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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
ta a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Raimondo Serra, che la rap- presenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. e p.i. ), con sede legale a Nuoro ed elet- CP_1 P.IVA_1
tivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello,
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiararsi la nullità della sentenza ex art 112 c.p.c., a cagione della omes- sa pronuncia sulla domanda ad oggetto l'accertamento del comportamento gravemente colposo del GESTORE in merito alla assenza di emissione di lettu- ra periodica e di fatturazione per diversi anni cioè fin dal 2006 come invece imposto dalla cosidetta “carta del servizio idrico integrato” del monopolista, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• IN SUBORDINE;
sul quantum, ricalcolato sulla fattura 201403344641 del 10.06.2014, sebbene ridotta in sentenza, comunque ridursi ulteriormente nella misura di giustizia, portando interamente in compensazione la somma che verrà riconosciuta in via di equità a titolo di ristoro del danno derivante dalla condotta gravemente colposa del GESTORE.
• Vittoria di spese e competenze del grado
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in via principale: a) dichiarare inammissibile e/o manifestatamente in- fondato e comunque rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
avverso la sentenza di prime cure;
b) rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confermare in toto la sentenza n. 1840/2023, pubblicata in data
31/07/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottor Ariu, R.G. n. 10913/2015; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover pagina 2 di 12 riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n. 1840/2023, pub- blicata in data 31/07/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottor Ariu, R.G. n.
10913/2015 d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da
[...]
nei confronti dell'appellante, signora per la forni- Parte_2 Parte_1
tura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, con-seguentemente, e) condannare quest'ultima al pagamento del credito nell'am-montare che sarà determinato in corso di causa a favore del Gestore idrico, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di gestore del servizio idrico integrato per la Sardegna,
[...]
ottenne dal Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2370/2015 con cui venne ingiunto a il pagamento di euro Parte_1
59.332,16, oltre interessi moratori convenzionali, a titolo di corrispettivo della prestazione del servizio idrico reso in suo favore nei periodi indicati nelle se- guenti fatture, prodotte a corredo del ricorso monitorio:
- n. 201503346323 emessa il 22 maggio 2015;
- n. 2014024405291 emessa il 6 ottobre 2014;
- n. 201403386734 emessa il 26 novembre 2014;
- n. 201403344641 emessa il 10 giugno 2014;
- n. 200602312600161 emessa l'8 giugno 2007.
Assunto spropositato il consumo imputato alla propria utenza, CP_2
[... propose opposizione al decreto ingiuntivo, allegando che:
pagina 3 di 12 - l'utenza era a servizio di due immobili di sua proprietà, abitati unitamente al marito e ai figli solo dal 2012, in quanto in precedenza erano utilizzati solo come casa per le vacanze;
- il contatore era posto su una strada a distanza di due chilometri circa dagli immobili;
- i consumi abnormi avrebbero potuto essere stati il frutto di erro- ri di registrazione dovuti al malfunzionamento dei due contatori di
(prima quello con matricola 114700 e poi quello sostitutivo CP_1
matricola 112943);
- le aveva erroneamente addebitato con un'unica fattura CP_1
la somma di euro 57.855,97 euro, relativa ai consumi del periodo 1° gennaio 2007 – 15 aprile 2014, violando l'obbligo di fatturazione semestrale, impedendole di avvedersi dell'abnormità dei consumi e delle relative cause, cui non aveva potuto porre rimedio, con conse- guente accumulo di morosità;
- malgrado una situazione siffatta, senza alcun preavviso, il gesto- re aveva rimosso il contatore, riposizionato solo a seguito di provve- dimento d'urgenza del Tribunale di Cagliari;
- nel giudizio di merito che era seguito alla fase cautelare, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del distacco del contatore e contestato la legittimità delle pretese creditorie nonché la ricostru- zione dei consumi e il risarcimento del danno.
La chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la ridetermi- Pt_1
nazione del credito di in base ai consumi effettivi. CP_1
pagina 4 di 12 *
Nel resistere, spiegò che: CP_1
• il contatore avente matricola 114700 era stato sostituito in data
11 marzo 2011 in quanto non funzionante, come risultante dal relati- vo verbale di sostituzione in cui era stato dato atto che il contatore risultava fermo;
• il successivo contatore avente matricola 112943 era risultato sempre funzionante ed era stato a sua volta rimosso in data 27 luglio
2015 solo a causa della persistente morosità dell'utente;
• proprio su istanza dell'utente, in data 20 giugno 2013 era stata effettuata una verifica congiunta del contatore con messa in prova dello stesso, all'esito alla quale era emerso il corretto funzionamento dell'apparecchio;
• i consumi anomali, eventualmente dipesi da perdite occulte, erano stati causati dall'omesso controllo dell'impianto di pertinenza dell'utente, in violazione da parte del medesimo dell'art. B.35.1, comma II, e dell'art. B16, III comma, del Regolamento S.I.I.
Illustrati nel dettaglio i consumi delle fatture azionate in sede monitoria, spiegò che proprio in ordine ai consumi del periodo gennaio 2007 – CP_1
marzo 2011 si era proceduto al ricalcolo dei consumi in quanto il contatore che avrebbe dovuto registrarli era risultato non funzionante e proprio per questo era stato sostituito e che il ricalcolo era stato eseguito ai sensi dell'art. B.35.1 del
Regolamento S.I.I. (in mancanza di consumi storici utili il Gestore farà riferi- mento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato……Tale procedimento
pagina 5 di 12 sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore).
*
Con la prima memoria ex art.183 c.p.c., la limitò la propria opposi- Pt_1
zione alla domanda concernente i consumi ricostruiti (periodo gennaio 2007- marzo 2011) di cui alla fattura 201403344641 di euro 57.855,97, chiedendo in via principale il rigetto della pretesa creditoria azionata limitatamente ai citati consumi presuntivi e, in via di subordine, la loro rideterminazione, anche col ricorso a criteri equitativi o attraverso c.t.u., in seguito all'accertata gravità del- la condotta colposa del gestore.
*
2. Con la sentenza n. 1840, pubblicata il 31 luglio 2023, per quanto rileva in questa sede, in relazione alla fattura n. 201403344641 di euro 57.855,97, il
Tribunale accertò, sulla base della espletata c.t.u., il corretto funzionamento del contatore matricola 112943 ma rilevò che i consumi dal 2014 in poi erano infe- riori rispetto al periodo 2011-2014 e considerò come i consumi storici e la con- formazione dell'impianto (contatore distante circa 1 km dall'abitazione, con ri- schio perdite occulte) indicassero che il criterio di AB non era equo.
In particolare, il Tribunale ritenne non corretto il criterio di AB (impu- tando all'utenza di un consumo di 12335 mc di acqua, pari al consumo di 8,05 mc pro die) e assunse un consumo medio 1,22 mc/giorno, desunto dai periodi successivi, ritenuto più aderente alla realtà.
Applicata la tariffa per utenza domestica non residente (la famiglia non abi- tava stabilmente nell'immobile nel periodo), il giudice rideterminò i seguenti pagina 6 di 12 importi:
• anno 2007…………………….........euro 740,85;
• anno 2008…………………………. euro 774,38;
• anno 2009…………………............. euro 803,94;
• anno 2010………………….…….... euro 851,83;
• anno 2011 (fino all'11 marzo )……. euro 173,43 per un totale di euro 3.344,43, a fronte degli euro 27.675,03, i.v.a. inclusa, in- dicati in fattura e, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la a pagare Pt_1
ad euro 35.001,56 (somma complessiva rideterminata per tutte le fat- CP_1
ture), oltre interessi.
3. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione Parte_1
3.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità della senten- za per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di accertamento della condotta gravemente colposa del gestore, consistente:
o nell'omessa emissione di letture periodiche e fatturazioni per diversi anni (dal 2006), in violazione della Carta S.I.I. (artt.
