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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 01/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 261 / 2023 (riunita alla causa RG 262 / 2023) promossa da:
IE TT, , con il patrocinio degli avv. Gianpaolo Alice e C.F._1
Pierpaolo Chiorazzo, con elezione di domicilio in Biella, corso Europa 7 b;
PEGASO SOCIETA COOPERATIVA, 02262640036, in persona del legale rappresentante pro tempore LE ZI, con il patrocinio degli avv. Gianpaolo Alice e Pierpaolo Chiorazzo, con elezione di domicilio in Torino, via Susa 29; contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO, 90043080028, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Angelo Serina, con il patrocinio delle dott. Mariateresa Sansone e
Patrizia Orlandi, con elezione di domicilio in Biella, corso Europa 7 b;
Oggetto: opposizione a ordinanze ingiunzione TL 18/23 e 18/23 bis
Conclusioni: per i ricorrenti
[...] preliminarmente ancora dichiarare l'intervenuta estinzione e decadenza delle pretese sanzionatorie dell'Ispettorato per tardività della contestazione della pretesa violazione, per violazione del termine disposto di conclusione del procedimento;
nel merito
Voglia il Giudice Ill.mo in accoglimento della proposta Opposizione, annullare e revocare l'Ordinanza
Ingiunzione oggetto del presente giudizio, accertandone e dichiarandone la illegittimità e la invalidità
e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia, per i motivi esposti in causa ed in particolare anche per i motivi rassegnati nella Prima Sezione dell'Opposizione e tra l'altro, per: tardività della contestazione e
pagina 1 di 7 violazione dell'art. 14/689; carenza di motivazione e violazione degli artt. 3/241 e 18/689; violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
inesistenza degli elementi di pretesa subordinazione nei rapporti considerati in causa e nei rapporti ritenuti rilevanti dal Verbale e in
Ordinanza Ingiunzione;
illegittimità della irrogazione delle sanzioni;
sussistenza della maturata prescrizione quinquennale;
Accertare e dichiarare la illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata ancora per i motivi esposti in causa, annullando la stessa e dichiarandola priva di qualsivoglia effetto;
ove necessario previo accertamento e declaratoria di illegittimità, invalidità e/o inesistenza e/o nullità e/o inefficacia, ed annullamento del Verbale;
Accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e l'invalidità del Verbale, nonché la mancanza di qualsivoglia fondamento dello stesso ed in ogni caso disapplicare il Verbale ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, disconoscendone l'efficacia e decidendo come se quell'atto non esistesse (tamquam non esset); ed in principalità fermo restando l'onere della prova gravante in capo all'Ispettorato, voglia il Giudice Ill.mo, dichiarare che nulla risulta dovuto dall'Opponente, dichiarando ed accertando comunque l'insussistenza dei crediti portati nell'Ordinanza Ingiunzione, assolvendo l'Opponente da ogni pretesa dell'Ispettorato ivi comprese quelle per sanzioni amministrative e per qualsivoglia altra somma a qualsiasi titolo pretesa, respingendo ogni pretesa espressa dall'Ispettorato opposta ed annullando l'Ordinanza Ingiunzione, anche in ragione dei motivi portati in Opposizione;
e in particolare con riferimento alla rilevata illegittimità della pretesa di condurre ab origine la pretesa sanzionatoria per ciascun Soggetto considerato in Verbale;
In via di subordine
Salvo gravame
Dichiararsi l'estinzione per consumata prescrizione dell'illecito come eccepito e di tutte le irrogazioni disposte in Ordinanza Ingiunzione, pur tenuto conto dell'assenza di validi ed efficaci atti interruttivi;
In via di estremo subordine
Salvo gravame
Disporre l'irrogazione delle sanzioni nella minor misura possibile per legge annullando anche in parte
l'Ordinanza Ingiunzione, tenuto conto dell'applicazione della normativa meno sfavorevole per
l'Opponente ed anche in applicazione degli artt. 11 e 8/689, in tal modo anche in ragione dei motivi portati nella Sezione Sesta dell'Opposizione.
