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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
N. 571/2020 R.G.
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco de Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio promosso da:
(C.F. , con l'Avv. Sarah Medori, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti;
RICORRENTE
(C.F. , con l'Avv. Giovanni Lanciotti, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.10.2024 da intendersi qui interamente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2020, chiedeva la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, in Campofilone, il Controparte_1
29.09.1979, esponendo che dall'unione erano nati tre figli , e tutti Per_1 Per_2 Persona_3
maggiorenni.
Il ricorrente deduceva, a sostegno della domanda, che:
1 - in forza di sentenza n. 145/2015, pubblicata dall'intestato Tribunale in data 20.02.2015 e passata in giudicato, era stata dichiarata la separazione dei coniugi e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra loro;
- aveva difficoltà a corrispondere mensilmente il contributo al mantenimento in favore della coniuge e delle figlie ed posto a suo carico dalla sentenza di separazione Per_1 Persona_4 in misura pari complessivamente € 1.000,00, a causa delle precarie condizioni di salute ed economiche in cui versava e dell'ingente situazione debitoria a cui lo stesso era esposto;
- nonostante la pensione di cui beneficiava a decorrere dal mese di aprile 2019, il ricorrente, a causa della difficile situazione economica in cui si trovava, riusciva ad elargire alle figlie la sola somma mensile pari ad € 200,00;
- la GL era al momento ospitata in una struttura riabilitativa e percepiva una Per_1 pensione mensile di € 280,00;
- aveva deciso di interrompere qualsivoglia rapporto con il padre, non avendo Persona_4 ottemperato quest'ultimo alla corresponsione del contributo al mantenimento in suo favore.
La parte ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Fermo, contrariis rejectis, così giudicare.
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto in data 29.09.1979 in
Campofilone;
2) Determinare in € 200,00 il contributo mensile a carico del al mantenimento delle Parte_1
figlie e;
Per_2 Per_1
3) Nessun mantenimento è dovuto dal lla non ricorrendone i presupposti di legge, Per_4 CP_1
per tutto quanto in narrativa esposto;
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CAP ed Iva come per legge e successive spese occorrende in ipotesi di ingiusta opposizione”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale, aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva che:
- con sentenza n. 145/2015, pubblicata in data 20.02.2015, il Tribunale di Fermo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa ad Parte_1
2 - a causa delle condotte maltrattanti perpetrate dal ricorrente ai suoi danni, il Tribunale di
Fermo, con sentenza n. 545/2013, all'esito dell'istruttoria espletata, aveva ritenuto colpevole il ricorrente dei reati di cui glia artt. 572 c.p. e art. 582 e 61 n. 2 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
- la parte ricorrente da circa 6 anni conviveva con un'altra donna nell'immobile a lui intestato, adibito in passato a casa coniugale;
- non corrispondeva a verità quanto esposto dal in sede di ricorso in ordine alle proprie Per_4
condizioni economiche. Ed invero, il ricorrente, con ricorso depositato 17.12.2013 aveva richiesto al giudice tutelare di essere autorizzato, per motivi turistici, al rilascio/rinnovo del proprio passaporto precisando di non doversi trasferire all'estero, dovendo gestire commerciale in San Benedetto del
Tronto un'attività commerciale;
- il dopo la chiusura dell'impresa individuale “C AN & C.”, aveva Per_4
continuato a gestire proficuamente la gelateria, seppur formalmente figurava quale dipendente della stessa;
- alcun rilievo aveva la documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la precarietà delle proprie condizioni, sia economiche sia di salute, risultando datata la certificazione medica in atti e quella afferente al mutuo ipotecario poco chiara, non potendosi desumere dalla stessa quale fosse il soggetto effettivamente gravato dal debito, se il ricorrente o le imprese a lui intestate;
- la disparità reddituale tra le parti e il contributo fornito per oltre trent'anni dalla alla CP_1
conduzione della vita familiare e alla conseguente formazione del patrimonio dell'ex coniuge, giustifica la richiesta di un assegno mensile divorzile, in misura non inferire ad € 800,00, in suo favore da porre a carico del ricorrente,
- la somma di euro 200,00 di cui il ricorrente si era reso disponibile a corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie risultava insufficiente a far fronte alle eIGenze della prole;
- di anni 22, dopo aver conseguito una prima laurea in mediazione linguistica, Persona_4 grazie all'aiuto del fratello maggiore e di una borsa di studio, era riuscita a portare avanti il percorso universitario. Al momento era iscritta al secondo anno del corso di laurea di Economia e Managment internazionale a Roma.
