Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2117/2019 R.G., tra:
, nato ad [...] i 21 aprile 1941 (c.f. Parte_1
), anche n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale C.F._1
(p. iva ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Piritore e P.IVA_1
Gaspare Piritore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Cannizzo in Palermo, via Resuttana Colli n. 366 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicato in atti),
appellante in via principale,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4
), , nato ad [...] il 28 febbraio C.F._4 Parte_5
1
(TP) il 1° maggio 1973 (c.f. ), , nata ad [...]F._7 Parte_8
CA (TP) il 22 giugno 1977 (c.f. ), C.F._8 [...]
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Pt_9 C.F._9
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_10
), , nato ad [...] il 18 C.F._10 Parte_11 ottobre 1971 (c.f. ), , nato ad [...]F._11 Parte_12
CA l'11 ottobre 1971 (c.f. ), , nato C.F._12 Parte_13
a Firenze il 16 novembre 1970 (c.f. ), , C.F._13 Parte_14 nato ad [...] l'[...] (c.f. ), C.F._14
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_15
), , nato ad [...] il 23 agosto C.F._15 Parte_16
1964, (c.f. ), , nato ad [...] C.F._16 Parte_17
(TP) il 23 marzo 1972 (c.f. ), , nato ad [...]F._17 Parte_18
CA (TP) il 29 settembre 1977 (c.f. , tutti C.F._18 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Anna Stellino, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in CA (TP), Via Ingham n. 15 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti ed appellanti in via incidentale,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. CP_1
), e , nato ad [...] il 18 agosto C.F._19 Controparte_2
1974 (c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Gaspare C.F._20
Celesia, elettivamente domiciliati preso lo studio del difensore, sito in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 49 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti ed appellanti in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 12 luglio 2024 sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di
2 cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv.ti Achille Piritore e Gaspare Piritore per : Parte_1
“conclude insistendo nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di legittimazione dei signori
[...]
C.F. ; C.F. Pt_15 C.F._15 Parte_8
; C.F. ; C.F._8 Parte_17 C.F._17
C.F. C.F. CP_1 C.F._21 Controparte_2
al giudizio e, quindi, di rigetto delle domande da loro proposte C.F._20 oltre per le ragioni esposte in appello anche per tale motivo, e per tutti gli appellati, insistendo altresì nelle domande già formulate e di seguito riportate VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis In totale riforma della sentenza appellata del Tribunale Civile di Trapani n. 406/2019, per le causali tutte esposte: Rigettare, perché infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte proposte dagli odierni appellati nei confronti dell'appellante. Con il favore delle spese sia del giudizio di primo grado, compresa la fase attinente alla richiesta di sequestro e al reclamo, sia del giudizio di appello.”;
- avv. Gaspare Celesia per e : CP_1 Controparte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Palermo a. rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello principale proposto dal IG
per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione;
Parte_1
b. accogliere l'appello incidentale proposto dagli appellati/appellanti incidentali, e per l'effetto riformare, dichiarare nulli o con qualsiasi statuizione annullare i capi impugnati, e meglio sopra dettagliati, della sentenza n. 406/2019 pubblicata il 10 aprile 2019, resa dal Tribunale di Trapani - dott.ssa Monica Stocco, e per l'effetto accertare e dichiarare che la ditta individuale in persona del titolare, non ha adempiuto l'obbligo assunto Parte_1 di richiedere, ottenere e consegnare agli allora attori i certificati / licenze di abitabilità e, conseguentemente, l'obbligo della ditta individuale di risarcire agli Parte_1 appellanti incidentali, in solido tra loro, il danno provocato dalla mancata consegna del certificato / licenza di abitabilità, liquidato in CTU in complessivi euro 660.107,22 (per le somme di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Convenzione e le somme per gli adempimenti a corredo della SCA), oltre euro 2.464,00 ciascuno;
3 c. condannare la ditta a pagare in solido tra loro, la complessiva somma di euro Pt_1
660.107,22 (per le somme di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Convenzione e le somme per gli adempimenti a corredo della SCA), oltre euro 2.464,00 ciascuno;
d. accertare e dichiarare che la ditta individuale in persona del titolare, Parte_1 non ha adempiuto l'obbligo assunto di richiedere, ottenere e consegnare agli attori i certificati/licenze di abitabilità e, conseguentemente, l'obbligo della ditta individuale
[...] di risarcire a ciascun appellato il danno provocato dalla mancata consegna del Parte_1 certificato/licenza di abitabilità, liquidato nella CTU del 14.06.2024, pro quota, come segue:
1. nato ad [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._19 compravendita del 03 agosto 2007, not. rep. n. 188910, reg.to a Persona_1
Trapani il 21/08/2007 proprietario delle unità immobiliari censite al Foglio 40, particella 915, subalterni 11 e 15 per una superficie catastale di mq 136 su mq 5.629: € 23.366,02(comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.925,72 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
2. nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_2
compravendita del 03 agosto 2007 in not. C.F._20 Per_1
, proprietario delle unità immobiliari censite al Foglio 40, particella 915, subalterni
[...]