[...]
pagina 2 di 7 In ogni caso: con sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante gravame e col favore di ogni spesa, diritto ed onorario di causa;
con rimborso di spese generali, IVA e CAP. per il resistente respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, il Giudice adito Voglia
[...] nel merito:
- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e confermare l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
- emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, da quantificare ai sensi art. 9 D. Lgs. n. 149/2015, “In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; in via di subordine accertare, comunque, il credito erariale per sanzioni amministrative nella misura che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese;
[...] sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
A seguito di ispezione iniziata il 7 febbraio 2017 e terminata il 6 aprile 2018, il 13 aprile 2018
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (nel prosieguo, “TL”) redigeva il verbale unico di accertamento e notificazione VC00000/2018-082 contenente la notificazione di illecito amministrativo numero progressivo 216-222 e la notificazione di illecito amministrativo numero progressivo 92 e il 4 giugno
2018 notificava l'atto a LE ZI e a AS CI PE (nel prosieguo, “AS”) a mani di LE ZI. Respinta l'opposizione amministrativa e non risultando il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, il 26 maggio 2023 TL emetteva le ordinanze ingiunzione numero 18/23 e
18/23 bis e il 9 giugno 2023 notificava gli atti a LE ZI e a AS mediante raccomandata.
Con ricorsi del 9 luglio 2023, gli ingiunti presentavano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione.
Con decreto del 23 luglio 2023 la giudice sospendeva l'efficacia delle ordinanze opposte. Con memorie del 12 ottobre 2023 TL si costituiva nei procedimenti. All'udienza del 31 ottobre 2023 la giudice riuniva i procedimenti ed ammetteva la prova testimoniale. Ascoltati i testimoni alle udienze del 4 aprile 2024, del 4 giugno 2024, del 26 luglio 2024, del 19 dicembre 2024, il 7 gennaio 2025 la giudice fissava udienza di discussione, disponendone la trattazione scritta su istanza delle parti ricorrenti. All'udienza del 1° aprile 2025 la giudice dava atto del deposito delle note scritte e si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza.
Diritto
pagina 3 di 7 Per quanto concerne le questioni preliminari, il Tribunale osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 14, l.
689/1981, gli accertamenti si sono svolti da febbraio 2017 ad aprile 2018 senza significative interruzioni e le contestazioni sono state avanzate a giugno 2018; ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981 e dell'art. 13 d.lgs.
124/2004 il verbale unico di accertamento e notificazione, cui le ordinanze ingiunzione rimandano, dà conto degli accertamenti svolti, degli illeciti riscontrati e delle sanzioni applicate;
ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981 e dell'art. 17 d.lgs. 124/2004 i ricorrenti sono stati sentiti dall'amministrazione procedente;
la contestazione relativa alla violazione dell'art. 7 d. l. 70/2011 risulta infine generica;
pertanto, le questioni preliminari sollevate dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Per quanto concerne merito della controversia, TL ha irrogato a LE ZI, in qualità di obbligato principale, e a AS, in qualità di obbligato solidale, le seguenti sanzioni pecuniarie:
1) € 2.624,00 ex art. 3, comma 3, d. l. 12/2002 e successive modifiche per aver impiegato dal 14 luglio
2016 al 26 luglio 2016 DA ER, lavoratrice non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
2) € 10.500,00 ex art. 3, comma 3, d. l. 12/2002 e successive modifiche per aver impiegato dal 1° giugno
2015 al 7 settembre 2015 MO EL, lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
3) € 1.750,00 ex art. 39, commi 1 e 2 d. l. 112/2008 per omessa registrazione nel LUL dei dati di sessantacinque lavoratori che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
4) € 21.437,00 ex art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000 e successive modifiche per non aver consegnato, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, a quarantanove lavoratori, la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 152/1997;
5) € 7.840,00 ex art. 9 bis, comma 2, d. l. 510/1996 e successive modifiche per non aver comunicato al competente CPI, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, il rapporto di lavoro con quarantanove lavoratori;
6) € 10.400,00 ex art. 21, comma 1, l. 264/1949 e successive modifiche per non aver comunicato al competente CPI, entro i cinque giorni successivi, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al punto 3;
7) € 1.400,00 ex art. 15, comma 3, d.lgs. 81/2015 per aver omesso di comunicare, prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il lavoro intermittente reso dal lavoratore TO NE in data 14 aprile 2017 e dal lavoratore MO NA in data 29, 30 e 31 agosto 2017; per un ammontare complessivo di € 55.951,00, oltre alle spese di notifica per un ammontare di € 60,35.
Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 1) e 2), il Tribunale rammenta che ai sensi dell'art. 2094
c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”
Alla luce dell'istruttoria condotta, risulta accertato che MO EL e DA ER hanno lavorato alle dipendenze e sotto la direzione di LE ZI nei periodi sopra indicati.
In data 28 giugno 2017 MO EL ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì, con mansioni di segretario (emissione e registrazione delle fatture, registrazione dei voucher dei collaboratori, pagamento dei fornitori, relazioni con il commercialista e con il consulente del lavoro), presso l'ufficio della AS a Sandigliano – Cascina pagina 4 di 7 Casazza;
ha inoltre affermato che LE ZI gli aveva promesso un contratto di tirocinio con retribuzione di € 600,00 mensili ma che la regolarizzazione e la retribuzione non sono mai avvenute. Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto prive di vizi logici e rese nell'imminenza dei fatti in oggetto.
In sede di esame testimoniale MO EL ha sostanzialmente confermato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva;
inoltre ha aggiunto: “Il sig. TT mi dava delle indicazioni, ci vedevamo e/o sentivamo giornalmente, poi io autonomamente svolgevo le attività.”. L'autonomia del lavoratore era dunque di tipo meramente esecutivo e conferma l'eterodirezione della prestazione lavorativa. Ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata risulta peraltro irrilevante che il lavoratore non entrasse al lavoro in un orario fisso (come dichiarato agli ispettori), ma in una fascia oraria ricompresa fra le nove e le dieci (come invece emerso in udienza).
Ulteriori testimoni, in particolare AN BE, membro del cda della AS, e PP IA, collega di MO EL, hanno confermato le mansioni e il luogo di lavoro di quest'ultimo.
Il 13 marzo 2017 DA ER ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, con mansione di segretaria (rispondere al telefono e alle e-mail, compilare i voucher, riordinare le fatture, predisporre preventivi ed effettuare pagamenti tramite accesso al conto corrente della AS), presso l'ufficio della AS a Sandigliano – Cascina Casazza, ricevendo in pagamento solo € 100,00 in contanti;
ha inoltre dichiarato di aver ricevuto istruzioni sul lavoro da svolgere direttamente da LE ZI il primo giorno e dal collega più esperto MO EL nei periodi successivi. Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto prive di vizi logici e rese nell'imminenza dei fatti in oggetto.
In sede di esame testimoniale la lavoratrice ha peraltro pienamente confermato le proprie dichiarazioni:
“confermo, ho lavorato per parte ricorrente come impiegata addetta ai lavori di ufficio e non ho mai avuto una regolarizzazione”; “confermo di aver lavorato per pochi giorni la mattina con orario dalle 9 alle 13”; “confermo le attività che mi vengono descritte, ovvero attività di segreteria, come rispondere al telefono, alle e-mail, compilare voucher, riordinare fatture, tranne effettuare i pagamenti”; “confermo di aver lavorato alla Cascina Casazza”; “Il sig. TT non mi aveva dato delle precise istruzioni per il lavoro”; “non mi ricordo se e quanto sono stata pagata”; “conosco il sig. LE perché mi aveva dato indicazioni sul lavoro che io dovessi fare”; “ricordo che avessi degli orari di lavoro. A me sembrava tutto un po' confuso: io arrivavo lì, rispondevo alle mail ed al telefono. Forse lui (TT) mi chiamava per fare dei preventivi”; “svolgevo attività di amministrativa”.
Tali dichiarazioni hanno trovato un ulteriore riscontro nella testimonianza di CA IA SP, amica della lavoratrice (“conosco la sig.ra DA ER e confermo che ha lavorato per parte ricorrente come impiegata addetta ai lavori d'ufficio, senza alcuna regolarizzazione”; “io sono amica della sorella IM e dunque parlavo con entrambe e dai discorsi era emersa la mancata regolarizzazione di DA”;
“so che il periodo irregolare è durato poco, ma non so dire con precisione quali fossero i giorni, atteso che è anche passato anche molto tempo. So che DA lavorava part-time e non full-time, ma non so dire se lavorasse di mattina o di pomeriggio e se nel periodo di non regolarizzazione avesse svolto quegli orari”; “so che DA lavorasse al computer e fosse segretaria ma non so nello specifico che attività svolgesse per la PEGASO”; “confermo che la sig.ra DA ricevesse istruzioni per il lavoro direttamente dal sig. ZI”; “so che DA ha ricevuto un pagamento in contanti, ma non so dire la cifra che le era stata consegnata. Mi ricordo che doveva ancora ricevere 50 o 100 euro finali”.).