3 Con riguardo alle spese relative altra GL, affetta da gravi problemi di salute Persona_5
aveva provveduto interamente la parte resistente.
Attualmente la ragazza era ospite presso una struttura riabilitativa e beneficiava di una pensione mensile pari ad € 280,00;
- a seguito della querela sporta dalla nei confronti del ricorrente per la mancato CP_1 versamento del mantenimento posto a suo carico, quest'ultimo aveva iniziato a corrisponderle mensilemnte la sola somma di euro 200,00 in favore delle figlie,
La parte resistente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Voglia emettere i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) confermare le condizioni previste in sede di separazione e precisamente:
- disporre che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa, entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra , a entro il 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figli la somma mensile di € 500,00 rivalutabile Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese di natura straordinarie che risulteranno necessarie nell'interesse della GL;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della GL la somma mensile di € 150,00 rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
2) Riconoscere in favore della IG.ra da parte del IG. un assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile di € 800,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici istat.
3) Rimettere le parti innanzi al deIGnando Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande, anche a seguito delle difese di controparte, si rassegnano, sin da ora, le seguenti
c o n c l u s i o n i
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.09.1979 a Campofilone tra i IG.ri
4 e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di Controparte_1 Parte_1
annotare la relativa sentenza, alle condizioni sopra indicate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
All'udienza fissata dinanzi al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti e veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Il Presidente, preso atto che maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_5
aveva ottenuto un contributo al suo mantenimento nella sentenza di separazione a seguito del suo intervento in giudizio, disponeva che nulla poteva essere disposto a modifica di tale statuizione se non nel contraddittorio con la GL stessa,
All'esito, veniva posto a carico del ricorrente il versamento delle somme mensili di € 250,00 e di €
300,00 in favore della resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento ed a quello della GL
, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie in misura del 50 % relative alla minore. Per_2
Costituitosi il contraddittorio dinanzi al Giudice istruttore, all'udienza del 03.12.2020, le parti chiedevano la pronuncia sullo status, nonché la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa veniva quindi rimessa al Collegio, senza concessione dei termini art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 88/2021, pubblicata in data 23.02.2021, l'intestato Tribunale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore.
Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. la parte ricorrente ha istato nella modifica dei provvedimenti presidenziale, nello specifico chiedeva che venisse revocato il contributo al mantenimento riconosciuto alla parte resistente e ridotto, nella misura di € 200,00, l'assegno di mantenimento in favore della GL . Per_2
Sentite liberamente le parti e resi gli interrogatori formali, all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le loro conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Brevemente ricostruito l'oggetto e lo svolgimento del giudizio, va premesso che con sentenza n.
88/2021 pubblicata in data 23.02.2021, l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi, con la conseguenza che residuano da decidere solo le
5 domande concernenti le statuizioni economiche relative alle figlie maggiorenni delle parti nonché il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla resistente.
Ebbene, quanto alle statuizioni economiche a favore delle figlie delle parti, va revocato il contributo sinora versato dal ricorrente alla resistente a titolo di concorso al mantenimento della GL . Per_2
Invero, come pacifico tra le parti, ha oramai raggiunto l'indipendenza economica, tanto che Per_2
la resistente ha sul punto rinunciato a richiedere il contributo al mantenimento per la stessa.
Con riferimento, invece, alla richiesta del ricorrente di revocare il contributo al mantenimento dovuto alla GL e, correlativamente, alla richiesta della resistente volta alla conferma del suddetto Per_1
contributo, si osserva che le relative domande sono inammissibili atteso invero che, come già rilevato con ordinanza presidenziale del 31.07.2020, il suddetto contributo era stato disposto direttamente nei confronti della GL , in quanto intervenuta nel precedente giudizio di separazione (cfr. Per_1
sentenza di separazione in atti e verbale di udienza del 12.01.2023), con la conseguenza che le domande relative al predetto contributo andavano rivolte da e nei confronti della GL la Per_1
quale, invece, non è stata citata in giudizio né chiamata in causa, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle richieste in esame.
Quanto all'assegno divorzile avanzata dalla parte resistente si osserva quanto segue.
In punto di diritto, è bene ricordare che l'assegno di divorzio viene disposto sulla base di presupposti e finalità differenti rispetto al contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Ed invero, l'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 riconosce la corresponsione di un assegno a carico di uno dei coniugi ed in favore dell'altro qualora il primo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni di entrambi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019).
6 Da ultimo, in tema di assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate” (cfr. Cass. n. 27945/2023).
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. Ordinanza n. 9144/2023).
