Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A 0 9 0 0 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 20167/1999 Consigliere Cron. 24508 Dott. Michele DE LUCA Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Udienza 10 aprile 2002 खय Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE · " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Vincenzo Gorga ed Umberto Luigi Picciotto e con gli stessi elettivamente domiciliato in 1560 Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 1) RA EN, 2) AC TO, 3) AD NC, 4) IE TO, 5) AL TO, 6) LG IO, 7) TT CO, 8) TT GA MA, 9) ON UA, 10) NA NI, 11) UA AR, 12) NI OB ER, 13) ON TO, 14) ON NO) 15) UR LU) 16) UC TO, 17) BU GE) 18) TT AR, 19) O' MA LA) 21)NO, 20) CA NA TO, 22) NA LO, 23) AS TO, 24) LO IP, 25) HI EN, 26) AN NO, 27) FO TO, 28) AR MA, 29) DE GR NO, 30) DI NA NO, 31) DI SA AR, 32) VI NO, 33) NI NC) 34) NO ME ST), 35) NO ME AR, 36) RT US, 37) ME AR, 38) ME NI, 39) ME SA, 40) NE MO, 41) MO RO, 42) VO NO, 43) VO US, 44) AR, 46)VO AR, 45) AN 2 TI NO, 47) LI TO, 48) NA OB, 49) NA IO TO, 50) IR TO, 51) ZZ US, 52) AT NZ, 53) LA IO, 54) AS C TO, 55) ZZ NI 56) TT MO, 57) IN NZ 58) IN UA, 59) IN IO, 60) SS NO, 61) SS NI, 62) LO US, 63) RG NO, 64) AM US, 65) ED TO, 66) GL NO, 67) IA US, 68) IA LU, 69) IA NA, 70) IA AR, 71) GI IS, 72) AR NO, 73) LO UA, 74) LA AC NI, 75) LA OC TO, 76) LA US, 77) LE TO, 78) LE TO, 79) LO IG TO, 80) LO PR NO, 81) LO PR CO, 82) LO PR IP, 83) LO PR AC, 84) NE NO, 85) MA SA, 86) MA OL, 87) CA TO, 88) DO NO, 89) DO TO, 90) ER RA, 91) SO AR, 92) AS NI, 3 93) GI IO, 94) QU GE, 95) 87) BU DO DU AR, 96) ES IO, rappresentati e difesi dall'avv. DO Bucca e con lo stesso elettivamente domiciliati in Roma alla via Caio Mario n. 8 (presso lo studio dell'avv. Bruno Petrelli), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro 1) TT LB, 2) ON IA, 3) IG TO, (4) O' CO 5) AF EN, 6) AR UI IO, 7) HI US, 8) A' PI CA ROSARIA, 9) TR NA IP, 10) TR IE, TU US, 11) CA 13)12) PI CO, PRPINO NC, 14) PR US, 15) AS IO TO, 16) FA NI, 17) FA MO, 18) OG GA, 19) CA TE, 20) IA NI, 21) GI AR, 22) FR US, 23) LA LI TO, 24) IM NO, 25) LO PR US, 26) O- VA EN, 27) LO US, 28) LO MA RI, 29) GI RI, 30) MA 4 NO, 31) NI NC, 32) DO EN, 33) SI IO, 34) NT EN, (non costituiti); come pure il Minister del Lavoro e delle Previdente Sociale
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Messina-Sezione Lavoro n. 357/98 del 10 novembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 818/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giuseppe Fabiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DR Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi i lavoratori indicati in epigrafe convenivano in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di AT (Sezione distaccata di Barcellona P.G.) il Ministero del Lavoro e l'I.N.P.S. esponendo: *) che erano stati dipendenti della Wagi Italia s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di AT del 1° marzo 1987; *) che era stato loro riconosciuto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 301/1979 (di conversione del d.l. n. 159/79) a far data dal 1987 e fino al 1990; *) 5 che l'I.N.P.S. aveva corrispoto il detto trattamento, non calcolando però sullo stesso le quote di "t.f.r."; *) che avevano richiesto all'I.N.P.S. ed al Ministero del Lavoro la corresponsione delle quote di "t.f.r."; *) che nessuno di questi enti aveva provveduto al pagamento di queste quote;
*) che, comunque, erano loro dovute le somme a questo titolo vantate. I ricorrenti richiedevano, quindi, la condanna dei convenuti in solido ovvero l'uno o l'altro per quanto di ragione - al -- pagamento delle somme corrisposte in meno per i cennati titoli. Si costituivano in giudizio il Ministero del Lavoro che eccepiva preliminarmente che i ricorrenti non avevano dimostrato la loro qualità di dipendenti cassaintegrati della Wagi s.p.a. e, in ogni caso, rilevava che "il fondo per la mobilità della manodopera" era stato soppresso e che le quote di "t.f.r.", maturate dopo l'entrata in vigore della legge n. 160/1988 erano state poste a carico dell'I.N.P.S. - e l'I.N.P.S. che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva - indicando nel Ministero del Lavoro il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni giudizialmente richieste dai ricorrenti -. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva le domande attoree ponendo a carico del Ministero del Lavoro le somme dovute ai lavoratori per l'anno 1987 ed i 3/12 di quelle maturate nel 1988 e ponendo a carico dell'I.N.P.S. le somme maturate per i restanti periodi, oltre gli interessi legali dal centoventunesimo giorno successivo alla 6 maturazione del diritto all'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino alla data di entrata in vigore della legge n. 412/91 e successivamente nei limiti di cui all'art. 16, sesto comma, della medesima legge. Avverso le relative sentenze l'I.N.P.S. e il Ministero del Lavoro proponevano appello e -ricostituitosi il contraddittorio e disposta la riunione dei giudizi ex art. 151 disp. att. cod. proc. civ. - il Tribunale di Messina (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava gli appelli come dinanzi proposti con compensazione tra tutte le parti delle spese del grado. Per quello che rileva in sede di legittimità il Giudice di appello ha rimarcato che: a) i lavoratori ricorrenti hanno usufruito di un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria dalla data del fallimento del datore di lavoro (Wagi s.p.a.) dal 1987 al 1990, in applicazione dell'art. 2 legge 27 luglio 1979 n. 301, modificativa dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675>>; b) per effetto di tale normativa "nel caso di fallimento di aziende industriali ... ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi rimane sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale"; ai sensi, poi, dell'art. 21 della medesima legge n. 675, erano poste a carico del "fondo per la mobilità della manodopera", istituito presso il Ministero 7 : del lavoro ad opera del successivo art. 28, le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per i lavoratori che non venivano rioccupati nell'azienda al termine del detto periodo;
tale ultima norma è stata poi abrogata dall'art. 8, secondo comma, del d.l. n. 86/1988 (convertita nella legge del n. 160/1981) che, facendo rivivere la previgente disciplina dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 464/1972, ha, di fatto, posto nuovamente a carico dell'I.N.P.S. ("cassa integrazione guadagni") la quota di indennità di anzianità maturata durante il periodo d'integrazione salariale;
successivamente, l'art. 37 della legge n. 88/1989 ha istituito presso l'I.N.P.S. la "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" ponendo a carico di quest'ultima i trattamenti di integrazione salariale straordinaria>>; c) la successione di legge sopra descritta consente di stabilire che il periodo di cassa integrazione straordinaria di che trattasi (anni dal 1987 al 1990) viene regolata in effetti da due differenti norme: l'art. 21 della legge 12 agosto 1977 n. 675, che poneva la prestazione richiesta a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito presso il Ministero del Lavoro, e l'art. 8 secondo comma del d.l. n. 86/1988 che, abrogando la precedente norma, ha posto nuovamente a carico dell'I.N.P.S. (prima con la "cassa integrazione guadagni" e successivamente, in ragione della legge 88/89, con la "gestione degli interventi assistenziali e di 8 sostegno alle gestioni previdenziali") la quota di indennità di anzianità maturata durante il periodo d'integrazione salariale straordinaria>>; d) il caso in esame si colloca a cavallo dei due periodi ed il primo giudice esattamente ha ritenuto di assoggettare al pagamento delle quote di t.f.r. in questione gli enti convenuti nei periodi di rispettiva competenza, secondo la disciplina vigente nei diversi periodi di maturazione del diritto>>. Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resistono con controricorso gli intimati 1) RA EN, 2) AC TO, 3) AD NC, 4) IE TO, 5) AL TO, 6) LG IO, 7) TT CO, 8) TT GA MA, 9) ON UA, 10) NA NI, 11) UA AR, 12) NI OB ER, 13) ON TO, 14) ON NO, 15) UR LU, 16) UC TO, 17) BU GE, 18) TT AR, 19) O' NO, 20) CA MA LA, 21) TO, 22) NA LO, 23) NA 9 AS TO, 24) LO IP, 25) HI EN, 26) AN NO, 27) FO TO, 28) AR MA, 29) DE GR NO, 30) DI NA NO, 31) DI SA AR, 32) VI NO, 33) NI NC, 34) NO ME ST, 35) NO ME AR, 36) RT US, 37) ME AR, 38) ME NI, 39) ME SA, 40) NE MO, 41) MO RO, 42) VO NO, 43) VO US, 44) VO AR, 45) AN AR, 46) TI NO, 47) LI TO, 48) NA OB, 49) NA IO TO, 50) IR TO, 51) ZZ US, 52) AT ا گ ل NZ, 53) LA IO, 54) AS TO, 55) ZZ NI 56) TT MO, 57)AZ IN NZ 58) IN UA, 59) IN IO, 60) SS NO, 61) SS NI, 62) LO US, 63) RG NO, 64) AM US, 65) ED TO, 66) GL NO, 67) IA US, 68) IA LU, IA AR, 69) IA NA, 70) 10 71) GI IS, 72) AR NO, 73) LO UA, 74) LA AC NI, 75) LA OC TO, 76) LA US, 77) LE TO, 78) LE TO, 79) LO IG TO, 80) LO PR NO, 81) LO PR CO, 82) LO PR IP, 83) LO PR AC, 84) NE NO, 85) MA SA, 86) MA OL, 87) CA TO, 88) DO NO, 89) DO TO, 90) ER RA, 91) SO AR, 92) AS NI, 93) GI IO, 94) QU GE, 95) DU AR, 96) ES IO, 97) BU DO ا گ Gli intimati 1) TT LB, 2) ON IA, ا