6.1 e
6.2);
o nell'aver determinato l'accumulo di morosità, impedendole il controllo dei consumi e la tempestiva individuazione di anomalie;
o nell'aver agito in mala fede, facendo lievitare il credito e ricor- rendo al distacco dell'utenza (luglio 2015) senza preavviso, costrin- gendola a ricorrere ex art. 700 c.p.c.
3.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'erronea ricostru- zione dei consumi e del quantum operata in sentenza.
pagina 7 di 12 Evidenziato che per i consumi, ricostruiti in sentenza, per il periodo 1° gen- naio 2007 – 11 marzo 2011 (12.335 mc) con consumo medio di 1,22 mc/giorno, il Tribunale aveva quantificato l'importo dovuto in euro 3.344,43, la ha evidenziato la contraddittorietà del fatto che per i consumi regi- Pt_1
strati fino al 15 aprile 2014 (10.726 mc) il giudice avesse quantificato l'importo dovuto nella differenza tra euro 35.001,56 e il citato importo di euro
3.344,43, ritenendo ciò un evidente errore.
La ha concluso, dunque, per la dichiarazione della nullità della sen- Pt_1
tenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della condotta col- posa del gestore e, in via subordinata, per la riduzione ulteriore del quantum dovuto, compensandolo con il ristoro del danno derivante dalla condotta gra- vemente colposa.
*
3.3 ha resistito, difendendo la pronuncia gravata e rintuzzando gli CP_1
argomenti proposti dall'appellante.
* * *
4. Per esigenze argomentative, l'esame dei due motivi di appello deve essere preceduto da una puntualizzazione in ordine alle domande formulate dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado.
Nella parte espositiva che precede è stato rimarcato come, alla luce delle precisazioni effettuate con la prima memoria 183 c.p.c. e della modifica delle domande, la contestazione della si fosse appuntata esclusivamente sui Pt_1
consumi, relativi al periodo gennaio 2007-marzo 2011, ricostruiti dal gestore nella fattura n. 201403344641.
pagina 8 di 12 Nel modificare le proprie domande, l'opponente aveva chiesto, in via prin- cipale, il rigetto della domanda di pagamento dei corrispettivi per i consumi
(ricostruiti) di quel periodo e, in via subordinata, la rideterminazione del quan- tum per quegli stessi consumi.
Atteso che la mancanza di letture attraverso un contatore funzionante non esime l'utente dal pagamento di corrispettivi, soccorrendo per tale caso le rego- le (suppletive) che fanno riferimento ai consumi storici (pregressi o successivi), il primo giudice non accolse la pretesa della di non corrispondere al- Pt_1
cunché per il periodo gennaio 2007-marzo 2011 ma riterminò, secondo un cri- terio che non è stato censurato dall'appellante, le somme spettanti per i consu- mi (stimati) dei quel periodo, in sostanziale accoglimento, dunque, della do- manda subordinata dell'utente.
Tanto osservato, deve ritenersi che i motivi di appello, al limite dell'inammissibilità, in quanto tesi a fondare domande nuove, non proposte in primo grado, siano infondati.
4.1 Quanto al primo motivo di appello occorre considerare che, pur avendo, diffusamente, argomentato nella prima memoria 183 c.p.c. in ordine al grave inadempimento del gestore (specie con riferimento all'obbligo di regolarità delle letture comprovanti i consumi reali almeno due volte all'anno e della fat- turazione bimestrale, funzionale a rendere l'utente avvertito di eventuali con- sumi anomali), aveva formulato soltanto una domanda di rigetto Parte_1
della pretesa creditoria di per il periodo in cui il contatore non aveva CP_1
funzionato (periodo 2007-marzo 2011); non aveva formulato una domanda di accertamento dell'inadempimento del gestore, funzionale (alla risoluzione del pagina 9 di 12 rapporto o quantomeno) a un risarcimento del danno.
In considerazione delle allegazioni della e della limitazione delle Pt_1
contestazioni ai soli corrispettivi ricostruiti da per il periodo 2007- CP_1
marzo 2011, l'accertamento dell'inadempimento da parte del Tribunale avreb- be costituito solo un elemento della più ampia cornice fattuale della vicenda, insuscettibile -in difetto almeno di una domanda di danno- di produrre effetti in relazione al quantum dovuto ad avuto riguardo alle regole previste CP_1
dal Regolamento S.I.I. e dalla Carta dei servizi per il caso di mancato funzio- namento del contatore.
Il primo giudice non statuì alcunché, neanche implicitamente, sulla doman- da di accertamento dell'inadempimento contrattuale di in quanto irri- CP_1
levante ai fini della decisione.
Tanto risulta conforme all'insegnamento per cui il vizio di omessa pronun- cia ex art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (per l'applicazione della regola, sia pu- re in sede di legittimità, Cass., ord. 28 febbraio 2025, n. 5302)
4.2 Il secondo motivo è anche esso infondato, giacché la circostanza che il primo giudice avesse riconosciuto ad compensi sensibilmente diffe- CP_1
renti per consumi della stessa utenza relativi a periodi di tempo sostanzialmen- te assimilabili (circa tre anni) non giustifica un'ulteriore riduzione dei compen- si spettanti al gestore per il periodo successivo al marzo 2011, nel corso del quale i consumi effettivi erano stati rilevati.
pagina 10 di 12 Come si è evidenziato, la aveva limitato le proprie contestazioni ai Pt_1
corrispettivi per i consumi ricostruiti ex post in base a Regolamento e alla Carta dei servizi e nulla aveva eccepito per i consumi risultanti dalla lettura del con- tatore.
Conseguentemente, il Tribunale nulla avrebbe dovuto e potuto statuire in re- lazione a quella parte del rapporto.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata del- le spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquida- ti ai valori medi per le fasi introduttiva e di studio e i valori minimi per la fase di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
n. 1840/2023 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata del- le spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.211,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 11 di 12 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 28 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
ta a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giovanni Raimondo Serra, che la rap- presenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. e p.i. ), con sede legale a Nuoro ed elet- CP_1 P.IVA_1
tivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello,
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiararsi la nullità della sentenza ex art 112 c.p.c., a cagione della omes- sa pronuncia sulla domanda ad oggetto l'accertamento del comportamento gravemente colposo del GESTORE in merito alla assenza di emissione di lettu- ra periodica e di fatturazione per diversi anni cioè fin dal 2006 come invece imposto dalla cosidetta “carta del servizio idrico integrato” del monopolista, con ogni conseguente provvedimento di legge;
• IN SUBORDINE;
sul quantum, ricalcolato sulla fattura 201403344641 del 10.06.2014, sebbene ridotta in sentenza, comunque ridursi ulteriormente nella misura di giustizia, portando interamente in compensazione la somma che verrà riconosciuta in via di equità a titolo di ristoro del danno derivante dalla condotta gravemente colposa del GESTORE.
• Vittoria di spese e competenze del grado
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in via principale: a) dichiarare inammissibile e/o manifestatamente in- fondato e comunque rigettare l'appello proposto dalla signora Parte_1
avverso la sentenza di prime cure;
b) rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confermare in toto la sentenza n. 1840/2023, pubblicata in data
31/07/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottor Ariu, R.G. n. 10913/2015; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover pagina 2 di 12 riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n. 1840/2023, pub- blicata in data 31/07/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottor Ariu, R.G. n.
10913/2015 d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da
[...]
nei confronti dell'appellante, signora per la forni- Parte_2 Parte_1
tura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, con-seguentemente, e) condannare quest'ultima al pagamento del credito nell'am-montare che sarà determinato in corso di causa a favore del Gestore idrico, oltre agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di gestore del servizio idrico integrato per la Sardegna,
[...]
ottenne dal Tribunale di Cagliari il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2370/2015 con cui venne ingiunto a il pagamento di euro Parte_1
59.332,16, oltre interessi moratori convenzionali, a titolo di corrispettivo della prestazione del servizio idrico reso in suo favore nei periodi indicati nelle se- guenti fatture, prodotte a corredo del ricorso monitorio:
- n. 201503346323 emessa il 22 maggio 2015;
- n. 2014024405291 emessa il 6 ottobre 2014;
- n. 201403386734 emessa il 26 novembre 2014;
- n. 201403344641 emessa il 10 giugno 2014;
- n. 200602312600161 emessa l'8 giugno 2007.