Quanto all'onere probatorio, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia della Corte di
Cassazione, resa a Sezioni Unite Corte, nella quale si è precisato che ai fini del riconoscimento di tale emolumento, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Deve, dunque, risultare che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
Ebbene, nel caso in esame, ritiene il Collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
7 Va innanzitutto osservato che manca, all'origine, il presupposto per il riconoscimento di tale emolumento, essendo stata preclusa a questo Tribunale l'operazione di raffronto dei redditi delle parti, non avendo la resistente prodotto alcuna documentazione attestante le proprie sostanze economiche.
Anche a voler privare di rilevo tale omissione, dall'esame degli atti di causa risulta che la situazione del ricorrente non sia neppure così florida da giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. Ed invero il mediante un'eIGua pensione mensile, pari all'incirca Pt_2 ad € 855,21 - oltre a subire il pignoramento presso terzi, promosso ai suoi danni dalla resistente, e CP_ delle trattenute a causa di un debito contratto dal ricorrente con detto istituto- deve far fronte mensilmente al pagamento, in misura dimidiata, del canone locativo dell'immobile in cui vive, pari complessivamente ad € 350,00 (cfr. doc. n. 4) allegato alla nota di deposito del ricorrente del
26.04.2021 e il contratto di locazione allegato dal nella nota di deposito del 21.10.2024). Per_4
Preme poi evidenziare che la resistente, beneficiaria di pensione a partire dal mese di maggio 2022
(cfr. comparsa conclusionale della parte resistente), nonostante abbia allegato di trovarsi in una situazione di precarietà economica non ha in alcun modo dimostrato di aver tentato di superare la propria condizione di indigenza, facendo, ad esempio, richiesta di sussidi e/o assegni, elargiti dallo
Stato a sostegno del reddito.
Infine, le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 88/2021 pubblicata in data 23.02.2021, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita cosi provvede:
- rigetta la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- dichiara inammissibili le domande delle parti relative al mantenimento della loro GL
; Per_1
- revoca il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per la GL a seguito della Per_2
separazione intervenuta tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 29.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
8 Francesco De Perna Sara Marzialetti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
N. 571/2020 R.G.
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco de Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio promosso da:
(C.F. , con l'Avv. Sarah Medori, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti;
RICORRENTE
(C.F. , con l'Avv. Giovanni Lanciotti, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.10.2024 da intendersi qui interamente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2020, chiedeva la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, in Campofilone, il Controparte_1
29.09.1979, esponendo che dall'unione erano nati tre figli , e tutti Per_1 Per_2 Persona_3
maggiorenni.
Il ricorrente deduceva, a sostegno della domanda, che:
1 - in forza di sentenza n. 145/2015, pubblicata dall'intestato Tribunale in data 20.02.2015 e passata in giudicato, era stata dichiarata la separazione dei coniugi e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra loro;
- aveva difficoltà a corrispondere mensilmente il contributo al mantenimento in favore della coniuge e delle figlie ed posto a suo carico dalla sentenza di separazione Per_1 Persona_4 in misura pari complessivamente € 1.000,00, a causa delle precarie condizioni di salute ed economiche in cui versava e dell'ingente situazione debitoria a cui lo stesso era esposto;
- nonostante la pensione di cui beneficiava a decorrere dal mese di aprile 2019, il ricorrente, a causa della difficile situazione economica in cui si trovava, riusciva ad elargire alle figlie la sola somma mensile pari ad € 200,00;
- la GL era al momento ospitata in una struttura riabilitativa e percepiva una Per_1 pensione mensile di € 280,00;
- aveva deciso di interrompere qualsivoglia rapporto con il padre, non avendo Persona_4 ottemperato quest'ultimo alla corresponsione del contributo al mantenimento in suo favore.
La parte ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Fermo, contrariis rejectis, così giudicare.
