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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI Parte_1 C.F._1
SARAGONI LUNGHI PAOLA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], contraevano matrimonio concordatario in
[...]
data 05/06/1983 a Castelleone di AS (AN), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monte IO (PU), anno 1983, n. 3, parte II, Serie B.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (il 30/06/1984) e (il 12/01/1990), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Pesaro reso in data 25/10/2011.
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24/10/2024, il procuratore della ricorrente chiedeva un rinvio al fine di poter provvedere alla rinnovazione della notifica al resistente e alla successiva udienza del 26/02/2025, nonostante la ritualità della notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., CP_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
All'udienza del 10/04/2025 compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, che chiedeva la rimessione in decisione della causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. All'esito il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, prima di tutto va dichiarata la contumacia di Controparte_1
Nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Castelleone di
AS (AN) il 5/06/1983 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Pesaro reso in data 25/10/2011 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e dalle allegazioni di parte ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica pronuncia oggetto del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, in ragione CP_1 del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/06/1983 a
Castelleone di AS (AN) tra nata a [...] Parte_1
il 17/01/1957, e nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Monte IO (PU), anno 1983, n. 3, parte II, Serie B;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE IO (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi ed euro 98,00 a titolo di spese, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI Parte_1 C.F._1
SARAGONI LUNGHI PAOLA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], contraevano matrimonio concordatario in
[...]
data 05/06/1983 a Castelleone di AS (AN), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monte IO (PU), anno 1983, n. 3, parte II, Serie B.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie (il 30/06/1984) e (il 12/01/1990), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si separavano consensualmente con verbale omologato dal decreto del Tribunale di Pesaro reso in data 25/10/2011.
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24/10/2024, il procuratore della ricorrente chiedeva un rinvio al fine di poter provvedere alla rinnovazione della notifica al resistente e alla successiva udienza del 26/02/2025, nonostante la ritualità della notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., CP_1
non si costituiva in giudizio.
[...]
All'udienza del 10/04/2025 compariva la sola ricorrente unitamente al proprio difensore, che chiedeva la rimessione in decisione della causa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. All'esito il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, prima di tutto va dichiarata la contumacia di Controparte_1
Nel merito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Castelleone di
AS (AN) il 5/06/1983 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Pesaro reso in data 25/10/2011 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni e dalle allegazioni di parte ricorrente. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica pronuncia oggetto del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, in ragione CP_1 del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/06/1983 a
Castelleone di AS (AN) tra nata a [...] Parte_1
il 17/01/1957, e nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Monte IO (PU), anno 1983, n. 3, parte II, Serie B;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTE IO (PU) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi ed euro 98,00 a titolo di spese, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi