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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 8430/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 24/09/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MANCANIELLO LUIGI
ricorrente E
CP_1 resistente contumace
Oggetto: riliquidazione pensione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/10/2023 l'odierna parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della prestazione cat. IR n. 31201601 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e dell'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57, l.n. 247/2007 per errato conteggio dei contributi nelle Parte quote contributive fino al 31.12.2011 e posto 31.12.2011 alla luce di tutta la contribuzione effettiva e figurativa accreditata ed accreditabile ex lege e con Parte riconoscimento di un montante contributivo al 31.12.2011 di 60.133,36 e un Parte montante contributivo post 31.12.2011 di 52.135,16; CP_
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.11.2022 della differenza mensile perequabile di € 11,52 per la componente contributiva OBG al 31.12.2011 e della differenza mensile perequabile di € 16,53 per la componente contributiva OBG post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
Parte convenuta restava contumace nonostante la rituale notifica del ricorso con il pedissequo decreto. La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda è fondata. In ordine al numero di giornate annue accreditate erroneamente dall' CP_1
l'istante ha presentato il seguente prospetto a pag. 3 del ricorso introduttivo dove sono riportate le giornate ulteriori spettanti riguardanti il periodo 2007/2019 (cfr. prima colonna del prospetto innanzi citato):
Quindi, per il periodo che va dal 2007 al 2019 il ricorrente chiede l'accredito e il conteggio di ulteriori 40 giornate per anno (pari a 8 settimane così ottenuto convertendo le giornate in settimane col coefficiente 0,19259 – ossia 52/270), valore ottenuto per ciascun anno sottraendo alle n. 270 giornate annue il numero di giornate accreditate per lavoro effettivo agricolo e il numero delle giornate DS agricola e TS già accreditate in estratto assicurativo:
Pag. 2 di 8 Il conteggio nel mod. TE08 è invece il seguente: CP_1
L'istituto non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi e quelli figurativi regolarmente accreditati ed accreditabili come previsti dalla normativa. Spetta infatti il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981). L'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ha espressamente riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di erogazione della prestazione temporanea di disoccupazione ed infatti prevede che “A decorrere dalla data di entrata
Pag. 3 di 8 in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa…”. L'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32,comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 ha previsto che “…ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, …… spetta l'indennità di disoccupazione qualora …… ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue….”. Pertanto con l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate si garantisce il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue (cfr. art 1, comma 57, l.n. 247/2007). Quindi per gli anni dal 2007 al 2015 vanno accreditate e computate ulteriori 40 giornate per ogni anno del suddetto periodo e per gli anni dal 2016 al 2019 vanno accreditate e computate per ulteriori 58 giornate per ogni anno del periodo anzidetto (v. anche Corte appello di Bari - sez. lavoro, sent. n. 294/2023). Per quanto poi riguarda il valore retributivo delle giornate “figurative” da computare esso determina un innalzamento del valore retributivo del relativo anno e dunque incide sui montanti contributivi al 2011 e post 2011:
Pag. 4 di 8 Parte istate indica il metodo di calcolo secondo l'art. 1, comma 6 e ss. della l. 335/1995: “in primis va individuata la base imponibile annua, cioè il valore retributivo - risultante da estratto contributivo - per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
dopodiché si procede al calcolo dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori dipendenti (nel caso di specie 33%). Infine, si somma l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall' con riferimento al quinquennio CP_3 precedente l'anno da rivalutare e si moltiplica il risultato complessivo ottenuto - c.d. montante contributivo - per il coefficiente di trasformazione - in percentuale - determinato con provvedimenti normativi e collegato all'età anagrafica del pensionato, il tutto in ragione di 1/13”. Seguendo tale calcolo deriva che dalla contribuzione effettiva e dalla retribuzione per contribuzione figurativa la quota contributiva al 31.12.2011 è la seguente:
Pag. 5 di 8 Quindi il montante contributivo per contributi in gestione OBG al 31.12.2011 è pari a 60.133,36 e la relativa quota pensionistica effettivamente spettante è pari a € 193,63 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,186 già attribuito dall'Ente - cfr. mod. TE08 all. n. 1), in luogo dell'importo inferiore corrisposto. Il montante contributivo in gestione OBG post 31.12.2011 spettante al ricorrente è pari a :