10 e 17 per una superficie catastale di mq 131 su mq 5.629: € 23.146,38) o di euro
11.592,28 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
e. per l'effetto condannare il IG al pagamento, in favore degli odierni Parte_1 appellati/appellanti incidentali, dell'intero delle spese legali del doppio grado di giudizio, incluse quelle della fase cautelare e di reclamo, esauritasi in primo grado, ed incluso l'intero costo della CTU, revocando o comunque annullando l'obbligo di versamento di una ulteriore somma pari a quella dovuta per il contributo unificato della fase di reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002.”;
- avv. Maria Anna Stellino per , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
e Parte_17 Parte_18
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Palermo
4 preliminarmente a. sospendere il presente processo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., 2° comma o, in subordine, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che sia deciso con autorità di cosa giudicata il procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione recante il numero RG 3403/2023; nel merito, in via principale b. rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello principale proposto dal IG
per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione;
Parte_1
c. accogliere l'appello incidentale proposto dagli appellati/appellanti incidentali, e per l'effetto riformare, dichiarare nulli o con qualsiasi statuizione annullare i capi impugnati, e meglio sopra dettagliati, della sentenza n. 406/2019 pubblicata il 10 aprile 2019, resa dal Tribunale di Trapani - dott.ssa Monica Stocco, e per l'effetto accertare e dichiarare che la ditta individuale in persona del titolare, non ha adempiuto l'obbligo assunto Parte_1 di richiedere, ottenere e consegnare agli allora attori i certificati / licenze di abitabilità e, conseguentemente, l'obbligo della ditta individuale di risarcire agli Parte_1 appellanti incidentali, in solido tra loro, il danno provocato dalla mancata consegna del certificato / licenza di abitabilità liquidato in CTU in complessivi euro 660.107,22 (per le somme di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Convenzione e le somme per gli adempimenti a corredo della SCA), oltre euro 2.464,00 ciascuno;
ed oltre, in caso di esito positivo del giudizio RG 3403/2023 innanzi la Corte di cassazione, della complessiva somma di euro 214.061,13, in solido tra tutti gli appellati, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione;
pertanto condannare la ditta a pagare ai IGi , Pt_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e , in solido tra loro, la complessiva somma di euro Parte_17 Parte_18
660.107,22 (per le somme di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Convenzione e le somme per gli adempimenti a corredo della SCA), oltre euro 2.464,00 ciascuno;
ed oltre, in caso di esito positivo del giudizio RG 3403/2023 innanzi la Corte di Cassazione, della complessiva somma di euro 214.061,13, in solido tra tutti gli appellati, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione;
ed oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
in subordine d. accertare e dichiarare che la ditta individuale in persona del titolare, Parte_1 non ha adempiuto l'obbligo assunto di richiedere, ottenere e consegnare agli attori i certificati/licenze di abitabilità e, conseguentemente, l'obbligo della ditta individuale
[...] di risarcire a ciascun appellato il danno provocato dalla mancata consegna del Parte_1 certificato/licenza di abitabilità, liquidato nella CTU del 14.06.2024, pro quota, come segue 1. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
ed ivi residente in [...], sito in CA C.F._2
5 (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int. E1, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 23 e 30, in complessivi euro 23.868,92 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 10.404,68 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione),
o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
2. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
ed ivi residente in [...], sito in CA C.F._3
(Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 25 e 34, in complessivi euro 23.483,34 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.253,75 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
3. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il [...], Parte_4
C.F. ed ivi residente in [...], C.F._4 sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 1, int. C2, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 36 e 44, in complessivi euro 26.042,31 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 12.377,24 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
4. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il [...], Parte_5
C.F. , e residente in [...], C.F._5 sito in CA (Tp), via Don G. Giardina n. 5, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 9 e 16, in complessivi euro 23.101,86 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.121,57 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione),
o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
5. per l'immobile di proprietà della IGa , nata in [...] il Parte_6
06.10.1971, C.F. , ed ivi residente in [...]