pagina 5 di 7 Vi sono poi degli screenshot di conversazioni whatsapp tra LE ZI e DA ER, in cui il
15 luglio 2016 alle 16.43 il primo chiede alla seconda di passare da lui in ufficio e tra MO EL e
DA ER in cui nel medesimo giorno alle 10.17 il primo dice alla seconda che non sarebbe venuto in ufficio, invitandola a iniziare a lavorare da sola (doc. 15 TL).
Gli ulteriori testimoni hanno dichiarato di non essere sufficientemente informati sulle circostanze oggetto di accertamento. Si ritiene infine di non prendere in considerazione la dichiarazione del testimone LE
AN, collega di MO EL, circa l'assenza di eterodirezione della prestazione svolta da quest'ultimo, atteso che si tratta di un'affermazione isolata, poco circostanziata e in ogni caso contrastante con le altre risultanze istruttorie.
Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), il Tribunale rammenta che ai sensi dell'art. 48, comma 6, d.lgs. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, applicabile ratione temporis ai fatti oggetto di causa, “è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Risulta incontestato e in ogni caso documentato (docc. 18, 19 e 21 TL) che successivamente al 25 giugno
2015 i lavoratori indicati ai punti 3) 4) 5) e 6) delle ordinanze ingiunzione siano stati impiegati nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi e siano stati retribuiti a mezzo voucher: le violazioni contestate devono dunque ritenersi sussistenti. Risulta irrilevante che anteriormente al 25 giugno 2015 tale condotta fosse lecita, atteso che soltanto le condotte commesse successivamente a tale data sono state sanzionate;
risulta altresì irrilevante il tipo di contratto stipulato fra l'azienda opponente e i lavoratori interessati, posto che ai fini dell'integrazione della fattispecie risulta sufficiente che i lavoratori in appalto siano retribuiti a mezzo voucher. Infine, l'omessa registrazione sul LUL non può ritenersi una violazione formale, atteso che determina differenti trattamenti nei confronti dei lavoratori interessati.
Da ultimo, con riferimento alla violazione di cui al punto 7), il Tribunale osserva che essa, risultando documentata (docc. 22 e 23 TL) e comunque incontestata, deve ritenersi sussistente.
Per quanto poi concerne la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale rileva che esse risultano applicate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 l. 689/1981 e in ogni caso in misura prossima ai minimi edittali;
l'art. 18, comma 1, l. 689/1981 non risulta applicabile in quanto le violazioni sopra indicate originano da condotte distinte;
l'art. 18, comma 2, l. 689/1981 non risulta infine applicabile in quanto le violazioni sopra indicate non riguardano la materia assistenziale e previdenziale;
la quantificazione operata deve dunque ritenersi corretta.
Per quanto infine concerne l'eccezione di prescrizione, il Tribunale rileva che il 4 giugno 2018 TL ha notificato il verbale unico di accertamento e notificazione, il 21 febbraio 2019 ha respinto il ricorso amministrativo in opposizione a detto verbale e il 9 aprile 2019 ha proceduto all'audizione ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 689/1981: sussistendo validi atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale non può considerarsi decorso e l'eccezione di prescrizione non può ritenersi fondata.
Per le suesposte argomentazioni, le violazioni contestate debbono ritenersi sussistenti e le sanzioni applicate debbono ritenersi legittime: le opposizioni presentate non possono trovare accoglimento.