Assunto spropositato il consumo imputato alla propria utenza, CP_2
[... propose opposizione al decreto ingiuntivo, allegando che:
pagina 3 di 12 - l'utenza era a servizio di due immobili di sua proprietà, abitati unitamente al marito e ai figli solo dal 2012, in quanto in precedenza erano utilizzati solo come casa per le vacanze;
- il contatore era posto su una strada a distanza di due chilometri circa dagli immobili;
- i consumi abnormi avrebbero potuto essere stati il frutto di erro- ri di registrazione dovuti al malfunzionamento dei due contatori di
(prima quello con matricola 114700 e poi quello sostitutivo CP_1
matricola 112943);
- le aveva erroneamente addebitato con un'unica fattura CP_1
la somma di euro 57.855,97 euro, relativa ai consumi del periodo 1° gennaio 2007 – 15 aprile 2014, violando l'obbligo di fatturazione semestrale, impedendole di avvedersi dell'abnormità dei consumi e delle relative cause, cui non aveva potuto porre rimedio, con conse- guente accumulo di morosità;
- malgrado una situazione siffatta, senza alcun preavviso, il gesto- re aveva rimosso il contatore, riposizionato solo a seguito di provve- dimento d'urgenza del Tribunale di Cagliari;
- nel giudizio di merito che era seguito alla fase cautelare, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del distacco del contatore e contestato la legittimità delle pretese creditorie nonché la ricostru- zione dei consumi e il risarcimento del danno.
La chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la ridetermi- Pt_1
nazione del credito di in base ai consumi effettivi. CP_1
pagina 4 di 12 *
Nel resistere, spiegò che: CP_1
• il contatore avente matricola 114700 era stato sostituito in data
11 marzo 2011 in quanto non funzionante, come risultante dal relati- vo verbale di sostituzione in cui era stato dato atto che il contatore risultava fermo;
• il successivo contatore avente matricola 112943 era risultato sempre funzionante ed era stato a sua volta rimosso in data 27 luglio
2015 solo a causa della persistente morosità dell'utente;
• proprio su istanza dell'utente, in data 20 giugno 2013 era stata effettuata una verifica congiunta del contatore con messa in prova dello stesso, all'esito alla quale era emerso il corretto funzionamento dell'apparecchio;
• i consumi anomali, eventualmente dipesi da perdite occulte, erano stati causati dall'omesso controllo dell'impianto di pertinenza dell'utente, in violazione da parte del medesimo dell'art. B.35.1, comma II, e dell'art. B16, III comma, del Regolamento S.I.I.
Illustrati nel dettaglio i consumi delle fatture azionate in sede monitoria, spiegò che proprio in ordine ai consumi del periodo gennaio 2007 – CP_1
marzo 2011 si era proceduto al ricalcolo dei consumi in quanto il contatore che avrebbe dovuto registrarli era risultato non funzionante e proprio per questo era stato sostituito e che il ricalcolo era stato eseguito ai sensi dell'art. B.35.1 del
Regolamento S.I.I. (in mancanza di consumi storici utili il Gestore farà riferi- mento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato……Tale procedimento
pagina 5 di 12 sarà utilizzato anche nei casi in cui sia stato rilevato il blocco del meccanismo di funzionamento del contatore).
*
Con la prima memoria ex art.183 c.p.c., la limitò la propria opposi- Pt_1
zione alla domanda concernente i consumi ricostruiti (periodo gennaio 2007- marzo 2011) di cui alla fattura 201403344641 di euro 57.855,97, chiedendo in via principale il rigetto della pretesa creditoria azionata limitatamente ai citati consumi presuntivi e, in via di subordine, la loro rideterminazione, anche col ricorso a criteri equitativi o attraverso c.t.u., in seguito all'accertata gravità del- la condotta colposa del gestore.