Giardina n. 1, sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 1, int. 8, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 43 e 48, in complessivi euro 23.138,46 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.121,57 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
6 6. per l'immobile di proprietà del l IG nato in [...] il Parte_7
01.05.1973, C.F. , ed ivi residente in [...]
Giardina n. 3, sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 3, int. 1, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 22 e 28, in complessivi euro 26.065,07 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 12.377,24 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
7. per l'immobile di proprietà della IGa , nata in [...] il Parte_8
22.06.1977, C.F. , ed ivi residente in [...]
Giardina n. 1, sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 1, int. C3, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 40 e 46, in complessivi euro 24.945,96 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 12.112,89 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
8. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il Parte_9
25.07.1981, C.F. , ed ivi residente in [...]
Giardina n. 1, sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 1, int. C8 all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 41 e 49, in complessivi 23.271,63 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.253,75 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
9. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il Parte_10
22.08.1974, C.F. , ed ivi residente in [...]
Giardina n. 1, sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 1, int. C5, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 38 e 50, in complessivi euro 22.791,61 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 10.989,4 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
10. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il Parte_11
18.10.1971, C.F. ed ivi residente in [...]
Giardina n. 5, sito in CA (Tp), Via Don Girolamo Giardina n. 5, int. A4, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lle 915 sub 7 e 18, in complessivi euro 23.491,26 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.253,75 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata
7 dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
11. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il [...], Parte_12
C.F. ed ivi residente in [...], sito in C.F._12
CA (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int.D2, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 4 e 14, in complessivi euro 25.101,68 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.980,72 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
12. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il [...], Parte_13
C.F. ed ivi residente in [...], sito in C.F._13
CA (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int.E3, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 26 e 31, in complessivi euro 25.118,42 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 12.179,50 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
13. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il Parte_14
08.11.1974, C.F. ed ivi residente in [...]
n. 1, sito in CA (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int.D4, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 8 e 17, in 23.333,36 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 11.121,57 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
14. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il Parte_15
04.11.1963, C.F. , ed ivi residente in [...]
Giardina n. 5, sito in CA (Tp), in Via Don Girolamo Giardina n. 5, int.A5, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 915 sub 8 e 19, in complessivi euro 22.754,21 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 10.923,31 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
15. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il Parte_16
23.08.1964, C.F. ed ivi residente in [...]
1, sito in CA (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int.D1, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 3 e 13, in complessivi euro 26.554,38 (comprensiva delle
8 somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 12.509,42 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
16. per l'immobile di proprietà del IG nato in [...] il Parte_17
23.03.1972, C.F. ed ivi residente in [...]
n. 1, sito in CA (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int.E7, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 27 e p.lla 915 sub 55, in complessivi euro 22.926,62 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 10.989,86 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria;
17. per l'immobile di proprietà del IG , nato in [...] il Parte_18
29.09.1977, C.F. d ivi residente in [...]
1, sito in CA (Tp), Via Don Enrico Russo n. 1, int.D3, all'NCT del Comune di CA al F. 40, p.lla 916 sub 26 e 31, in complessivi euro 24.155,15 (comprensiva delle somme di cui all'art. 2 della convenzione) o di euro 12.112,89 (escluse le somme di cui all'art. 2 della convenzione), o nella minore o maggiore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello, oltre interessi dalla data del rogito o, al più, dalla data della domanda giudiziale, ed oltre rivalutazione monetaria e per l'effetto condannare la ditta individuale Parte_1 al pagamento delle somme liquidate in favore di ciascun appellante incidentale;
[...]
e. per l'effetto condannare il IG al pagamento, in favore degli odierni Parte_1 appellati/appellanti incidentali, dell'intero delle spese legali del doppio grado di giudizio, incluse quelle della fase cautelare e di reclamo, esauritasi in primo grado, ed incluso l'intero costo della CTU, revocando o comunque annullando l'obbligo di versamento di una ulteriore somma pari a quella dovuta per il contributo unificato della fase di reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del DPR 115/2002.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05 novembre 2019, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 406/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2531/2014 R.G..
9 Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2020, si costituivano CP_1
e , intervenienti nel giudizio di primo grado, i quali
[...] Controparte_2 chiedevano, in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento pendente presso la medesima Corte, iscritto al n. 2441/2017 R.G., e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e proponevano altresì appello incidentale.
