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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5890/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Anzaldi, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), CO C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Mario Saladino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate rispettivamente il 16/4/2025 ed il 20/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 23/9/1997, in costanza del quale sono nati i figli
(il 17/6/1998), Francesco (il 4/1/2000) e (il 17/11/2001), e di Persona_1 Per_2
essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 10842/2018 del 3-
7/12/2018, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3926/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 17/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“- Intendere rinunciato l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Parte_2 convenuto in sede di separazione consensuale dei coniugi;
- Confermare invece l'obbligo (convenuto in sede di separazione consensuale dei coniugi) del sig. di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ma CO Per_2 non economicamente autosufficiente perché dedita agli studi universitari, versando direttamente alla stessa un assegno di € 250,00, e sostenendo il 50% delle di lei spese straordinarie;
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri e CO
, contratto con rito concordatario il 23/09/1997, presso la chiesa Casa Professa Parte_1 in Palermo, e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo all'anno 1997, Atto N. 89 - parte II - serie A - Vol. 2148”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
23/9/1997;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 3926/2018 R.G, definito con decreto di omologa n.
10842/2018 del 3-7/12/2018.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa
2 domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 23/9/1997 da nata a [...] il Parte_1
15/6/1979, e , nato a [...] l'[...], iscritto agli atti dello CO
Stato civile del predetto Comune dell'anno 1997, al n. 89, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva, concordate tra le parti;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5890/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Anzaldi, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), CO C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Mario Saladino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate rispettivamente il 16/4/2025 ed il 20/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 23/9/1997, in costanza del quale sono nati i figli
(il 17/6/1998), Francesco (il 4/1/2000) e (il 17/11/2001), e di Persona_1 Per_2
essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 10842/2018 del 3-
7/12/2018, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3926/2018 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 17/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“- Intendere rinunciato l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Parte_2 convenuto in sede di separazione consensuale dei coniugi;
- Confermare invece l'obbligo (convenuto in sede di separazione consensuale dei coniugi) del sig. di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ma CO Per_2 non economicamente autosufficiente perché dedita agli studi universitari, versando direttamente alla stessa un assegno di € 250,00, e sostenendo il 50% delle di lei spese straordinarie;
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sig.ri e CO
, contratto con rito concordatario il 23/09/1997, presso la chiesa Casa Professa Parte_1 in Palermo, e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo all'anno 1997, Atto N. 89 - parte II - serie A - Vol. 2148”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
23/9/1997;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 3926/2018 R.G, definito con decreto di omologa n.
10842/2018 del 3-7/12/2018.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa
2 domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 23/9/1997 da nata a [...] il Parte_1
15/6/1979, e , nato a [...] l'[...], iscritto agli atti dello CO
Stato civile del predetto Comune dell'anno 1997, al n. 89, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva, concordate tra le parti;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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