Pag. 6 di 8 Quindi vi è un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 52.135,16 e la relativa quota pensionistica effettivamente spettante è pari a € 167,88 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,186 già attribuito dall'Ente - cfr. mod. TE08 all. n. 1), in luogo dell'importo inferiore corrisposto e riconosciuto effettivamente dall'Istituto previdenziale di € 151,35 (cfr. pag. 1 del mod. TE08 all. n. 1). La contumacia dell' che non ha contestato né l'an né il quantum corrobora il CP_1 giudizio di fondatezza della domanda. Su richiesta di questo G.L. l'istante ha quantificato la somma spettante a titoli di arretrati alla data dell'udienza: Quanto, infine, ai calcoli degli arretrati maturati alla data dell'udienza si evidenzia che la differenza mensile perequabile complessiva spettante con decorrenza 01.11.2022 per la ricostituzione sia della quota contributiva al 31.12.2011 che per il periodo post 2011 è pari a € 28,05 (cfr. pagg. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo che si richiamano integralmente) e dunque gli arretrati spettanti alla mensilità di maggio 2025 sono:
- 3 mensilità per il 2022 (2 mesi più la tredicesima mensilità): € 28,05 * 3 = € 84,15;
- 13 mensilità per il 2023 della differenza mensile di € 30,32 (cioè € 28,05 perequato per l'indice perequativo del 2022 pari a 1,081): € 30,32 * 13 = € 394,16;
- 13 mensilità per il 2024 della differenza mensile di € 31,96 (cioè € 30,32 perequato per l'indice perequativo del 2023 pari a 1,054): € 31,96 * 13 = € 415,48;
Pag. 7 di 8 - 5 mensilità per il 2025 della differenza mensile di € 32,22 (cioè € 31,96 perequato per l'indice perequativo del 2024 pari a 1,008): € 32,22 * 5 = € 161,10. In definitiva gli arretrati pensionistici a tutt'oggi spettanti al pensionato (compresa la mensilità di maggio 2025) sono pari a € 1.054,89 e la differenza mensile perequabile per quest'anno 2025 è pari ad € 32,22 mensili.” Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della domanda e della difficoltà del giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di , con ricorso depositato il 04/10/2023, nella causa
[...] CP_1 iscritta al n. 8430/2023 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della prestazione cat. IR n. 31201601 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e dell'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57, l.n. 247/2007 per errato conteggio dei contributi nelle quote contributive Parte
fino al 31.12.2011 e posto 31.12.2011 alla luce di tutta la contribuzione effettiva e figurativa accreditata ed accreditabile ex lege e con riconoscimento di un montante Parte contributivo OBG al 31.12.2011 di 60.133,36 e un montante contributivo post 31.12.2011 di 52.135,16; CP_
- per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.11.2022 della differenza mensile perequabile di € 11,52 per la componente contributiva OBG al 31.12.2011 e della differenza mensile perequabile di € 16,53 per la componente contributiva OBG post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.600,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, spese di c.u. se versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Foggia, 24/09/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 8430/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 24/09/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MANCANIELLO LUIGI
ricorrente E
CP_1 resistente contumace
Oggetto: riliquidazione pensione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/10/2023 l'odierna parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della prestazione cat. IR n. 31201601 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e dell'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57, l.n. 247/2007 per errato conteggio dei contributi nelle Parte quote contributive fino al 31.12.2011 e posto 31.12.2011 alla luce di tutta la contribuzione effettiva e figurativa accreditata ed accreditabile ex lege e con Parte riconoscimento di un montante contributivo al 31.12.2011 di 60.133,36 e un Parte montante contributivo post 31.12.2011 di 52.135,16; CP_
- per l'effetto, condannare l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.11.2022 della differenza mensile perequabile di € 11,52 per la componente contributiva OBG al 31.12.2011 e della differenza mensile perequabile di € 16,53 per la componente contributiva OBG post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
Parte convenuta restava contumace nonostante la rituale notifica del ricorso con il pedissequo decreto. La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. La domanda è fondata. In ordine al numero di giornate annue accreditate erroneamente dall' CP_1
l'istante ha presentato il seguente prospetto a pag. 3 del ricorso introduttivo dove sono riportate le giornate ulteriori spettanti riguardanti il periodo 2007/2019 (cfr. prima colonna del prospetto innanzi citato):
Quindi, per il periodo che va dal 2007 al 2019 il ricorrente chiede l'accredito e il conteggio di ulteriori 40 giornate per anno (pari a 8 settimane così ottenuto convertendo le giornate in settimane col coefficiente 0,19259 – ossia 52/270), valore ottenuto per ciascun anno sottraendo alle n. 270 giornate annue il numero di giornate accreditate per lavoro effettivo agricolo e il numero delle giornate DS agricola e TS già accreditate in estratto assicurativo:
Pag. 2 di 8 Il conteggio nel mod. TE08 è invece il seguente: CP_1
L'istituto non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi e quelli figurativi regolarmente accreditati ed accreditabili come previsti dalla normativa. Spetta infatti il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981). L'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ha espressamente riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi di erogazione della prestazione temporanea di disoccupazione ed infatti prevede che “A decorrere dalla data di entrata