Con comparsa depositata il 19 febbraio 2020, si costituivano , Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , e
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
chiedendo anch'essi, preliminarmente, la sospensione del Parte_18 giudizio iscritto al n. 2441/2017 e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale.
Previa assunzione in decisione e rimessione sul ruolo ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. ed esperita consulenza tecnica di ufficio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 luglio 2024 la causa è stata nuovamente assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
e evocavano in giudizio Parte_17 Parte_18 Parte_1
, titolare della omonima impresa edile, e, premesso di aver acquistato da
[...] questi alcune unità immobiliari inserite nell'ambito del piano di edilizia agevolata denominato “Programma Costruttivo S. Ippolito”, lamentavano la mancata consegna da parte del venditore dei relativi certificati di abitabilità, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti, in termini di deprezzamento dei beni e, come precisato con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c., di spese necessarie per l'ottenimento dei certificati.
Nel corso del giudizio intervenivano e , CP_1 Controparte_2 formulando domande analoghe a quelle proposte dagli attori.
10 Istruita la causa a mezzo di prove documentali, prove orali e c.t.u., con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Trapani così statuiva:
“condanna parte convenuta a corrispondere in favore di: 1) la somma complessiva pari a € 7457,08; Parte_2
2) la somma complessiva pari a € 6746,88; Parte_3
3) la somma complessiva pari a € 7609,27; Parte_4
4) la somma complessiva pari a € 6645,43; Parte_5
5) la somma complessiva pari a € 6645,43; Parte_6
6) la somma complessiva pari a € 7609,27; Parte_7
7) la somma complessiva pari a €7406,35; Parte_8
8) la somma complessiva pari a € 6746,88; Parte_9
9) la somma complessiva pari a € 6543,97 Parte_10
10) la somma complessiva pari a € 6746,88; Parte_11
11) la somma complessiva pari a €7304,90; Parte_12
12) la somma complessiva pari a € 7457,08; Parte_13
13) la somma complessiva pari a €6645,43; Parte_14
14) la somma complessiva pari a €6493,24; Parte_15
15) la somma complessiva pari a € 7710,72; Parte_16
16) la somma complessiva pari a €6543,97; Parte_17
17) la somma complessiva pari a € 7406,35; Parte_18
18) la somma complessiva pari a € 6645,43; Controparte_2
19) la somma complessiva pari a €6746,88; CP_1 il tutto oltre rivalutazione monetaria dalla data del 24.7.2017 e gli interessi da ritardato pagamento da calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione annuale;
dispone in ragione del 60% la compensazione delle spese di lite relative ai compensi dei difensori e pone la parte residua che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, con riferimento a parte attrice in complessivi euro 8800,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15% e con riferimento a parte intervenuta in complessivi euro 1800,00 per onorari di difesa oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte convenuta prevalentemente soccombente. Pone le spese di CTU come liquidate in atti vanno poste in ragione del 60% a carico di parte convenuta e in ragione del 40% a carico di parte attrice e parte intervenuta”.
In estrema sintesi, il primo giudice, ravvisato l'inadempimento del venditore rispetto alle previsioni contrattuali ed al disposto di cui all'art. 1477 c.c., ha
11 individuato il danno cagionato agli acquirenti delle unità abitative dalla mancata consegna del certificato di abitabilità sulla scorta delle risultanze della c.t.u. esperita nel corso del giudizio.
In particolare, ha riconosciuto in favore degli attori e degli intervenienti le somme riguardanti gli esborsi dovuti dall'impresa al Comune di CA in relazione al valore delle aree, esterne ai lotti assegnati, la cui cubatura è stata vincolata per la realizzazione degli edifici, pari ad €222.690,45, e quelli inerenti agli ulteriori oneri amministrativi per l'ottenimento dell'abitabilità (certificati di conformità degli ascensori, versamento della tassa di concessione comunale, certificati di conformità degli impianti tecnologici;
attestati di prestazione energetica;
certificati di conformità delle opere eseguite sulle coperture), pari a
€38.400,00.
*****
Tutti gli appelli, principale ed incidentali, investono preliminarmente la questione riguardante il pagamento, nei confronti del Comune di CA, delle indennità corrisposte ai proprietari dei terreni espropriati ai fini della attuazione del piano di edilizia agevolata.
Il primo giudice, richiamati l'art. 3 della convenzione n. 7584/2012 intercorsa tra il Comune di CA e l'impresa e le clausole contenute nei singoli Pt_1 contratti di compravendita delle unità immobiliari costruite sulle aree acquisite, rileva che il peso economico dell'acquisizione degli immobili dai proprietari originari era stato posto a carico dell'impresa, delegata all'esecuzione della espropriazione, e che gli acquirenti dei singoli fabbricati realizzati sui terreni in questione si erano impegnati a corrispondere l'importo eccedente quello, in principio previsto, di €154.416,97, in proporzione delle rispettive quote.
