Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/11/2023, n. 31987
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Sentenza 17 novembre 2023

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In tema di accise, l'esenzione per le provviste di bordo imbarcate o trasbordate su navi da diporto con scopi commerciali non presuppone l'effettiva partenza dell'unità dai porti dello Stato, poiché l'unica condizione richiesta dall'art. 254, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 per le imbarcazioni commerciali è l'esistenza di una situazione oggettivamente accertabile di nave in partenza, la cui inottemperanza fa sorgere l'obbligazione doganale a carico di chi abbia provveduto al rifornimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/11/2023, n. 31987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31987
    Data del deposito : 17 novembre 2023

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