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto in data 29.09.1979 in
Campofilone;
2) Determinare in € 200,00 il contributo mensile a carico del al mantenimento delle Parte_1
figlie e;
Per_2 Per_1
3) Nessun mantenimento è dovuto dal lla non ricorrendone i presupposti di legge, Per_4 CP_1
per tutto quanto in narrativa esposto;
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CAP ed Iva come per legge e successive spese occorrende in ipotesi di ingiusta opposizione”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale, aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva che:
- con sentenza n. 145/2015, pubblicata in data 20.02.2015, il Tribunale di Fermo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa ad Parte_1
2 - a causa delle condotte maltrattanti perpetrate dal ricorrente ai suoi danni, il Tribunale di
Fermo, con sentenza n. 545/2013, all'esito dell'istruttoria espletata, aveva ritenuto colpevole il ricorrente dei reati di cui glia artt. 572 c.p. e art. 582 e 61 n. 2 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
- la parte ricorrente da circa 6 anni conviveva con un'altra donna nell'immobile a lui intestato, adibito in passato a casa coniugale;
- non corrispondeva a verità quanto esposto dal in sede di ricorso in ordine alle proprie Per_4
condizioni economiche. Ed invero, il ricorrente, con ricorso depositato 17.12.2013 aveva richiesto al giudice tutelare di essere autorizzato, per motivi turistici, al rilascio/rinnovo del proprio passaporto precisando di non doversi trasferire all'estero, dovendo gestire commerciale in San Benedetto del
Tronto un'attività commerciale;
- il dopo la chiusura dell'impresa individuale “C AN & C.”, aveva Per_4
continuato a gestire proficuamente la gelateria, seppur formalmente figurava quale dipendente della stessa;
- alcun rilievo aveva la documentazione prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare la precarietà delle proprie condizioni, sia economiche sia di salute, risultando datata la certificazione medica in atti e quella afferente al mutuo ipotecario poco chiara, non potendosi desumere dalla stessa quale fosse il soggetto effettivamente gravato dal debito, se il ricorrente o le imprese a lui intestate;
- la disparità reddituale tra le parti e il contributo fornito per oltre trent'anni dalla alla CP_1
conduzione della vita familiare e alla conseguente formazione del patrimonio dell'ex coniuge, giustifica la richiesta di un assegno mensile divorzile, in misura non inferire ad € 800,00, in suo favore da porre a carico del ricorrente,
- la somma di euro 200,00 di cui il ricorrente si era reso disponibile a corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento delle figlie risultava insufficiente a far fronte alle eIGenze della prole;
- di anni 22, dopo aver conseguito una prima laurea in mediazione linguistica, Persona_4 grazie all'aiuto del fratello maggiore e di una borsa di studio, era riuscita a portare avanti il percorso universitario. Al momento era iscritta al secondo anno del corso di laurea di Economia e Managment internazionale a Roma.
3 Con riguardo alle spese relative altra GL, affetta da gravi problemi di salute Persona_5
aveva provveduto interamente la parte resistente.
Attualmente la ragazza era ospite presso una struttura riabilitativa e beneficiava di una pensione mensile pari ad € 280,00;
- a seguito della querela sporta dalla nei confronti del ricorrente per la mancato CP_1 versamento del mantenimento posto a suo carico, quest'ultimo aveva iniziato a corrisponderle mensilemnte la sola somma di euro 200,00 in favore delle figlie,
La parte resistente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Voglia emettere i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) confermare le condizioni previste in sede di separazione e precisamente:
- disporre che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della stessa, entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra , a entro il 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figli la somma mensile di € 500,00 rivalutabile Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese di natura straordinarie che risulteranno necessarie nell'interesse della GL;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della GL la somma mensile di € 150,00 rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT;
2) Riconoscere in favore della IG.ra da parte del IG. un assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile di € 800,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici istat.
3) Rimettere le parti innanzi al deIGnando Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande, anche a seguito delle difese di controparte, si rassegnano, sin da ora, le seguenti
c o n c l u s i o n i
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29.09.1979 a Campofilone tra i IG.ri
4 e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di Controparte_1 Parte_1
annotare la relativa sentenza, alle condizioni sopra indicate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
All'udienza fissata dinanzi al Presidente del Tribunale comparivano entrambe le parti e veniva esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Il Presidente, preso atto che maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_5
aveva ottenuto un contributo al suo mantenimento nella sentenza di separazione a seguito del suo intervento in giudizio, disponeva che nulla poteva essere disposto a modifica di tale statuizione se non nel contraddittorio con la GL stessa,
All'esito, veniva posto a carico del ricorrente il versamento delle somme mensili di € 250,00 e di €
300,00 in favore della resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento ed a quello della GL
, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie in misura del 50 % relative alla minore. Per_2
Costituitosi il contraddittorio dinanzi al Giudice istruttore, all'udienza del 03.12.2020, le parti chiedevano la pronuncia sullo status, nonché la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa veniva quindi rimessa al Collegio, senza concessione dei termini art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 88/2021, pubblicata in data 23.02.2021, l'intestato Tribunale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore.