Quindi, anche sulla scorta della sentenza n. 245/2017 del Tribunale di Trapani
- riguardo alla quale ritiene non sussistere un nesso di pregiudizialità tecnica, tale da imporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - afferma che gli attori sono rimasti inadempienti rispetto al suddetto impegno, circostanza che rende gli stessi corresponsabili dell'inadempimento di uno degli obblighi previsti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità da parte del così dandosi luogo ad una fattispecie riconducibile al disposto CP_3
12 dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente esclusione del diritto al pagamento, a titolo risarcitorio, delle relative somme da parte del Pt_1
Proponendo impugnazione, quest'ultimo deduce che, stante l'accertato inadempimento degli attori all'obbligo di pagamento, pro quota, della indennità di espropriazione, non si può configurare alcuna responsabilità a suo carico, posto che ogni sua ulteriore iniziativa non recherebbe alcuna utilità ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
Gli appellanti incidentali insistono, invece, impugnando il diniego espresso dal primo giudice, affinchè il giudizio venga sospeso, nelle more della definizione, con autorità di cosa giudicata, di quello, ritenuto pregiudiziale, riguardante il loro obbligo di contribuzione alla corresponsione dell'indennità.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza, emessa il 22 giugno 2022, con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza n. 245/2017 del Tribunale di Trapani che aveva condannato il gli acquirenti Pt_1 delle abitazioni al pagamento, in favore del Comune di CA, delle somme corrisposte a titolo di indennità di espropriazione ai proprietari dei terreni.
Tale pronuncia, sottoposta a ricorso in Cassazione, non è passata in giudicato.
Secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 12258/2025; sez. trib, n. 21587/2024; sez. III, n. 8885/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, anche a voler ravvisare la sussistenza di una pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi, non ritiene la Corte di dover esercitare il proprio potere discrezionale di sospensione del presente processo,
13 non individuandosi circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata nell'altro processo (cfr., ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 9180/2024; sez. II, n. 31202/2023; sez. VI, n. 16051/2022).
Quanto alla impugnazione del è sufficiente evidenziare che la circostanza Pt_1 per cui gli attori e gli intervenienti si siano resi anch'essi responsabili di una condotta che, allo stato, inibirebbe il riconoscimento dell'abitabilità non esclude il diritto degli acquirenti delle unità immobiliari a ricevere dalla parte morosa le ulteriori somme corrispondenti agli esborsi necessari al perseguimento del medesimo fine.
Se, infatti, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 1227 c.c. consente, nella fattispecie, di non far gravare sull'imprenditore le conseguenze di comportamenti a lui non imputabili, ciò non esonera il venditore dal risarcimento delle ulteriori voci di danno correlabili esclusivamente alla sua condotta inadempiente.
*****
L'appellante in via principale censura la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento, in favore di attori ed intervenienti, pro quota, del complessivo importo di €262.368,93 (€222.690,45 + interessi;
punto 2 della c.t.u.).
Deduce che anche tale somma rientri nel maggiore corrispettivo rispetto a quello preventivato che grava anche sugli acquirenti degli immobili ai sensi dell'art. 3 della convenzione n. 7854 del 30.12.2002 e delle clausole dei singoli contratti di vendita.
Afferma che il pagamento di tale importo agli acquirenti non lo libererebbe dall'obbligo assunto verso il sicchè, in caso di perdurante CP_3 inadempimento dei primi, egli rischierebbe di compiere due volte lo stesso esborso, che le relative somme non sono mai state corrisposte dal Comune di CA al soggetto interessato (pendente risultando il relativo giudizio) e che la quantificazione della spesa è frutto di una iniziativa unilaterale dell'ente.
14 Soggiunge che, ove anche il fosse condannato al relativo esborso, CP_3 questo resterebbe a suo carico, in virtù della regola per cui se il costo di acquisizione dell'area superi il 20% di quello complessivo dell'opera la parte eccedente resta a carico dell'ente territoriale che ha errato le sue valutazioni.
Il motivo è infondato.