Ex art. 9 d.lgs. 149/2015 ed ex DM 55/2014, avuto riguardo al numero dei ricorrenti, alla natura del resistente, alla natura, al valore e alla complessità della controversia, le spese di lite si liquidano in €
5.870,40, oltre accessori di legge. Ex art. 91 c.p.c. i ricorrenti dovranno rifondere dette spese al resistente. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: respinge le opposizioni e condanna i ricorrenti a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 5.870,40 oltre oneri di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 01/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 261 / 2023 (riunita alla causa RG 262 / 2023) promossa da:
IE TT, , con il patrocinio degli avv. Gianpaolo Alice e C.F._1
Pierpaolo Chiorazzo, con elezione di domicilio in Biella, corso Europa 7 b;
PEGASO SOCIETA COOPERATIVA, 02262640036, in persona del legale rappresentante pro tempore LE ZI, con il patrocinio degli avv. Gianpaolo Alice e Pierpaolo Chiorazzo, con elezione di domicilio in Torino, via Susa 29; contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO, 90043080028, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Angelo Serina, con il patrocinio delle dott. Mariateresa Sansone e
Patrizia Orlandi, con elezione di domicilio in Biella, corso Europa 7 b;
Oggetto: opposizione a ordinanze ingiunzione TL 18/23 e 18/23 bis
Conclusioni: per i ricorrenti
[...] preliminarmente ancora dichiarare l'intervenuta estinzione e decadenza delle pretese sanzionatorie dell'Ispettorato per tardività della contestazione della pretesa violazione, per violazione del termine disposto di conclusione del procedimento;
nel merito
Voglia il Giudice Ill.mo in accoglimento della proposta Opposizione, annullare e revocare l'Ordinanza
Ingiunzione oggetto del presente giudizio, accertandone e dichiarandone la illegittimità e la invalidità
e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia, per i motivi esposti in causa ed in particolare anche per i motivi rassegnati nella Prima Sezione dell'Opposizione e tra l'altro, per: tardività della contestazione e
pagina 1 di 7 violazione dell'art. 14/689; carenza di motivazione e violazione degli artt. 3/241 e 18/689; violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
inesistenza degli elementi di pretesa subordinazione nei rapporti considerati in causa e nei rapporti ritenuti rilevanti dal Verbale e in
Ordinanza Ingiunzione;
illegittimità della irrogazione delle sanzioni;
sussistenza della maturata prescrizione quinquennale;
Accertare e dichiarare la illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata ancora per i motivi esposti in causa, annullando la stessa e dichiarandola priva di qualsivoglia effetto;
ove necessario previo accertamento e declaratoria di illegittimità, invalidità e/o inesistenza e/o nullità e/o inefficacia, ed annullamento del Verbale;
Accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e l'invalidità del Verbale, nonché la mancanza di qualsivoglia fondamento dello stesso ed in ogni caso disapplicare il Verbale ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, disconoscendone l'efficacia e decidendo come se quell'atto non esistesse (tamquam non esset); ed in principalità fermo restando l'onere della prova gravante in capo all'Ispettorato, voglia il Giudice Ill.mo, dichiarare che nulla risulta dovuto dall'Opponente, dichiarando ed accertando comunque l'insussistenza dei crediti portati nell'Ordinanza Ingiunzione, assolvendo l'Opponente da ogni pretesa dell'Ispettorato ivi comprese quelle per sanzioni amministrative e per qualsivoglia altra somma a qualsiasi titolo pretesa, respingendo ogni pretesa espressa dall'Ispettorato opposta ed annullando l'Ordinanza Ingiunzione, anche in ragione dei motivi portati in Opposizione;
e in particolare con riferimento alla rilevata illegittimità della pretesa di condurre ab origine la pretesa sanzionatoria per ciascun Soggetto considerato in Verbale;
In via di subordine
Salvo gravame
Dichiararsi l'estinzione per consumata prescrizione dell'illecito come eccepito e di tutte le irrogazioni disposte in Ordinanza Ingiunzione, pur tenuto conto dell'assenza di validi ed efficaci atti interruttivi;
In via di estremo subordine
Salvo gravame
Disporre l'irrogazione delle sanzioni nella minor misura possibile per legge annullando anche in parte
l'Ordinanza Ingiunzione, tenuto conto dell'applicazione della normativa meno sfavorevole per
l'Opponente ed anche in applicazione degli artt. 11 e 8/689, in tal modo anche in ragione dei motivi portati nella Sezione Sesta dell'Opposizione.