Con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1) c.p.c. la parte ricorrente ha istato nella modifica dei provvedimenti presidenziale, nello specifico chiedeva che venisse revocato il contributo al mantenimento riconosciuto alla parte resistente e ridotto, nella misura di € 200,00, l'assegno di mantenimento in favore della GL . Per_2
Sentite liberamente le parti e resi gli interrogatori formali, all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le loro conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Brevemente ricostruito l'oggetto e lo svolgimento del giudizio, va premesso che con sentenza n.
88/2021 pubblicata in data 23.02.2021, l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi, con la conseguenza che residuano da decidere solo le
5 domande concernenti le statuizioni economiche relative alle figlie maggiorenni delle parti nonché il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla resistente.
Ebbene, quanto alle statuizioni economiche a favore delle figlie delle parti, va revocato il contributo sinora versato dal ricorrente alla resistente a titolo di concorso al mantenimento della GL . Per_2
Invero, come pacifico tra le parti, ha oramai raggiunto l'indipendenza economica, tanto che Per_2
la resistente ha sul punto rinunciato a richiedere il contributo al mantenimento per la stessa.
Con riferimento, invece, alla richiesta del ricorrente di revocare il contributo al mantenimento dovuto alla GL e, correlativamente, alla richiesta della resistente volta alla conferma del suddetto Per_1
contributo, si osserva che le relative domande sono inammissibili atteso invero che, come già rilevato con ordinanza presidenziale del 31.07.2020, il suddetto contributo era stato disposto direttamente nei confronti della GL , in quanto intervenuta nel precedente giudizio di separazione (cfr. Per_1
sentenza di separazione in atti e verbale di udienza del 12.01.2023), con la conseguenza che le domande relative al predetto contributo andavano rivolte da e nei confronti della GL la Per_1
quale, invece, non è stata citata in giudizio né chiamata in causa, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle richieste in esame.
Quanto all'assegno divorzile avanzata dalla parte resistente si osserva quanto segue.
In punto di diritto, è bene ricordare che l'assegno di divorzio viene disposto sulla base di presupposti e finalità differenti rispetto al contributo di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Ed invero, l'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 riconosce la corresponsione di un assegno a carico di uno dei coniugi ed in favore dell'altro qualora il primo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni di entrambi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e del reddito di entrambi.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019).
6 Da ultimo, in tema di assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate” (cfr. Cass. n. 27945/2023).
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass. Ordinanza n. 9144/2023).
Quanto all'onere probatorio, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia della Corte di
Cassazione, resa a Sezioni Unite Corte, nella quale si è precisato che ai fini del riconoscimento di tale emolumento, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Deve, dunque, risultare che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
Ebbene, nel caso in esame, ritiene il Collegio che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.
7 Va innanzitutto osservato che manca, all'origine, il presupposto per il riconoscimento di tale emolumento, essendo stata preclusa a questo Tribunale l'operazione di raffronto dei redditi delle parti, non avendo la resistente prodotto alcuna documentazione attestante le proprie sostanze economiche.
Anche a voler privare di rilevo tale omissione, dall'esame degli atti di causa risulta che la situazione del ricorrente non sia neppure così florida da giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. Ed invero il mediante un'eIGua pensione mensile, pari all'incirca Pt_2 ad € 855,21 - oltre a subire il pignoramento presso terzi, promosso ai suoi danni dalla resistente, e CP_ delle trattenute a causa di un debito contratto dal ricorrente con detto istituto- deve far fronte mensilmente al pagamento, in misura dimidiata, del canone locativo dell'immobile in cui vive, pari complessivamente ad € 350,00 (cfr. doc. n. 4) allegato alla nota di deposito del ricorrente del
26.04.2021 e il contratto di locazione allegato dal nella nota di deposito del 21.10.2024). Per_4
Preme poi evidenziare che la resistente, beneficiaria di pensione a partire dal mese di maggio 2022
(cfr. comparsa conclusionale della parte resistente), nonostante abbia allegato di trovarsi in una situazione di precarietà economica non ha in alcun modo dimostrato di aver tentato di superare la propria condizione di indigenza, facendo, ad esempio, richiesta di sussidi e/o assegni, elargiti dallo
Stato a sostegno del reddito.
Infine, le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 88/2021 pubblicata in data 23.02.2021, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita cosi provvede:
- rigetta la domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- dichiara inammissibili le domande delle parti relative al mantenimento della loro GL
; Per_1
- revoca il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per la GL a seguito della Per_2
separazione intervenuta tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 29.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
8 Francesco De Perna Sara Marzialetti
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