L'importo, riconosciuto in favore degli attori ed intervenienti, di €222.690,45 + interessi, attiene a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della Convenzione n. 7854/2012, secondo cui “L'impresa si impegna, altresì, a corrispondere al comune, prima dell'abitabilità, una somma pari al valore delle aree, esterne ai lotti assegnati, che nel Programma Costruttivo non risultano destinate ad urbanizzazioni primarie o secondarie, la cui cubatura è stata vincolata per la realizzazione degli edifici, in proporzione al volume edilizio realizzato”.
Trattasi, all'evidenza, di un obbligo direttamente imposto alla che, CP_4 contrariamente alla tesi da questi propugnata, non può porsi anche a carico degli acquirenti delle abitazioni, come invece accade per il pagamento delle indennità di esproprio.
Quest'ultimo, infatti, è disciplinato da differenti previsioni:
- art. 2, commi 3 e 4, della Convenzione: “Il è sollevato dall'Impresa CP_3 da ogni responsabilità patrimoniale diretta e indiretta, contrattuale ed extracontrattuale derivante dal procedimento espropriativo. E', altresì, sollevato da ogni responsabilità patrimoniale per le eventuali ulteriori somme da corrispondersi ai proprietari espropriati in caso di azione legale dagli stessi promossa, sia a titolo di maggior valore dell'area sottoposta ad espropriazione che a titolo di spese, competenze ed interessi legali, qualunque sia il grado di giudizio nel quale tali somme sono determinate”;
- art. 3, commi 1 e 2, della Convenzione: “Per effetto della delega di cui al superiore art. 2, l'Impresa provvederà direttamente ad acquisire le aree assegnate, in nome e per conto del pagandone al proprietario espropriato le CP_3 indennità relative con somme dalla medesima anticipate. Il Comune prende atto di tale circostanza e pertanto nessun corrispettivo per la cessione dell'area richiederà all'Impresa, come pure l'Impresa non potrà richiedere rimborsi di sorta al Comune in ordine alle anticipazioni da operarsi per la predetta causale”.
15 In definitiva, la Convenzione: da un lato, prevede la regolamentazione delle spese inerenti all'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari a seguito dell'acquisizione delle proprietà sui cui realizzare le opere;
dall'altro, impone all'Impresa di corrispondere al un ulteriore importo, di CP_3 tutt'altra natura, pari al valore delle aree, esterne ai lotti espropriati, non destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui cubatura è stata vincolata per la realizzazione degli edifici.
Ciò posto, solo alle spese di indennità di esproprio può riferirsi la clausola, contenuta nei singoli contratti di vendita, secondo cui “… Le unità immobiliari vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto ben noto alla parte acquirente, la quale dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi assunti dalla parte venditrice nelle convenzioni da essa stipulate con il Comune di CA, con i predetti atti del 24 dicembre 2002 e del 22 luglio 2004, e di accettarli integralmente, senza riserve ne eccezioni alcuna. Nel caso in cui il costo complessivo di esproprio dell'area su cui è stato realizzato il programma costruttivo fosse aumentato rispetto a quello preventivato […] la somma eccedente tale cifra sarà pagata dagli acquirenti, nonché dal costruttore, se proprietario di unità immobiliari, in proporzione alla superficie posseduta.”.
Inequivocabile risulta, infatti, il riferimento al “costo complessivo di esproprio dell'area” (e non, dunque, alla diversa somma da corrispondere al in CP_3 relazione alle aree non espropriate ma la cui cubatura è stata asservita) e ad un importo a tal fine in precedenza preventivato.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha riconosciuto il pagamento della somma in questione in favore degli acquirenti quale esborso necessario (come d'altro canto espressamente previsto dalla Convenzione) ai fini dell'ottenimento dell'abitabilità.
Non osta a quanto sopra il fatto che non risulti che il Comune di CA abbia corrisposto un importo equivalente a quello richiesto ai titolari delle aree vincolate, posto che tale accadimento esula da quanto previsto dalla Convenzione, che non lo indica quale condizione sospensiva o risolutiva della clausola.
16 D'altro canto, è proprio l'inadempimento dell'impresa all'obbligo assunto che giustifica la condanna a risarcire gli acquirenti, mediante la corresponsione in loro favore di quanto necessario per ottenere l'abitabilità dei cespiti acquistati.
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Con l'ultimo motivo del suo atto di impugnazione, Parte_1 censura la sentenza per aver ritenuto la soccombenza reciproca e disposto la compensazione parziale delle spese di lite, nonché per non avere liquidato in suo favore le spese relative alla richiesta di sequestro ai suoi danni, rigettata sia in prima istanza che in sede di reclamo.
Il motivo non merita accoglimento.