گ 3) IG TO, (4) O' CO, 5) AF EN, 6) AR UI IO, 7) HI US, 8) A' PI CA ROSARIA, 9) TR NA IP, 10) TR TU US, 11) CA IE, 12) PI CO, 13) PRPINO NC, 14) PR US, 15) AS IO TO, 16) FA NI, 17) FA MO, GA, 19) CA TE,18) OG 11 20) IA NI, 21) GI AR, 22) FR US, 23) LA LI TO, 24) IM NO, 25) LO PR US, 26) O- VA EN, 27) LO US, 28) LO MA RI, 29) GI RI, 30) MA NO, 31) NI NC, 32) DO EN, 33) SI IO, 34) NT EN, invece, non si sono costituiti in giudizio, così come il Ministero del Lavoro (a cui l'I.N.P.S. ha pure notificato il ricorso per cassazione). MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo di ricorso l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi secondo ed ottavo, R del d.l. n. 86/1988 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. M 160/1988)" - addebita al Tribunale di Messina di non avere dato corretta attenzione all'art. 8 cit. che ha precisato che le disposizioni abrogate, comportanti l'esclusiva legittimazione passiva del “fondo per la mobilità della manodopera" al pagamento in favore dei lavoratori della quota del T.F.R. (art. 21, commi 5° e 6°), non cessano il loro vigore alla data di entrata in vigore della novella del 1988, sicché non è esclusa la responsabilità del predetto Fondo anche con riguardo ad un periodo di integrazione salariale successivo alla medesima data, purché 12 anteriormente iniziato, [per cui] la nuova disciplina, nel mantenere ferma l'applicazione del disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1972, n. 464, comporta la responsabilità dell'Istituto limitatamente al trattamento straordinario di integrazione salariale la cui domanda ed il cui periodo iniziale di concessione ricadano interamente nel vigore del menzionato decreto legge>>. Con il secondo motivo il ricorrente Istituto denunziando - "violazione e falsa applicazione del principio generale dell'unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale" - censura la sentenza impugnata sostenendo che il trattamento straordinario d'integrazione salariale, richiesto e concesso in favore dei dipendenti della fallita impresa Wagi Italia prima del d.l. n. 86/1988 e successivamente prorogato o prolungato per un triennio fino al 30 marzo 1990, costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico titolo (decreto) di concessione, la cui efficacia temporale, quantunque più volte prorogata, perdura ininterrottamente per l'intero periodo in cui si estende il beneficio, ed è, pertanto, infrazionabile in distinti autonomi periodi, perchè le domande di proroga ed i relativi decreti che la accordano sono privi di una propria autonomia, ricollegandosi necessariamente alla domanda ed alla concessione originaria del trattamento stesso, [per cui] una visione atomista che scinda l'intervento assistenziale in tanto periodi quanti 13 risultano dalla decretazione ministeriale di conferimento delle prestazioni, viola il principio dell'unicità del trattamento straordinario d'integrazione salariale, rinvenibile sin dalla legge istitutiva dello stesso e, in particolare, dalla legge che lo ha esteso al caso di "crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore">>. II . I cennati motivi di ricorso, in quanto sostanzialmente connessi, possono essere esaminati e valutati congiuntamente e, essendo gli stessi fondati, debbono essere accolti. Al riguardo questa Corte - sulla questione ora affrontata dal ricorrente Istituto - ha già rilevato come la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti prevista dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301 (che ha aggiunto il comma 7 all'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 凶 675) comporti non solo l'intervento della cassa integrazione, ma anche la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con tutte le conseguenze circa il permanere dei diritti e degli obblighi e con la sola esclusione di quelli incompatibili con la disposta sospensione>> (Cass. n. 9236/2001, Cass. n. 1237/1997). Ne deriva l'equiparazione di detti rapporti di lavoro, ai fini della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto, alla generalità dei rapporti sospesi per l'intervento della cassa integrazione, 14 per i quali la maturazione di detto trattamento in virtù della continuazione del rapporto nonostante la sua sospensione, già presupposta dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464 (con il riconoscere il diritto delle aziende di chiedere il rimborso delle relative quote alla Cassa integrazione, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale), è stata espressamente sancita in sede di sostituzione dell'indennità di anzianità con il vigente