affitto agrario in favore di quest'ultimo.
Per tutto quanto sopra, il convenuto è tenuto al versamento del relativo importo, da determinarsi nell'ammontare pari ad euro 62.104,17 oltre ad euro 30.575,25 e, quindi, all'ammontare complessivo di euro 92.679,42 in favore di ciascuna attrice, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum in relazione alle cause di scaglione per valore da euro 260.001,00 a 520.000,00, sulla base dei parametri medi per le fasi di studio
(euro 3.544,00), introduttiva (euro 2.338,00), istruttoria (euro 10.411,00) e decisionale
(euro 6.164,00) e, quindi, per l'importo complessivo di euro 22.457,00; oltre anticipazioni di legge di euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00, nonché per spese per notifica dell'atto di citazione (euro 10,53) e per marca deposito (euro 3,87); quanto al procedimento di mediazione, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri medi con riguardo alla sola fase di attivazione, per l'importo di euro
1.370,00, oltre euro 48,80 per spese;
in ogni caso, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa (decreto del 17-1-2023 e decreto del 24-9-2024), vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. accerta che il contratto di compravendita del 28-7-1978 (GN 941/78) costituisce donazione indiretta delle pp.ff. 557/1 e 557/3 C.C. da parte di in favore PE PE
di ; P_
2. accerta che il contratto di compravendita del 26-1-1982 (GN 359/82) costituisce donazione indiretta delle 367/2 e 366/2 da parte di in favore di PE PE PE
; P_
3. accerta che il contratto di compravendita del del 29-6-1983 (GN 1152/83)
pag. 24/25 costituisce donazione indiretta della p.f. 656 C.C. da parte di in favore PE PE
di ; P_
4. rigetta la domanda delle attrici di accertamento di simulazione del contratto di vendita a ministero Notaio rep. n. 2926 dd. 8 giugno 1990; Per_1
5. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
6. condanna il convenuto al pagamento in favore delle attrici P_
, e ella somma di € 92.679,42 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
7. condanna il convenuto a rimborsare alle attrici P_ Pt_1
, e le spese di lite, liquidate per il
[...] Parte_2 Parte_3
presente giudizio in € 22.457,00 per onorario, € 545,00 per anticipazioni ed € 14,40 per spese, oltre 15% rimb. forf., I.V.A. e C.P.A. come per legge;
per il procedimento di mediazione in € 1.370,00 per onorario ed € 48,80 per spese;
oltre 15% rimb. forf., I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
8. pone definitivamente a carico del convenuto soccombente il compenso dei C.T.U.
come già liquidato in corso di causa.
Così deciso in Trento, 20 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Il Giudice rel.
Enrica Poli
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