[...]
pagina 2 di 7 In ogni caso: con sentenza provvisoriamente esecutiva nonostante gravame e col favore di ogni spesa, diritto ed onorario di causa;
con rimborso di spese generali, IVA e CAP. per il resistente respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, il Giudice adito Voglia
[...] nel merito:
- rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e confermare l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
- emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, da quantificare ai sensi art. 9 D. Lgs. n. 149/2015, “In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”; in via di subordine accertare, comunque, il credito erariale per sanzioni amministrative nella misura che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese;
[...] sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
A seguito di ispezione iniziata il 7 febbraio 2017 e terminata il 6 aprile 2018, il 13 aprile 2018
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (nel prosieguo, “TL”) redigeva il verbale unico di accertamento e notificazione VC00000/2018-082 contenente la notificazione di illecito amministrativo numero progressivo 216-222 e la notificazione di illecito amministrativo numero progressivo 92 e il 4 giugno
2018 notificava l'atto a LE ZI e a AS CI PE (nel prosieguo, “AS”) a mani di LE ZI. Respinta l'opposizione amministrativa e non risultando il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, il 26 maggio 2023 TL emetteva le ordinanze ingiunzione numero 18/23 e
18/23 bis e il 9 giugno 2023 notificava gli atti a LE ZI e a AS mediante raccomandata.
Con ricorsi del 9 luglio 2023, gli ingiunti presentavano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione.
Con decreto del 23 luglio 2023 la giudice sospendeva l'efficacia delle ordinanze opposte. Con memorie del 12 ottobre 2023 TL si costituiva nei procedimenti. All'udienza del 31 ottobre 2023 la giudice riuniva i procedimenti ed ammetteva la prova testimoniale. Ascoltati i testimoni alle udienze del 4 aprile 2024, del 4 giugno 2024, del 26 luglio 2024, del 19 dicembre 2024, il 7 gennaio 2025 la giudice fissava udienza di discussione, disponendone la trattazione scritta su istanza delle parti ricorrenti. All'udienza del 1° aprile 2025 la giudice dava atto del deposito delle note scritte e si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza.
Diritto
pagina 3 di 7 Per quanto concerne le questioni preliminari, il Tribunale osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 14, l.
689/1981, gli accertamenti si sono svolti da febbraio 2017 ad aprile 2018 senza significative interruzioni e le contestazioni sono state avanzate a giugno 2018; ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981 e dell'art. 13 d.lgs.
124/2004 il verbale unico di accertamento e notificazione, cui le ordinanze ingiunzione rimandano, dà conto degli accertamenti svolti, degli illeciti riscontrati e delle sanzioni applicate;
ai sensi dell'art. 18 l. 689/1981 e dell'art. 17 d.lgs. 124/2004 i ricorrenti sono stati sentiti dall'amministrazione procedente;
la contestazione relativa alla violazione dell'art. 7 d. l. 70/2011 risulta infine generica;
pertanto, le questioni preliminari sollevate dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.
Per quanto concerne merito della controversia, TL ha irrogato a LE ZI, in qualità di obbligato principale, e a AS, in qualità di obbligato solidale, le seguenti sanzioni pecuniarie:
1) € 2.624,00 ex art. 3, comma 3, d. l. 12/2002 e successive modifiche per aver impiegato dal 14 luglio
2016 al 26 luglio 2016 DA ER, lavoratrice non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
2) € 10.500,00 ex art. 3, comma 3, d. l. 12/2002 e successive modifiche per aver impiegato dal 1° giugno
2015 al 7 settembre 2015 MO EL, lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
3) € 1.750,00 ex art. 39, commi 1 e 2 d. l. 112/2008 per omessa registrazione nel LUL dei dati di sessantacinque lavoratori che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
4) € 21.437,00 ex art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 181/2000 e successive modifiche per non aver consegnato, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, a quarantanove lavoratori, la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. 152/1997;
5) € 7.840,00 ex art. 9 bis, comma 2, d. l. 510/1996 e successive modifiche per non aver comunicato al competente CPI, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, il rapporto di lavoro con quarantanove lavoratori;
6) € 10.400,00 ex art. 21, comma 1, l. 264/1949 e successive modifiche per non aver comunicato al competente CPI, entro i cinque giorni successivi, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al punto 3;
7) € 1.400,00 ex art. 15, comma 3, d.lgs. 81/2015 per aver omesso di comunicare, prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il lavoro intermittente reso dal lavoratore TO NE in data 14 aprile 2017 e dal lavoratore MO NA in data 29, 30 e 31 agosto 2017; per un ammontare complessivo di € 55.951,00, oltre alle spese di notifica per un ammontare di € 60,35.
Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 1) e 2), il Tribunale rammenta che ai sensi dell'art. 2094
c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”
Alla luce dell'istruttoria condotta, risulta accertato che MO EL e DA ER hanno lavorato alle dipendenze e sotto la direzione di LE ZI nei periodi sopra indicati.
In data 28 giugno 2017 MO EL ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì, con mansioni di segretario (emissione e registrazione delle fatture, registrazione dei voucher dei collaboratori, pagamento dei fornitori, relazioni con il commercialista e con il consulente del lavoro), presso l'ufficio della AS a Sandigliano – Cascina pagina 4 di 7 Casazza;
ha inoltre affermato che LE ZI gli aveva promesso un contratto di tirocinio con retribuzione di € 600,00 mensili ma che la regolarizzazione e la retribuzione non sono mai avvenute. Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto prive di vizi logici e rese nell'imminenza dei fatti in oggetto.
In sede di esame testimoniale MO EL ha sostanzialmente confermato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva;
inoltre ha aggiunto: “Il sig. TT mi dava delle indicazioni, ci vedevamo e/o sentivamo giornalmente, poi io autonomamente svolgevo le attività.”. L'autonomia del lavoratore era dunque di tipo meramente esecutivo e conferma l'eterodirezione della prestazione lavorativa. Ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata risulta peraltro irrilevante che il lavoratore non entrasse al lavoro in un orario fisso (come dichiarato agli ispettori), ma in una fascia oraria ricompresa fra le nove e le dieci (come invece emerso in udienza).
Ulteriori testimoni, in particolare AN BE, membro del cda della AS, e PP IA, collega di MO EL, hanno confermato le mansioni e il luogo di lavoro di quest'ultimo.
Il 13 marzo 2017 DA ER ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, con mansione di segretaria (rispondere al telefono e alle e-mail, compilare i voucher, riordinare le fatture, predisporre preventivi ed effettuare pagamenti tramite accesso al conto corrente della AS), presso l'ufficio della AS a Sandigliano – Cascina Casazza, ricevendo in pagamento solo € 100,00 in contanti;
ha inoltre dichiarato di aver ricevuto istruzioni sul lavoro da svolgere direttamente da LE ZI il primo giorno e dal collega più esperto MO EL nei periodi successivi. Tali dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto prive di vizi logici e rese nell'imminenza dei fatti in oggetto.
In sede di esame testimoniale la lavoratrice ha peraltro pienamente confermato le proprie dichiarazioni:
“confermo, ho lavorato per parte ricorrente come impiegata addetta ai lavori di ufficio e non ho mai avuto una regolarizzazione”; “confermo di aver lavorato per pochi giorni la mattina con orario dalle 9 alle 13”; “confermo le attività che mi vengono descritte, ovvero attività di segreteria, come rispondere al telefono, alle e-mail, compilare voucher, riordinare fatture, tranne effettuare i pagamenti”; “confermo di aver lavorato alla Cascina Casazza”; “Il sig. TT non mi aveva dato delle precise istruzioni per il lavoro”; “non mi ricordo se e quanto sono stata pagata”; “conosco il sig. LE perché mi aveva dato indicazioni sul lavoro che io dovessi fare”; “ricordo che avessi degli orari di lavoro. A me sembrava tutto un po' confuso: io arrivavo lì, rispondevo alle mail ed al telefono. Forse lui (TT) mi chiamava per fare dei preventivi”; “svolgevo attività di amministrativa”.
Tali dichiarazioni hanno trovato un ulteriore riscontro nella testimonianza di CA IA SP, amica della lavoratrice (“conosco la sig.ra DA ER e confermo che ha lavorato per parte ricorrente come impiegata addetta ai lavori d'ufficio, senza alcuna regolarizzazione”; “io sono amica della sorella IM e dunque parlavo con entrambe e dai discorsi era emersa la mancata regolarizzazione di DA”;
“so che il periodo irregolare è durato poco, ma non so dire con precisione quali fossero i giorni, atteso che è anche passato anche molto tempo. So che DA lavorava part-time e non full-time, ma non so dire se lavorasse di mattina o di pomeriggio e se nel periodo di non regolarizzazione avesse svolto quegli orari”; “so che DA lavorasse al computer e fosse segretaria ma non so nello specifico che attività svolgesse per la PEGASO”; “confermo che la sig.ra DA ricevesse istruzioni per il lavoro direttamente dal sig. ZI”; “so che DA ha ricevuto un pagamento in contanti, ma non so dire la cifra che le era stata consegnata. Mi ricordo che doveva ancora ricevere 50 o 100 euro finali”.).