t.f.r. (art. 2120, terzo comma, cod. civ., nel testo di cui all'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297). Da tale consolidata giurisprudenza è stato, altresì, evidenziato صلاح che l'art. 21 (commi quinto e sesto), della legge n. 675/1977 - nel porre a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera" l'onere del pagamento delle quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di cassa integrazione a favore di lavoratori non rioccupati dall'azienda al termine del periodo stesso, per l'impossibilità di mantenere i precedenti livelli occupazionali ha inteso innovare- rispetto alla disciplina previgente, riconoscendo la legittimazione attiva nei confronti del "Fondo" direttamente ai lavoratori interessati ed escludendo l'obbligo di pagamento di tale quote da parte del datore di lavoro;
in particolare, è stato rimarcato il tenore letterale della disposizione, che utilizza la dizione "sono posti a carico del Fondo" ed 15 è stato anche sottolineato come nel sesto comma si riferiscano direttamente ai lavoratori le agevolazioni di cui al comma precedente. Inoltre, a specificazione del principio ex art. 11 delle "disposizioni sulla legge generale", questa Corte ha precisato - in linea generale - che la nuova legge si applica agli effetti del rapporto, sorto anteriormente ad essa, non esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, sempre che la nuova norma valga a regolare gli effetti e le situazioni ancora in corso o sopravvenuti a quel momento e questi vadano considerati per se stessi, prescindendo cioè dal loro collegamento con il fatto o atto che li ha generati, e che il regolamento di tali effetti o fasi di svolgimento del rapporto non venga a modificare la disciplina giuridica del fatto o PR atto generatore del rapporto stesso;
così che la nuova legge non si applica, invece (salve le espresse od univoche disposizioni di retroattività, voluta dal legislatore in deroga alla generale direttiva di irretroattività della legge), ai rapporti già esauriti ed agli effetti già verificatisi dei rapporti ancora in corso>> (così, Cass. n. 9236/2001, Cass. n. 520/1981). Nella specie, si rimarca che: * il credito dei lavoratori alla quota del trattamento di fine rapporto era sorto anteriormente alla operatività della legge abrogatrice;
* fin dal momento in cui veniva a realizzarsi la fattispecie legale, si erano prodotti tutti gli effetti giuridici 16 propri di quel rapporto giuridico obbligatorio, trattandosi di un rapporto ad efficacia immediata o istantanea, e non di durata, rispetto al quale residuava soltanto un problema di esatto adempimento;
* la norma abrogatrice si rivolgeva a modificare la disciplina giuridica del rapporto per quanto concerneva l'individuazione del soggetto obbligato. A conferma, inoltre, dell'erroneità della decisione impugnata vale rilevare che il Giudice di appello non si è avveduto che l'efficacia temporale della “novella" del 1988 era espressamente prevista dall'ottavo comma (prima alinea) dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988, che delimitava espressamente l'efficacia temporale dei precedenti primo e secondo comma, disponendo testualmente che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data>>. In relazione a tale norma, deve stabilirsi se essa faccia riferimento solo alla domanda iniziale di ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale, oppure anche alle istanze successive, dirette, dopo il decorso del primo semestre, all'estensione del beneficio ai successivi periodi trimestrali, condizionata (in genere) alla verifica dell'attuazione dei programmi di 17 ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (cfr. art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto n. 464/1972). Nel senso della fondatezza della prima di dette ipotesi convergono sia considerazioni di fondo relative alla disciplina dell'integrazione salariale straordinaria, sia elementi desumibili dallo stesso tenore della disposizione da interpretare (così Cass. n. 4172/2002). Al riguardo, con la sentenza ora richiamata, è stato precisato che la domanda iniziale e quella successiva hanno natura giuridica e funzioni nettamente diverse. Solo la domanda iniziale di ammissione del datore di lavoro al regime di integrazione salariale è diretta all'emanazione di un provvedimento amministrativo (concessorio o autorizzativo), sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal program- ma presentato dall'impresa interessata, e di un apprezzamento degli R O P interessi pubblici coinvolti, relativi al governo dell'economia, in tutti i suoi riflessi sociali, occupazionali e produttivi;