*
2. Con la sentenza n. 1840, pubblicata il 31 luglio 2023, per quanto rileva in questa sede, in relazione alla fattura n. 201403344641 di euro 57.855,97, il
Tribunale accertò, sulla base della espletata c.t.u., il corretto funzionamento del contatore matricola 112943 ma rilevò che i consumi dal 2014 in poi erano infe- riori rispetto al periodo 2011-2014 e considerò come i consumi storici e la con- formazione dell'impianto (contatore distante circa 1 km dall'abitazione, con ri- schio perdite occulte) indicassero che il criterio di AB non era equo.
In particolare, il Tribunale ritenne non corretto il criterio di AB (impu- tando all'utenza di un consumo di 12335 mc di acqua, pari al consumo di 8,05 mc pro die) e assunse un consumo medio 1,22 mc/giorno, desunto dai periodi successivi, ritenuto più aderente alla realtà.
Applicata la tariffa per utenza domestica non residente (la famiglia non abi- tava stabilmente nell'immobile nel periodo), il giudice rideterminò i seguenti pagina 6 di 12 importi:
• anno 2007…………………….........euro 740,85;
• anno 2008…………………………. euro 774,38;
• anno 2009…………………............. euro 803,94;
• anno 2010………………….…….... euro 851,83;
• anno 2011 (fino all'11 marzo )……. euro 173,43 per un totale di euro 3.344,43, a fronte degli euro 27.675,03, i.v.a. inclusa, in- dicati in fattura e, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la a pagare Pt_1
ad euro 35.001,56 (somma complessiva rideterminata per tutte le fat- CP_1
ture), oltre interessi.
3. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione Parte_1
3.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità della senten- za per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulla domanda di accertamento della condotta gravemente colposa del gestore, consistente:
o nell'omessa emissione di letture periodiche e fatturazioni per diversi anni (dal 2006), in violazione della Carta S.I.I. (artt.
6.1 e
6.2);
o nell'aver determinato l'accumulo di morosità, impedendole il controllo dei consumi e la tempestiva individuazione di anomalie;
o nell'aver agito in mala fede, facendo lievitare il credito e ricor- rendo al distacco dell'utenza (luglio 2015) senza preavviso, costrin- gendola a ricorrere ex art. 700 c.p.c.
3.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'erronea ricostru- zione dei consumi e del quantum operata in sentenza.
pagina 7 di 12 Evidenziato che per i consumi, ricostruiti in sentenza, per il periodo 1° gen- naio 2007 – 11 marzo 2011 (12.335 mc) con consumo medio di 1,22 mc/giorno, il Tribunale aveva quantificato l'importo dovuto in euro 3.344,43, la ha evidenziato la contraddittorietà del fatto che per i consumi regi- Pt_1
strati fino al 15 aprile 2014 (10.726 mc) il giudice avesse quantificato l'importo dovuto nella differenza tra euro 35.001,56 e il citato importo di euro
3.344,43, ritenendo ciò un evidente errore.
La ha concluso, dunque, per la dichiarazione della nullità della sen- Pt_1
tenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della condotta col- posa del gestore e, in via subordinata, per la riduzione ulteriore del quantum dovuto, compensandolo con il ristoro del danno derivante dalla condotta gra- vemente colposa.
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3.3 ha resistito, difendendo la pronuncia gravata e rintuzzando gli CP_1
argomenti proposti dall'appellante.
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4. Per esigenze argomentative, l'esame dei due motivi di appello deve essere preceduto da una puntualizzazione in ordine alle domande formulate dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado.