Il primo giudice ha correttamente considerato soccombente il che ha Pt_1 condannato al pagamento di somme in favore degli attori/intervenienti, sia pure ravvisando una ipotesi di parziale soccombenza reciproca.
Non compete, inoltre, all'appellante la rifusione delle spese del procedimento cautelare per sequestro instaurato dalla controparte in corso di causa, pur essendo egli all'esito dello stesso risultato vincitore.
E' noto, infatti, che le spese relative ai procedimenti cautelari introdotti in corso di causa devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest'ultimo ed in base alla valutazione dell'esito complessivo della lite (Cass. Civ., sez. III, n. 12898/2021; sez. II, n. 9785/2022).
Dunque, tali spese possono essere riconosciute, come si vedrà trattando dell'appello incidentale, unicamente in favore degli attori originari, risultati vincitori all'esito dell'intero giudizio.
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Con ulteriore motivo di impugnazione, gli appellanti in via incidentale lamentano l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine al punto 3 della c.t.u., ossia riguardo alle spese per oneri di urbanizzazione, ugualmente poste dalla convenzione a carico dell'impresa e da questa non corrisposte, di cui
17 rivendicano il pagamento, risultando necessari i relativi esborsi ai fini del conseguimento dell'abitabilità.
Il motivo non va accolto.
Contrariamente a quanto affermato, il Tribunale ha motivato in ordine al riconoscimento dei predetti costi, richiamando quanto in proposito accertato dal c.t.u., ossia che la impresa aveva prestato, presso la Pt_1 [...]
a garanzia delle somme in questione, la polizza integrativa n. CP_5
0231320512, del 07.09.2003, per un importo assicurato di €263.016,00, ancora vigente (come successivamente accertato anche dalla consulenza svolta dall'arch. nel presente grado di giudizio). Per_2
Nessun rilievo riguardo a tale assunto è stato avanzato dagli appellanti incidentali.
Deve, pertanto, ribadirsi che, ben potendo, come già sottolineato, il Comune di CA attingere a simile polizza, atteso l'inadempimento da parte del Pt_1 nessuna somma è da questi dovuta in favore degli acquirenti.
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Gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado anche per non aver riconosciuto il risarcimento del danno correlato alla perdita di valore degli immobili.
In proposito, il Tribunale rileva che gli attori non hanno in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che la mancata consegna del certificato di abitabilità fosse determinata da insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche o avesse comunque inciso in concreto sul godimento o sull'effettivo investimento produttivo delle singole unità immobiliari.
Gli appellanti deducono trattarsi di danno, già quantificato dal c.t.u. nell'importo di €100,00 al mq., che sussiste in re ipsa, da ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. e da liquidarsi in via equitativa.
Il motivo è privo di fondamento.
18 Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, la mancata consegna del certificato di abitabilità costituisce un inadempimento del venditore foriero di danno emergente, consistente nel minor valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare l'agibilità dell'immobile (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 34211/2022).
E' evidente che le due possibili voci risultino per lo più alternative, atteso che, in assenza di problematiche strutturali dell'immobile (come nel caso in esame), il ristoro all'avente diritto delle spese necessarie per conseguire l'abitabilità (in questa sede riconosciuto in favore di attori ed intervenienti) farebbe venir meno la riduzione definitiva del valore di scambio del cespite.
Residuerebbe, in questo caso, solo l'eventuale ulteriore danno derivante in capo ai singoli acquirenti dal non aver potuto, nelle more, usufruire definitivamente di concrete vantaggiose possibilità di godimento o scambio inibite dalla mancanza della abitabilità.
Simile danno, però, come già evidenziato dal giudice di primo grado, non è stato in alcun modo allegato, ancor prima che provato, e non può, pertanto, costituire oggetto di riconoscimento.
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Con l'ultimo motivo, gli originari attori si dolgono della mancata liquidazione in loro favore delle spese relative al procedimento cautelare in corso di causa e chiedono che venga annullato l'ordine di pagamento del doppio del contributo unificato contenuto nel provvedimento emesso sul reclamo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Con riferimento alle spese di lite del sub procedimento cautelare, valgano le ragioni espresse trattando del motivo di impugnazione principale riguardante tale materia.