Pag. 3 di 8 in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa…”. L'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32,comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 ha previsto che “…ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, …… spetta l'indennità di disoccupazione qualora …… ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue….”. Pertanto con l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate si garantisce il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue (cfr. art 1, comma 57, l.n. 247/2007). Quindi per gli anni dal 2007 al 2015 vanno accreditate e computate ulteriori 40 giornate per ogni anno del suddetto periodo e per gli anni dal 2016 al 2019 vanno accreditate e computate per ulteriori 58 giornate per ogni anno del periodo anzidetto (v. anche Corte appello di Bari - sez. lavoro, sent. n. 294/2023). Per quanto poi riguarda il valore retributivo delle giornate “figurative” da computare esso determina un innalzamento del valore retributivo del relativo anno e dunque incide sui montanti contributivi al 2011 e post 2011:
Pag. 4 di 8 Parte istate indica il metodo di calcolo secondo l'art. 1, comma 6 e ss. della l. 335/1995: “in primis va individuata la base imponibile annua, cioè il valore retributivo - risultante da estratto contributivo - per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
dopodiché si procede al calcolo dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori dipendenti (nel caso di specie 33%). Infine, si somma l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall' con riferimento al quinquennio CP_3 precedente l'anno da rivalutare e si moltiplica il risultato complessivo ottenuto - c.d. montante contributivo - per il coefficiente di trasformazione - in percentuale - determinato con provvedimenti normativi e collegato all'età anagrafica del pensionato, il tutto in ragione di 1/13”. Seguendo tale calcolo deriva che dalla contribuzione effettiva e dalla retribuzione per contribuzione figurativa la quota contributiva al 31.12.2011 è la seguente:
Pag. 5 di 8 Quindi il montante contributivo per contributi in gestione OBG al 31.12.2011 è pari a 60.133,36 e la relativa quota pensionistica effettivamente spettante è pari a € 193,63 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,186 già attribuito dall'Ente - cfr. mod. TE08 all. n. 1), in luogo dell'importo inferiore corrisposto. Il montante contributivo in gestione OBG post 31.12.2011 spettante al ricorrente è pari a :
Pag. 6 di 8 Quindi vi è un maggior valore del montante contributivo complessivo pari a 52.135,16 e la relativa quota pensionistica effettivamente spettante è pari a € 167,88 (considerando il coefficiente di trasformazione di 4,186 già attribuito dall'Ente - cfr. mod. TE08 all. n. 1), in luogo dell'importo inferiore corrisposto e riconosciuto effettivamente dall'Istituto previdenziale di € 151,35 (cfr. pag. 1 del mod. TE08 all. n. 1). La contumacia dell' che non ha contestato né l'an né il quantum corrobora il CP_1 giudizio di fondatezza della domanda. Su richiesta di questo G.L. l'istante ha quantificato la somma spettante a titoli di arretrati alla data dell'udienza: Quanto, infine, ai calcoli degli arretrati maturati alla data dell'udienza si evidenzia che la differenza mensile perequabile complessiva spettante con decorrenza 01.11.2022 per la ricostituzione sia della quota contributiva al 31.12.2011 che per il periodo post 2011 è pari a € 28,05 (cfr. pagg. 4, 5 e 6 del ricorso introduttivo che si richiamano integralmente) e dunque gli arretrati spettanti alla mensilità di maggio 2025 sono:
- 3 mensilità per il 2022 (2 mesi più la tredicesima mensilità): € 28,05 * 3 = € 84,15;
- 13 mensilità per il 2023 della differenza mensile di € 30,32 (cioè € 28,05 perequato per l'indice perequativo del 2022 pari a 1,081): € 30,32 * 13 = € 394,16;
- 13 mensilità per il 2024 della differenza mensile di € 31,96 (cioè € 30,32 perequato per l'indice perequativo del 2023 pari a 1,054): € 31,96 * 13 = € 415,48;
Pag. 7 di 8 - 5 mensilità per il 2025 della differenza mensile di € 32,22 (cioè € 31,96 perequato per l'indice perequativo del 2024 pari a 1,008): € 32,22 * 5 = € 161,10. In definitiva gli arretrati pensionistici a tutt'oggi spettanti al pensionato (compresa la mensilità di maggio 2025) sono pari a € 1.054,89 e la differenza mensile perequabile per quest'anno 2025 è pari ad € 32,22 mensili.” Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della domanda e della difficoltà del giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di , con ricorso depositato il 04/10/2023, nella causa
[...] CP_1 iscritta al n. 8430/2023 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della prestazione cat. IR n. 31201601 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e dell'art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218, dell'art.1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 e dell'art. 1, comma 57, l.n. 247/2007 per errato conteggio dei contributi nelle quote contributive Parte
fino al 31.12.2011 e posto 31.12.2011 alla luce di tutta la contribuzione effettiva e figurativa accreditata ed accreditabile ex lege e con riconoscimento di un montante Parte contributivo OBG al 31.12.2011 di 60.133,36 e un montante contributivo post 31.12.2011 di 52.135,16; CP_
- per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.11.2022 della differenza mensile perequabile di € 11,52 per la componente contributiva OBG al 31.12.2011 e della differenza mensile perequabile di € 16,53 per la componente contributiva OBG post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.600,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, spese di c.u. se versato, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Foggia, 24/09/2025 . Il Giudice Beatrice Notarnicola
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