le richieste successive, invece, intervengono in relazione ad un rapporto già costituito, nell'ambito del quale il datore di lavoro è titolare di posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, visto che la conferma dell'integrazione salariale per i periodi successivi presuppone solo verifiche non discrezionali circa il rispetto degli adempimenti cui il 18 datore di lavoro è tenuto in base alla disciplina del rapporto (cfr. Cass. Sez. un. n. 30/1999 e n. 533/2000). Stante la sostanziale unitarietà del rapporto relativo all'ammissione di un'impresa alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nonostante il frazionamento dei relativi periodi ai fini di una puntuale verifica del corretto adempimento del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla sua ammissione al beneficio, è logico che la norma transitoria della cui interpretazione si discute vada interpretata nel senso che la prorogatio ivi prevista della disciplina legale in atto si riferisca a tutto il periodo in corso, conseguente all'iniziale domanda di ammissione, e non al singolo periodo in cui il rapporto è frazionato ai fini dell'erogazione. D'altra parte, la disposizione in esame, nel suo tenore letterale apparentemente poco chiaro, ha ragione di operare, quanto al suo specifico riferimento alle domande successive alla data di entrata in vigore del decreto legge, in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per il loro accoglimento, stante l'abrogazione dell'ipotesi di intervento della cassa integrazione di cui all'art. 1, n. 2, lett. a), della legge 20 maggio n. 164/1975, mentre il riferimento ai soli periodi di cassa integrazione, relativi a tali domande, successivi alla stessa data ha lo scopo di evitare, quanto alla disciplina dei rapporti instaurati sulla base di dette domande, che la nuova normativa possa spiegare effetti 19 retroattivi, nell'ipotesi particolare delle domande di integrazione salariale successive alla data di entrata in vigore del decreto legge, aventi ad oggetto (anche) periodi anteriori a detta data. Ne risulta confermato, a contrario, che, con riferimento alle domande anteriori, le disposizioni dei commi primo e secondo non si applicano affatto, senza distinzioni basate sulla collocazione temporale dei singoli periodi di erogazione dell'integrazione salariale, coerentemente, come si è già rilevato, con l'intento principale della disposizione di escludere l'applicabilità della nuova disciplina ai rapporti in corso. Poichè, nella specie, non appare contestato che la domanda iniziale di ammissione alla cassa integrazione sia antecedente all'entrata in vigore della “"nuova" normativa, deve trovare applicazione per tutto il periodo in questione la normativa previgente, che poneva le quote di t.f.r. a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera", sicché il Tribunale di Messina ha sicuramente errato nell'interpretare le norme summenzionate senza aver tenuto conto del tenore complessivo della legge esaminata, onde ha compiuto in modo parziale l'indagine sull'intenzione che il legislatore intendeva conseguire con esse, perchè non ha tenuto conto del diverso tempo stabilito per l'acquisizione dell'efficacia obbligatoria delle disposizioni stesse>> (così Cass. n. 113/1993). 20 0 2 III. In definitiva, in accoglimento del ricorso proposto dall'I.N.P.S., la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro Giudice - che si designa nella -Corte di Appello di Catania e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: nella vigenza dei commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge n. 675/1977 direttamente obbligato a corrispondere le quote del trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale è il "Fondo per la mobilità della manodopera” [- e non 1'I.N.P.S. ] istituito dall'art. 28 della legge n. 675/1977, dato che con quest'ultima legge è stata dettata una normativa unitaria e, quindi, un'unica disciplina riguardo ai casi nei quali sussista la necessità del previsto intervento pubblico>>. I D Il Giudice del rinvio, provvederà, inoltre, sulle spesedell'intero A , S 0 O S 1 L A L . 3 T T O , 3 B R 5 A I 'A S . E D L processo. P L N S A E T I 3 D S N 7 I O
P. Q. M.
G - S P 0 O N - M 1 E I A S 1 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnatą. D A I D E A , G O O R G T T rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania. E T S I I L R G I E D A R L O L Così deciso, in Roma, il giorno 10 aprile 2002. E D Il Presidente Il Consigliere estensore P. Pale Restinian 21 CANCELLIERE posit e in Cancelleria 20SIU 2002 CANCELLERE