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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/20 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, e Itala De Benedictis, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici di via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Masciandaro, presso la quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Santa Maria Capua Vetere, via De Gasperi n. 96
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto gravame avverso Parte_1 la sent. n. 762 del 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del
1 lavoro, con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione ad avviso di addebito n.
3282018000751735000 e dichiarati prescritti i contributi ivi riportati relativi all'anno 2011.
Censurava, con articolate argomentazioni in diritto, la sentenza impugnata, contestando la prescrizione ritenuta dal primo Giudice, decorrendo la medesima solamente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato e, comunque, perché la prescrizione era rimasta sospesa, ex art. 2941, n. 8, c.c., per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, e sussistendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado, avverso il predetto avviso di addebito . Controparte_1
Si costituiva resistendo all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
Premesso che la prima richiesta dei contributi per cui è causa, per la Gestione Separata 2011,
è stata notificata dall'Istituto all'odierna appellata soltanto il 21 agosto 2018, a fronte di un pagamento che scadeva, con la proroga concessa dal dpc del 6 giugno 2012, al 9 luglio 2017, osserva la Corte che nella fattispecie al vaglio trova applicazione l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni.
La questione dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine della stessa è stata a lungo dibattuta.
A tal proposito deve partirsi dall'intervento della Suprema Corte, con affermazione del principio secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass., Sez. Lav., 31.10.2018
n.27950).
La Corte ha, infatti, condivisibilmente evidenziato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui, ai sensi dell'art.55
R.D.L 1827/1935, scadono i termini di pagamento della stessa.
2 Trova applicazione il principio fissato dall'art.18, c.4, D.lgs. n.241/1997 secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
In tale ambito non può nemmeno ritenersi la sussistenza di una sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Infatti, pur nella consapevolezza di pronunce di legittimità con sfumature diverse (cfr., ad es.,
Cass., Sez. Lav., 7.3.2019 n. 6677), questa Corte aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale (puntualmente richiamato da Cass., Sez. Lav., 24.7.2018 n. 19640) secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 , c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito,
e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.
Nel medesimo ambito la recente Cass., Sez. lav., 3.4.2019 n. 9270 ha ribadito che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, ed CP_ avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito. Pertanto, la mancata denuncia del reddito non equivale ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' , nè essa configura impedimento assoluto, non scongiurabile con i CP_2 normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate.
Un tale orientamento sembra ormai essersi consolidato, con plurime pronunce recenti, sempre del Giudice di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., VI, 13.12.2022 n.36288).
3 Ne discende che, infondate, nei termini esposti, le argomentazioni sulle quali l' riteneva Pt_1 di sfuggire alla rilevata causa estintiva, il credito contributivo, oggetto dell'originaria impugnativa della , relativo all'anno 2011, è irrimediabilmente travolto CP_1 dall'intervenuta prescrizione, per cui l'appello proposto va rigettato e la sentenza appellata confermata.
La complessità e particolarità delle questioni trattate, oggetto di discussione in giurisprudenza in particolare al momento di introduzione della lite e del secondo grado di giudizio, con sfumature diverse, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, l'integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/20 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli, e Itala De Benedictis, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici di via De Gasperi n. 55
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Masciandaro, presso la quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Santa Maria Capua Vetere, via De Gasperi n. 96
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto gravame avverso Parte_1 la sent. n. 762 del 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del
1 lavoro, con la quale veniva parzialmente accolta l'opposizione ad avviso di addebito n.
3282018000751735000 e dichiarati prescritti i contributi ivi riportati relativi all'anno 2011.
Censurava, con articolate argomentazioni in diritto, la sentenza impugnata, contestando la prescrizione ritenuta dal primo Giudice, decorrendo la medesima solamente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato e, comunque, perché la prescrizione era rimasta sospesa, ex art. 2941, n. 8, c.c., per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, e sussistendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, l'integrale rigetto dell'opposizione proposta da con il ricorso di primo grado, avverso il predetto avviso di addebito . Controparte_1
Si costituiva resistendo all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è infondato.
Premesso che la prima richiesta dei contributi per cui è causa, per la Gestione Separata 2011,
è stata notificata dall'Istituto all'odierna appellata soltanto il 21 agosto 2018, a fronte di un pagamento che scadeva, con la proroga concessa dal dpc del 6 giugno 2012, al 9 luglio 2017, osserva la Corte che nella fattispecie al vaglio trova applicazione l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni.
La questione dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine della stessa è stata a lungo dibattuta.
A tal proposito deve partirsi dall'intervento della Suprema Corte, con affermazione del principio secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass., Sez. Lav., 31.10.2018
n.27950).
La Corte ha, infatti, condivisibilmente evidenziato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta, e quindi dal momento in cui, ai sensi dell'art.55
R.D.L 1827/1935, scadono i termini di pagamento della stessa.
2 Trova applicazione il principio fissato dall'art.18, c.4, D.lgs. n.241/1997 secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
In tale ambito non può nemmeno ritenersi la sussistenza di una sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., per mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Infatti, pur nella consapevolezza di pronunce di legittimità con sfumature diverse (cfr., ad es.,
Cass., Sez. Lav., 7.3.2019 n. 6677), questa Corte aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale (puntualmente richiamato da Cass., Sez. Lav., 24.7.2018 n. 19640) secondo cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8 , c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito,
e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.
Nel medesimo ambito la recente Cass., Sez. lav., 3.4.2019 n. 9270 ha ribadito che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, ed CP_ avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito. Pertanto, la mancata denuncia del reddito non equivale ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' , nè essa configura impedimento assoluto, non scongiurabile con i CP_2 normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate.
Un tale orientamento sembra ormai essersi consolidato, con plurime pronunce recenti, sempre del Giudice di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., VI, 13.12.2022 n.36288).
3 Ne discende che, infondate, nei termini esposti, le argomentazioni sulle quali l' riteneva Pt_1 di sfuggire alla rilevata causa estintiva, il credito contributivo, oggetto dell'originaria impugnativa della , relativo all'anno 2011, è irrimediabilmente travolto CP_1 dall'intervenuta prescrizione, per cui l'appello proposto va rigettato e la sentenza appellata confermata.
La complessità e particolarità delle questioni trattate, oggetto di discussione in giurisprudenza in particolare al momento di introduzione della lite e del secondo grado di giudizio, con sfumature diverse, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, l'integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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