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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 23.06.2022, iscritta al n. 1398 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Silvia Caruso ed Enrica Caon e domiciliato presso lo Studio
di quest'ultima sito in Milano (MI), Via Francesco Sforza, 1
- attore -
contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in 14100, Asti (AT), Piazza
Alfieri, 45
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 6 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione:
In via principale
- Accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio di fabbrica del telescopio
Vixen VMC2601 acquistato dal sig. in data 29.12.2020 e per Pt_1
l'effetto condannare la ditta al rimborso del prezzo pagato Controparte_1
per l'acquisto del bene e pari ad € 4.119,00;
- Accertare la responsabilità della la quale non è stata in Controparte_1
grado di risolvere gravi problematiche riscontrate da un proprio cliente
su di un bene dalla stessa commercializzato e per l'effetto condannare la
medesima ditta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
derivato dal mancato utilizzo del telescopio acquistato nella somma non
inferiore ad € 1.000,00 che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo
Giudice;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.06.2022, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Lecco la ditta al fine di Controparte_1
ottenere l'accertamento del vizio di fabbrica del telescopio Vixen
VMC2601 acquistato presso la con condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento della somma di € 4.119,00, pari al prezzo di acquisto oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 1.000,00.
pagina 2 di 6 La convenuta , benchè ritualmente citata in giudizio non si CP_1
costituiva e all'udienza del 14.11.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Esaminate e memorie istruttorie, veniva ammessa preliminarmente CTU
per l'accertamento dei vizi sul telescopio Vixen VMC2601 e nominato, a tal uopo, l'Ing. il quale, espletate le attività di Persona_1
indagine, depositava, in data 05.10.2023, la relazione peritale.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
18.11.2024, veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va integralmente accolta.
Da un attento esame della documentazione versata in atti e dagli esiti dell'istruttoria processuale consistita nell'espletamento della Ctu, risulta provato l'inadempimento della convenuta , in ordine ai CP_1
vizi riscontrati al telescopio modello Vixen VMC2601 acquistato in data
29 dicembre 2020.
In particolare il Ctu, le cui conclusioni meritano di essere integralmente condivise, avendo lo stesso dato conto ampiamente della metodologia d'indagine seguita e degli accertamenti effettuati, afferma testualmente che il bene in questione è stato venduto viziato da un difetto di fabbrica che ne ha impedito o comunque ne ha compromesso gravemente l'utilizzo quale
“strumento di precisione”.
pagina 3 di 6 Il CTU ha inoltre confermato che “Il telescopio in oggetto, acquistato
nuovo dalla parte attrice, non risultava utilizzabile fin dalla consegna a
causa della descritta instabilità in collimazione e non lo è tuttora per il
difetto di astigmatismo riscontrato”. Il vizio, secondo il consulente d'ufficio, era determinato dalla mancanza (o dall'inadeguatezza)
all'interno del telescopio consegnato di un distanziale che, a detta del predetto CTU, se fosse stato presente “avrebbe permesso il corretto
serraggio di un gruppo ottico secondario”, apparendo “evidente come la
sua mancanza giustificasse, permettendo un movimento anche minimo
delle lenti, la rilevata instabilità della collimazione dovuta alle variazioni
di orientamento del telescopio”.
Vizi non risolti dall'intervento dal tecnico della convenuta, come osservato dallo stesso CTU, affermando testualmente “la prima riparazione
apportata dal tecnico di inserendo un sottile O-ring di gomma CP_1
in sostituzione del particolare previsto dal costruttore (mancante ab
origine), ha evidentemente alterato quanto progettualmente previsto in
termini di tolleranze dimensionali, modulo elastico e coefficiente di
dilatazione termica, ingerendo le problematiche oggi riscontrabili”.
Al medesimo risultato infruttuoso portavano anche i successivi interventi dei tecnici della convenuta sia perché inadeguati sia perché senza
“l'utilizzo di componenti originali come sarebbe stato invece opportuno”
tanto da farne derivare problemi ottici più gravi segnalati dall'attore come l'astigmatismo ed il cromatismo, che rendevano del tutto inutilizzabile tale strumento. pagina 4 di 6 Non v'è dubbio pertanto la responsabilità della convenuta per i CP_1
vizi accertati nel telescopio modello Vixen VMC2601 acquistato in data
29 dicembre 2020.
Incombe infatti sulla convenuta “l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”, garantendone il buon funzionamento e l'idoneità al uso normale utilizzo.
Pr quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni la stessa appare accoglibile nei limiti del valore economico del bene risultato viziato, come anche confermato dal Ctu che ha stimato il danno relativo all'incidenza dei vizi sulla concreta possibilità di utilizzo del telescopio per un valore
“almeno pari al costo integrale di quanto lo strumento è stato
originariamente pagato ovvero euro 4.119/00”.
Alla luce di tali considerazioni, accertata la responsabilità della convenuta nell'ambito dei vizi accertati sul bene compravenduto, il Tribunale ritiene di quantificare il risarcimento dei danni in complessive € 4.119,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Le spese ed i compensi di causa seguono la soccombenza e vanno liquidati, a carico di parte convenuta ed in favore dell'attrice, in complessive € 1.200,00 otre accessori di legge, in conformità al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modificazioni
Pone le spese di consulenza definitivamente a carco di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva die € 4.119,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
3) condanna inoltre parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dei compensi di cui al presente giudizio che liquida in complessive € 1.200,00
oltre Iva e cpa come per legge.
4) Pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta
Così deciso in Lecco in data 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 23.06.2022, iscritta al n. 1398 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Silvia Caruso ed Enrica Caon e domiciliato presso lo Studio
di quest'ultima sito in Milano (MI), Via Francesco Sforza, 1
- attore -
contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in 14100, Asti (AT), Piazza
Alfieri, 45
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 6 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione:
In via principale
- Accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio di fabbrica del telescopio
Vixen VMC2601 acquistato dal sig. in data 29.12.2020 e per Pt_1
l'effetto condannare la ditta al rimborso del prezzo pagato Controparte_1
per l'acquisto del bene e pari ad € 4.119,00;
- Accertare la responsabilità della la quale non è stata in Controparte_1
grado di risolvere gravi problematiche riscontrate da un proprio cliente
su di un bene dalla stessa commercializzato e per l'effetto condannare la
medesima ditta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
derivato dal mancato utilizzo del telescopio acquistato nella somma non
inferiore ad € 1.000,00 che sarà ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo
Giudice;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.06.2022, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Lecco la ditta al fine di Controparte_1
ottenere l'accertamento del vizio di fabbrica del telescopio Vixen
VMC2601 acquistato presso la con condanna di Controparte_1
quest'ultima al pagamento della somma di € 4.119,00, pari al prezzo di acquisto oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in € 1.000,00.
pagina 2 di 6 La convenuta , benchè ritualmente citata in giudizio non si CP_1
costituiva e all'udienza del 14.11.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Esaminate e memorie istruttorie, veniva ammessa preliminarmente CTU
per l'accertamento dei vizi sul telescopio Vixen VMC2601 e nominato, a tal uopo, l'Ing. il quale, espletate le attività di Persona_1
indagine, depositava, in data 05.10.2023, la relazione peritale.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
18.11.2024, veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va integralmente accolta.
Da un attento esame della documentazione versata in atti e dagli esiti dell'istruttoria processuale consistita nell'espletamento della Ctu, risulta provato l'inadempimento della convenuta , in ordine ai CP_1
vizi riscontrati al telescopio modello Vixen VMC2601 acquistato in data
29 dicembre 2020.
In particolare il Ctu, le cui conclusioni meritano di essere integralmente condivise, avendo lo stesso dato conto ampiamente della metodologia d'indagine seguita e degli accertamenti effettuati, afferma testualmente che il bene in questione è stato venduto viziato da un difetto di fabbrica che ne ha impedito o comunque ne ha compromesso gravemente l'utilizzo quale
“strumento di precisione”.
pagina 3 di 6 Il CTU ha inoltre confermato che “Il telescopio in oggetto, acquistato
nuovo dalla parte attrice, non risultava utilizzabile fin dalla consegna a
causa della descritta instabilità in collimazione e non lo è tuttora per il
difetto di astigmatismo riscontrato”. Il vizio, secondo il consulente d'ufficio, era determinato dalla mancanza (o dall'inadeguatezza)
all'interno del telescopio consegnato di un distanziale che, a detta del predetto CTU, se fosse stato presente “avrebbe permesso il corretto
serraggio di un gruppo ottico secondario”, apparendo “evidente come la
sua mancanza giustificasse, permettendo un movimento anche minimo
delle lenti, la rilevata instabilità della collimazione dovuta alle variazioni
di orientamento del telescopio”.
Vizi non risolti dall'intervento dal tecnico della convenuta, come osservato dallo stesso CTU, affermando testualmente “la prima riparazione
apportata dal tecnico di inserendo un sottile O-ring di gomma CP_1
in sostituzione del particolare previsto dal costruttore (mancante ab
origine), ha evidentemente alterato quanto progettualmente previsto in
termini di tolleranze dimensionali, modulo elastico e coefficiente di
dilatazione termica, ingerendo le problematiche oggi riscontrabili”.
Al medesimo risultato infruttuoso portavano anche i successivi interventi dei tecnici della convenuta sia perché inadeguati sia perché senza
“l'utilizzo di componenti originali come sarebbe stato invece opportuno”
tanto da farne derivare problemi ottici più gravi segnalati dall'attore come l'astigmatismo ed il cromatismo, che rendevano del tutto inutilizzabile tale strumento. pagina 4 di 6 Non v'è dubbio pertanto la responsabilità della convenuta per i CP_1
vizi accertati nel telescopio modello Vixen VMC2601 acquistato in data
29 dicembre 2020.
Incombe infatti sulla convenuta “l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”, garantendone il buon funzionamento e l'idoneità al uso normale utilizzo.
Pr quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni la stessa appare accoglibile nei limiti del valore economico del bene risultato viziato, come anche confermato dal Ctu che ha stimato il danno relativo all'incidenza dei vizi sulla concreta possibilità di utilizzo del telescopio per un valore
“almeno pari al costo integrale di quanto lo strumento è stato
originariamente pagato ovvero euro 4.119/00”.
Alla luce di tali considerazioni, accertata la responsabilità della convenuta nell'ambito dei vizi accertati sul bene compravenduto, il Tribunale ritiene di quantificare il risarcimento dei danni in complessive € 4.119,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
Le spese ed i compensi di causa seguono la soccombenza e vanno liquidati, a carico di parte convenuta ed in favore dell'attrice, in complessive € 1.200,00 otre accessori di legge, in conformità al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modificazioni
Pone le spese di consulenza definitivamente a carco di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice formulata nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva die € 4.119,00 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
3) condanna inoltre parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice dei compensi di cui al presente giudizio che liquida in complessive € 1.200,00
oltre Iva e cpa come per legge.
4) Pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta
Così deciso in Lecco in data 15 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
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