Nella parte espositiva che precede è stato rimarcato come, alla luce delle precisazioni effettuate con la prima memoria 183 c.p.c. e della modifica delle domande, la contestazione della si fosse appuntata esclusivamente sui Pt_1
consumi, relativi al periodo gennaio 2007-marzo 2011, ricostruiti dal gestore nella fattura n. 201403344641.
pagina 8 di 12 Nel modificare le proprie domande, l'opponente aveva chiesto, in via prin- cipale, il rigetto della domanda di pagamento dei corrispettivi per i consumi
(ricostruiti) di quel periodo e, in via subordinata, la rideterminazione del quan- tum per quegli stessi consumi.
Atteso che la mancanza di letture attraverso un contatore funzionante non esime l'utente dal pagamento di corrispettivi, soccorrendo per tale caso le rego- le (suppletive) che fanno riferimento ai consumi storici (pregressi o successivi), il primo giudice non accolse la pretesa della di non corrispondere al- Pt_1
cunché per il periodo gennaio 2007-marzo 2011 ma riterminò, secondo un cri- terio che non è stato censurato dall'appellante, le somme spettanti per i consu- mi (stimati) dei quel periodo, in sostanziale accoglimento, dunque, della do- manda subordinata dell'utente.
Tanto osservato, deve ritenersi che i motivi di appello, al limite dell'inammissibilità, in quanto tesi a fondare domande nuove, non proposte in primo grado, siano infondati.
4.1 Quanto al primo motivo di appello occorre considerare che, pur avendo, diffusamente, argomentato nella prima memoria 183 c.p.c. in ordine al grave inadempimento del gestore (specie con riferimento all'obbligo di regolarità delle letture comprovanti i consumi reali almeno due volte all'anno e della fat- turazione bimestrale, funzionale a rendere l'utente avvertito di eventuali con- sumi anomali), aveva formulato soltanto una domanda di rigetto Parte_1
della pretesa creditoria di per il periodo in cui il contatore non aveva CP_1
funzionato (periodo 2007-marzo 2011); non aveva formulato una domanda di accertamento dell'inadempimento del gestore, funzionale (alla risoluzione del pagina 9 di 12 rapporto o quantomeno) a un risarcimento del danno.
In considerazione delle allegazioni della e della limitazione delle Pt_1
contestazioni ai soli corrispettivi ricostruiti da per il periodo 2007- CP_1
marzo 2011, l'accertamento dell'inadempimento da parte del Tribunale avreb- be costituito solo un elemento della più ampia cornice fattuale della vicenda, insuscettibile -in difetto almeno di una domanda di danno- di produrre effetti in relazione al quantum dovuto ad avuto riguardo alle regole previste CP_1
dal Regolamento S.I.I. e dalla Carta dei servizi per il caso di mancato funzio- namento del contatore.
Il primo giudice non statuì alcunché, neanche implicitamente, sulla doman- da di accertamento dell'inadempimento contrattuale di in quanto irri- CP_1
levante ai fini della decisione.
Tanto risulta conforme all'insegnamento per cui il vizio di omessa pronun- cia ex art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (per l'applicazione della regola, sia pu- re in sede di legittimità, Cass., ord. 28 febbraio 2025, n. 5302)
4.2 Il secondo motivo è anche esso infondato, giacché la circostanza che il primo giudice avesse riconosciuto ad compensi sensibilmente diffe- CP_1
renti per consumi della stessa utenza relativi a periodi di tempo sostanzialmen- te assimilabili (circa tre anni) non giustifica un'ulteriore riduzione dei compen- si spettanti al gestore per il periodo successivo al marzo 2011, nel corso del quale i consumi effettivi erano stati rilevati.
pagina 10 di 12 Come si è evidenziato, la aveva limitato le proprie contestazioni ai Pt_1
corrispettivi per i consumi ricostruiti ex post in base a Regolamento e alla Carta dei servizi e nulla aveva eccepito per i consumi risultanti dalla lettura del con- tatore.
Conseguentemente, il Tribunale nulla avrebbe dovuto e potuto statuire in re- lazione a quella parte del rapporto.
5. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata del- le spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquida- ti ai valori medi per le fasi introduttiva e di studio e i valori minimi per la fase di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
n. 1840/2023 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata del- le spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.211,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 11 di 12 quater d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 28 novembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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