pagina 5 di 7 Vi sono poi degli screenshot di conversazioni whatsapp tra LE ZI e DA ER, in cui il
15 luglio 2016 alle 16.43 il primo chiede alla seconda di passare da lui in ufficio e tra MO EL e
DA ER in cui nel medesimo giorno alle 10.17 il primo dice alla seconda che non sarebbe venuto in ufficio, invitandola a iniziare a lavorare da sola (doc. 15 TL).
Gli ulteriori testimoni hanno dichiarato di non essere sufficientemente informati sulle circostanze oggetto di accertamento. Si ritiene infine di non prendere in considerazione la dichiarazione del testimone LE
AN, collega di MO EL, circa l'assenza di eterodirezione della prestazione svolta da quest'ultimo, atteso che si tratta di un'affermazione isolata, poco circostanziata e in ogni caso contrastante con le altre risultanze istruttorie.
Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), il Tribunale rammenta che ai sensi dell'art. 48, comma 6, d.lgs. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, applicabile ratione temporis ai fatti oggetto di causa, “è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Risulta incontestato e in ogni caso documentato (docc. 18, 19 e 21 TL) che successivamente al 25 giugno
2015 i lavoratori indicati ai punti 3) 4) 5) e 6) delle ordinanze ingiunzione siano stati impiegati nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi e siano stati retribuiti a mezzo voucher: le violazioni contestate devono dunque ritenersi sussistenti. Risulta irrilevante che anteriormente al 25 giugno 2015 tale condotta fosse lecita, atteso che soltanto le condotte commesse successivamente a tale data sono state sanzionate;
risulta altresì irrilevante il tipo di contratto stipulato fra l'azienda opponente e i lavoratori interessati, posto che ai fini dell'integrazione della fattispecie risulta sufficiente che i lavoratori in appalto siano retribuiti a mezzo voucher. Infine, l'omessa registrazione sul LUL non può ritenersi una violazione formale, atteso che determina differenti trattamenti nei confronti dei lavoratori interessati.
Da ultimo, con riferimento alla violazione di cui al punto 7), il Tribunale osserva che essa, risultando documentata (docc. 22 e 23 TL) e comunque incontestata, deve ritenersi sussistente.
Per quanto poi concerne la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale rileva che esse risultano applicate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 l. 689/1981 e in ogni caso in misura prossima ai minimi edittali;
l'art. 18, comma 1, l. 689/1981 non risulta applicabile in quanto le violazioni sopra indicate originano da condotte distinte;
l'art. 18, comma 2, l. 689/1981 non risulta infine applicabile in quanto le violazioni sopra indicate non riguardano la materia assistenziale e previdenziale;
la quantificazione operata deve dunque ritenersi corretta.
Per quanto infine concerne l'eccezione di prescrizione, il Tribunale rileva che il 4 giugno 2018 TL ha notificato il verbale unico di accertamento e notificazione, il 21 febbraio 2019 ha respinto il ricorso amministrativo in opposizione a detto verbale e il 9 aprile 2019 ha proceduto all'audizione ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 689/1981: sussistendo validi atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale non può considerarsi decorso e l'eccezione di prescrizione non può ritenersi fondata.
Per le suesposte argomentazioni, le violazioni contestate debbono ritenersi sussistenti e le sanzioni applicate debbono ritenersi legittime: le opposizioni presentate non possono trovare accoglimento.
Ex art. 9 d.lgs. 149/2015 ed ex DM 55/2014, avuto riguardo al numero dei ricorrenti, alla natura del resistente, alla natura, al valore e alla complessità della controversia, le spese di lite si liquidano in €
5.870,40, oltre accessori di legge. Ex art. 91 c.p.c. i ricorrenti dovranno rifondere dette spese al resistente. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: respinge le opposizioni e condanna i ricorrenti a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 5.870,40 oltre oneri di legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 01/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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