Pertanto, il soccombente in maggior misura secondo un giudizio (già Pt_1 espresso in sentenza) che tenga conto dell'esito finale e complessivo della causa, va condannato al pagamento, in favore degli originari attori, del 40% delle spese
19 della fase cautelare, che si liquidano in €3.000,00 per la prima fase ed €3.000,00 per la fase di reclamo, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
Quanto al contributo unificato, la relativa attestazione (e non ordine di pagamento), direttamente connessa al rigetto dell'impugnazione cautelare, non può essere in questa sede posta nel nulla, godendo di una propria autonomia e discendendo automaticamente dalla previsione legislativa di cui all'art. 13 d.p.r. n. 115/2002.
Il relativo esborso, peraltro, costituisce una spesa correlata al processo che, in quanto tale, non può che rientrare nella complessiva regolamentazione adottata all'esito dello stesso.
Ne deriva che va condannato al rimborso, in favore degli Parte_1 attori, del 40% dell'esborso dovuto a titolo di contributo unificato (raddoppiato) per la fase di reclamo cautelare.
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Nel corso del presente grado di giudizio, come comprovato mediante la produzione dei relativi contratti, è intervenuta la cessione, da parte di alcuni degli attori/intervenienti, delle abitazioni acquistate dalla impresa Pt_1
Tale circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante principale, non determina il venir meno della legittimazione attiva degli originari acquirenti, considerato che il diritto risarcitorio risulta acquisito alla loro sfera giuridica prima della cessione del bene e risulta a questa insensibile.
Inammissibile, perché tardivamente proposta solo in appello (in sede di precisazione conclusioni), risulta la domanda di condanna del al Pt_1 pagamento dell'intera somma dovuta in solido nei confronti di tutti gli attori.
Infine, la c.t.u. esperita nel presente grado di giudizio ha confermato che, pur mutato il regime per l'ottenimento della abitabilità, i soggetti richiedenti restano esposti ad una serie di esborsi ed al pagamento delle somme indicate nella convenzione intervenuta tra l'impresa ed il Comune di CA. Pt_1
20 In assenza di impugnazione incidentale riguardo alle voci di danno già riconosciute (si ripete, a titolo di valore delle aree, esterne ai lotti assegnati, la cui cubatura è stata vincolata (punto 2 della prima c.t.u.) e di spese delle pratiche (punto 4 della prima c.t.u.)), non è però possibile riformare la sentenza sul punto, condannando il convenuto al pagamento dei differenti esborsi quantificati nella nuova consulenza.
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In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione incidentale degli attori in primo grado, nonché del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale degli intervenienti in primo grado, ricorrono le condizioni, sulla scorta di una valutazione che tenga conto dell'esito finale della lite secondo un criterio unitario e globale, per confermare la compensazione nella misura del 60% delle spese del presente grado di giudizio, con condanna dell'appellante principale al pagamento, in favore dei convenuti ed appellanti incidentali, del residuo 40%, che si liquida - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa – per gli originari attori, in complessivi €6.600,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a 520.000,00; €1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.600,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.400,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per CP_1
e , in complessivi €3.560,00 per compensi (scaglione
[...] Controparte_2 valore da €26.000,01 a 52.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €560,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €1.200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA).
Le spese della c.t.u. esperita nel presente grado di giudizio vanno poste definitivamente a carico di per il 60% e delle altre parti Parte_1 per il 40%.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale proposta da e , deve darsi atto del CP_1 Controparte_2 fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché e e versino Parte_1 CP_1 CP_6
21 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, da e Parte_1 da , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 nonché e avverso la sentenza n. 406/2019, CP_1 Controparte_2 pubblicata il 10 aprile 2019, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2531/2014 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposto da CP_1
e ;
[...] Controparte_2
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
e ed in riforma della sentenza impugnata,
[...] Parte_18 condanna al pagamento, in favore degli predetti, Parte_1
22 del 40% delle spese di lite inerenti al sub procedimento cautelare instaurato nel primo grado di giudizio, liquidate, per la prima fase, in complessivi €3.000,00, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA, e, per la fase di reclamo, in complessivi €3.000,00, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA, nonché del 40% dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato;
- rigetta per il resto l'appello incidentale proposto da + 16; Parte_2
- dichiara compensate per il 60% le spese del presente grado di giudizio tra e le altre parti e condanna il primo al Parte_1 pagamento, in favore delle seconde, del residuo 40%, che si liquida, per gli originari attori, in complessivi €6.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per e CP_1 [...]
, in complessivi €3.560,00 per compensi, oltre rimborso CP_2 forfetario come per legge, CPA e IVA);
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché , e Parte_1 CP_1
versino un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. esperita nel presente grado di giudizio a carico di per il 60% ed a carico delle Parte_1 altre parti per il 40%.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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